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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3131/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3131/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] e residente in rua Parte_1
Athaíde Puccinelli, 547, quartiere Flórida, città Indaiatuba (SP), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Controparte_1 sulla figlia minore , nata il [...] a [...]; Persona_1
nata il [...] a [...]/SP Brasile e residente in Parte_2 rua Athaíde Puccinelli, 547, quartiere Flórida, città Indaiatuba;
nato il [...] a [...]/SP Brasile e residente in [...]Parte_3
Athaide Puccinelli 547 Indaiatuba Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Valentina Licchetta, come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito a Latina, Via Sisto V 19, 04100;
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana PE
, nata a [...] il [...], figlia di e (doc.1), ed
[...] Persona_3 Persona_4 emigrata in Brasile dove decedeva senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.14).
In data 10.04.1940, sposava (doc.2). Persona_2 Persona_5
Dalla loro unione nasceva in data 04.10.1954 (doc.3), il quale si univa in Persona_6 matrimonio con in data 05.06.1976 (doc. 4). Controparte_3
Dalla loro unione nascevano in data 05.11.1976 (doc. 5) e Parte_1 [...] in data 24.04.1994 (doc. 9), attuali ricorrenti nel presente giudizio. Parte_3 si sposava con in data 20.1.2001 (doc. 6) e dalla loro Parte_1 Persona_7 unione nascevano in data 23.05.2002 (doc. 7) e Parte_2 Parte_2 Parte_4 in data 6.12.2010 (doc.8), attuali ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di riconoscere e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da ava italiana, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle dovute Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché al rilascio del passaporto italiano.
Il si costituiva in giudizio in data 12.05.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 20.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice designato riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
2 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...], quindi in un Comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'ava capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
Persona_2 Persona_2 Parte_5 Parte_6 [...]
, ) non vi sono dubbi sul fatto che Parte_6 Parte_6 Parte_6 si tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere
3 preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in
4 vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale
5 data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, sebbene l'ava sia nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione (1921), dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e sia emigrata in Brasile in un arco temporale successivo, primo discendente dell'emigrata cittadina, sia nato Persona_6 in epoca post-costituzionale, ovverosia in data 4.10.1954.
Astrattamente, dunque, si tratta di un caso in cui non sarebbe richiesto l'intervento del giudice per l'ottenimento della cittadinanza italiana.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come, in sede amministrativa, l'alto numero di richieste e conseguente blocco delle prenotazioni impedisce di fatto di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana. I ricorrenti, infatti, hanno tentato di prenotare tramite il sistema di prenotazione denominato “Prenot@mi” presso il Consolato italiano di San Paolo, Brasile, senza nessun esito.
Tuttavia, dall'esame della documentazione depositata in atti non risulta adeguatamente comprovata l'assoluta e oggettiva impossibilità per i ricorrenti di avviare la procedura amministrativa in modo diligente e reiterato. I documenti allegati dimostrano infatti un tentativo di accesso alla piattaforma
Prenot@mi, ma non consente di ritenere integrata una condotta costantemente attiva e perseverante nel tempo, idonea a comprovare l'impossibilità di avvalersi del canale amministrativo.
6 In particolare, risulta depositata una schermata del sistema Prenot@mi relativa al Parte_7
d'Italia a San Paolo, datata 12.12.2024, da cui emerge che Parte_3 Parte_2
e hanno tentato di prenotare un appuntamento per la presentazione
[...] Parte_1 della domanda di cittadinanza, ricevendo il seguente avviso: “Esta lista jà atingiu o limite maximo de inscriçoes neste mès. Solicitamos tente novamente no proximo” (doc.11).
Orbene, pur volendo riconoscere l'elevato numero di utenti che quotidianamente tentano di accedere al sistema Prenot@mi e la conseguente difficoltà pratica di fissare un appuntamento, la documentazione prodotta in atti si limita a dimostrare l'effettuazione di un singolo e isolato tentativo, senza che risulti provato un comportamento reiterato nel tempo. Non vi è infatti evidenza di una serie continua di tentativi, distribuiti su un arco temporale significativo, né di ulteriori iniziative poste in essere per superare l'ostacolo incontrato.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che parte ricorrente non ha assolto l'onere di dimostrare, in modo rigoroso e documentato, l'effettiva e insuperabile impossibilità di intraprendere e portare avanti la procedura amministrativa volta al riconoscimento della cittadinanza. Ne discende pertanto che non può ritenersi integrato il presupposto dell'impossibilità di tutela amministrativa che legittimerebbe l'immediato accesso alla tutela giurisdizionale.
In definitiva, la mancata reiterazione dei tentativi di prenotazione induce a ritenere che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di elementi attestanti un interesse concreto ed attuale ad adire la via giurisdizionale, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_2 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3131/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] e residente in rua Parte_1
Athaíde Puccinelli, 547, quartiere Flórida, città Indaiatuba (SP), in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore Controparte_1 sulla figlia minore , nata il [...] a [...]; Persona_1
nata il [...] a [...]/SP Brasile e residente in Parte_2 rua Athaíde Puccinelli, 547, quartiere Flórida, città Indaiatuba;
nato il [...] a [...]/SP Brasile e residente in [...]Parte_3
Athaide Puccinelli 547 Indaiatuba Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Valentina Licchetta, come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito a Latina, Via Sisto V 19, 04100;
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 13.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_2 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana PE
, nata a [...] il [...], figlia di e (doc.1), ed
[...] Persona_3 Persona_4 emigrata in Brasile dove decedeva senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (doc.14).
In data 10.04.1940, sposava (doc.2). Persona_2 Persona_5
Dalla loro unione nasceva in data 04.10.1954 (doc.3), il quale si univa in Persona_6 matrimonio con in data 05.06.1976 (doc. 4). Controparte_3
Dalla loro unione nascevano in data 05.11.1976 (doc. 5) e Parte_1 [...] in data 24.04.1994 (doc. 9), attuali ricorrenti nel presente giudizio. Parte_3 si sposava con in data 20.1.2001 (doc. 6) e dalla loro Parte_1 Persona_7 unione nascevano in data 23.05.2002 (doc. 7) e Parte_2 Parte_2 Parte_4 in data 6.12.2010 (doc.8), attuali ricorrenti.
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di riconoscere e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da ava italiana, ordinando al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle dovute Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti, nonché al rilascio del passaporto italiano.
Il si costituiva in giudizio in data 12.05.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2 dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 20.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice designato riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate
2 avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...], quindi in un Comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'ava capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
Persona_2 Persona_2 Parte_5 Parte_6 [...]
, ) non vi sono dubbi sul fatto che Parte_6 Parte_6 Parte_6 si tratta della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere
3 preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in
4 vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha, negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale
5 data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, sebbene l'ava sia nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione (1921), dopo la proclamazione del Regno d'Italia, e sia emigrata in Brasile in un arco temporale successivo, primo discendente dell'emigrata cittadina, sia nato Persona_6 in epoca post-costituzionale, ovverosia in data 4.10.1954.
Astrattamente, dunque, si tratta di un caso in cui non sarebbe richiesto l'intervento del giudice per l'ottenimento della cittadinanza italiana.
In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Orbene, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato come, in sede amministrativa, l'alto numero di richieste e conseguente blocco delle prenotazioni impedisce di fatto di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana. I ricorrenti, infatti, hanno tentato di prenotare tramite il sistema di prenotazione denominato “Prenot@mi” presso il Consolato italiano di San Paolo, Brasile, senza nessun esito.
Tuttavia, dall'esame della documentazione depositata in atti non risulta adeguatamente comprovata l'assoluta e oggettiva impossibilità per i ricorrenti di avviare la procedura amministrativa in modo diligente e reiterato. I documenti allegati dimostrano infatti un tentativo di accesso alla piattaforma
Prenot@mi, ma non consente di ritenere integrata una condotta costantemente attiva e perseverante nel tempo, idonea a comprovare l'impossibilità di avvalersi del canale amministrativo.
6 In particolare, risulta depositata una schermata del sistema Prenot@mi relativa al Parte_7
d'Italia a San Paolo, datata 12.12.2024, da cui emerge che Parte_3 Parte_2
e hanno tentato di prenotare un appuntamento per la presentazione
[...] Parte_1 della domanda di cittadinanza, ricevendo il seguente avviso: “Esta lista jà atingiu o limite maximo de inscriçoes neste mès. Solicitamos tente novamente no proximo” (doc.11).
Orbene, pur volendo riconoscere l'elevato numero di utenti che quotidianamente tentano di accedere al sistema Prenot@mi e la conseguente difficoltà pratica di fissare un appuntamento, la documentazione prodotta in atti si limita a dimostrare l'effettuazione di un singolo e isolato tentativo, senza che risulti provato un comportamento reiterato nel tempo. Non vi è infatti evidenza di una serie continua di tentativi, distribuiti su un arco temporale significativo, né di ulteriori iniziative poste in essere per superare l'ostacolo incontrato.
Alla luce di tali elementi, deve concludersi che parte ricorrente non ha assolto l'onere di dimostrare, in modo rigoroso e documentato, l'effettiva e insuperabile impossibilità di intraprendere e portare avanti la procedura amministrativa volta al riconoscimento della cittadinanza. Ne discende pertanto che non può ritenersi integrato il presupposto dell'impossibilità di tutela amministrativa che legittimerebbe l'immediato accesso alla tutela giurisdizionale.
In definitiva, la mancata reiterazione dei tentativi di prenotazione induce a ritenere che, in assenza di una domanda validamente proposta e in difetto di elementi attestanti un interesse concreto ed attuale ad adire la via giurisdizionale, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_2 resistente la somma di € 1.453 (di cui € 851 per la fase di studio ed € 602 per quella introduttiva) per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non CP_2 ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
7 Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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