CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3093 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere rel. dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5363 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020, vertente
TRA
(P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malafronte in forza di delega in atti appellante
E
(P. IV ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Lutrario per delega in atti, a seguito di decreto di autorizzazione emanato in data 2.07.2022 dal Giudice Delegato del Tribunale di
Cassino appellato
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di
Cassino in data 10.12.2019.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 emessa dal Tribunale di Cassino in data 10.12.2019, con la quale era stata accolta la domanda di revocatoria ex art. 67 L.F. proposta nei suoi confronti dal Controparte_1
[...] L'appellante ha lamentato, con un unico motivo, la nullità assoluta della pronuncia di primo grado in considerazione del fatto che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non le era mai stato notificato.
In proposito ha addotto:
- di aver appurato a seguito di ricerche presso la cancelleria del Tribunale come l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe stato notificato presso la sede sociale e in concreto ritirato da soggetto qualificatosi come “nuora” di un soggetto non meglio identificato;
- che alla data della asserita notifica nessuna “nuora” dell'amministratore ovvero dei soci era alle dipendenze della società, come desumibile dall'elenco dei dipendenti prodotto;
- che volendo ritenere che il soggetto indicato nella relata di notifica fosse la signora
[...]
, nuora del legale rappresentante della società, la stessa aveva negato di avere ricevuto Per_1 la notifica di alcun atto e comunque non era convivente con il legale rappresentante della società.
Su tali presupposti l'appellante ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia.
Il si è costituito resistendo al gravame. Controparte_1
L'appellato ha evidenziato la ritualità della notifica del ricorso, ricevuta da un soggetto rinvenuto presso la sede della società, tale , che come tale doveva presumersi Persona_1 legittimata a ricevere gli atti alla stessa diretti e che si era inoltre espressamente qualificata come persona “al servizio del destinatario”; la curatela ha poi addotto l'irrilevanza dell'eccepita inesistenza di un rapporto di dipendenza dalla società e l'impossibilità di contestare l'effettiva consegna dell'atto alla persona indicata nella relata, in assenza di querela di falso.
Per l'effetto il ha concluso per il rigetto dell'appello e, in assenza di alcuna censura CP_1 nel merito dell'impugnata statuizione, per la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Come noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica, lo stesso deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico” (in questi termini, Cass., ord., 20.12.2018, n.
32981). “Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (così, Cass., 20.11.2017, n. 27420; nello stesso senso, Cass., ord., 10.5.2023, n. 12577, Cass., ord., 5.6.2017, n. 13954).
Ebbene, nella fattispecie risulta che il consegnatario dell'atto, signora , “nuora” Persona_1 del legale rappresentante, fosse stata indicata quale “soggetto al servizio del destinatario”, come visibile dallo stralcio della relata di notifica prodotta in via telematica dall'appellante (doc. 2)
e comunque addotto dalla controparte e non contestato dall'appellante.
Date queste premesse ed in ogni caso in applicazione del richiamato principio secondo il quale il mero rinvenimento del consegnatario presso la sede legale della società consente di presumere l'esistenza del potere di ricevere gli atti per conto del suo legale rappresentante, in assenza di prova contraria, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve nella fattispecie ritenersi rituale.
Non si può invero che prendere atto del fatto che l'appellante non abbia fornito alcuna prova idonea a superare la suddetta presunzione iuris tantum, insita come detto nel rinvenimento del soggetto presso la sede legale della società.
L'assenza di un rapporto di dipendenza tra la società e la consegnataria del plico non è come detto dirimente al fine di escludere la legittimazione della seconda a ritirare il plico, essendo allo scopo sufficiente anche un incarico provvisorio o precario a ricevere gli atti, motivo per cui sono irrilevanti le corrispondenti produzioni documentali offerte dall'appellante.
Analogamente, il fatto che la fosse “estranea” alla società, il che costituisce l'oggetto Per_1 del capitolo di prova orale originariamente dedotto dall'appellante, è irrilevante in ragione delle considerazioni esposte, e ciò senza considerare la dirimente circostanza che parte appellante ha rinunciato alla prova orale, avendo richiesto in sede di prima udienza (tenutasi in data 12.4.2023) il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'evidenza, non è dato negare che la signora avesse effettivamente Parte_2 ricevuto il plico, come desumibile dalla sottoscrizione (leggibile) dalla stessa apposta nella relata di notifica, in assenza di proposizione di querela di falso avverso le risultanze della notifica suddetta.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore dell'avv. Riccardo Lutrario, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado rubricato al n.
5363/2020 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Riccardo Lutrario, dichiaratosi antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il cons. est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere rel. dott. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5363 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020, vertente
TRA
(P. IV , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Malafronte in forza di delega in atti appellante
E
(P. IV ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Lutrario per delega in atti, a seguito di decreto di autorizzazione emanato in data 2.07.2022 dal Giudice Delegato del Tribunale di
Cassino appellato
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di
Cassino in data 10.12.2019.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 emessa dal Tribunale di Cassino in data 10.12.2019, con la quale era stata accolta la domanda di revocatoria ex art. 67 L.F. proposta nei suoi confronti dal Controparte_1
[...] L'appellante ha lamentato, con un unico motivo, la nullità assoluta della pronuncia di primo grado in considerazione del fatto che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non le era mai stato notificato.
In proposito ha addotto:
- di aver appurato a seguito di ricerche presso la cancelleria del Tribunale come l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sarebbe stato notificato presso la sede sociale e in concreto ritirato da soggetto qualificatosi come “nuora” di un soggetto non meglio identificato;
- che alla data della asserita notifica nessuna “nuora” dell'amministratore ovvero dei soci era alle dipendenze della società, come desumibile dall'elenco dei dipendenti prodotto;
- che volendo ritenere che il soggetto indicato nella relata di notifica fosse la signora
[...]
, nuora del legale rappresentante della società, la stessa aveva negato di avere ricevuto Per_1 la notifica di alcun atto e comunque non era convivente con il legale rappresentante della società.
Su tali presupposti l'appellante ha concluso per la revoca dell'impugnata pronuncia.
Il si è costituito resistendo al gravame. Controparte_1
L'appellato ha evidenziato la ritualità della notifica del ricorso, ricevuta da un soggetto rinvenuto presso la sede della società, tale , che come tale doveva presumersi Persona_1 legittimata a ricevere gli atti alla stessa diretti e che si era inoltre espressamente qualificata come persona “al servizio del destinatario”; la curatela ha poi addotto l'irrilevanza dell'eccepita inesistenza di un rapporto di dipendenza dalla società e l'impossibilità di contestare l'effettiva consegna dell'atto alla persona indicata nella relata, in assenza di querela di falso.
Per l'effetto il ha concluso per il rigetto dell'appello e, in assenza di alcuna censura CP_1 nel merito dell'impugnata statuizione, per la conferma della pronuncia di primo grado.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Come noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica, lo stesso deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico” (in questi termini, Cass., ord., 20.12.2018, n.
32981). “Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (così, Cass., 20.11.2017, n. 27420; nello stesso senso, Cass., ord., 10.5.2023, n. 12577, Cass., ord., 5.6.2017, n. 13954).
Ebbene, nella fattispecie risulta che il consegnatario dell'atto, signora , “nuora” Persona_1 del legale rappresentante, fosse stata indicata quale “soggetto al servizio del destinatario”, come visibile dallo stralcio della relata di notifica prodotta in via telematica dall'appellante (doc. 2)
e comunque addotto dalla controparte e non contestato dall'appellante.
Date queste premesse ed in ogni caso in applicazione del richiamato principio secondo il quale il mero rinvenimento del consegnatario presso la sede legale della società consente di presumere l'esistenza del potere di ricevere gli atti per conto del suo legale rappresentante, in assenza di prova contraria, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado deve nella fattispecie ritenersi rituale.
Non si può invero che prendere atto del fatto che l'appellante non abbia fornito alcuna prova idonea a superare la suddetta presunzione iuris tantum, insita come detto nel rinvenimento del soggetto presso la sede legale della società.
L'assenza di un rapporto di dipendenza tra la società e la consegnataria del plico non è come detto dirimente al fine di escludere la legittimazione della seconda a ritirare il plico, essendo allo scopo sufficiente anche un incarico provvisorio o precario a ricevere gli atti, motivo per cui sono irrilevanti le corrispondenti produzioni documentali offerte dall'appellante.
Analogamente, il fatto che la fosse “estranea” alla società, il che costituisce l'oggetto Per_1 del capitolo di prova orale originariamente dedotto dall'appellante, è irrilevante in ragione delle considerazioni esposte, e ciò senza considerare la dirimente circostanza che parte appellante ha rinunciato alla prova orale, avendo richiesto in sede di prima udienza (tenutasi in data 12.4.2023) il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'evidenza, non è dato negare che la signora avesse effettivamente Parte_2 ricevuto il plico, come desumibile dalla sottoscrizione (leggibile) dalla stessa apposta nella relata di notifica, in assenza di proposizione di querela di falso avverso le risultanze della notifica suddetta.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte in favore dell'avv. Riccardo Lutrario, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado rubricato al n.
5363/2020 R.G., ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 4.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, spese da distrarre in favore dell'avv. Riccardo Lutrario, dichiaratosi antistatario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.05.2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025.
Il cons. est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto