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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 17.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14675/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Gatta, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio De Controparte_1
Luca e dell'avv. Federica Marino, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 17.6.2025, da intendersi qui
1 integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26.5.2022, ha convenuto Controparte_1
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_2
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
07120219015407728000 notificata l'1.2.2022, limitatamente alle otto cartelle esattoriali n. 07120170036392246000 dell'importo di € 153,06, n.
07120170082329390000 dell'importo di € 186,05, n.
07120180015568620000 dell'importo di € 697,83, n.
07120180018613962000 dell'importo di € 338,75, n.
07120180059474829000 dell'importo di € 335,36, n.
07120180063082017000 dell'importo di € 495,76, n.
07120190000894314000 dell'importo di € 1.182,94, n.
07120190074154050000 dell'importo di € 301,08, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate da vari enti impositori, eccependo la loro omessa notifica con la conseguente estinzione della pretesa creditoria per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981.
Con la sentenza n. 11524/2024 pubblicata il 2.5.2024, il Giudice di
Pace ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione cd.
preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della notifica delle tre cartelle n.
07120170036392246000, n. 07120170082329390000, n.
2 cinque cartelle n. 07120180018613962000, n. 07120180059474829000, n.
07120180063082017000, n. 07120190000894314000, n.
07120190074154050000, annullandole.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: a) l'inammissibilità della domanda trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; b) l'avvenuta regolare notifica, a mezzo posta elettronica certificata, delle tre cartelle n.
07120170036392246000, n. 07120170082329390000, n.
07120180015568620000; c) l'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori.
ha eccepito l'inammissibilità del gravame e, nel Controparte_1
merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
2. Preliminarmente, l'appellata sostiene l'inammissibilità del gravame perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c.
Al contrario, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione dell'appellata va, quindi, respinta.
3. Passando all'esame dei motivi di gravame, quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica della domanda, va osservato che, in base al tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha eccepito sia l'omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte, quale vizio della procedura di riscossione esattoriale, sia la prescrizione del credito litigioso in epoca successiva alla data di presunta notificazione delle cartelle, trattandosi di violazioni del C.d.S. suscettibili di prescrizioni quinquennale.
3 Egli, quindi, ha proposto sia un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c., nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. nella parte in cui ha dedotto l'esistenza di un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo da cui sarebbe derivata l'estinzione della pretesa creditoria.
Il primo giudice ha esaminato quest'ultima e l'ha accolta, sia pure accertando il decorso della prescrizione quale conseguenza della irregolare notificazione della cartella e, dunque, dalla data della presunta infrazione a quella della domanda;
in ciò egli è invero andato ultra petita, essendo stata la domanda diversamente formulata, ma ciò non può di per sé condurre alla riforma della sentenza, non avendo formato oggetto di specifico motivo di gravame.
La doglianza, dunque, va disattesa.
4. Quanto all'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori, le doglianze dell'attore riguardano la sola attività propria dell'agente della riscossione, essendo stata eccepita l'omessa notifica solo delle otto cartelle presupposte ma non anche dei verbali di accertamento ad esse prodromici.
Una volta notificata l'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione è passivamente legittimato a tutte le azioni promosse dal privato debitore e concernenti le somme delle quali è stato incaricato, a prescindere dall'eventuale imputabilità dei vizi da questo rilevati a condotta dell'ente impositore;
il concessionario ha infatti dato causa, con la notificazione della richiesta di pagamento, alla reazione del preteso obbligato e restano irrilevanti, sul versante, per così dire, esterno, i suoi rapporti interni con il
4 creditore, salva la sua facoltà di chiamarlo in causa a scopo di manleva, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/99 (v. Cass., Sez. V-VI, n. 2570/17).
Va quindi ribadito il seguente principio affermato dalla S.C., dal quale non vi è motivo di discostarsi: “Nelle cause di opposizione all'esecuzione
forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste
litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio
di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la
regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito,
poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale
accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione,
la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente
creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che
non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi
e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo
procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo
schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (v. Cass., Sez. VI-III, n. 29798/18).
Peraltro, nel caso di specie, essendo stata contestata la sola attività di notifica delle cartelle esattoriali, la legittimazione passiva rispetto a tale opposizione, non recuperatoria, compete unicamente all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. III, n. 3870/24).
Ne consegue che anche tale doglianza dell'appellante va disattesa.
5. Infine, quanto alla notifica delle cartelle impugnate, va anzitutto osservato che l'appellante ha prestato acquiescenza al capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità della notifica delle cinque cartelle n. 07120180018613962000, n. 07120180059474829000, n.
5 07120180063082017000, n. 07120190000894314000, n.
07120190074154050000 perché notificate ad un indirizzo presso il quale l'attore non era più residente.
Invero, il detto capo è stato impugnato nella sola parte in cui il primo giudice“dichiarava erroneamente che la sottoscritta procuratrice non
avesse dimostrato la notifica delle cartelle nn. 07120170036392246,
07120170082329390 e 07120180015568620 correttamente notificate tramite
pec, come da ricevute di accettazione e consegna depositate in atti”.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in primo grado dall'agente della riscossione, risulta che le cartelle n. 07120170036392246000
dell'importo di € 153,06, n. 07120170082329390000 dell'importo di €
186,05, n. 07120180015568620000 dell'importo di € 697,83, sono state tutte consegnate, a mezzo della posta elettronica certificata, all'indirizzo
" , rispettivamente in data 3.4.2017, 9.10.2017 e Email_1
16.3.2018.
Tuttavia, a fronte dell'espressa contestazione sollevata dall'opponente,
non vi è prova che questa fosse titolare dell'indicato indirizzo di posta elettronica certificata, mancando qualsiasi riferimento in tal senso all'interno delle medesime cartelle, né l'agente della riscossione ha allegato e provato
aliunde tale circostanza o, comunque, la riconducibilità del suddetto indirizzo p.e.c. all'opponente.
Di conseguenza, la notifica delle tre indicate cartelle è da considerarsi illegittima.
Inoltre, avendo ad oggetto sanzioni amministrative risalenti all'anno
2013, come risulta dalla documentazione in atti, i relativi crediti da esse
6 portati risultano estinti in quanto, alla data di notifica dell'intimazione opposta, era già decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L.
n. 689/1981.
Pertanto, anche il presente motivo di gravame va disatteso.
6. In definitiva, dunque, l'appello è infondato e va rigettato.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , per la riforma della Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 11524/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' al pagamento Parte_1
delle spese processuali, in favore di liquidate Controparte_1
ex D.M. n. 55/14, (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), per il grado di appello in complessivi € 811,00 per compensi (dei quali
€ 203,00 per la fase di studio, € 203,00 per la fase introduttiva, €
405,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Fabrizio De Luca ed all'avv. Federica Marino,
dichiaratisi anticipatari;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
7 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 19.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120180015568620000 e della nullità delle notificazioni delle restanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 17.6.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14675/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Maria Gabriella Gatta, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Fabrizio De Controparte_1
Luca e dell'avv. Federica Marino, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado,
appellata
***
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 17.6.2025, da intendersi qui
1 integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 26.5.2022, ha convenuto Controparte_1
in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, l' Controparte_2
, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
07120219015407728000 notificata l'1.2.2022, limitatamente alle otto cartelle esattoriali n. 07120170036392246000 dell'importo di € 153,06, n.
07120170082329390000 dell'importo di € 186,05, n.
07120180015568620000 dell'importo di € 697,83, n.
07120180018613962000 dell'importo di € 338,75, n.
07120180059474829000 dell'importo di € 335,36, n.
07120180063082017000 dell'importo di € 495,76, n.
07120190000894314000 dell'importo di € 1.182,94, n.
07120190074154050000 dell'importo di € 301,08, tutte relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate da vari enti impositori, eccependo la loro omessa notifica con la conseguente estinzione della pretesa creditoria per l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981.
Con la sentenza n. 11524/2024 pubblicata il 2.5.2024, il Giudice di
Pace ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione cd.
preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta sul rilievo dell'omessa prova della regolarità della notifica delle tre cartelle n.
07120170036392246000, n. 07120170082329390000, n.
2 cinque cartelle n. 07120180018613962000, n. 07120180059474829000, n.
07120180063082017000, n. 07120190000894314000, n.
07120190074154050000, annullandole.
Per la riforma della sentenza l' ha Parte_1
proposto appello, lamentando: a) l'inammissibilità della domanda trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; b) l'avvenuta regolare notifica, a mezzo posta elettronica certificata, delle tre cartelle n.
07120170036392246000, n. 07120170082329390000, n.
07120180015568620000; c) l'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori.
ha eccepito l'inammissibilità del gravame e, nel Controparte_1
merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
2. Preliminarmente, l'appellata sostiene l'inammissibilità del gravame perché redatto senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 342 c.p.c.
Al contrario, sotto il profilo formale, l'atto di appello contiene chiara enunciazione delle parti della sentenza che si intende impugnare, delle violazioni di legge rilevate e della loro rilevanza ai fini della decisione.
L'eccezione dell'appellata va, quindi, respinta.
3. Passando all'esame dei motivi di gravame, quanto alla lamentata erronea qualificazione giuridica della domanda, va osservato che, in base al tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'attore ha eccepito sia l'omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte, quale vizio della procedura di riscossione esattoriale, sia la prescrizione del credito litigioso in epoca successiva alla data di presunta notificazione delle cartelle, trattandosi di violazioni del C.d.S. suscettibili di prescrizioni quinquennale.
3 Egli, quindi, ha proposto sia un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I, c.p.c., nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti, sia un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. nella parte in cui ha dedotto l'esistenza di un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo da cui sarebbe derivata l'estinzione della pretesa creditoria.
Il primo giudice ha esaminato quest'ultima e l'ha accolta, sia pure accertando il decorso della prescrizione quale conseguenza della irregolare notificazione della cartella e, dunque, dalla data della presunta infrazione a quella della domanda;
in ciò egli è invero andato ultra petita, essendo stata la domanda diversamente formulata, ma ciò non può di per sé condurre alla riforma della sentenza, non avendo formato oggetto di specifico motivo di gravame.
La doglianza, dunque, va disattesa.
4. Quanto all'omessa integrazione del contraddittorio con gli enti impositori, le doglianze dell'attore riguardano la sola attività propria dell'agente della riscossione, essendo stata eccepita l'omessa notifica solo delle otto cartelle presupposte ma non anche dei verbali di accertamento ad esse prodromici.
Una volta notificata l'intimazione di pagamento, l'agente della riscossione è passivamente legittimato a tutte le azioni promosse dal privato debitore e concernenti le somme delle quali è stato incaricato, a prescindere dall'eventuale imputabilità dei vizi da questo rilevati a condotta dell'ente impositore;
il concessionario ha infatti dato causa, con la notificazione della richiesta di pagamento, alla reazione del preteso obbligato e restano irrilevanti, sul versante, per così dire, esterno, i suoi rapporti interni con il
4 creditore, salva la sua facoltà di chiamarlo in causa a scopo di manleva, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112/99 (v. Cass., Sez. V-VI, n. 2570/17).
Va quindi ribadito il seguente principio affermato dalla S.C., dal quale non vi è motivo di discostarsi: “Nelle cause di opposizione all'esecuzione
forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste
litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio
di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la
regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito,
poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale
accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione,
la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente
creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che
non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi
e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo
procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo
schema di cui all'art. 106 c.p.c.” (v. Cass., Sez. VI-III, n. 29798/18).
Peraltro, nel caso di specie, essendo stata contestata la sola attività di notifica delle cartelle esattoriali, la legittimazione passiva rispetto a tale opposizione, non recuperatoria, compete unicamente all'agente della riscossione (v. Cass., Sez. III, n. 3870/24).
Ne consegue che anche tale doglianza dell'appellante va disattesa.
5. Infine, quanto alla notifica delle cartelle impugnate, va anzitutto osservato che l'appellante ha prestato acquiescenza al capo della sentenza con cui il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità della notifica delle cinque cartelle n. 07120180018613962000, n. 07120180059474829000, n.
5 07120180063082017000, n. 07120190000894314000, n.
07120190074154050000 perché notificate ad un indirizzo presso il quale l'attore non era più residente.
Invero, il detto capo è stato impugnato nella sola parte in cui il primo giudice“dichiarava erroneamente che la sottoscritta procuratrice non
avesse dimostrato la notifica delle cartelle nn. 07120170036392246,
07120170082329390 e 07120180015568620 correttamente notificate tramite
pec, come da ricevute di accettazione e consegna depositate in atti”.
Ebbene, dalla documentazione prodotta in primo grado dall'agente della riscossione, risulta che le cartelle n. 07120170036392246000
dell'importo di € 153,06, n. 07120170082329390000 dell'importo di €
186,05, n. 07120180015568620000 dell'importo di € 697,83, sono state tutte consegnate, a mezzo della posta elettronica certificata, all'indirizzo
" , rispettivamente in data 3.4.2017, 9.10.2017 e Email_1
16.3.2018.
Tuttavia, a fronte dell'espressa contestazione sollevata dall'opponente,
non vi è prova che questa fosse titolare dell'indicato indirizzo di posta elettronica certificata, mancando qualsiasi riferimento in tal senso all'interno delle medesime cartelle, né l'agente della riscossione ha allegato e provato
aliunde tale circostanza o, comunque, la riconducibilità del suddetto indirizzo p.e.c. all'opponente.
Di conseguenza, la notifica delle tre indicate cartelle è da considerarsi illegittima.
Inoltre, avendo ad oggetto sanzioni amministrative risalenti all'anno
2013, come risulta dalla documentazione in atti, i relativi crediti da esse
6 portati risultano estinti in quanto, alla data di notifica dell'intimazione opposta, era già decorso il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 L.
n. 689/1981.
Pertanto, anche il presente motivo di gravame va disatteso.
6. In definitiva, dunque, l'appello è infondato e va rigettato.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , per la riforma della Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 11524/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l' al pagamento Parte_1
delle spese processuali, in favore di liquidate Controparte_1
ex D.M. n. 55/14, (scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00), per il grado di appello in complessivi € 811,00 per compensi (dei quali
€ 203,00 per la fase di studio, € 203,00 per la fase introduttiva, €
405,00 per la fase decisoria), oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Fabrizio De Luca ed all'avv. Federica Marino,
dichiaratisi anticipatari;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
7 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 19.6.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120180015568620000 e della nullità delle notificazioni delle restanti