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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 8501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8501 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GARGIULO NELLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nazionale n.46
E nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LOPARCO FABIANA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.Verdi n.18
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 che avevano contratto matrimonio a Napoli il 5.10.1998, che dalla loro unione erano nati tre figli:
(10.07.2000) e (28.8.2004) studenti universitari e ) CP_1 Per_1 Persona_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da agosto 2024 quando il ricorrente
1 aveva lasciato la casa coniugale con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione , le parti venivano invitate ad integrare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 2.12.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) la casa coniugale viene assegnata alla prof.ssa , che continuerà ad abitarla con i figli, con Pt_1 lei attualmente conviventi , e e fino a quando non si verificheranno le CP_1 Per_1 Per_2 condizioni di cui al punto G del presente accordo, che determinano la rinuncia da parte della sig.ra all'assegnazione della casa coniugale;
Pt_1
b) la minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_2 presso la madre La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute, cosicché le stesse vengano assunte di comune accordo dalle parti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, per le questioni di ordinaria amministrazione, dal genitore presso il quale, in quel momento, si trova la minore. Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese dai genitori congiuntamente, per cui sarà onere di ciascun genitore riscontrare tempestivamente. le comunicazioni dell'altro. Le decisioni urgenti ed indifferibili potranno essere prese dai genitori disgiuntamente, ogni qual volta la minore si trova, di fatto, presso uno di loro e non sia possibile comunicare l'urgenza all' altro genitore.;
c) i figli maggiorenni regoleranno autonomamente i rapporti con i genitori mentre il padre vedrà la minore tutte le volte che la stessa vorrà, anche con pernottamento, compatibilmente alle Per_2 esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore nonché agli impegni lavorativi del sig.
2 e sempre previo accordo con la madre, da raggiungersi almeno 24 h. prima;
così come Pt_2 anche le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dalla minore in via alternata con ciascun genitore e, durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre, almeno 2 settimane Per_2 salvo diversa volontà della stessa ormai 17enne (compiuti l'8.5.2025);
d) Il sig. corrisponderà alla prof.ssa € 2.100,00 (duemilacentoeuro) quale contributo Pt_2 Pt_1 al mantenimento dei figli , e (€ 700,00 - settecento euro - per ciascun CP_1 Per_1 Per_2 figlio). Il versamento dell'assegno mensile di mantenimento per i figli , e CP_1 Per_1 Per_2 avverrà entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario a favore della sig.ra Parte_1
, sul IBAN già comunicato al sig. L'importo di € 2.100,00 sarà rivalutato
[...] Parte_2 automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito della sentenza di separazione, senza necessità di richiesta;
e) Le parti si obbligano a contribuire nella misura del 70% il sig. e del 30% la Parte_2 sig.ra alle spese straordinarie per i figli (mediche non coperte dal SSN, Parte_1 scolastiche, universitarie, extrascolastiche e ludico-sportive e ricreative) preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli sottoscritto in data 7.03.2018. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore anticipatario e dovranno essere documentate per consentire ad entrambi i coniugi di portare in detrazione le spese stesse nelle suddette misure percentuali. In mancanza di concorso e rimborso a dette spese le stesse saranno portate in detrazione integralmente e, quindi, nella misura del 100% dal coniuge che le ha per intero sostenute. Restano però a carico esclusivo del
Sig. le spese relative alle vacanze estive dei figli che potranno concordare direttamente Pt_2 con lo stesso le mete turistiche e importi alle stesse destinati;
f) In merito al cespite sito in Gaeta alla via Garibaldi descritto nel ricorso (già adibito a casa vacanze della famiglia ed attualmente inutilizzato) concordano nel concederlo in locazione a terzi e nel ripartire il canone di locazione, nella misura del 50% ciascuno;
g) La sig.ra , in merito all'immobile in comunione tra le parti sito in Napoli al viale Letizia Pt_1
n°2, si impegna, su accordo raggiunto con il sig. , ad ivi trasferirsi allorquando lo stesso Pt_2 sarà liberato dagli attuali inquilini, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale e lasciando la stessa nella disponibilità del sig. . All'uopo le parti prevedono che i figli Pt_2 saranno liberi di decidere se trasferirsi con la madre o continuare ad abitare nella casa coniugale, con il padre.
Le parti precisano, con esattezza, che il momento del trasferimento sarà individuato con la liberazione del cespite da parte degli attuali inquilini e dopo il ripristino dell'appartamento ad uno stato d'uso tale da consentire il godimento immediato (buono stato locativo) nel senso che
3 l'appartamento liberato sarà sottoposto solo a lavori di manutenzione ordinaria, quali tinteggiatura o sostituzione piastrelle o igienici, escludendosi opere strutturali e di rifacimento se non documentate come urgenti e necessarie. In ogni caso la prof.ssa si impegna a Pt_1 trasferirsi entro e non oltre 6 mesi dal ripristino sopra detto. La prof.ssa al momento del Pt_1 trasferimento porterà con sé gli arredi che riterrà utili e necessari ai fini di arredare appartamento di viale Letizia n.2.
h) ai fin della regolamentazione del rapporto patrimoniale tra i coniugi, il sig. , Parte_2 si impegna a trasferire alla sig.ra , il suo 50% dell'immobile sito in Napoli al Viale Letizia Pt_1
n. 2 sc. A int. 27 – FL. Sca/ 20 - p.lla 138 sub 26 Categ.A2 Classe VII. Il trasferimento della quota di proprietà dello avverrà al compimento del 18° anno della figlia , facendo cessare Pt_2 Per_2
(rispetto a tale bene) il vincolo di cui al fondo patrimoniale esistente. Resta inteso tra le parti che solo in caso di mancato rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale, entro Parte_1 il termine sopra indicato (sub. g) nell'appartamento in Viale Letizia potrà trasferirsi il sig.
e, in questo caso, sin d'ora, la sig.ra dichiara che nulla sarà tenuto a Parte_2 Pt_1 versarle lo stesso a titolo di indennità di occupazione;
i) Le parti precisano che quanto alla casa coniugale, durante l'assegnazione alla prof.ssa , Pt_1 le spese per le utenze restano a carico della stessa mentre il sig. provvederà alle spese di Pt_2 natura condominiale, ma non oltre i 6 mesi dal rilascio dell'immobile di viale Letizia n°2- Napoli.
j) il sig. fino al trasferimento nell'immobile di viale Letizia n°2 della prof.ssa Pt_2 Pt_1 provvederà al pagamento di imposte e tasse relative ai cespiti in comune;
ma non oltre i 6 mesi dal rilascio dell'immobile di viale Letizia n°2- Napoli.
k) Le parti dichiarano che, allo stato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di separazione l'uno in favore dell'altro, ai sensi dell'art. 5 L. 74/87; Parte fiscale l) Gli importi erogati per l'assegno unico per la famiglia (che ha sostituito l'ANF) riferibile ai figli verranno richiesti e incassati dalla prof.ssa unitamente ad eventuali conguagli e/ o Pt_1 detrazioni fiscali;
m) I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e per il passaporto per fini turistici per la figlia minore e per loro stessi.
n) Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa
4 familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore e dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della figlia minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e atto Parte_1 Parte_2
n.354 , parte II , S. A sez. G reg. Atti Matrimonio anno 1998 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8501 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GARGIULO NELLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nazionale n.46
E nato a [...] il [...] - C.F. ) rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. LOPARCO FABIANA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G.Verdi n.18
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 che avevano contratto matrimonio a Napoli il 5.10.1998, che dalla loro unione erano nati tre figli:
(10.07.2000) e (28.8.2004) studenti universitari e ) CP_1 Per_1 Persona_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da agosto 2024 quando il ricorrente
1 aveva lasciato la casa coniugale con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione , le parti venivano invitate ad integrare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati.
Acquisito il parere del PM, all'udienza cartolare del 2.12.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni pattuite e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) la casa coniugale viene assegnata alla prof.ssa , che continuerà ad abitarla con i figli, con Pt_1 lei attualmente conviventi , e e fino a quando non si verificheranno le CP_1 Per_1 Per_2 condizioni di cui al punto G del presente accordo, che determinano la rinuncia da parte della sig.ra all'assegnazione della casa coniugale;
Pt_1
b) la minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_2 presso la madre La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute, cosicché le stesse vengano assunte di comune accordo dalle parti. La responsabilità genitoriale sarà esercitata, per le questioni di ordinaria amministrazione, dal genitore presso il quale, in quel momento, si trova la minore. Le decisioni di straordinaria amministrazione verranno prese dai genitori congiuntamente, per cui sarà onere di ciascun genitore riscontrare tempestivamente. le comunicazioni dell'altro. Le decisioni urgenti ed indifferibili potranno essere prese dai genitori disgiuntamente, ogni qual volta la minore si trova, di fatto, presso uno di loro e non sia possibile comunicare l'urgenza all' altro genitore.;
c) i figli maggiorenni regoleranno autonomamente i rapporti con i genitori mentre il padre vedrà la minore tutte le volte che la stessa vorrà, anche con pernottamento, compatibilmente alle Per_2 esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore nonché agli impegni lavorativi del sig.
2 e sempre previo accordo con la madre, da raggiungersi almeno 24 h. prima;
così come Pt_2 anche le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dalla minore in via alternata con ciascun genitore e, durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre, almeno 2 settimane Per_2 salvo diversa volontà della stessa ormai 17enne (compiuti l'8.5.2025);
d) Il sig. corrisponderà alla prof.ssa € 2.100,00 (duemilacentoeuro) quale contributo Pt_2 Pt_1 al mantenimento dei figli , e (€ 700,00 - settecento euro - per ciascun CP_1 Per_1 Per_2 figlio). Il versamento dell'assegno mensile di mantenimento per i figli , e CP_1 Per_1 Per_2 avverrà entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario a favore della sig.ra Parte_1
, sul IBAN già comunicato al sig. L'importo di € 2.100,00 sarà rivalutato
[...] Parte_2 automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dal deposito della sentenza di separazione, senza necessità di richiesta;
e) Le parti si obbligano a contribuire nella misura del 70% il sig. e del 30% la Parte_2 sig.ra alle spese straordinarie per i figli (mediche non coperte dal SSN, Parte_1 scolastiche, universitarie, extrascolastiche e ludico-sportive e ricreative) preventivamente concordate tra le parti e debitamente documentate, come da Protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli sottoscritto in data 7.03.2018. Le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore anticipatario e dovranno essere documentate per consentire ad entrambi i coniugi di portare in detrazione le spese stesse nelle suddette misure percentuali. In mancanza di concorso e rimborso a dette spese le stesse saranno portate in detrazione integralmente e, quindi, nella misura del 100% dal coniuge che le ha per intero sostenute. Restano però a carico esclusivo del
Sig. le spese relative alle vacanze estive dei figli che potranno concordare direttamente Pt_2 con lo stesso le mete turistiche e importi alle stesse destinati;
f) In merito al cespite sito in Gaeta alla via Garibaldi descritto nel ricorso (già adibito a casa vacanze della famiglia ed attualmente inutilizzato) concordano nel concederlo in locazione a terzi e nel ripartire il canone di locazione, nella misura del 50% ciascuno;
g) La sig.ra , in merito all'immobile in comunione tra le parti sito in Napoli al viale Letizia Pt_1
n°2, si impegna, su accordo raggiunto con il sig. , ad ivi trasferirsi allorquando lo stesso Pt_2 sarà liberato dagli attuali inquilini, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale e lasciando la stessa nella disponibilità del sig. . All'uopo le parti prevedono che i figli Pt_2 saranno liberi di decidere se trasferirsi con la madre o continuare ad abitare nella casa coniugale, con il padre.
Le parti precisano, con esattezza, che il momento del trasferimento sarà individuato con la liberazione del cespite da parte degli attuali inquilini e dopo il ripristino dell'appartamento ad uno stato d'uso tale da consentire il godimento immediato (buono stato locativo) nel senso che
3 l'appartamento liberato sarà sottoposto solo a lavori di manutenzione ordinaria, quali tinteggiatura o sostituzione piastrelle o igienici, escludendosi opere strutturali e di rifacimento se non documentate come urgenti e necessarie. In ogni caso la prof.ssa si impegna a Pt_1 trasferirsi entro e non oltre 6 mesi dal ripristino sopra detto. La prof.ssa al momento del Pt_1 trasferimento porterà con sé gli arredi che riterrà utili e necessari ai fini di arredare appartamento di viale Letizia n.2.
h) ai fin della regolamentazione del rapporto patrimoniale tra i coniugi, il sig. , Parte_2 si impegna a trasferire alla sig.ra , il suo 50% dell'immobile sito in Napoli al Viale Letizia Pt_1
n. 2 sc. A int. 27 – FL. Sca/ 20 - p.lla 138 sub 26 Categ.A2 Classe VII. Il trasferimento della quota di proprietà dello avverrà al compimento del 18° anno della figlia , facendo cessare Pt_2 Per_2
(rispetto a tale bene) il vincolo di cui al fondo patrimoniale esistente. Resta inteso tra le parti che solo in caso di mancato rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale, entro Parte_1 il termine sopra indicato (sub. g) nell'appartamento in Viale Letizia potrà trasferirsi il sig.
e, in questo caso, sin d'ora, la sig.ra dichiara che nulla sarà tenuto a Parte_2 Pt_1 versarle lo stesso a titolo di indennità di occupazione;
i) Le parti precisano che quanto alla casa coniugale, durante l'assegnazione alla prof.ssa , Pt_1 le spese per le utenze restano a carico della stessa mentre il sig. provvederà alle spese di Pt_2 natura condominiale, ma non oltre i 6 mesi dal rilascio dell'immobile di viale Letizia n°2- Napoli.
j) il sig. fino al trasferimento nell'immobile di viale Letizia n°2 della prof.ssa Pt_2 Pt_1 provvederà al pagamento di imposte e tasse relative ai cespiti in comune;
ma non oltre i 6 mesi dal rilascio dell'immobile di viale Letizia n°2- Napoli.
k) Le parti dichiarano che, allo stato, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di separazione l'uno in favore dell'altro, ai sensi dell'art. 5 L. 74/87; Parte fiscale l) Gli importi erogati per l'assegno unico per la famiglia (che ha sostituito l'ANF) riferibile ai figli verranno richiesti e incassati dalla prof.ssa unitamente ad eventuali conguagli e/ o Pt_1 detrazioni fiscali;
m) I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio e per il passaporto per fini turistici per la figlia minore e per loro stessi.
n) Le spese della presente procedura restano integralmente compensate tra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa
4 familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della figlia minore e dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della figlia minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso dai coniugi e Parte_1 così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e atto Parte_1 Parte_2
n.354 , parte II , S. A sez. G reg. Atti Matrimonio anno 1998 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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