Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/07/2025, n. 13370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13370 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13370/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13219/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13219 del 2024, proposto da
TE TO, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi e Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 742/2023, emessa in data 6 maggio 2023 dal Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, notificata in data 8 maggio 2023 e passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto in data 6 dicembre 2024 parte ricorrente chiedeva l’ottemperanza della sentenza n. 742/2023, emessa in data 6 maggio 2023 dal Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, notificata in data 8 maggio 2023 e passata in giudicato come da certificazione in atti, avendo il dicastero intimato eseguito il predetto provvedimento giurisdizionale solo nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali.
Con atto depositato in data 11 dicembre 2024 si costituiva in giudizio, con formula di mero stile, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza pubblica del 2 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con riguardo alla definitività del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato parte ricorrente ha dedotto e provato, a sostegno della pretesa azionata in giudizio, che la sentenza n. 742/2023, emessa in data 6 maggio 2023 dal Tribunale di Tivoli - Sezione Lavoro, ha acquisito l’autorità di cosa giudicata.
Tanto premesso, dovendo ritenersi provata l’esecuzione solo parziale della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa nei limiti sopra richiamati.
Al predetto adempimento l’Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Si nomina fin d’ora per l’ipotesi di eventuale, protratta inottemperanza del provvedimento in argomento, quale Commissario ad acta incaricato della relativa esecuzione, entro ulteriori 60 (sessanta) giorni, il responsabile delle Direzione generale per le risorse umane e finanziarie con facoltà di delega ad altro dirigente anche al di fuori della predetta direzione.
Il massivo contenzioso, che ha visto coinvolto il Ministero resistente nella materia del riconoscimento del servizio svolto dal personale dipendente prima dell’instaurazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ha comportato un notevole incremento delle pratiche amministrative e un aggravio per gli uffici preposti, di talché risulta iniqua l’imposizione di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 700,00 (settecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore di parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO