Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15042/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 15042/2024 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. ANGELONE PAOLO MARIA e dell'avv. C.F._1
SCARPELLI FRANCO ( Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato C.F._2 in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ANGELONE PAOLO MARIA
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente domiciliato in P.IVA_1 VIA MANLIO E GIOACCHINO SAVARE', 1 20123 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 20 dicembre 2024, Controparte_1
CP_ ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento
[...]
delle seguenti conclusioni:
[...] data ritenta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto, nonché a percepire l'assegno sociale mediante autocertificazione della situazione reddituale nel paese di origine della coniuge;
b) condannare l' a erogare al signor CP_2 Controparte_1
l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con decorrenza
[...]
dal 1° ottobre 2023, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare allo stesso la somma di € 8.045,76 o la diversa somma ritenuta di giustizia, maturata dal 1° novembre 2023 al 31dicembre 2024, oltre agli ulteriori ratei maturati e maturandi nelle more del giudizio e fino a che ne permangano le condizioni.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Il ricorrente ha riferito di essere nato nello Sri Lanka e di risiedere in Italia sin dal 1982; di essere coniugato con la signora la quale ha continuato Persona_1
a vivere in Sri Lanka, dal 31 maggio 1984; di essere privo di forme di sostentamento e di essere aiutato dal figlio;
che, in data 10 ottobre 2023, essendo titolare di permesso per soggiornante di lungo periodo, ha presentato, tramite il Patronato INCA, domanda di
CP_ assegno sociale alla sede Milano Est;
che in sede di domanda, ha dichiarato tra l'altro: di aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia, per almeno dieci anni, dal 20 agosto 1982 e di non essersi mai allontanato;
di non essere titolare di trattamenti pensionistici e di non possedere redditi incompatibili con la prestazione richiesta;
di essere coniugato e che la coniuge non era titolare, nello stato estero, di beni immobili, redditi e/o pensioni;
di non essere ricoverato presso alcun Istituto di Cura;
di trovarsi attualmente in uno stato di indigenza/bisogno e di non poter quindi fare fronte alle necessità della vita;
di aver allegato alla domanda: passaporto, dichiarazione apostillata di assenza di pensioni nel paese di origine, permesso di soggiorno, attestazione ex art.49 L.289/2002; che, in data 26 gennaio 2024, l' di Milano Est ha respinto la domanda con la seguente motivazione: CP_2
“Lei non ha presentato la documentazione che è stata richiesta il 13.10.2023 e, pertanto, non è stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla prestazione”; di aver presentato, in data 31 gennaio 2024, per il tramite del patronato INCA di Milano, ricorso amministrativo contro il rigetto della domanda rilevando, tra l'altro, quanto segue: “la domanda è stata patrocinata dallo scrivente patronato che non ha ricevuto nessuna richiesta documenti (…)”; che il procedimento amministrativo è stato definito con la delibera del Comitato provinciale del 25 marzo 2024, con cui il ricorso è stato CP_2
respinto; che, solo in data 16 ottobre 2024, ha ricevuto dal consolato della Sri Lanka
l'attestazione conforme e legalmente tradotta che conferma quanto già certificato alla presentazione della domanda, ovvero che anche la coniuge non percepisce trattamenti pensionistici nel paese di origine;
che, come certificato dall'Agenzia delle Entrate, il suo reddito per l'anno di imposta 2022 – quello precedente all'anno rilevante al fine di riconoscimento della prestazione per cui è causa - era pari ad € “0”.
Ciò premesso, il ricorrente, ha sostenuto il proprio diritto a ottenere l'assegno sociale e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.
2. si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità del rigetto CP_2 della domanda presentata dal ricorrente, non avendo quest'ultimo dimostrato di possedere il requisito reddituale previsto dalla legge per beneficiare della prestazione.
3. La causa, avente natura documentale, è decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
Il ricorso è fondato.
4. Ai sensi dell'art. 3 comma 6, l. n. 335/1995: “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"”.
5. L'art. 20, comma 10 del Decreto Legge n. 112/2008 ha previsto che “10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
6. Nel caso di specie, è in discussione la dimostrazione del possesso, in capo al ricorrente, del requisito reddituale. , infatti, non contesta la permanenza in modo stabile e CP_2
continuativo in Italia per 10 anni, né il requisito anagrafico avendo il ricorrente 67 anni.
7. In primo luogo, va detto che ha prodotto testo della email che sarebbe stata inviata al CP_2
a mezzo pec e con cui è richiesta la produzione di “attestazione della competente CP_3
autorità dello Stato estero che accerti l'eventuale titolarità di redditi, beni e pensioni nel paese di origine di entrambi i coniugi”. Non ha, tuttavia, prodotto ricevuta eml del relativo messaggio di cui non è, quindi, possibile accertare l'avvenuta consegna, contestata dal
Patronato stesso con il ricorso amministrativo (v. doc. 7 ric.).
8. In secondo luogo, va detto che, nel presente giudizio, il ricorrente ha prodotto l'attestazione conforme e legalmente tradotta ottenuta dal consolato dello Sri Lanka che conferma quanto già certificato alla presentazione della domanda, ovvero che anche la coniuge non percepisce trattamenti pensionistici nel paese di origine. Il ricorrente ha, inoltre, documentato, producendo certificato dall'Agenzia delle Entrate, che il suo reddito per l'anno di imposta 2022 – quello precedente all'anno rilevante al fine di riconoscimento della prestazione per cui è causa – è stato pari ad € “0” (v. doc. ti 8 e 9 ric.).
9. Per il resto, il ricorrente ha dichiarato, già in sede amministrativa, di non essere titolare di redditi o di pensioni, di non possedere beni e che la moglie non percepisce alcun reddito (v. doc. 5 ric.).
10. Come, poi, osservato da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 538/2021, citata anche nel ricorso e che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. poiché la si condivide:
“Gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 richiamati dall'art. 3 stabiliscono: “art. 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti…o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”;
art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R ) (…) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.
La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui “Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino…nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.
La norma di fonte primaria (art. 2 comma 5 TU immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria DPR 445/2000)”.
Come ulteriormente precisato con la sentenza n. 1731/20 citata, “La deroga alla parità introdotta con fonte secondaria deve pertanto ritenersi priva di effetti sia per i principi generali in materia di gerarchia delle fonti che per la riserva di legge rinvenibile nell'art.
10, co. 2, della Costituzione”.
La motivazione sopra riportata risponde pienamente alle censure …e conduce a ritenere la documentazione prodotta dagli appellanti o idonea a dimostrare la sua condizione reddituale, quindi il diritto all'indennità di frequenza richiesta.
Va infine osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la Suprema Corte, non esclude l'idoneità nel giudizio civile dell'autocertificazione della situazione reddituale ai fini dell'ottenimento delle prestazioni di invalidità civile, avendo chiarito che, qualora il requisito reddituale sia contestato dall' l'istante ha l'onere di provarlo al di là dell'autocertificazione. (Corte di Cassazione SSUU n. 5167/2003 e Sez. Lavoro n.
12131/2009)”.
11. L'applicazione dei predetti principi al caso di specie consente di ritenere accertata in capo alla parte ricorrente la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'assegno sociale e gli arretrati quantificati, senza che abbia contestato l'ammontare, nella somma di euro CP_2
8.045,76, maturata dal 1° novembre 2023 al 31dicembre 2024.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con distrazione ex art 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, condanna a riconoscere al ricorrente l'assegno sociale ex art. 3 CP_2 comma 6 L. 335/1995 con decorrenza 1/11/23 e a corrispondergli, a titolo di arretrati maturati sino al 31/12/24, la somma di euro 8.045,76 oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione ex art 93 c.p.c..
Milano, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli