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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19196/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19196/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Maurizio Cardona Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Guglielmino Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Torino (n. 830, parte II, serie A, Ufficio 2, Anno 1988) ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze. Per parte convenuta
Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Controparte_1
e in Torino in data 31 luglio 1988 (atti di matrimonio del Comune di Torino n.830 – Parte_1 parte II – Serie A, Ufficio 2 – Anno 1988), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di Torino affinché effettui le annotazioni conseguenti.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino, il 31/07/1988.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 830 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988). Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 05/07/2023. Con ricorso depositato il 30/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con comparsa di costituzione del 28/03/2025 si costituiva la convenuta instando anch'ella per la pronuncia di divorzio e chiedendo altresì porsi a carico del sig. un assegno divorzile per euro Pt_1
600 mensili. Venivano depositate le memorie difensive ex art. 473 bis 17 cpc. All'udienza del 28/04/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei difensori e all'esito di discussione chiedevano un rinvio al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa. All'udienza del 05/07/2025 dato atto che le parti non avevano raggiunto un accordo, il ricorrente chiedeva sentenza sullo status e insisteva nelle istanze istruttorie. Parte convenuta si rimetteva sulla pronuncia in punto status e insisteva nelle conclusioni e nella domanda riconvenzionale. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa in punto status. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate all'udienza. La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato in punto status. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Poiché il giudizio deve continuare sulle domande economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile sono precisati in narrativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 11.7.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Est. Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19196/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Maurizio Cardona Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Alessandro Guglielmino Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Torino (n. 830, parte II, serie A, Ufficio 2, Anno 1988) ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze. Per parte convenuta
Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i signori Controparte_1
e in Torino in data 31 luglio 1988 (atti di matrimonio del Comune di Torino n.830 – Parte_1 parte II – Serie A, Ufficio 2 – Anno 1988), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di Torino affinché effettui le annotazioni conseguenti.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Torino, il 31/07/1988.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 830 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988). Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea in data 05/07/2023. Con ricorso depositato il 30/10/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Con comparsa di costituzione del 28/03/2025 si costituiva la convenuta instando anch'ella per la pronuncia di divorzio e chiedendo altresì porsi a carico del sig. un assegno divorzile per euro Pt_1
600 mensili. Venivano depositate le memorie difensive ex art. 473 bis 17 cpc. All'udienza del 28/04/2025 le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei difensori e all'esito di discussione chiedevano un rinvio al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa. All'udienza del 05/07/2025 dato atto che le parti non avevano raggiunto un accordo, il ricorrente chiedeva sentenza sullo status e insisteva nelle istanze istruttorie. Parte convenuta si rimetteva sulla pronuncia in punto status e insisteva nelle conclusioni e nella domanda riconvenzionale. Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa in punto status. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni richiamate in epigrafe e precisate all'udienza. La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato in punto status. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Poiché il giudizio deve continuare sulle domande economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice Relatore, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile sono precisati in narrativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 11.7.2025
pagina 2 di 3 Il Giudice Est. Dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3