Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02004/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Francesca Tamburello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- del provvedimento di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno
per protezione speciale emesso dalla Questura di Agrigento Prot. -OMISSIS-CAT. A.
12./IMM./SEZ. IV-L.P., notificato in data 15/07/2025;
- Nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non
conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n-OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento 109/2025 di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RT LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Entrato nel territorio nazionale in data 05/07/2022, il ricorrente chiedeva in data 08/11/2022 il riconoscimento della protezione internazionale allegando documentazione relativa alla sua continua integrazione sociale e lavorativa.
A seguito di audizione del ricorrente, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Palermo sezione di Agrigento, con provvedimento Id -OMISSIS- del 28/08/2023 e notificato al ricorrente in data 22/09/2023, decideva di non riconoscere la protezione internazionale ravvisando però i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs n. 25/2008 e s.m.i..
In data 02/04/2024 veniva rilasciato dalla Questura di Agrigento il permesso di soggiorno per protezione speciale n.-OMISSIS- con scadenza il 28/08/2025.
In data 15/07/2025 il ricorrente chiedeva la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro: la Questura di Agrigento con provvedimento Prot. -OMISSIS-L.P., notificato in data 15/07/2025 rigettava per inammissibilità la richiesta di conversione in quanto riteneva che il richiedente non avesse titolo per inoltrare la suddetta istanza per intervenuta abrogazione, ad opera della L. n. 50/2023, della conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del D.Lgs n. 25/2008.
Dal ché la presentazione dell’odierno ricorso in cui si articolano le seguenti censure:
1-Violazione degli articoli 10 bis e 21 octies della legge n. 241/1990; eccesso di potere in quanto il provvedimento non è stato anticipato dalla comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza
2-Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, commi 2, 2 bis e 3, del d.l. n. 20 del 2023, dell’art. 6, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/1998 e e dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008; irretroattività delle norme sfavorevoli sopravvenute rispetto alla data di presentazione della domanda di protezione internazionale, ossia nella vigenza del D.L. n. 130/2020; violazione del principio di uguaglianza, difetto di istruttoria e disparità di trattamento; erronea qualificazione giuridica del titolo di soggiorno concesso.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Con ordinanza n-OMISSIS- è stata accolta la domanda cautelare.
Con provvedimento n. 109/2025 la competente Commissione ammetteva provvisoriamente l’istante al patrocinio delle spese dello Stato.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2026, presenti le parti, il ricorso è stato assunto in decisione.
Il ricorso è fondato e va quindi accolto per entrambi i motivi di doglianza qui contestualmente scrutinati, ritenendo il Collegio di dover dare continuità alla giurisprudenza di questa Sezione in ordine a fattispecie del tutto analoghe.
Con la sentenza 29/04/2025 n. 910, si è precisato che nella circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024 (prot. 0049449 del 31 maggio 2024), in adesione al parere reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, a seguito dell’entrata in vigore della l. 5 maggio 2023, n. 50 (di conversione del decreto legge n. 20/2023), i permessi di soggiorno per casi speciali possono essere convertiti: a) se le istanze di conversione sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina; b) se essi sono stati rilasciati prima della data del 5 maggio 2023 e se sono in corso di validità; c) se gli stessi sono stati rilasciati in data successiva in forza di provvedimenti giurisdizionali con cui è stata dichiarata l’illegittimità del diniego dell’amministrazione avverso l’istanza di protezione speciale presentata dal privato prima del 5 maggio 2023.
Ed invero, “la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2024, n. 3314).
Anche nel caso in esame la sopra enunciata interpretazione doveva quindi comportare l’accoglimento dell’istanza di conversione del ricorrente, perché rientrante nelle ipotesi contemplate dalla norma di legge ai fini della applicazione del regime transitorio.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5666/2025, ha precisato che “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,) se ne ricorrono i requisiti di legge.” In tal caso, il legislatore ha espressamente individuato la disciplina applicabile esclusivamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale, attribuiti sulla base della disciplina pregressa e in presenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. A tal fine, il legislatore ha consentito il rinnovo per una sola volta di tali permessi e mantenuto la facoltà di chiederne la conversione mediante una norma di salvezza che si è resa necessaria a fronte dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lett. a) (disposta dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023), che ha travolto integralmente la convertibilità dei permessi per protezione speciale. Conseguentemente, il legislatore ha ragionevolmente deciso di non frustrare l’affidamento già riposto dallo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale, nella evoluzione di esso in un titolo idoneo a rafforzarne il radicamento nella comunità nazionale. In tal modo, si è inteso differenziare la disciplina transitoria tra le diverse tipologie di permessi incisi dalla novella normativa, riservando la ‘convertibilità’ del titolo per protezione speciale ai soli casi di permessi già in precedenza rilasciati e non ancora scaduti, mediante una disposizione di carattere eccezione di cui non ne è evidentemente ammissibile un’applicazione analogica ai titolari di un diverso permesso di soggiorno.
In conclusione il ricorso è fondato e va quindi accolto con annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistendone allo stato i presupposti per la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione da parte dell’interessato in ordine al mutamento dei limiti reddituali connessi al mantenimento del beneficio, impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte della competente Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto della natura della controversia le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese, impregiudicato ogni ulteriore accertamento sul mantenimento dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Consigliere
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.