CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 562/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARLO PAGANI (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. LUCA BIZZETI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 2482/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
12/09/2022
CONCLUSIONI
In data 13.03.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante
Nel merito
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi,
a. la nullità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1418 e 1815 c.c., 644 c.p., 1 e 2 L. 108/1996, degli artt. 6, 8 e 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, in relazione alle condizioni indicate nel frontespizio del contratto e richiamate dai citati articoli, nonché di ogni altra pattuizione regolante gli interessi del finanziamento, in quanto usurari ab origine;
- accertarsi e dichiararsi, quindi, che ha pattuito e, in ogni caso, Controparte_2 applicato tassi usurari, per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto;
- per l'effetto, accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto dall'esponente a quale incorporante della a titolo di Controparte_3 Controparte_4 interessi, sulla scorta del predetto contratto;
- dirsi tenuta e condannarsi altresì quale incorporante della Controparte_3
Società a rendere a , quanto da questi versato Controparte_2 Parte_1
a titolo di interessi in esecuzione del predetto contratto e pari alla complessiva somma di Euro 6.579,22, o altra, maggiore o minore risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante il ricorso ad equità;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le pattuizioni relative agli interessi fossero ritenute valide, dichiararsi la illegittimità del piano di ammortamento calcolato secondo il metodo dell'ammortamento c.d. “alla francese”; per l'effetto dichiararsi nulle ed inefficaci le clausole relative e condannarsi la banca a restituire le somme in eccesso percepite, ammontanti a Euro 6.579,22 o alla diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante il ricorso ad equità.
Rimodularsi altresì il piano rateale mediante rata fissa con tasso legale.
In ogni caso
- disporsi la compensazione tra quanto corrisposto indebitamente da Pt_1
a qualsivoglia titolo, in esecuzione dei rapporti per cui è causa, e
[...] quanto eventualmente e asseritamente richiesto da controparte;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
pagina 2 di 26 Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
NEL MERITO, confermare la sentenza di primo grado impugnata, e per l'effetto respingere integralmente il gravame.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con osservanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2482/2022 pubblicata il 12/09/2022, il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, ha così deciso:
- rigetta le domande attoree;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- pone a carico di parte convenuta il versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente all'importo del CU dovuto per il presente giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte dal nei confronti Pt_1 della e volte ad ottenere: Controparte_2
- l'accertamento della nullità delle condizioni generali del finanziamento, per violazione delle norme imperative in materia di usura;
- l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., ovvero la conversione del mutuo in gratuito;
- la restituzione della somma di € 6.579,22 versata a titolo di interessi;
- in subordine, la declaratoria della illegittimità del piano di ammortamento alla francese, con condanna alla restituzione della medesima somma corrisposta a titolo di interessi e con rimodulazione del piano di ammortamento;
pagina 3 di 26 - l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione in C.R. da parte della ed il risarcimento dei danni da essa derivanti (quantificati in € 50.000,00); CP_3
- la compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto eventualmente richiesto da controparte.
A fondamento delle domande il aveva esposto: Pt_1
- l'avvenuta stipulazione in data 01/03/2011, di un contratto di finanziamento per l'ammontare di € 31.637,55;
- l'usurarietà originaria della pattuizione relativa agli interessi, in ragione del superamento del tasso soglia vigente alla data della stipulazione;
- la diversità del TAEG applicato dalla BANCA rispetto a quello indicato nel contratto, dal computo del quale sarebbero stati indebitamente esclusi oneri correlati all'erogazione del finanziamento;
- l'illegittimità ed indeterminatezza del tasso di interesse indicato, nonché la violazione del divieto di anatocismo, in ragione della previsione di un piano di ammortamento alla francese.
Si era costituita in giudizio la , in qualità Controparte_1 di incorporante di la quale aveva replicato alle doglianze Controparte_2 dell'attore, deducendo:
- la mancata inclusione del tasso di mora nel computo del TAEG;
- la mancata inclusione, nel computo del TEGM, sia del tasso moratorio che di una serie di voci di spesa, quali le spese di istruttoria, il premio assicurativo, la penale per estinzione anticipata;
- la quantificazione della somma richiesta in seguito all'intimata decadenza dal beneficio del termine, in relazione al solo capitale residuo scaduto ed a scadere pagina 4 di 26 attualizzato, oltre agli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, avendo detratto la quota degli interessi corrispettivi relativi alle rate a scadere;
- la legittimità del piano di ammortamento alla francese e della segnalazione in
C.R..
Il Tribunale ha deciso come sopra riportato, sostanzialmente escludendo il superamento del Tasso Soglia Usura, disattendo le eccezioni relative all'ammortamento c.d. “alla francese”, ritenendo legittima conforme a quanto pattuito inter partes in punto di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, oggetto di specifica e separata approvazione per scritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2
c.c. e ritenendo infine infondate la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e quella di risarcimento del danno a questa consequenziale.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE o MUTUATARIO) ha convenuto in giudizio, innanzi questa
Corte di Appello (di seguito o Controparte_1 CP_5
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP_3 per i seguenti motivi di appello:
I. Impugnazione del capo della sentenza in cui viene escluso il superamento del tasso Soglia Usura (nei “motivi della decisione”, motivo n. 1). Violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 co. 2 c.c. e 644 c.p.. Erronea interpretazione della
CTU.
II. Impugnazione della Sentenza nella parte in cui ritiene che la previsione dell'ammortamento c.d. “alla francese” non determini la configurabilità di
pagina 5 di 26 fenomeno anatocistico (nei “motivi della decisione”, motivo n. 2) Violazione e falsa applicazione art. 1283 cod. civ.
II. Impugnazione della Sentenza nella parte in cui ritiene corretti gli addebiti posteriori alla intervenuta decadenza del beneficio del termine (nei “motivi della decisione”, motivo n. 3)
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_3 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 13.03.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di gravame, il deduce l'erroneità della sentenza Pt_1 gravata per avere il Tribunale escluso il superamento del tasso soglia di usura, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 comma 2 c.c. e 644
c.p. e lamentando l'erronea interpretazione della CTU.
pagina 6 di 26 Nello specifico, l'APPELLANTE si duole del mancato accoglimento della tesi proposta dal CTU con la quale aveva rilevato il superamento della soglia di usura includendo, nel computo del TEG, gli interessi di mora e la penale per estinzione anticipata, affermando che, alla luce del disposto di cui all'art. 644 c. 4 c.p., ai fini della verifica dell'usura debbano essere considerati tutti gli oneri sostenuti dal cliente in connessione con l'uso del credito, a prescindere che siano conteggiati o meno nella rilevazione periodica del TEGM e sostenendo, alla luce di ciò, che il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento risulterebbe superato, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado.
L'APPELLATA replica a quanto affermato dal rappresentando che: Pt_1
- il TAEG pattuito, corrispondente al 14,461%, sarebbe inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula;
- in ordine alla verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cass. a Sezioni Unite n.
19597/2020, occorrerebbe una verifica separata e che, ad ogni modo, anche tale tasso (corrispondente al 15,960% annuo) sarebbe inferiore al tasso soglia (16,4% annuo);
- anche se emergesse la natura usuraria degli interessi moratori pattuiti, ne discenderebbe l'illegittimità della sola statuizione ad essi relativa, inidonea ad estendersi alla pattuizione relativa agli interessi corrispettivi;
- il non avrebbe, d'altro canto, fornito prova di aver concretamente Pt_1 corrisposto interessi moratori da ripetere;
- nel computo del TAEG non sarebbe possibile ricomprendere l'indennità di estinzione anticipata, né la clausola penale, non consistendo in voci di spesa che traggano giustificazione dall'utilizzo del credito;
- anche se dovesse emergere l'idoneità della penale per inadempimento pattuita, nonchè dell'indennità di estinzione anticipata, a determinare il pagina 7 di 26 superamento del tasso soglia, ne conseguirebbe la nullità della sole relative pattuizioni, non derivandone, pertanto, la gratuità del finanziamento, conformemente con quanto stabilito dalle Sezioni Unite con Sent. n. 19597/2020;
- il CTU non avrebbe rilevato l'applicazione di alcuna penale dell'8% in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine, né tale penale, rileverebbe nella verifica del rispetto del tasso soglia;
- in ordine all'inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo del
TEG, l'APPELLANTE non avrebbe provato il collegamento tra tale spesa e l'operazione di credito.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha, in primo luogo, valorizzato i principi di simmetria ed omogeneità, in quanto avallati dalla giurisprudenza prevalente del
S.C., nella disamina dell'eventuale superamento del tasso soglia ed escluso che nel computo del TAEG, dovessero essere inclusi anche gli interessi moratori e la penale per anticipata estinzione del mutuo.
Nello specifico, il Tribunale ha affermato quanto segue: Non può, invece, accogliersi la prospettazione di parte attrice, cui ha dato riscontro il CTU nell'elaborazione dell'ipotesi ricostruttiva n. 2, volta a includere nel TAEG anche gli interessi di mora e la penale per estinzione anticipata:
- sotto il primo profilo (l'inclusione, nel computo del TAEG raffrontato al TSU, anche degli interessi moratori, da parte attrice considerati unitamente e cumulativamente alle altre voci di costo incluse in tale tasso), è pur vero, da un lato, che, conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza del
Supremo Collegio (Cass. n. 5324/03; n. 350/15), cui questo giudice ritiene di aderire, anche gli interessi moratori – sia che si consideri la loro funzione economica come omogenea a quella degli interessi corrispettivi (come in Cass. n.
27442/18), sia che si consideri la loro funzione in termini di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria forfetariamente
pagina 8 di 26 predeterminato (come, da ultimo, in Cass. n. 26286/19) - concorrono
(unitamente a “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: ex multis, C.
App. Milano, n. 3283/13) al superamento del limite indicato dall'art. 644 c.p., il cui primo comma non opera distinzioni, al pari dell'art. 1815, comma 2 c.c., tra interessi moratori e corrispettivi, di talché, anche il tasso convenuto per gli interessi moratori deve essere tenuto in considerazione ai fini della verifica della liceità della pattuizione;
d'altro canto, la ricostruzione ermeneutica propensa al cumulo e/o all'inclusione degli interessi moratori nel calcolo di un unico tasso omnicomprensivo da raffrontare al TSU non appare ricevere l'avallo della più recente e preferibile giurisprudenza del S.C. (cfr., SSUU n. 16303/18, Cass. n.
26286/19 e da ultimo, Cass. SSUU n. 19597/20), assestatasi ormai sull'appurata necessità di un raffronto tra dati omogenei, tali non essendo il TEGM, elaborato senza ricomprensione dei tassi di interessi moratori, e il tasso contrattuale di mora: donde la conclusione, da ultimo avallata dalle SSUU, per cui il tasso soglia cui raffrontare gli interessi moratori deve essere oggetto di separata individuazione effettuata incrementando il tasso soglia previsto per gli interessi convenzionali non moratori, ossia aggiungendo una maggiorazione pari allo spread medio tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ai TEGM via via pubblicati con decreto (calcolo che, nella specie, questo Tribunale ritiene superfluo effettuare, dacché, oltre alla mancanza di specifica deduzione di parte in punto di avvenuto pagamento di interessi moratori, comportante già di per sé l'irrilevanza dell'accertamento - il cui eventuale esito positivo implicherebbe, in adesione al recente insegnamento delle SSUU, l'applicazione della sanzione caducatoria alla sola pattuizione separata relativa agli interessi di mora - , risulta assorbente la già effettuata constatazione della pacifica inferiorità del tasso moratorio pattuito anche soltanto al Tasso Soglia corrispettivo come individuato secondo i criteri di legge, al netto della succitata maggiorazione);
pagina 9 di 26 - sotto il secondo profilo (inclusione nel computo del TEG della penale per anticipata estinzione del mutuo):
✓ in primo luogo, osta, ancora una volta, a siffatta inclusione il più volte menzionato principio di simmetria e di non cumulabilità, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, di voci del costo di credito corrispondenti a diverse funzioni - dacché, mentre gli interessi moratori fungono da clausola penale risarcitoria del danno da ritardato conseguimento della restituzione del denaro, detta commissione è volta a indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati, così integrando, a ben vedere, una clausola penale per il recesso anticipato del mutuatario;
✓ ancor prima, peraltro, occorre rilevare come, lungi dal costituire un onere collegato all'erogazione del credito, la commissione per estinzione anticipata riguardi, piuttosto, una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto, e non venga, in effetti, a esistenza, se non a seguito dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, ossia successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale: donde, a ben vedere, trattasi di voce di costo non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento (Cass.
n. 7352/22; Trib. Torino sent. n. 14/12/19).
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Il tasso soglia relativo al primo trimestre del 2011 - risalendo il contratto di finanziamento per cui è lite al 01/03/2011 - ammonta al 16,95%.
Tale contratto riporta le seguenti condizioni:
• importo finanziato pari ad € 30.000,00;
pagina 10 di 26 • rate mensili con decorrenza dal 01/05/2011, per un totale di 60 rate, ed una durata complessiva di 5 anni (termine del finanziamento 01/04/2016);
• TAN pari al 10,95% annuo;
• TAEG pari al 14,040% annuo;
• Tasso d'interesse moratorio pari al 15,96%;
• Penale per estinzione anticipata pari all' 1% del capitale residuo laddove dovesse decorrere oltre un anno dallo scioglimento contrattualmente previsto ed allo 0,5% laddove il periodo fosse inferiore ad un anno;
• Spese di istruttoria pari ad euro 450,00;
• Spese assicurative pari ad euro 1.187,55;
• Spese RID per ogni rata pari ad euro 0,95.
Relativamente al profilo afferente all'inclusione nel computo del TAEG degli interessi moratori, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n.
19597/2020, hanno rilevato l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, parimenti ricorrendo in relazione ad essi le istanze di tutela del mutuatario da potenziali abusi da parte del “contraente forte”.
La diversa natura e funzione degli interessi moratori, rispetto agli interessi corrispettivi, impone, tuttavia, una verifica distinta, posto che tanto che, lo stesso
TEGM previsto dai decreti ministeriali è riferito ai soli interessi volti a remunerare il capitale.
Ritiene la Corte condivisibili le argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice in quanto coerenti e logiche e corrette dal punto di vista tecnico-giuridico posto che le precitate S.U. della Corte di legittimità hanno riaffermato anche con riguardo agli interessi di more il principio di simmetria che impone di considerare pagina 11 di 26 le stesse voci nella determinazione del TEG rispetto a quelle che concorrono a formare il TEGM.
Si legge in particolare, nella precitata pronuncia di legittimità che “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali” (Cass. Sez. U Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
A ciò si aggiunga che “le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda” (sentenza n. 19597/2020) ed anche se la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), essa “non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di
(e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Ex multis Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Pertanto, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del
D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, come quello per cui è lite, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (TEGM
+ 2,1) x 1,5.
pagina 12 di 26 Correttamente, dunque, è stata recepita dal primo Giudice l'ipotesi n. 1 formulata dal CTU senza inclusione degli interessi di mora nel TAEG, determinato in base alla formula indicata dalla Banca d'Italia, in misura pari al 10,641%, e risultato sempre al di sotto dei tassi soglia per la rilevazione dell'usura.
Quanto al secondo profilo di critica, il CTU ha annoverato tra le spese connesse al credito, il “compenso per l'estinzione anticipata del finanziamento”, che corrisponderebbe all'1% del capitale residuo laddove il periodo intercorrente tra estinzione anticipata e data di scadenza del contratto sia superiore ad un anno, ed al 0,5% del capitale residuo laddove il medesimo periodo sia inferiore ad un anno.
Ritiene il Collegio che la natura di tale voce di spesa imponga, di per sé, di destituirla di rilevanza nella verifica attinente all'usurarietà del finanziamento concesso, atteso che “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del
2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Tale voce di spesa assolve, dunque, ad una finalità distinta rispetto a quella degli interessi corrispettivi e moratori, non traducendosi né nella remunerazione pagina 13 di 26 dell'utilizzo di denaro, né nel corrispettivo per il ritardo nell'adempimento da parte del debitore, traducendosi, piuttosto, nella compensazione in favore del mutuante del mancato guadagno derivante dalla cessazione anticipata del rapporto.
Per questo, le Istruzioni della Banca d'Italia hanno valorizzato il carattere eventuale delle commissioni addossate al cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, statuendo che non debbano essere aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Ne consegue che correttamente la clausola penale di recesso anticipato è stata espunta dal computo del tasso ai fini del raffronto con il tasso-soglia, consistendo in una voce di spesa avente una funzione (in qualità di clausola penale) distinta rispetto a quella assolta dagli interessi corrispettivi e moratori.
Non è sufficiente, nel caso in esame, a far propendere per soluzione opposta l'eventuale considerazione per cui tale voce di spesa, laddove risultasse essere stata effettivamente pretesa dalla non sarebbe derivata dall'esercizio, da CP_3 parte del di una facoltà di scelta propriamente intesa, essendo, Pt_1 comunque, l'estinzione anticipata derivata, a prescindere dalla sua volontà, dalla sospensione del pagamento di rate.
D'altro canto, il momento rilevante ai fini del vaglio del superamento del tasso di usura corrisponde a quello della pattuizione;
non sarebbe, pertanto, corretto attribuire rilevanza a voci di spesa destinate a manifestarsi nel corso del rapporto al ricorrere di presupposti soltanto eventuali.
Non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun superamento del tasso-soglia, la sentenza di prime cure merita sul punto integrale conferma.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 14 di 26 Con il secondo motivo d'Appello, il si duole del mancato riconoscimento Pt_1 del fatto che la previsione dell'ammortamento c.d. “alla francese” determini un indebito fenomeno anatocistico, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c.
A suo dire, tale modalità di ammortamento determinerebbe, invece, un maggiore costo effettivo del finanziamento, rispetto al tasso indicato nel contratto, nonché
l'incertezza nella stessa indicazione numerica del tasso di interesse applicato, in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1283, 1284, 1322 c.c.
L'APPELLATA replica affermando la validità del piano di ammortamento pattuito, richiamando, a sostegno della propria tesi, precedenti giurisprudenziali conformi.
Ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall'APPELLANTE sia priva di fondamento, dal momento che l'orientamento prevalente in giurisprudenza da questa Corte condiviso, propende per ritenere che il metodo contestato implichi un computo degli interessi delle singole rate ancorato unicamente alla quota capitale, progressivamente decrescente e non anche agli interessi pregressi.
Infatti, in ordine alla legittimità del piano di ammortamento alla francese, la S.C. in un primo tempo con Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023, si è così espressa:
“[…] è opportuno rilevare che l'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo
"alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi
pagina 15 di 26 conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
Sulla questione sono poi intervenute le Sezioni Unite che hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. 29 maggio 2024 n. 15130 che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente
o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto
pagina 16 di 26 prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”).
Condivide la Corte tale orientamento, di talché, poiché il metodo “alla francese” comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi e poiché la quota di capitale della prima rata sconta l'effetto della imputazione di pagamento prima alla quota di interessi, la previsione della quota interessi della prima rata nella formula della quota interessi della seconda rata non determina alcun costo occulto.
In altri termini, gli interessi già maturati nel periodo precedente vengono considerati al solo fine di determinare la residua quota di capitale, ma ciò non determina la loro sommatoria al capitale iniziale.
Pertanto, la convergenza all'interno delle rate delle quote dovute, rispettivamente, a titolo di restituzione di capitale ed a titolo di interessi non implica il venir meno dell'autonomia delle distinte obbligazioni poste a carico del mutuatario ex artt. 1813 c.c. e 1815 c.c.
Il Collegio ritiene, in conclusione, che il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” sia legittimo e che quindi la sentenza impugnata sia intangibile, anche perché come correttamente osservato dal Tribunale e rilevato del CTU, “nel piano di ammortamento del mutuo in oggetto (metodo “alla francese”) gli interessi applicati sono stati calcolati sul debito residuo tempo per tempo in essere, sulla base dell'interesse semplice”.
pagina 17 di 26 III.
La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo di gravame, il contesta la decisione del giudice di Pt_1 primo grado laddove avrebbe ritenuto correttamente applicati gli addebiti posteriori all'intervenuta decadenza del beneficio del termine.
Ad avviso del mediante la diffida/messa in mora del 30.06.2014, Pt_1
l'APPELLATA avrebbe richiesto tutti gli interessi sulle rate future ancora a scadere, come sarebbe possibile evincere dal piano di ammortamento inviato in data 26 settembre 2014, mentre invece, il mutuatario non dovrebbe ritenersi tenuto a corrispondere la quota parte delle rate a scadere, da imputare agli interessi, dovendo restituire il solo importo relativo al capitale.
La ribadisce di aver proceduto, da un lato, a conteggiare la somma dovuta CP_3 dal in forza dell'art. 9 delle CGC - che prevede che il mancato Pt_1 pagamento di due rate comporti la facoltà per il finanziatore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di rimborso in un'unica soluzione, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, del capitale residuo, scaduto e a scadere, degli interessi e degli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate e di una penale - nonché gli eventuali interessi di mora sul capitale impagato al tasso contrattuale del 15,96% annuo e dall'altro, allo scomputo dalle rate a scadere della quota di interessi corrispettivi.
Il Giudice di prime cure sul punto ha così argomentato: “Venendo, dunque, alla disamina della legittimità dell'intimazione della DBT avvenuta, da parte della società finanziatrice, con la missiva del 30/06/14, a fronte della pacifica interruzione dei pagamenti delle rate dal maggio 2013 da parte dell'attore, la condotta dell'intimante risulta pienamente conforme a quanto pattuito inter partes in punto di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine: il riferimento
pagina 18 di 26 corre all'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, oggetto di specifica e separata approvazione per scritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.,
a tenore del quale, tra l'altro, il mancato pagamento di almeno due rate comporta la facoltà per la Società di dichiarare la DBT, con conseguente insorgenza, per il cliente, dell'obbligo di rimborso in un'unica soluzione, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, del capitale residuo, scaduto e a scadere, degli interessi e degli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate, e una penale, nonché degli eventuali interessi di mora sul capitale impagato al tasso contrattuale del 15,96% annuo;
inidoneo essendo, quale giustificazione dell'omesso prolungato pagamento, il pur comprovato inoltro, nell'ottobre del
2013, di missiva di contestazione di illegittimità delle condizioni contrattuali, a fronte dell'accertata infondatezza delle contestazioni ivi contenute. Priva di pregio risulta, inoltre, l'asserzione attorea in ordine all'avvenuto addebito di interessi corrispettivi all'indomani dell'intimata DBT, atteso che, come risulta dal raffronto tra la somma oggetto della domanda inviata con la missiva di diffida del
30/06/14, esattamente coincidente con la somma indicata nel prospetto di cui al doc. 4 di parte convenuta, contenente il conteggio delle somme dovute all'indomani della DBT, e il piano di ammortamento di cui al doc. 5 convenuta
(elaborato ex ante, al momento della stipula del contratto di finanziamento), la società finanziatrice ha effettivamente proceduto (in conformità a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali applicate: cfr. il citato art. 9) allo scomputo degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere, limitandosi all'addebito dei soli interessi di mora sul capitale residuo: a ben vedere, infatti, la somma richiesta, pari alla somma del solo capitale a scadere e dello scaduto impagato, corrisponde a quella ottenibile sottraendo, al montante di cui al piano di ammortamento alla data della chiusura fisiologica del rapporto, l'importo risultante come debito residuo alla data del 01/06/14 (ossia a quella in cui si è verificata la risoluzione del rapporto), al netto degli interessi e delle spese di incasso”.
pagina 19 di 26 Rileva il Collegio che dal prospetto prodotto dalla risulta quanto segue alla CP_3 data del 1.06.2024:
Per contro, secondo il piano di ammortamento, il debito residuo (capitale + interessi), al 01.06.2014 è pari ad € 15.253,92:
Tuttavia, tale discrasia si giustifica in ragione del fatto che l'intimazione di decadenza del beneficio del termine sia avvenuto con missiva del 30.06.2014 a pagina 20 di 26 fronte della pacifica interruzione dei pagamenti delle rate, da parte del CP_6 dal maggio 2013 e della pacifica risoluzione del contratto al 1.06.2014, non avendo sul punto la statuizione di primo grado ricevuto specifica confutazione.
L'estratto conto al 23.10.2015, prodotto dalla reca per l'appunto proprio CP_3 la data del 30.06.2014 per quantificare la somma dovuta a tale epoca e certifica quanto segue:
Ebbene, detto estratto dà conto del fatto che sulle rate scadute siano stati correttamente applicati interessi di mora e spese ed evidenzia, in particolare, che il capitale dovuto al 30.06.2014, maggiorato di spese fosse pari ad € 13.763,71.
Tale importo è analogo a quello residuo, quale risultante dal piano di ammortamento, posto che, per il mese di giugno 2014, il debito residuo del era pari ad € 15.253,92, mentre il capitale residuo era, per l'appunto, CP_6 pari ad € 13.763,71, con una differenza di € 1.490,21, corrispondente esattamente alla quota di interessi corrispettivi che sarebbero maturati sino alla scadenza naturale del contratto ovvero sino al 1.04.2016.
Il complessivo debito del al 30.06.2014, per capitale residuo pari ad € CP_6
13.763,71 - già scomputato degli interessi corrispettivi – e per capitale scaduto rimasto insoluto era pari, dunque, ad € 25.676,82, ove si consideri che non risulta pagina 21 di 26 specificamente impugnata la statuizione del primo giudice ove si afferma che “la somma oggetto della domanda inviata con la missiva di diffida del 30/06/14, esattamente coincidente con la somma indicata nel prospetto di cui al doc. 4 di parte convenuta” rappresentato dal prospetto sopra riportato dal quale si evince la sussistenza anche di un capitale scaduto, rimasto impagato, pari ad €
10.422,90.
Inoltre, scomputando dall'importo di € 25.676,82 (pari, per l'appunto, alla somma tra € 15.253,92 ed € 10.422,90) l'ammontare degli interessi corrispettivi pari ad
€ 1.460,21 si ottiene la somma di € 24.186,71, dalla quale se si scomputano gli interessi di mora al 1.06.2024 di € 458,19, si ricava l'importo di € 23.728,42, addirittura superiore a quella risultante dagli estratti conto agli atti che vedono, invece, al 30.06.2014, come detto, un saldo contrattuale pari ad € 23.542,61, inferiore, quindi, al primo di € 185,81.
Il fatto che - come da estratto conto prodotto dal e sotto riprodotto per CP_6 estratto - siano stati applicati al predetto saldo di € 23.542,61 gli interessi di mora e spese per € 1.311,52, dando luogo così un saldo complessivo del contratto pari ad € 24.854,13, sta solo ad indicare quello che era il maggior importo di questi ultimi al 15.09.2014 mentre invece, al 01.06.2014, data nella quale come da prospetto della il loro importo era pari ad € 458,19: CP_3
pagina 22 di 26 Alla fine, ciascun estratto conto agli atti (lista dei movimenti al 15.09.2014, prodotta dall'APPELLANTE e lista dei movimenti alla data del 23.10.2015, prodotta da fa riferimento allo stesso saldo del contratto al 30.06.2014, pari ad € CP_5
23.542,61 e quindi al debito del per capitale residuo al 1.06.2014, pari CP_6 ad € 13.763,71 – e quindi al netto degli interessi corrispettivi – ed al saldo per capitale scaduto rimasto insoluto, oltre interessi di mora e spese.
Il fatto che il piano di ammortamento prevedesse che la quota di capitale residua, nel momento del manifestarsi dell'inadempimento del a partire dalla Pt_1 rata n. 26, fosse pari ad € 20.189,41 e che il debito residuo fosse pari ad €
23.574,24 evidenzia solo quella che era la situazione debitoria del mutuatario alla data del 1.06.2013, epoca nella quale tuttavia il contratto non era stato ancora risolto.
Pertanto, il fino alla risoluzione del contratto avvenuta il 1.06.2014 era Pt_1 tenuto a pagare le rate comprensive sia di capitale che di interessi corrispettivi.
Solo dopo l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto e quindi a far data dal 1.06.2014, il medesimo APPELLANTE era tenuto a pagare le rate sino a quel momento rimaste insolute, maggiorate di interessi di mora ed il capitale a scadere attualizzato e cioè al netto degli interessi corrispettivi.
In conclusione, poiché - come si evince dal prospetto, sopra riportato, di cui al doc. 4 della - dal debito residuo al 1.06.2014, è stato sottratto l'importo CP_3 degli interessi corrispettivi pari ad € 1.490,21, (cosa avvenuta anche negli estratti conto sopra indicati, in cui viene riportato il solo capitale residuo attualizzato di €
13.763,71) la censura è priva di pregio, ove si consideri, altresì, che l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. comporta soltanto pagina 23 di 26 l'interruzione dei pagamenti rateali e quindi, come detto, è dovuto, oltre al rimborso del capitale scaduto, maggiorato degli interessi di mora, il capitale attualizzato (cioè al netto degli interessi corrispettivi) ed eventuali interessi di mora nel frattempo maturati.
Infatti, proprio perché il è rimasto inadempiente, anche oltre la CP_6 intimazione della decadenza del beneficio del termine, trova giustificazione l'applicazione degli interessi di mora nel frattempo maturati per il periodo dal
1.06.2013 al 1.06.2014 dovuti sulla intera rata e per il futuro sul capitale scaduto attualizzato sino al saldo effettivo.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'APPELLANTE dunque, poiché il capitale residuo è stato attualizzato, previa decurtazione degli interessi corrispettivi che ammontano al 1.06.2014 proprio all'importo di € 1.490,21 (come da piano di ammortamento e prospetto della sopra riportato), la sentenza impugnata CP_3 merita sul punto piena conferma, con la sopra motivazione integrativa.
Infatti, come correttamente affermato dal primo Giudice, sottraendo dal montante al 1.04.2016 (€ 41.601,60) il debito residuo al 1.06.2014 (15.253,92), si ottiene il debito residuo al 1.04.2016 (26.347,68), dal quale decurtati gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere pari ad € 1.490,21, si ottiene il capitale residuo al 1.04.2016, pari ad € 24.857,47, che diventa € 24.835,47 (detratte le spese di incasso delle rate a scadere pari ad € 22,00:
pagina 24 di 26 Tale importo capitale di € 24.835,47 è addirittura superiore a quello intimato pari ad € 24.694,80 ed a quello di cui agli estratti conto in atti pari ad € 23.542,61.
La doglianza del circa la mancata detrazione degli interessi corrispettivi CP_6
e dunque infondata, essendo piuttosto lo stesso tenuto al pagamento degli interessi convenzionali di mora.
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali del CP_5 presente grado del giudizio devono essere poste a carico del nella CP_6 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2482/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] pubblicata il 12/09/2022, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
pagina 25 di 26 3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 562/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CARLO PAGANI (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. LUCA BIZZETI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 2482/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
12/09/2022
CONCLUSIONI
In data 13.03.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 26 Per la parte appellante
Nel merito
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi,
a. la nullità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1418 e 1815 c.c., 644 c.p., 1 e 2 L. 108/1996, degli artt. 6, 8 e 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, in relazione alle condizioni indicate nel frontespizio del contratto e richiamate dai citati articoli, nonché di ogni altra pattuizione regolante gli interessi del finanziamento, in quanto usurari ab origine;
- accertarsi e dichiararsi, quindi, che ha pattuito e, in ogni caso, Controparte_2 applicato tassi usurari, per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto;
- per l'effetto, accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto dall'esponente a quale incorporante della a titolo di Controparte_3 Controparte_4 interessi, sulla scorta del predetto contratto;
- dirsi tenuta e condannarsi altresì quale incorporante della Controparte_3
Società a rendere a , quanto da questi versato Controparte_2 Parte_1
a titolo di interessi in esecuzione del predetto contratto e pari alla complessiva somma di Euro 6.579,22, o altra, maggiore o minore risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante il ricorso ad equità;
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le pattuizioni relative agli interessi fossero ritenute valide, dichiararsi la illegittimità del piano di ammortamento calcolato secondo il metodo dell'ammortamento c.d. “alla francese”; per l'effetto dichiararsi nulle ed inefficaci le clausole relative e condannarsi la banca a restituire le somme in eccesso percepite, ammontanti a Euro 6.579,22 o alla diversa somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, se del caso mediante il ricorso ad equità.
Rimodularsi altresì il piano rateale mediante rata fissa con tasso legale.
In ogni caso
- disporsi la compensazione tra quanto corrisposto indebitamente da Pt_1
a qualsivoglia titolo, in esecuzione dei rapporti per cui è causa, e
[...] quanto eventualmente e asseritamente richiesto da controparte;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
pagina 2 di 26 Per la parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta,
NEL MERITO, confermare la sentenza di primo grado impugnata, e per l'effetto respingere integralmente il gravame.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con osservanza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2482/2022 pubblicata il 12/09/2022, il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, ha così deciso:
- rigetta le domande attoree;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
- pone a carico di parte convenuta il versamento, in favore dell'entrata del bilancio dello Stato, di una somma di importo corrispondente all'importo del CU dovuto per il presente giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande proposte dal nei confronti Pt_1 della e volte ad ottenere: Controparte_2
- l'accertamento della nullità delle condizioni generali del finanziamento, per violazione delle norme imperative in materia di usura;
- l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., ovvero la conversione del mutuo in gratuito;
- la restituzione della somma di € 6.579,22 versata a titolo di interessi;
- in subordine, la declaratoria della illegittimità del piano di ammortamento alla francese, con condanna alla restituzione della medesima somma corrisposta a titolo di interessi e con rimodulazione del piano di ammortamento;
pagina 3 di 26 - l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione in C.R. da parte della ed il risarcimento dei danni da essa derivanti (quantificati in € 50.000,00); CP_3
- la compensazione tra quanto indebitamente corrisposto e quanto eventualmente richiesto da controparte.
A fondamento delle domande il aveva esposto: Pt_1
- l'avvenuta stipulazione in data 01/03/2011, di un contratto di finanziamento per l'ammontare di € 31.637,55;
- l'usurarietà originaria della pattuizione relativa agli interessi, in ragione del superamento del tasso soglia vigente alla data della stipulazione;
- la diversità del TAEG applicato dalla BANCA rispetto a quello indicato nel contratto, dal computo del quale sarebbero stati indebitamente esclusi oneri correlati all'erogazione del finanziamento;
- l'illegittimità ed indeterminatezza del tasso di interesse indicato, nonché la violazione del divieto di anatocismo, in ragione della previsione di un piano di ammortamento alla francese.
Si era costituita in giudizio la , in qualità Controparte_1 di incorporante di la quale aveva replicato alle doglianze Controparte_2 dell'attore, deducendo:
- la mancata inclusione del tasso di mora nel computo del TAEG;
- la mancata inclusione, nel computo del TEGM, sia del tasso moratorio che di una serie di voci di spesa, quali le spese di istruttoria, il premio assicurativo, la penale per estinzione anticipata;
- la quantificazione della somma richiesta in seguito all'intimata decadenza dal beneficio del termine, in relazione al solo capitale residuo scaduto ed a scadere pagina 4 di 26 attualizzato, oltre agli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, avendo detratto la quota degli interessi corrispettivi relativi alle rate a scadere;
- la legittimità del piano di ammortamento alla francese e della segnalazione in
C.R..
Il Tribunale ha deciso come sopra riportato, sostanzialmente escludendo il superamento del Tasso Soglia Usura, disattendo le eccezioni relative all'ammortamento c.d. “alla francese”, ritenendo legittima conforme a quanto pattuito inter partes in punto di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, oggetto di specifica e separata approvazione per scritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2
c.c. e ritenendo infine infondate la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi e quella di risarcimento del danno a questa consequenziale.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE o MUTUATARIO) ha convenuto in giudizio, innanzi questa
Corte di Appello (di seguito o Controparte_1 CP_5
o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza CP_3 per i seguenti motivi di appello:
I. Impugnazione del capo della sentenza in cui viene escluso il superamento del tasso Soglia Usura (nei “motivi della decisione”, motivo n. 1). Violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 co. 2 c.c. e 644 c.p.. Erronea interpretazione della
CTU.
II. Impugnazione della Sentenza nella parte in cui ritiene che la previsione dell'ammortamento c.d. “alla francese” non determini la configurabilità di
pagina 5 di 26 fenomeno anatocistico (nei “motivi della decisione”, motivo n. 2) Violazione e falsa applicazione art. 1283 cod. civ.
II. Impugnazione della Sentenza nella parte in cui ritiene corretti gli addebiti posteriori alla intervenuta decadenza del beneficio del termine (nei “motivi della decisione”, motivo n. 3)
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, la nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_3 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 13.03.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di gravame, il deduce l'erroneità della sentenza Pt_1 gravata per avere il Tribunale escluso il superamento del tasso soglia di usura, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 comma 2 c.c. e 644
c.p. e lamentando l'erronea interpretazione della CTU.
pagina 6 di 26 Nello specifico, l'APPELLANTE si duole del mancato accoglimento della tesi proposta dal CTU con la quale aveva rilevato il superamento della soglia di usura includendo, nel computo del TEG, gli interessi di mora e la penale per estinzione anticipata, affermando che, alla luce del disposto di cui all'art. 644 c. 4 c.p., ai fini della verifica dell'usura debbano essere considerati tutti gli oneri sostenuti dal cliente in connessione con l'uso del credito, a prescindere che siano conteggiati o meno nella rilevazione periodica del TEGM e sostenendo, alla luce di ciò, che il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento risulterebbe superato, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di primo grado.
L'APPELLATA replica a quanto affermato dal rappresentando che: Pt_1
- il TAEG pattuito, corrispondente al 14,461%, sarebbe inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula;
- in ordine alla verifica dell'eventuale usurarietà degli interessi moratori, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Cass. a Sezioni Unite n.
19597/2020, occorrerebbe una verifica separata e che, ad ogni modo, anche tale tasso (corrispondente al 15,960% annuo) sarebbe inferiore al tasso soglia (16,4% annuo);
- anche se emergesse la natura usuraria degli interessi moratori pattuiti, ne discenderebbe l'illegittimità della sola statuizione ad essi relativa, inidonea ad estendersi alla pattuizione relativa agli interessi corrispettivi;
- il non avrebbe, d'altro canto, fornito prova di aver concretamente Pt_1 corrisposto interessi moratori da ripetere;
- nel computo del TAEG non sarebbe possibile ricomprendere l'indennità di estinzione anticipata, né la clausola penale, non consistendo in voci di spesa che traggano giustificazione dall'utilizzo del credito;
- anche se dovesse emergere l'idoneità della penale per inadempimento pattuita, nonchè dell'indennità di estinzione anticipata, a determinare il pagina 7 di 26 superamento del tasso soglia, ne conseguirebbe la nullità della sole relative pattuizioni, non derivandone, pertanto, la gratuità del finanziamento, conformemente con quanto stabilito dalle Sezioni Unite con Sent. n. 19597/2020;
- il CTU non avrebbe rilevato l'applicazione di alcuna penale dell'8% in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine, né tale penale, rileverebbe nella verifica del rispetto del tasso soglia;
- in ordine all'inclusione del costo della polizza assicurativa nel calcolo del
TEG, l'APPELLANTE non avrebbe provato il collegamento tra tale spesa e l'operazione di credito.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha, in primo luogo, valorizzato i principi di simmetria ed omogeneità, in quanto avallati dalla giurisprudenza prevalente del
S.C., nella disamina dell'eventuale superamento del tasso soglia ed escluso che nel computo del TAEG, dovessero essere inclusi anche gli interessi moratori e la penale per anticipata estinzione del mutuo.
Nello specifico, il Tribunale ha affermato quanto segue: Non può, invece, accogliersi la prospettazione di parte attrice, cui ha dato riscontro il CTU nell'elaborazione dell'ipotesi ricostruttiva n. 2, volta a includere nel TAEG anche gli interessi di mora e la penale per estinzione anticipata:
- sotto il primo profilo (l'inclusione, nel computo del TAEG raffrontato al TSU, anche degli interessi moratori, da parte attrice considerati unitamente e cumulativamente alle altre voci di costo incluse in tale tasso), è pur vero, da un lato, che, conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza del
Supremo Collegio (Cass. n. 5324/03; n. 350/15), cui questo giudice ritiene di aderire, anche gli interessi moratori – sia che si consideri la loro funzione economica come omogenea a quella degli interessi corrispettivi (come in Cass. n.
27442/18), sia che si consideri la loro funzione in termini di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria forfetariamente
pagina 8 di 26 predeterminato (come, da ultimo, in Cass. n. 26286/19) - concorrono
(unitamente a “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”: ex multis, C.
App. Milano, n. 3283/13) al superamento del limite indicato dall'art. 644 c.p., il cui primo comma non opera distinzioni, al pari dell'art. 1815, comma 2 c.c., tra interessi moratori e corrispettivi, di talché, anche il tasso convenuto per gli interessi moratori deve essere tenuto in considerazione ai fini della verifica della liceità della pattuizione;
d'altro canto, la ricostruzione ermeneutica propensa al cumulo e/o all'inclusione degli interessi moratori nel calcolo di un unico tasso omnicomprensivo da raffrontare al TSU non appare ricevere l'avallo della più recente e preferibile giurisprudenza del S.C. (cfr., SSUU n. 16303/18, Cass. n.
26286/19 e da ultimo, Cass. SSUU n. 19597/20), assestatasi ormai sull'appurata necessità di un raffronto tra dati omogenei, tali non essendo il TEGM, elaborato senza ricomprensione dei tassi di interessi moratori, e il tasso contrattuale di mora: donde la conclusione, da ultimo avallata dalle SSUU, per cui il tasso soglia cui raffrontare gli interessi moratori deve essere oggetto di separata individuazione effettuata incrementando il tasso soglia previsto per gli interessi convenzionali non moratori, ossia aggiungendo una maggiorazione pari allo spread medio tra tasso corrispettivo e tasso moratorio ai TEGM via via pubblicati con decreto (calcolo che, nella specie, questo Tribunale ritiene superfluo effettuare, dacché, oltre alla mancanza di specifica deduzione di parte in punto di avvenuto pagamento di interessi moratori, comportante già di per sé l'irrilevanza dell'accertamento - il cui eventuale esito positivo implicherebbe, in adesione al recente insegnamento delle SSUU, l'applicazione della sanzione caducatoria alla sola pattuizione separata relativa agli interessi di mora - , risulta assorbente la già effettuata constatazione della pacifica inferiorità del tasso moratorio pattuito anche soltanto al Tasso Soglia corrispettivo come individuato secondo i criteri di legge, al netto della succitata maggiorazione);
pagina 9 di 26 - sotto il secondo profilo (inclusione nel computo del TEG della penale per anticipata estinzione del mutuo):
✓ in primo luogo, osta, ancora una volta, a siffatta inclusione il più volte menzionato principio di simmetria e di non cumulabilità, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, di voci del costo di credito corrispondenti a diverse funzioni - dacché, mentre gli interessi moratori fungono da clausola penale risarcitoria del danno da ritardato conseguimento della restituzione del denaro, detta commissione è volta a indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati, così integrando, a ben vedere, una clausola penale per il recesso anticipato del mutuatario;
✓ ancor prima, peraltro, occorre rilevare come, lungi dal costituire un onere collegato all'erogazione del credito, la commissione per estinzione anticipata riguardi, piuttosto, una fase successiva ed eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto, e non venga, in effetti, a esistenza, se non a seguito dell'esercizio del diritto potestativo di recesso, ossia successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale: donde, a ben vedere, trattasi di voce di costo non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento (Cass.
n. 7352/22; Trib. Torino sent. n. 14/12/19).
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Il tasso soglia relativo al primo trimestre del 2011 - risalendo il contratto di finanziamento per cui è lite al 01/03/2011 - ammonta al 16,95%.
Tale contratto riporta le seguenti condizioni:
• importo finanziato pari ad € 30.000,00;
pagina 10 di 26 • rate mensili con decorrenza dal 01/05/2011, per un totale di 60 rate, ed una durata complessiva di 5 anni (termine del finanziamento 01/04/2016);
• TAN pari al 10,95% annuo;
• TAEG pari al 14,040% annuo;
• Tasso d'interesse moratorio pari al 15,96%;
• Penale per estinzione anticipata pari all' 1% del capitale residuo laddove dovesse decorrere oltre un anno dallo scioglimento contrattualmente previsto ed allo 0,5% laddove il periodo fosse inferiore ad un anno;
• Spese di istruttoria pari ad euro 450,00;
• Spese assicurative pari ad euro 1.187,55;
• Spese RID per ogni rata pari ad euro 0,95.
Relativamente al profilo afferente all'inclusione nel computo del TAEG degli interessi moratori, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n.
19597/2020, hanno rilevato l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, parimenti ricorrendo in relazione ad essi le istanze di tutela del mutuatario da potenziali abusi da parte del “contraente forte”.
La diversa natura e funzione degli interessi moratori, rispetto agli interessi corrispettivi, impone, tuttavia, una verifica distinta, posto che tanto che, lo stesso
TEGM previsto dai decreti ministeriali è riferito ai soli interessi volti a remunerare il capitale.
Ritiene la Corte condivisibili le argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice in quanto coerenti e logiche e corrette dal punto di vista tecnico-giuridico posto che le precitate S.U. della Corte di legittimità hanno riaffermato anche con riguardo agli interessi di more il principio di simmetria che impone di considerare pagina 11 di 26 le stesse voci nella determinazione del TEG rispetto a quelle che concorrono a formare il TEGM.
Si legge in particolare, nella precitata pronuncia di legittimità che “l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali” (Cass. Sez. U Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
A ciò si aggiunga che “le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda” (sentenza n. 19597/2020) ed anche se la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), essa “non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di
(e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto” (Ex multis Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022).
Pertanto, per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del
D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, come quello per cui è lite, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente, secondo la seguente formula: (TEGM
+ 2,1) x 1,5.
pagina 12 di 26 Correttamente, dunque, è stata recepita dal primo Giudice l'ipotesi n. 1 formulata dal CTU senza inclusione degli interessi di mora nel TAEG, determinato in base alla formula indicata dalla Banca d'Italia, in misura pari al 10,641%, e risultato sempre al di sotto dei tassi soglia per la rilevazione dell'usura.
Quanto al secondo profilo di critica, il CTU ha annoverato tra le spese connesse al credito, il “compenso per l'estinzione anticipata del finanziamento”, che corrisponderebbe all'1% del capitale residuo laddove il periodo intercorrente tra estinzione anticipata e data di scadenza del contratto sia superiore ad un anno, ed al 0,5% del capitale residuo laddove il medesimo periodo sia inferiore ad un anno.
Ritiene il Collegio che la natura di tale voce di spesa imponga, di per sé, di destituirla di rilevanza nella verifica attinente all'usurarietà del finanziamento concesso, atteso che “ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del
2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Tale voce di spesa assolve, dunque, ad una finalità distinta rispetto a quella degli interessi corrispettivi e moratori, non traducendosi né nella remunerazione pagina 13 di 26 dell'utilizzo di denaro, né nel corrispettivo per il ritardo nell'adempimento da parte del debitore, traducendosi, piuttosto, nella compensazione in favore del mutuante del mancato guadagno derivante dalla cessazione anticipata del rapporto.
Per questo, le Istruzioni della Banca d'Italia hanno valorizzato il carattere eventuale delle commissioni addossate al cliente in caso di estinzione anticipata del rapporto, statuendo che non debbano essere aggiunte alle spese di chiusura della pratica.
Ne consegue che correttamente la clausola penale di recesso anticipato è stata espunta dal computo del tasso ai fini del raffronto con il tasso-soglia, consistendo in una voce di spesa avente una funzione (in qualità di clausola penale) distinta rispetto a quella assolta dagli interessi corrispettivi e moratori.
Non è sufficiente, nel caso in esame, a far propendere per soluzione opposta l'eventuale considerazione per cui tale voce di spesa, laddove risultasse essere stata effettivamente pretesa dalla non sarebbe derivata dall'esercizio, da CP_3 parte del di una facoltà di scelta propriamente intesa, essendo, Pt_1 comunque, l'estinzione anticipata derivata, a prescindere dalla sua volontà, dalla sospensione del pagamento di rate.
D'altro canto, il momento rilevante ai fini del vaglio del superamento del tasso di usura corrisponde a quello della pattuizione;
non sarebbe, pertanto, corretto attribuire rilevanza a voci di spesa destinate a manifestarsi nel corso del rapporto al ricorrere di presupposti soltanto eventuali.
Non potendosi ravvisare nel caso di specie alcun superamento del tasso-soglia, la sentenza di prime cure merita sul punto integrale conferma.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
pagina 14 di 26 Con il secondo motivo d'Appello, il si duole del mancato riconoscimento Pt_1 del fatto che la previsione dell'ammortamento c.d. “alla francese” determini un indebito fenomeno anatocistico, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c.
A suo dire, tale modalità di ammortamento determinerebbe, invece, un maggiore costo effettivo del finanziamento, rispetto al tasso indicato nel contratto, nonché
l'incertezza nella stessa indicazione numerica del tasso di interesse applicato, in violazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1283, 1284, 1322 c.c.
L'APPELLATA replica affermando la validità del piano di ammortamento pattuito, richiamando, a sostegno della propria tesi, precedenti giurisprudenziali conformi.
Ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall'APPELLANTE sia priva di fondamento, dal momento che l'orientamento prevalente in giurisprudenza da questa Corte condiviso, propende per ritenere che il metodo contestato implichi un computo degli interessi delle singole rate ancorato unicamente alla quota capitale, progressivamente decrescente e non anche agli interessi pregressi.
Infatti, in ordine alla legittimità del piano di ammortamento alla francese, la S.C. in un primo tempo con Ordinanza n. 27823 del 02/10/2023, si è così espressa:
“[…] è opportuno rilevare che l'art. 1283 c.c. vieta infatti la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l'unica fattispecie ivi regolata. Il metodo
"alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi
pagina 15 di 26 conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
Sulla questione sono poi intervenute le Sezioni Unite che hanno recentemente chiarito che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. S.U. 29 maggio 2024 n. 15130 che in motivazione tra l'altro osserva: “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente
o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”; “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto
pagina 16 di 26 prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”; “nel piano di ammortamento allegato al contratto … erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”).
Condivide la Corte tale orientamento, di talché, poiché il metodo “alla francese” comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi e poiché la quota di capitale della prima rata sconta l'effetto della imputazione di pagamento prima alla quota di interessi, la previsione della quota interessi della prima rata nella formula della quota interessi della seconda rata non determina alcun costo occulto.
In altri termini, gli interessi già maturati nel periodo precedente vengono considerati al solo fine di determinare la residua quota di capitale, ma ciò non determina la loro sommatoria al capitale iniziale.
Pertanto, la convergenza all'interno delle rate delle quote dovute, rispettivamente, a titolo di restituzione di capitale ed a titolo di interessi non implica il venir meno dell'autonomia delle distinte obbligazioni poste a carico del mutuatario ex artt. 1813 c.c. e 1815 c.c.
Il Collegio ritiene, in conclusione, che il metodo di ammortamento c.d. “alla francese” sia legittimo e che quindi la sentenza impugnata sia intangibile, anche perché come correttamente osservato dal Tribunale e rilevato del CTU, “nel piano di ammortamento del mutuo in oggetto (metodo “alla francese”) gli interessi applicati sono stati calcolati sul debito residuo tempo per tempo in essere, sulla base dell'interesse semplice”.
pagina 17 di 26 III.
La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo di gravame, il contesta la decisione del giudice di Pt_1 primo grado laddove avrebbe ritenuto correttamente applicati gli addebiti posteriori all'intervenuta decadenza del beneficio del termine.
Ad avviso del mediante la diffida/messa in mora del 30.06.2014, Pt_1
l'APPELLATA avrebbe richiesto tutti gli interessi sulle rate future ancora a scadere, come sarebbe possibile evincere dal piano di ammortamento inviato in data 26 settembre 2014, mentre invece, il mutuatario non dovrebbe ritenersi tenuto a corrispondere la quota parte delle rate a scadere, da imputare agli interessi, dovendo restituire il solo importo relativo al capitale.
La ribadisce di aver proceduto, da un lato, a conteggiare la somma dovuta CP_3 dal in forza dell'art. 9 delle CGC - che prevede che il mancato Pt_1 pagamento di due rate comporti la facoltà per il finanziatore di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di rimborso in un'unica soluzione, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, del capitale residuo, scaduto e a scadere, degli interessi e degli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate e di una penale - nonché gli eventuali interessi di mora sul capitale impagato al tasso contrattuale del 15,96% annuo e dall'altro, allo scomputo dalle rate a scadere della quota di interessi corrispettivi.
Il Giudice di prime cure sul punto ha così argomentato: “Venendo, dunque, alla disamina della legittimità dell'intimazione della DBT avvenuta, da parte della società finanziatrice, con la missiva del 30/06/14, a fronte della pacifica interruzione dei pagamenti delle rate dal maggio 2013 da parte dell'attore, la condotta dell'intimante risulta pienamente conforme a quanto pattuito inter partes in punto di risoluzione e decadenza dal beneficio del termine: il riferimento
pagina 18 di 26 corre all'art. 9 delle condizioni generali del contratto di finanziamento, oggetto di specifica e separata approvazione per scritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.,
a tenore del quale, tra l'altro, il mancato pagamento di almeno due rate comporta la facoltà per la Società di dichiarare la DBT, con conseguente insorgenza, per il cliente, dell'obbligo di rimborso in un'unica soluzione, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, del capitale residuo, scaduto e a scadere, degli interessi e degli eventuali oneri relativi alle rate scadute e impagate, e una penale, nonché degli eventuali interessi di mora sul capitale impagato al tasso contrattuale del 15,96% annuo;
inidoneo essendo, quale giustificazione dell'omesso prolungato pagamento, il pur comprovato inoltro, nell'ottobre del
2013, di missiva di contestazione di illegittimità delle condizioni contrattuali, a fronte dell'accertata infondatezza delle contestazioni ivi contenute. Priva di pregio risulta, inoltre, l'asserzione attorea in ordine all'avvenuto addebito di interessi corrispettivi all'indomani dell'intimata DBT, atteso che, come risulta dal raffronto tra la somma oggetto della domanda inviata con la missiva di diffida del
30/06/14, esattamente coincidente con la somma indicata nel prospetto di cui al doc. 4 di parte convenuta, contenente il conteggio delle somme dovute all'indomani della DBT, e il piano di ammortamento di cui al doc. 5 convenuta
(elaborato ex ante, al momento della stipula del contratto di finanziamento), la società finanziatrice ha effettivamente proceduto (in conformità a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali applicate: cfr. il citato art. 9) allo scomputo degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere, limitandosi all'addebito dei soli interessi di mora sul capitale residuo: a ben vedere, infatti, la somma richiesta, pari alla somma del solo capitale a scadere e dello scaduto impagato, corrisponde a quella ottenibile sottraendo, al montante di cui al piano di ammortamento alla data della chiusura fisiologica del rapporto, l'importo risultante come debito residuo alla data del 01/06/14 (ossia a quella in cui si è verificata la risoluzione del rapporto), al netto degli interessi e delle spese di incasso”.
pagina 19 di 26 Rileva il Collegio che dal prospetto prodotto dalla risulta quanto segue alla CP_3 data del 1.06.2024:
Per contro, secondo il piano di ammortamento, il debito residuo (capitale + interessi), al 01.06.2014 è pari ad € 15.253,92:
Tuttavia, tale discrasia si giustifica in ragione del fatto che l'intimazione di decadenza del beneficio del termine sia avvenuto con missiva del 30.06.2014 a pagina 20 di 26 fronte della pacifica interruzione dei pagamenti delle rate, da parte del CP_6 dal maggio 2013 e della pacifica risoluzione del contratto al 1.06.2014, non avendo sul punto la statuizione di primo grado ricevuto specifica confutazione.
L'estratto conto al 23.10.2015, prodotto dalla reca per l'appunto proprio CP_3 la data del 30.06.2014 per quantificare la somma dovuta a tale epoca e certifica quanto segue:
Ebbene, detto estratto dà conto del fatto che sulle rate scadute siano stati correttamente applicati interessi di mora e spese ed evidenzia, in particolare, che il capitale dovuto al 30.06.2014, maggiorato di spese fosse pari ad € 13.763,71.
Tale importo è analogo a quello residuo, quale risultante dal piano di ammortamento, posto che, per il mese di giugno 2014, il debito residuo del era pari ad € 15.253,92, mentre il capitale residuo era, per l'appunto, CP_6 pari ad € 13.763,71, con una differenza di € 1.490,21, corrispondente esattamente alla quota di interessi corrispettivi che sarebbero maturati sino alla scadenza naturale del contratto ovvero sino al 1.04.2016.
Il complessivo debito del al 30.06.2014, per capitale residuo pari ad € CP_6
13.763,71 - già scomputato degli interessi corrispettivi – e per capitale scaduto rimasto insoluto era pari, dunque, ad € 25.676,82, ove si consideri che non risulta pagina 21 di 26 specificamente impugnata la statuizione del primo giudice ove si afferma che “la somma oggetto della domanda inviata con la missiva di diffida del 30/06/14, esattamente coincidente con la somma indicata nel prospetto di cui al doc. 4 di parte convenuta” rappresentato dal prospetto sopra riportato dal quale si evince la sussistenza anche di un capitale scaduto, rimasto impagato, pari ad €
10.422,90.
Inoltre, scomputando dall'importo di € 25.676,82 (pari, per l'appunto, alla somma tra € 15.253,92 ed € 10.422,90) l'ammontare degli interessi corrispettivi pari ad
€ 1.460,21 si ottiene la somma di € 24.186,71, dalla quale se si scomputano gli interessi di mora al 1.06.2024 di € 458,19, si ricava l'importo di € 23.728,42, addirittura superiore a quella risultante dagli estratti conto agli atti che vedono, invece, al 30.06.2014, come detto, un saldo contrattuale pari ad € 23.542,61, inferiore, quindi, al primo di € 185,81.
Il fatto che - come da estratto conto prodotto dal e sotto riprodotto per CP_6 estratto - siano stati applicati al predetto saldo di € 23.542,61 gli interessi di mora e spese per € 1.311,52, dando luogo così un saldo complessivo del contratto pari ad € 24.854,13, sta solo ad indicare quello che era il maggior importo di questi ultimi al 15.09.2014 mentre invece, al 01.06.2014, data nella quale come da prospetto della il loro importo era pari ad € 458,19: CP_3
pagina 22 di 26 Alla fine, ciascun estratto conto agli atti (lista dei movimenti al 15.09.2014, prodotta dall'APPELLANTE e lista dei movimenti alla data del 23.10.2015, prodotta da fa riferimento allo stesso saldo del contratto al 30.06.2014, pari ad € CP_5
23.542,61 e quindi al debito del per capitale residuo al 1.06.2014, pari CP_6 ad € 13.763,71 – e quindi al netto degli interessi corrispettivi – ed al saldo per capitale scaduto rimasto insoluto, oltre interessi di mora e spese.
Il fatto che il piano di ammortamento prevedesse che la quota di capitale residua, nel momento del manifestarsi dell'inadempimento del a partire dalla Pt_1 rata n. 26, fosse pari ad € 20.189,41 e che il debito residuo fosse pari ad €
23.574,24 evidenzia solo quella che era la situazione debitoria del mutuatario alla data del 1.06.2013, epoca nella quale tuttavia il contratto non era stato ancora risolto.
Pertanto, il fino alla risoluzione del contratto avvenuta il 1.06.2014 era Pt_1 tenuto a pagare le rate comprensive sia di capitale che di interessi corrispettivi.
Solo dopo l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto e quindi a far data dal 1.06.2014, il medesimo APPELLANTE era tenuto a pagare le rate sino a quel momento rimaste insolute, maggiorate di interessi di mora ed il capitale a scadere attualizzato e cioè al netto degli interessi corrispettivi.
In conclusione, poiché - come si evince dal prospetto, sopra riportato, di cui al doc. 4 della - dal debito residuo al 1.06.2014, è stato sottratto l'importo CP_3 degli interessi corrispettivi pari ad € 1.490,21, (cosa avvenuta anche negli estratti conto sopra indicati, in cui viene riportato il solo capitale residuo attualizzato di €
13.763,71) la censura è priva di pregio, ove si consideri, altresì, che l'intimazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. comporta soltanto pagina 23 di 26 l'interruzione dei pagamenti rateali e quindi, come detto, è dovuto, oltre al rimborso del capitale scaduto, maggiorato degli interessi di mora, il capitale attualizzato (cioè al netto degli interessi corrispettivi) ed eventuali interessi di mora nel frattempo maturati.
Infatti, proprio perché il è rimasto inadempiente, anche oltre la CP_6 intimazione della decadenza del beneficio del termine, trova giustificazione l'applicazione degli interessi di mora nel frattempo maturati per il periodo dal
1.06.2013 al 1.06.2014 dovuti sulla intera rata e per il futuro sul capitale scaduto attualizzato sino al saldo effettivo.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'APPELLANTE dunque, poiché il capitale residuo è stato attualizzato, previa decurtazione degli interessi corrispettivi che ammontano al 1.06.2014 proprio all'importo di € 1.490,21 (come da piano di ammortamento e prospetto della sopra riportato), la sentenza impugnata CP_3 merita sul punto piena conferma, con la sopra motivazione integrativa.
Infatti, come correttamente affermato dal primo Giudice, sottraendo dal montante al 1.04.2016 (€ 41.601,60) il debito residuo al 1.06.2014 (15.253,92), si ottiene il debito residuo al 1.04.2016 (26.347,68), dal quale decurtati gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere pari ad € 1.490,21, si ottiene il capitale residuo al 1.04.2016, pari ad € 24.857,47, che diventa € 24.835,47 (detratte le spese di incasso delle rate a scadere pari ad € 22,00:
pagina 24 di 26 Tale importo capitale di € 24.835,47 è addirittura superiore a quello intimato pari ad € 24.694,80 ed a quello di cui agli estratti conto in atti pari ad € 23.542,61.
La doglianza del circa la mancata detrazione degli interessi corrispettivi CP_6
e dunque infondata, essendo piuttosto lo stesso tenuto al pagamento degli interessi convenzionali di mora.
La sentenza impugnata va dunque sul punto confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese processuali del CP_5 presente grado del giudizio devono essere poste a carico del nella CP_6 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2482/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e
[...] pubblicata il 12/09/2022, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
pagina 25 di 26 3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 16.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26