Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Riolo e dall’avvocato Francesco Cretella, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Crotone alla Trav. I Ugo Foscolo n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Crotone, in persona del questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del Decreto del Questore della provincia di Crotone avente prot. -OMISSIS-, consistente nella revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-UE nr. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. CO AF e udito l’Avvocato dello Stato presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento avente prot. n. -OMISSIS- la Questura di Crotone ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-UE nr. -OMISSIS- intestato a -OMISSIS-, nato in -OMISSIS-.
Il provvedimento è stato così motivato: “ ESAMINATI gli atti di questo Ufficio dai quali risulta che il cittadino straniero -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – UE nr. -OMISSIS-, ed avente scadenza a tempo indeterminato.
ACCERTATO che -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, in data -OMISSIS- è stato condannato, con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Crotone, per commercio di prodotti con segni falsi art 474 del Codice Penale, e ricettazione art 648 c. 2 del Codice Penale, alla pena mesi tre di reclusione ed euro 350,00 di multa.
CONSIDERATO che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non può essere rilasciato agli stranieri, destinatari di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice; e detta autorizzazione al soggiorno è revocata quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 9 comma 4 del Decreto Legislativo 286/98.
RILEVATO che il decreto legislativo n.286/98 impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla Legge sulla tutela dei diritti d'autore.
CONSTATATO che in questo ambito giurisdizionale, è emerso che il suddetto straniero svolge attività lavorativa in forma subordinata in provincia di -OMISSIS-.
TENUTO CONTO della natura e della effettività di vincoli familiari dell'interessato in questo ambito giurisdizionale, e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale.
PRESO ATTO dell'articolo 13 comma 2 bis) del Decreto Legislativo nr. 286 del 25 luglio 1998.
LETTO l'articolo 26 del Decreto Legislativo 286 del 25 luglio 1998.
VISTO l'articolo 9 commi 4 e 7 - lettera c), del Decreto Legislativo nr.286 del 25 luglio 1998 ”.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il ricorrente, chiedendone l’annullamento alla stregua di un unico motivo, col quale censura la violazione dell’art. 5, comma 5; 9, comma 4 e 7; 13, comma 2 bis; 26 del d.lgs. n. 286/1998, nonché l’eccesso di potere.
Deduce in sintesi il ricorrente che: a) un provvedimento di revoca, quale quello in oggetto, non può fondarsi solo sulla sentenza di condanna penale, ma richiede un giudizio sulla attualità della pericolosità dello straniero, che sarebbe mancata nel caso di specie, atteso che si tratta di una unica condanna penale, per fatto tenue, per la quale è stata accordata la sospensione condizionale della pena; b) un provvedimento di revoca, quale quello impugnato, richiede altresì il requisito della proporzionalità, e comunque una valutazione complessiva, che sarebbe mancata nel caso di specie, considerato che il ricorrente è residente in italia dal -OMISSIS-, coniugato dal -OMISSIS- con una cittadina italiana, dalla cui unione sono nati due figli, nonché assunto regolarmente presso la -OMISSIS- con la mansione di -OMISSIS-.
In data 28 novembre 2022 si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali, a mezzo della Difesa Erariale, con memoria di forma.
In data 15 novembre 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria nella quale ha argomentato che: a) nel provvedimento si legge: “ TENUTO CONTO della natura e della effettività di vincoli familiari dell'interessato in questo ambito giurisdizionale, e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale ”, il che smentisce la tesi per cui l’amministrazione procedente avrebbe omesso di valutare la situazione personale del ricorrente; b) più precisamente, l’amministrazione ha valutato la situazione personale dell’interessato sulla base dei documenti in suo possesso, e dunque non ha potuto tenere conto del cambio di residenza da -OMISSIS-, del trasferimento a -OMISSIS-, dell’unione coniugale, dell’essere divenuto padre, del fatto che il ricorrente ivi era stato assunto quale -OMISSIS- presso un’impresa, in quanto queste circostanze non erano state rese note dal ricorrente; c) in particolare “ la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, infatti, deve essere valutata alla luce degli elementi normativi e fattuali nella disponibilità della stessa al momento dell’esercizio del potere ”; d) nel caso di specie la Questura non poteva tenere conto degli elementi ad essa non noti, considerato peraltro che il ricorrente, pur destinatario di una puntuale comunicazione di avvio del procedimento, non li aveva resi noti.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va premesso che ai sensi dell'art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno di lungo periodo è revocato “ quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4 ”, disposizione che testualmente stabilisce che " Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ”.
Sul punto il Consiglio di Stato, richiamando la propria pregressa giurisprudenza, ha ricordato che: “ costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Sezione (11 ottobre 2016, n. 4192; ex plurimis, 25 maggio 2012, n. 3095; 13 settembre 2013, n. 4539 nonché, da ultimo, 13 marzo -OMISSIS-, n. 1342; 29 aprile -OMISSIS-, n. 2184) quello secondo cui il diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti ex art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 debba essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata su più elementi e non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna e, in particolare, alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate.
La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi si desume non solo dall'art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e dalla giurisprudenza nazionale già richiamata, ma anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19), secondo cui "L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro - come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato - ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l'esistenza di legami con quest'ultimo" ” (Consiglio di Stato sez. III, 26/05/2022, n.4208).
Applicando le suddette coordinate interpretative al caso di specie, ritiene il Collegio che:
- il provvedimento impugnato è effettivamente motivato in via esclusiva sulla condanna penale del -OMISSIS- per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione;
- la dicitura “ tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato in questo ambito giurisdizionale e della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale ” costituisce una motivazione standardizzata, potenzialmente applicabile ad ogni istanza poiché priva di riferimenti col concreto caso esaminato, e dunque illegittima;
- che sia mancata una valutazione complessiva ed effettiva è confermato dal rapporto informativo dell’amministrazione depositato in atti, nel quale si legge che il ricorrente non avrebbe mai informato il Questore del cambio di residenza da comune di -OMISSIS-
al -OMISSIS-, o di essersi stabilito nella provincia di -OMISSIS-, dove asseritamente svolge attività lavorativa, così come non ha mai dato comunicazione dell’intervenuta unione
coniugale o di essere diventato padre di due figli italiani;
- l’asserzione dell’Avvocatura dello Stato per cui l’amministrazione procedente non poteva tenere conto di circostanze mai comunicate dal destinatario del provvedimento, anche a seguito di comunicazione di avvio del procedimento, non può essere condivisa: infatti in primo luogo dal testo del provvedimento si apprende che l’amministrazione procedente era in realtà a conoscenza quanto meno del fatto che il ricorrente svolge attività lavorativa in forma subordinata a -OMISSIS-; in secondo luogo, e in ogni caso, molti dei dati asseritamente non conosciuti dall’amministrazione (data del matrimonio e l’esistenza di figli) costituiscono informazioni reperibili dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, che è coordinata a livello centrale proprio dal Ministero dell’Interno: in altre parole sono informazioni che devono ritenersi già nella disponibilità dell’amministrazione procedente.
In definitiva è mancata una valutazione complessiva ed un esame specifico della situazione del ricorrente e ciò giustifica l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente onere dell’amministrazione procedente di procedere alla riedizione del potere tenendo conto di tutte le circostanze di fatto di cui si è detto sopra, fatto salvo ogni ulteriore esito.
Le spese devono essere compensate, alla luce delle peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con conseguente onere dell’amministrazione procedente di procedere alla riedizione del potere tenendo conto di tutte le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente nel ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
CO AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AF | VO CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.