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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/11/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 150/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 150 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 3.6.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
, ( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Leoncilli , giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonio Chinotto n. 1;
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._1
Bersani e dall'Avv. Flavia Bersani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27;
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Il ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per ottenere la liquidazione Parte_1 del danno non patrimoniale subito in conseguenza delle condotte tenute da questi ultimi come accertate nel procedimento penale n. R.G. Trib. 2571/2016 – R.G.N.R. 977/2011 conclusosi con la sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale di Velletri deducendo che in tale sentenza era stata accertata la responsabilità penale di e di in relazione ai Controparte_1 Controparte_2
1 reato di corruzione ed abuso d'ufficio nonché di falso ex art. 479 e 480 c.p. in relaizone ai documenti di cui ai capi d'imputazione n. 1 e 2; che, in particolare, era stato accertato che , quale RUP, CP_2
e la , quale dirigente della Sezione UTC del Comune, avevano falsamente attestato merito CP_1 alla richiesta di permesso di costruire protocollo 24583 del 23.03.10 e integrazione prot. 32381 del 21.4., che la società AT Srl aveva depositato un'istanza per il rilascio di permesso di costruire mentre in realtà la medesima aveva depositato una DIA e che tale istanza era conforme alle prescrizioni tecniche ed urbanistiche;
che il aveva posto in essere tali attività dietro CP_2 pagamento della somma di € 20.000, oggetto di confisca ex art. 322ter c.p.; che la , aveva CP_1 firmato e rilasciato il permesso a costruire n. 59 del 20.8.10 in violazione degli artt. 323 e 110 c.p.: che le condotte poste in essere dai convenuti avevano poi carattere doloso;
che sussisteva il diritto del attore di ottenere dai convenuti, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043- 2059 c.c., il risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa;
che la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dall'ente pubblico era pacifica in ragione del rapporto di immedesimazione tra funzionario ed ente;
che il Comune aveva subito un danno all'immagine atteso il clamor fori e la risonanza e diffusione della notizia criminis;
che la condotta dei convenuti aveva leso il rapporto tra il e i cittadini e in particolare il senso di affidamento e di fiducia di quest'ultimi nel corretto Pt_1 funzionamento del primo;
che nel caso in esame vi era stata una rilevante perdita di prestigio del attesa la gravità intrinseca dei reati commessi dai convenuti sia all'esterno sia all'interno Pt_1 della sua organizzazione;
che si doveva anche considerare i costi sostenuti dall'Amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi dei comportamenti dei dipendenti e per il ripristino della funzionalità dell'ufficio; che in tali ipotesi non solo non si giustificavano le retribuzioni, indennità ed emolumenti percepiti dagli autori del fatto materiale;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale;
che tale danno poteva essere liquidato in via equitativa in € 500.000 in ragione delle norme penali violate, dell'elevato numero di persone coinvolte nei fatti.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità civile dei convenuti e per l'effetto condannarli in solido, ovvero ciascuno secondo il suo grado di responsabilità, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Comune attore da liquidarsi in € 500.000.
Si è costituta deducendo che la sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale Controparte_1 di Velletri e posta a fondamento della domanda non era passata in giudicato, essendo stata appellata;
che sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. 75 c.p.p. ed ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di appello;
che l'attore non aveva spiegato il nesso causale tra i fatti posti a fondamento della sentenza penale e il danno oggetto di domanda;
che, come osservato dal giudice penale, la richiesta risarcitoria era del tutto generica;
che anche la domanda oggetto di causa era generica non avendo provato il danno non patrimoniale subito;
che non si chiariva neanche il ragionamento posto a fondamento della determinazione in € 500.000 del chiesto risarcimento;
che era onere dell'attore provare nella presente sede l'esistenza e la consistenza delle conseguenze pregiudizievoli poste a fondamento della domanda risarcitoria;
che in subordine si evidenziava la maggiore gravità della condotta del convenuto , in ragione della tipologia di reati lui ascritti, CP_2 dovendosi quindi graduare in caso di accoglimento della domanda spiegata dall'attore la responsabilità dei convenuti.
Per questi motivi
, ha chiesto in via preliminare la sospensione del presente giudizio ex art. 75 c.p.p. stante la pendenza di appello avverso la sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale di Velletri e nel merito il rigetto della domanda spiegata dall'attore ovvero in subordine procedere alla graduazione della colpa tra i convenuti limitando conseguentemente il risarcimento eventualmente dovuto dalla . CP_1
ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
2 Assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il ha agito per la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito in Pt_1 conseguenza delle condotte illecite tenute dai convenuti integranti reato, come accertato nella sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale di Velletri e confermato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 2282/25.
In tale sentenza, per quanto qui rileva, è stata accertata la responsabilità penale dei convenuti (ed altri) in relazione ai reati di cui all'art. 323 c.p., con condanna della alla pena di anni uno Controparte_1
e mesi nove di reclusione e del alla pena di due anni e mesi nove di reclusione, Controparte_2 per entrambi anche all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta, e ha infine disposto “visti gli artt. 538 e 541 c.p.c.” la condanna di tutti gli imputati “al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in sede civile”. Parte_1
Tale sentenza è stata impugnata e la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2282/2025, ha statuito quanto alla convenuta “ che i fatti a lei contestati al capo 4) non sono più Controparte_1 previsti dalla legge come reato…Dunque la declaratoria dell'abolitio criminis, … è necessariamente pregiudiziale ad ogni altro accertamento sicché l'imputata deve essere assolta dal reato a lei ascritto.. Quanto .. per la limitatamente alle residue imputazioni sub capi 1 e 2 deve addivenirsi ad CP_1 una pronuncia di improcedibilità per intervenuta prescrizione. .. Ciò detto, le evidenze probatorie rassegnate e valorizzate dal Giudice di primo grado impediscono una riforma della sentenza in senso assolutorio, non emergendo i presupposti per il proscioglimento degli imputati nel merito, neanche con la formula dubitativa… Conseguentemente, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati, devono essere confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata. Appare invero evidente che con la loro condotta illegittima gli imputati hanno certamente causato un danno ingiusto alla parte civile costituita, nei termini ben evidenziati dal Tribunale, la cui liquidazione è stata Parte_1 rimessa al separato giudizio civile”. Su tali motivazioni, la Corte d'Appello ha assolto la CP_1 dal reato di abuso d'ufficio e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati .. e la per la residua imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione. Conferma le CP_1 statuizioni civili dell'impugnata sentenza”.
Ciò posto, va rilevato che la Corte d'Appello ha ritenuto che le condotte poste in essere dai convenuti avessero rilevanza penale ma che i reati ascritti fossero in parte depenalizzati e in parte estinti, ritenendo non sussistere i presupposti per il proscioglimento nel merito alla luce dei fatti e della ricostruzione operata dal giudice di prime cure, ed ha concluso poi per la conferma della statuizione relativa alla responsabilità civile degli imputati per i fatti contestati nei confronti del attore. Pt_1
Deve quindi ritenersi, contrariamente a quanto allegato dalla convenuta , che nessuna CP_1 sentenza di assoluzione, quindi di merito, sia stata pronunciata nella predetta sentenza di appello che invece, per quanto qui rileva, ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di prime cure emesse anche nei confronti dei convenuti del presente giudizio.
In questo contesto, sussistono i presupposti per accogliere parzialmente la domanda di quantificazione del risarcimento del danno spiegata dal attore in relazione all'allegato danno all'immagine Pt_1 ex art. 2043 e 2059 c.c..
3 Risulta sussistente in capo al convenuto il diritto al risarcimento del danno in caso di Pt_1 violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza di un dipendente soprattutto allorquando tale dipendente sia anche un soggetto che svolge un ruolo apicale e quindi di alter ego del nel Pt_1 settore di riferimento. Sotto tale aspetto, come accertato dalla sentenza penale di prime cure, il convenuto svolgeva all'epoca dei fatti il ruolo di RUP e la il ruolo di dirigente CP_2 CP_1 della sezione UT del Comune attor nel PDC n. 59 del 20.8.10.
La sentenza penale di prime cure, che si richiama integralmente nella presente sede, ha accertato la condotta illecita del per aver eseguito un'istruttoria tecnica (cfr. pag. 10 della sentenza di CP_2 prime cure, doc. 1 fascicolo attore) sulla richiesta di Permesso a costruire presentata con prot. 24583 del 23.3.2010 – in realtà DIA ex art. 4 l. R.Lazio n. 21/09 cfr. pg. 6 della sentenza di prime cure – presentata dalla AT conclusosi con istruttoria favorevole, senza considerare il fatto pacifico che il terreno oggetto della pratica era ricadeva nella zona H Agricola del PNR con vincolo paesistico e non era stato rilasciato il nulla osta ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, cui era poi seguita la determina favorevole sottoscritta in data 13.5.2010 dalla (cfr. pag. 11 sentenza di prime cure). Il Giudice di CP_1 prime cure ha quindi ritenuto che il rilascio del predetto permesso a costruire a cura dei predetti convenuti era illegittimo in assenza di apposita richiesta (per essere stata presentata una DIA già delibata negativamente) nonché in contrasto con l'art. 2 comma II e IV , con l'art. 4 comma VI, con l'art. 4 I comma e l'art. 5 comma I lett. a nonché dell'art. 6 comma I della l. 21/2009 nonché in contrasto. Da tale valutazione, emerge chiaramente la condotta illecita ex art. 2043 c.c. e art. 185 c.p. dei convenuti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche, hanno di fatto collaborato, ognuno per la sua parte di competenza, per il rilascio di un permesso a costruire senza che ne sussistessero i presupposti di legge, come sopra evidenziati.
Appare quindi evidente che la condotta dei convenuti è idonea, secondo un ragionamento presuntivo, a ledere l'immagine del quale ente posto a tutela degli interessi della collettività facendo Pt_1 emergere un'immagine del distorta e piegata ad interessi privatistici dimentica dei Pt_1 regolamenti, delle procedure e delle buone prassi della PA, e a fondare, nei limiti di cui si dirà, la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
L'allegato danno appare tuttavia provato solo nella sua dimensione interna dell'ente, c.d. clamor interno, ossia quale sfiducia e turbamento dei suoi dipendenti a fronte della gravità delle condotte sia del convenuto che di fatto ha avocato a sé la richiesta di riesame della DIA (già rigettata) CP_2 presentata dalla AT (in precedenza assegnata all'ing. per qualificarla quale richiesta di CP_3 permesso a costruire, per altro inammissibile nonostante la palese natura agricola dell'area ove erano collocati i terreni oggetto della domanda, sia della convenuta la quale, senza alcuna CP_1 indagine e potendo verificare che l'istanza oggetto dell'istruttoria del non era un permesso CP_2
a costruire ma una semplice DIA, aveva autorizzato il permesso a costruire, pur avendo già esaminato tale DIA – con ordine di non esecuzione – poco di più un mese prima. E' evidente, ricorrendo ad un ragionamento presuntivo, che tali fatti hanno avuto un impatto negativo apprezzabile nel clima di lavoro interno al Comune creando sfiducia e sospetto tra i suoi collaboratori.
Diversamente deve ragionarsi in merito all'allegato danno all'immagine esterna, il c.d. clamor fori, determinato dalla diffusione della notitia criminis relativa ai convenuti, quali soggetti apicali del Comune attore. Deve invero ritenersi che quest'ultimo non abbia provato, a fronte della contestazione specifica sul punto della convenuta costituita, la diffusione di tale notizia allegando articoli giornalistici ovvero altra documentazione atta a dare consistenza all'allegato pregiudizio all'immagine del nei confronti della collettività. Pt_1
4 In questo contesto, la domanda in esame va parzialmente accolta con riferimento al solo danno all'immagine interna della PA nei confronti dei suoi dipendenti, dovendo essere rigettata per il resto.
Occorre evidenziare che il danno alla immagine interna del unico riconoscibile per le Pt_1 motivazioni sopra esposte, rappresenta certamente un minus rispetto al danno all'immagine esterna dell'attore rispetto alla collettività, essendo quest'ultima una lesione maggiormente grave del diritto all'immagine dell'attore.
Venendo al quantum della liquidazione di tale danno, va rilevato che l'applicazione della liquidazione equitativa del giudice di cui agli artt. presuppone la prova dell'an del danno, come detto provata parzialmente sui rilievi di cui sopra con riferimento alla sola lesione dell'immagine della PA attrice al suo interno. A fronte di tale principio, si deve dare atto della mancata indicazione da parte dell'attrice del parametro per la quantificazione del danno richiesto in € 500.000, avendo allegato che tale somma era congrua tenuto conto dei reati ascritti ai convenuti, al ruolo apicale di questi ultimi in seno alla PA e alla pluralità dei soggetti coinvolti. Tale richiesta appare sproporzionata rispetto Pa all'accertato danno all'immagine solo interno alla attrice.
Ciò posto, tenuto conto che la condanna penale di risarcimento del danno è stata emessa nei confronti di 6 soggetti ( , , , , e ) nonché CP_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6 CP_1 della rilevanza solo interna del pregiudizio subito dall'attore , sussistono i presupposti per liquidare in via puramente equitativa, mancando elementi e parametri da prendere come riferimento, il danno richiesto in complessivi € 10.000, in ragione della minor portata lesiva, in quanto meramente interna, della lesione all'immagine del come ritenuta provata in atti (cfr. in motivazione, Corte dei Pt_1
Conti, Sez II, n. 662/2011).
Occorre poi ripartire tale importo tra i due convenuti, stante la richiesta di graduazione della colpa tra gli stessi articolata dalla convenuta costituita. Tale riparto deve essere invero eseguito al 50% per ciascuno dei due convenuti, essendo stato paritario il loro concorso nella causazione del danno ed svolgendo entrambe una funzione apicale del convenuto, alla luce del disposto dell'art. 2055 Pt_1
c.c..
Non sussistono infatti i presupposti per riconoscere una maggiore colpa in capo al , come CP_2 richiesto dalla , dal momento che la stessa, nella sua qualità di funzionario preposto, per CP_1 quanto magari non in possesso delle conoscenze tecniche del (e quindi non “responsabile” CP_2 dell'istruttoria tecnica redatta dal , cfr. pag. 10 doc. 1 allegato alla citazione), aveva in ogni CP_2 caso il dovere e il potere di esaminare il fascicolo relativo alla “Richiesta di permesso di costruire presentata con prot. 24583 del 23.3.2010” e quindi avvedersi che tale richiesta era in realtà una DIA (cfr. pag. 11, doc. 1 allegato alla citazione) corrispondente appunto con il n. prot. 24583, già per altro esaminata dal suo ufficio con esito negativo giusta ordinanza n. 8 del 1.4.2010, sottoscritta dalla stessa
(cfr. pag.
7-8 doc. 1 allegato alla citazione). In questo contesto, sussistono i presupposti CP_1 per ritenere che il fatto illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria sia stato possibile per la concorrente e parimenti determinate condotta dei due convenuti stante che la non CP_1 avrebbe potuto certo firmare la determina autorizzativa del permesso a costruire del 13.5.10 senza il positivo esito della istruttoria tecnica posta in essere dal e che la avrebbe, invero CP_2 CP_1 potuto bloccare la pratica sol verificando che a relativo fondamento vi era la predetta DIA prot. 24583.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nella presente sentenza ed applicati i parametri medi, vanno posti a carico dei convenuti in solido in base al principio della soccombenza.
5 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande formulate dal Pt_1
2) liquida il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in favore del dalle Pt_1 sentenze penali menzionate in atti in € 10.000, oltre interessi come da domanda, da porre a carico dei convenuti in solido;
3) rigetta per il resto le domande spiegate in citazione;
4) nel rapporto interno tra i convenuti, determina ai sensi dell'art. 2055 II comma c.c. nel 50% ciascuno la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'illecito oggetto di causa;
5) condanna i convenuti in solido alla refusione in favore del attore delle spese di lite Pt_1 liquidate in € 361,17 per spese vive ed in € 5.077 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 10 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 150 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 3.6.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
, ( ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi Leoncilli , giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonio Chinotto n. 1;
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._1
Bersani e dall'Avv. Flavia Bersani, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Roma, Via Giuseppe Gioachino Belli n. 27;
CONVENUTA
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: altri istituti e leggi speciali;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Il ha citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe per ottenere la liquidazione Parte_1 del danno non patrimoniale subito in conseguenza delle condotte tenute da questi ultimi come accertate nel procedimento penale n. R.G. Trib. 2571/2016 – R.G.N.R. 977/2011 conclusosi con la sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale di Velletri deducendo che in tale sentenza era stata accertata la responsabilità penale di e di in relazione ai Controparte_1 Controparte_2
1 reato di corruzione ed abuso d'ufficio nonché di falso ex art. 479 e 480 c.p. in relaizone ai documenti di cui ai capi d'imputazione n. 1 e 2; che, in particolare, era stato accertato che , quale RUP, CP_2
e la , quale dirigente della Sezione UTC del Comune, avevano falsamente attestato merito CP_1 alla richiesta di permesso di costruire protocollo 24583 del 23.03.10 e integrazione prot. 32381 del 21.4., che la società AT Srl aveva depositato un'istanza per il rilascio di permesso di costruire mentre in realtà la medesima aveva depositato una DIA e che tale istanza era conforme alle prescrizioni tecniche ed urbanistiche;
che il aveva posto in essere tali attività dietro CP_2 pagamento della somma di € 20.000, oggetto di confisca ex art. 322ter c.p.; che la , aveva CP_1 firmato e rilasciato il permesso a costruire n. 59 del 20.8.10 in violazione degli artt. 323 e 110 c.p.: che le condotte poste in essere dai convenuti avevano poi carattere doloso;
che sussisteva il diritto del attore di ottenere dai convenuti, ai sensi degli artt. 185 c.p. e 2043- 2059 c.c., il risarcimento Pt_1 del danno non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa;
che la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dall'ente pubblico era pacifica in ragione del rapporto di immedesimazione tra funzionario ed ente;
che il Comune aveva subito un danno all'immagine atteso il clamor fori e la risonanza e diffusione della notizia criminis;
che la condotta dei convenuti aveva leso il rapporto tra il e i cittadini e in particolare il senso di affidamento e di fiducia di quest'ultimi nel corretto Pt_1 funzionamento del primo;
che nel caso in esame vi era stata una rilevante perdita di prestigio del attesa la gravità intrinseca dei reati commessi dai convenuti sia all'esterno sia all'interno Pt_1 della sua organizzazione;
che si doveva anche considerare i costi sostenuti dall'Amministrazione per accertare e contrastare gli effetti negativi dei comportamenti dei dipendenti e per il ripristino della funzionalità dell'ufficio; che in tali ipotesi non solo non si giustificavano le retribuzioni, indennità ed emolumenti percepiti dagli autori del fatto materiale;
che sussisteva il diritto dell'attore al risarcimento del danno non patrimoniale;
che tale danno poteva essere liquidato in via equitativa in € 500.000 in ragione delle norme penali violate, dell'elevato numero di persone coinvolte nei fatti.
Per questi motivi
ha chiesto di accertare la responsabilità civile dei convenuti e per l'effetto condannarli in solido, ovvero ciascuno secondo il suo grado di responsabilità, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Comune attore da liquidarsi in € 500.000.
Si è costituta deducendo che la sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale Controparte_1 di Velletri e posta a fondamento della domanda non era passata in giudicato, essendo stata appellata;
che sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. 75 c.p.p. ed ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di appello;
che l'attore non aveva spiegato il nesso causale tra i fatti posti a fondamento della sentenza penale e il danno oggetto di domanda;
che, come osservato dal giudice penale, la richiesta risarcitoria era del tutto generica;
che anche la domanda oggetto di causa era generica non avendo provato il danno non patrimoniale subito;
che non si chiariva neanche il ragionamento posto a fondamento della determinazione in € 500.000 del chiesto risarcimento;
che era onere dell'attore provare nella presente sede l'esistenza e la consistenza delle conseguenze pregiudizievoli poste a fondamento della domanda risarcitoria;
che in subordine si evidenziava la maggiore gravità della condotta del convenuto , in ragione della tipologia di reati lui ascritti, CP_2 dovendosi quindi graduare in caso di accoglimento della domanda spiegata dall'attore la responsabilità dei convenuti.
Per questi motivi
, ha chiesto in via preliminare la sospensione del presente giudizio ex art. 75 c.p.p. stante la pendenza di appello avverso la sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale di Velletri e nel merito il rigetto della domanda spiegata dall'attore ovvero in subordine procedere alla graduazione della colpa tra i convenuti limitando conseguentemente il risarcimento eventualmente dovuto dalla . CP_1
ritualmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
2 Assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il ha agito per la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito in Pt_1 conseguenza delle condotte illecite tenute dai convenuti integranti reato, come accertato nella sentenza n. 2804/2017 emessa dal Tribunale Penale di Velletri e confermato dalla Corte d'Appello nella sentenza n. 2282/25.
In tale sentenza, per quanto qui rileva, è stata accertata la responsabilità penale dei convenuti (ed altri) in relazione ai reati di cui all'art. 323 c.p., con condanna della alla pena di anni uno Controparte_1
e mesi nove di reclusione e del alla pena di due anni e mesi nove di reclusione, Controparte_2 per entrambi anche all'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta, e ha infine disposto “visti gli artt. 538 e 541 c.p.c.” la condanna di tutti gli imputati “al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in sede civile”. Parte_1
Tale sentenza è stata impugnata e la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2282/2025, ha statuito quanto alla convenuta “ che i fatti a lei contestati al capo 4) non sono più Controparte_1 previsti dalla legge come reato…Dunque la declaratoria dell'abolitio criminis, … è necessariamente pregiudiziale ad ogni altro accertamento sicché l'imputata deve essere assolta dal reato a lei ascritto.. Quanto .. per la limitatamente alle residue imputazioni sub capi 1 e 2 deve addivenirsi ad CP_1 una pronuncia di improcedibilità per intervenuta prescrizione. .. Ciò detto, le evidenze probatorie rassegnate e valorizzate dal Giudice di primo grado impediscono una riforma della sentenza in senso assolutorio, non emergendo i presupposti per il proscioglimento degli imputati nel merito, neanche con la formula dubitativa… Conseguentemente, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati, devono essere confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata. Appare invero evidente che con la loro condotta illegittima gli imputati hanno certamente causato un danno ingiusto alla parte civile costituita, nei termini ben evidenziati dal Tribunale, la cui liquidazione è stata Parte_1 rimessa al separato giudizio civile”. Su tali motivazioni, la Corte d'Appello ha assolto la CP_1 dal reato di abuso d'ufficio e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati .. e la per la residua imputazione perché estinti per intervenuta prescrizione. Conferma le CP_1 statuizioni civili dell'impugnata sentenza”.
Ciò posto, va rilevato che la Corte d'Appello ha ritenuto che le condotte poste in essere dai convenuti avessero rilevanza penale ma che i reati ascritti fossero in parte depenalizzati e in parte estinti, ritenendo non sussistere i presupposti per il proscioglimento nel merito alla luce dei fatti e della ricostruzione operata dal giudice di prime cure, ed ha concluso poi per la conferma della statuizione relativa alla responsabilità civile degli imputati per i fatti contestati nei confronti del attore. Pt_1
Deve quindi ritenersi, contrariamente a quanto allegato dalla convenuta , che nessuna CP_1 sentenza di assoluzione, quindi di merito, sia stata pronunciata nella predetta sentenza di appello che invece, per quanto qui rileva, ha confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di prime cure emesse anche nei confronti dei convenuti del presente giudizio.
In questo contesto, sussistono i presupposti per accogliere parzialmente la domanda di quantificazione del risarcimento del danno spiegata dal attore in relazione all'allegato danno all'immagine Pt_1 ex art. 2043 e 2059 c.c..
3 Risulta sussistente in capo al convenuto il diritto al risarcimento del danno in caso di Pt_1 violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza di un dipendente soprattutto allorquando tale dipendente sia anche un soggetto che svolge un ruolo apicale e quindi di alter ego del nel Pt_1 settore di riferimento. Sotto tale aspetto, come accertato dalla sentenza penale di prime cure, il convenuto svolgeva all'epoca dei fatti il ruolo di RUP e la il ruolo di dirigente CP_2 CP_1 della sezione UT del Comune attor nel PDC n. 59 del 20.8.10.
La sentenza penale di prime cure, che si richiama integralmente nella presente sede, ha accertato la condotta illecita del per aver eseguito un'istruttoria tecnica (cfr. pag. 10 della sentenza di CP_2 prime cure, doc. 1 fascicolo attore) sulla richiesta di Permesso a costruire presentata con prot. 24583 del 23.3.2010 – in realtà DIA ex art. 4 l. R.Lazio n. 21/09 cfr. pg. 6 della sentenza di prime cure – presentata dalla AT conclusosi con istruttoria favorevole, senza considerare il fatto pacifico che il terreno oggetto della pratica era ricadeva nella zona H Agricola del PNR con vincolo paesistico e non era stato rilasciato il nulla osta ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, cui era poi seguita la determina favorevole sottoscritta in data 13.5.2010 dalla (cfr. pag. 11 sentenza di prime cure). Il Giudice di CP_1 prime cure ha quindi ritenuto che il rilascio del predetto permesso a costruire a cura dei predetti convenuti era illegittimo in assenza di apposita richiesta (per essere stata presentata una DIA già delibata negativamente) nonché in contrasto con l'art. 2 comma II e IV , con l'art. 4 comma VI, con l'art. 4 I comma e l'art. 5 comma I lett. a nonché dell'art. 6 comma I della l. 21/2009 nonché in contrasto. Da tale valutazione, emerge chiaramente la condotta illecita ex art. 2043 c.c. e art. 185 c.p. dei convenuti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche, hanno di fatto collaborato, ognuno per la sua parte di competenza, per il rilascio di un permesso a costruire senza che ne sussistessero i presupposti di legge, come sopra evidenziati.
Appare quindi evidente che la condotta dei convenuti è idonea, secondo un ragionamento presuntivo, a ledere l'immagine del quale ente posto a tutela degli interessi della collettività facendo Pt_1 emergere un'immagine del distorta e piegata ad interessi privatistici dimentica dei Pt_1 regolamenti, delle procedure e delle buone prassi della PA, e a fondare, nei limiti di cui si dirà, la domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c..
L'allegato danno appare tuttavia provato solo nella sua dimensione interna dell'ente, c.d. clamor interno, ossia quale sfiducia e turbamento dei suoi dipendenti a fronte della gravità delle condotte sia del convenuto che di fatto ha avocato a sé la richiesta di riesame della DIA (già rigettata) CP_2 presentata dalla AT (in precedenza assegnata all'ing. per qualificarla quale richiesta di CP_3 permesso a costruire, per altro inammissibile nonostante la palese natura agricola dell'area ove erano collocati i terreni oggetto della domanda, sia della convenuta la quale, senza alcuna CP_1 indagine e potendo verificare che l'istanza oggetto dell'istruttoria del non era un permesso CP_2
a costruire ma una semplice DIA, aveva autorizzato il permesso a costruire, pur avendo già esaminato tale DIA – con ordine di non esecuzione – poco di più un mese prima. E' evidente, ricorrendo ad un ragionamento presuntivo, che tali fatti hanno avuto un impatto negativo apprezzabile nel clima di lavoro interno al Comune creando sfiducia e sospetto tra i suoi collaboratori.
Diversamente deve ragionarsi in merito all'allegato danno all'immagine esterna, il c.d. clamor fori, determinato dalla diffusione della notitia criminis relativa ai convenuti, quali soggetti apicali del Comune attore. Deve invero ritenersi che quest'ultimo non abbia provato, a fronte della contestazione specifica sul punto della convenuta costituita, la diffusione di tale notizia allegando articoli giornalistici ovvero altra documentazione atta a dare consistenza all'allegato pregiudizio all'immagine del nei confronti della collettività. Pt_1
4 In questo contesto, la domanda in esame va parzialmente accolta con riferimento al solo danno all'immagine interna della PA nei confronti dei suoi dipendenti, dovendo essere rigettata per il resto.
Occorre evidenziare che il danno alla immagine interna del unico riconoscibile per le Pt_1 motivazioni sopra esposte, rappresenta certamente un minus rispetto al danno all'immagine esterna dell'attore rispetto alla collettività, essendo quest'ultima una lesione maggiormente grave del diritto all'immagine dell'attore.
Venendo al quantum della liquidazione di tale danno, va rilevato che l'applicazione della liquidazione equitativa del giudice di cui agli artt. presuppone la prova dell'an del danno, come detto provata parzialmente sui rilievi di cui sopra con riferimento alla sola lesione dell'immagine della PA attrice al suo interno. A fronte di tale principio, si deve dare atto della mancata indicazione da parte dell'attrice del parametro per la quantificazione del danno richiesto in € 500.000, avendo allegato che tale somma era congrua tenuto conto dei reati ascritti ai convenuti, al ruolo apicale di questi ultimi in seno alla PA e alla pluralità dei soggetti coinvolti. Tale richiesta appare sproporzionata rispetto Pa all'accertato danno all'immagine solo interno alla attrice.
Ciò posto, tenuto conto che la condanna penale di risarcimento del danno è stata emessa nei confronti di 6 soggetti ( , , , , e ) nonché CP_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 Parte_6 CP_1 della rilevanza solo interna del pregiudizio subito dall'attore , sussistono i presupposti per liquidare in via puramente equitativa, mancando elementi e parametri da prendere come riferimento, il danno richiesto in complessivi € 10.000, in ragione della minor portata lesiva, in quanto meramente interna, della lesione all'immagine del come ritenuta provata in atti (cfr. in motivazione, Corte dei Pt_1
Conti, Sez II, n. 662/2011).
Occorre poi ripartire tale importo tra i due convenuti, stante la richiesta di graduazione della colpa tra gli stessi articolata dalla convenuta costituita. Tale riparto deve essere invero eseguito al 50% per ciascuno dei due convenuti, essendo stato paritario il loro concorso nella causazione del danno ed svolgendo entrambe una funzione apicale del convenuto, alla luce del disposto dell'art. 2055 Pt_1
c.c..
Non sussistono infatti i presupposti per riconoscere una maggiore colpa in capo al , come CP_2 richiesto dalla , dal momento che la stessa, nella sua qualità di funzionario preposto, per CP_1 quanto magari non in possesso delle conoscenze tecniche del (e quindi non “responsabile” CP_2 dell'istruttoria tecnica redatta dal , cfr. pag. 10 doc. 1 allegato alla citazione), aveva in ogni CP_2 caso il dovere e il potere di esaminare il fascicolo relativo alla “Richiesta di permesso di costruire presentata con prot. 24583 del 23.3.2010” e quindi avvedersi che tale richiesta era in realtà una DIA (cfr. pag. 11, doc. 1 allegato alla citazione) corrispondente appunto con il n. prot. 24583, già per altro esaminata dal suo ufficio con esito negativo giusta ordinanza n. 8 del 1.4.2010, sottoscritta dalla stessa
(cfr. pag.
7-8 doc. 1 allegato alla citazione). In questo contesto, sussistono i presupposti CP_1 per ritenere che il fatto illecito posto a fondamento della domanda risarcitoria sia stato possibile per la concorrente e parimenti determinate condotta dei due convenuti stante che la non CP_1 avrebbe potuto certo firmare la determina autorizzativa del permesso a costruire del 13.5.10 senza il positivo esito della istruttoria tecnica posta in essere dal e che la avrebbe, invero CP_2 CP_1 potuto bloccare la pratica sol verificando che a relativo fondamento vi era la predetta DIA prot. 24583.
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa come accertato nella presente sentenza ed applicati i parametri medi, vanno posti a carico dei convenuti in solido in base al principio della soccombenza.
5 Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande formulate dal Pt_1
2) liquida il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto in favore del dalle Pt_1 sentenze penali menzionate in atti in € 10.000, oltre interessi come da domanda, da porre a carico dei convenuti in solido;
3) rigetta per il resto le domande spiegate in citazione;
4) nel rapporto interno tra i convenuti, determina ai sensi dell'art. 2055 II comma c.c. nel 50% ciascuno la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell'illecito oggetto di causa;
5) condanna i convenuti in solido alla refusione in favore del attore delle spese di lite Pt_1 liquidate in € 361,17 per spese vive ed in € 5.077 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 10 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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