Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
13.2.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al n. 24671/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: progressione economica valida al passaggio orizzontale, nella II Area, dalla fascia retributiva F 2 alla fascia F 3;
TRA
(cf: ), elettivamente domiciliato in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Po n. 12 presso lo studio dell'Avv. Rossella Di Pietro che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici in Napoli alla Via Diaz n. 11 domicilia;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare l'anzianità di servizio alle dipendenze della PA a far data Parte_1 dal 29.01.2003; dichiarare l'inesattezza della graduatoria per l'attribuzione di sviluppi economici finanziati col fondo risorse decentrate 2019, nella parte in cui esclude dal computo per la valutazione dell'anzianità di servizio senza demerito effettivamente prestato nella pubblica amministrazione, e commisurato in 0,35 punti per ogni anno, il periodo dal 31/05/2010, fino a un massimo di 12 punti e, per l'effetto, dichiarare il proprio diritto a vedersi riconosciuti, rispettivamente, i punteggi complessivi spettanti ai fini dell'attribuzione della progressione economica valida al passaggio orizzontale, nella II Area, dalla fascia retributiva F 2 alla fascia F 3; condannare il
[...]
[...
[...]
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER : rigettare il ricorso, con vittoria delle spese Controparte_1 di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023, , premesso di essere Parte_1 dipendente del , con la qualifica professionale Area/Fascia Controparte_1
Economica A2/F3, esponeva:
• che in data 10.09.2019 era stato pubblicato l'avvio della procedura per l'attribuzione selettiva degli sviluppi economici all'interno delle aree riservata al personale del Ministero - prot. n.
0029408 - con la quale si comunicava la previsione dell'attribuzione di sviluppi economici finanziati con l'utilizzo del fondo risorse decentrate 2019;
• che i posti a concorso, per quanto interessa in questa sede, erano all'interno della II
Area n. 61 unità per il passaggio alla fascia economica immediatamente superiore;
• che destinatario della procedura era il personale dell'allora Ministero dello Sviluppo
Economico di ruolo al 1° gennaio 2019, con almeno quattro anni di permanenza nella fascia economica attualmente rivestita (art. 18/5 CCNL 2006/2009);
• che, in data 10.09.2019, aveva presentato la domanda di partecipazione alla procedura di selezione, avendo cura di precisare di aver preso servizio nella P.A. a far data dal 31/05/2010;
• che nelle graduatorie definitive era stato riportato nel novero dei partecipanti esclusi per “mancanza dei requisiti per l'ammissione” ed era stato escluso dal beneficio di sviluppo economico in quanto collocato in graduatoria in posizione non utile.
Tanto premesso, contestava la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165/2001 relativo alla esatta perimetrazione del concetto di pubblica amministrazione, visto che il Par
convenuto non aveva conteggiato gli anni di servizio prestati alle dipendenze di sin dal CP_1
31/05/2010, come accertato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4685/2017.
Chiedeva, pertanto, di rideterminare il punteggio valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria per l'attribuzione delle progressioni economiche 2019 e, per l'effetto, collocare utilmente il ricorrente nelle n. 61 unità per il passaggio dalla fascia retributiva F2 alla fascia F3, all'interno dell'area II. E conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, il per sentire accolte le sopra riportate conclusioni. Controparte_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si Controparte_1 costituiva tempestivamente in giudizio sostenendo l'infondatezza della domanda e contestando i motivi di ricorso.
2 Precisava che, nella graduatoria definitiva di merito della procedura, il ricorrente era stato inserito tra i “partecipanti esclusi” per “mancanza dei requisiti per l'ammissione” e non “collocato in posizione non utile”.
Evidenziava che ciò era stato disposto in quanto alla data del 30.9.2019 (termine di scadenza per la presentazione delle domande alla procedura selettiva) il ricorrente non era inquadrato nei ruoli
MiSE, ma - in applicazione di sentenza provvisoria – era stato immesso in servizio con inquadramento nella Area II, fascia economica F2, con decorrenza giuridica 31.5.2010 ed economica dal 09.10.2017, data di stipula del contratto di lavoro subordinato.
Contestava che, essendo stato il dipendente escluso dalla partecipazione, è irrilevante quanto lamentato in relazione all'errata attribuzione del punteggio relativo al corretto riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata .
Precisava che il dipendente, qualora avesse avuto il requisito dell'iscrizione in ruolo Pt_3 al 01/01/2019, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 33,278 in ragion del quale si sarebbe collocato in posizione utile (al 50° posto).
Sottolineava che, in ogni caso, il ricorrente ha ottenuto il passaggio di fascia da F2 a F3 nella successiva tornata di progressioni economiche del 2021 (ovvero con decorrenza dal 1.01.2021).
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza odierna, la causa veniva discussa sulle conclusioni delle parti illustrate da note conclusionali, a mezzo di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, e veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella fattispecie sono documentate e, comunque, pacifiche le circostanze fattuali poste alla base della controversia.
Ossia, da un lato, che nella graduatoria definitiva di merito della procedura utile alla progressione economica passaggio orizzontale, nella II Area, dalla fascia retributiva F 2 alla fascia F
3, trasmessa con decreto direttoriale del 23.12.2019, n. 44749 il ricorrente risulta inserito tra i
“partecipanti esclusi” per “mancanza dei requisiti per l'ammissione”.
Dall'altro, che il sig. era stato assunto alle dipendenze del Pt_1 Controparte_4
in esecuzione della sentenza n. 4685/2017 con la quale la Corte di Appello di Napoli
[...] Par aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra l' ed il dipendente a far data dalla prima assunzione del 29.1.2003, con trasferimento del rapporto al in virtù dell'art. 7 del decreto legge 78/2010 convertito in legge 122/2010; ed aveva CP_1 condannato il al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno in favore del dipendente della somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Sentenza divenuta definitiva a seguito di ordinanza di inammissibilità della Corte di cassazione n. 6957 del 2020.
3 Ciò detto, a parere del giudicante non è condivisibile la prospettazione difensiva dell'Avvocatura secondo cui il sig. , al momento dell'indizione delle progressioni Pt_1 economiche, non aveva maturato il requisito di permanenza nella fascia economica richiesto dal bando, in quanto immesso nei ruoli del solo nel 2017 in esecuzione di una sentenza CP_1 all'epoca non definitiva.
Trattandosi, invero, di una sentenza di appello provvisoriamente esecutiva per legge, la stessa doveva essere attuata nella sua interezza.
Avendo l'amministrazione con D.D. del 18.9.2017 disposto l'immissione in servizio del ricorrente con inquadramento nella area II – fascia economica F2, con decorrenza giuridica dal
31.5.2010 ed economica dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro (avvenuta in data
9.10.2017), la stessa ben ha fatto a precisare che l'assunzione era avvenuta “al solo scopo di dare attuazione alla sentenza provvisoriamente esecutiva della Corte d'Appello di Napoli – sezione lavoro, n. 4685/2017 del 7 giugno 2017, e nelle more della definizione del ricorso per cassazione e con più ampia salvezza dei diritti del all'esito del giudizio”. CP_1
Condizione risolutiva apposta anche nel contratto individuale, al cui art. 1 si legge che “la validità del presente contratto resta comunque subordinata all'esito della citata definizione del ricorso per cassazione e, in caso di esito favorevole di detto giudizio, dovrà intendersi automaticamente risolto”.
Tuttavia, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di appello, il rapporto lavorativo del ricorrente era già pienamente in essere con la decorrenza giuridica 31.5.2010.
In altri termini, l'amministrazione lo ha erroneamente ritenuto non in possesso del requisito di cui al punto A della circolare, inserendolo nella graduatoria finale nell'elenco dei partecipanti esclusi dalla selezione “per mancanza dei requisiti per l'ammissione”; mentre avrebbe dovuto Par conteggiare gli anni di servizio prestati alle dipendenze di sin dal 31/05/2010, ente che certamente rientra nell'ambito della Pubblica amministrazione.
Una volta che la statuizione della Corte di appello è passata in giudicato (peraltro, con ordinanza della Corte di Cassazione pronunciata il 24.9.2019, prima della scadenza del termine di presentazione della domanda per la procedura selettiva, 30.9.2019), è semplicemente venuta meno la possibilità di avveramento della condizione risolutiva posta alla base dell'assunzione, cristallizzandosi il suo inquadramento nei ruoli del . Pt_3
3. Una volta accertata la erroneità della graduatoria definitiva, quanto alle conseguenze giuridiche, la difesa del convenuto ha chiarito che il sig , se fosse stato CP_1 Pt_1 correttamente ammesso alla procedura, avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 33,278 così determinato: 7,040 per valutazione performance anni 2014- 2015-2016-2017-2018; 15 per titolo di studio (diploma); 8 per anzianità nella fascia economica di appartenenza - SA F2 - dal 31.5.2010);
3,238 per anzianità nella PA calcolata dal 31.5.2010.
Punteggio grazie al quale si sarebbe collocato in posizione utile (al 50° posto), tenuto conto che la circolare di avvio della procedura individua un contingente di passaggi economici orizzontali pari a 61 unità all'interno della Area II.
4 Pertanto, merita accoglimento la domanda finalizzata alla condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive, come da tabellari stipendiali Controparte_1 ministeriali, tra la fascia F2 ricoperta e quella F3 che avrebbe avuto diritto a rivestire con decorrenza dal 01.1.2019.
Tuttavia, va osservato che il ricorrente ha comunque ottenuto il passaggio di fascia da F2 a
F3 nella successiva tornata di progressioni economiche del 2021, con decorrenza dal 1.01.2021.
Alla stregua delle sue risposte, considerazioni, in accoglimento del ricorso, dichiarata la illegittimità della esclusione di dalla graduatoria per l'attribuzione di sviluppi Parte_1 economici finanziati col Fondo risorse decentrate 2019, il Controparte_1 va condannato in via generica al pagamento in suo favore delle differenze retributive tabellari tra la fascia F2 la fascia F3, limitatamente al periodo dal 01.1.2019 al 31.12.2020, oltre interessi legali.
Differenze da quantificarsi in separato giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con attribuzione in favore dell'avv. Rossella Di Pietro.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della esclusione di Parte_1 dalla graduatoria per l'attribuzione di sviluppi economici finanziati col Fondo risorse decentrate 2019;
- per l'effetto, condanna in via generica il al Controparte_1 pagamento in suo favore delle differenze retributive tra la fascia F2 la fascia F3, limitatamente al periodo dal 01.1.2019 al 31.12.2020, oltre interessi legali, da quantificare in separato giudizio;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 2.059,00, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Napoli, 14.2.2025. Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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