Articolo 64 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 63Articolo 65
Versione
15 maggio 1975
Art. 64.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975 in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Entrata in vigore il 15 maggio 1975