Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 73-1/2025 – Procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Caterina Lazzara - Presidente dott.ssa Stefania Rignanese - Giudice dott. Antonio Lacatena - Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- letto il ricorso proposto da (C.F. ) per l'apertura della Parte_1 C.F._1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
a) sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...] e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;
b) il ricorrente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2, comma 1 lett. c), e 268, comma 1, CCII è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabile alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;
d) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione Persona_1 prodotta dal ricorrente, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) sussiste la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili.
- considerato che, benché l'art. 269, comma 2, ccii, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assume le obbligazioni, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;
né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta e la fattibilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore;
- considerato che secondo quanto attestato dall'OCC, a fronte di una situazione debitoria – al netto della prededuzione maturanda – di circa € 165.565,76, il ricorrente è amministratore della Edil Dattoli
Srls, per tale carica percepisce un reddito mensile di € 1.166,66; inoltre lo stesso è proprietario dei seguenti beni immobili:
Pag. 1 di 4
1) il primo di mq. 3.290, individuato in catasto come segue:
- foglio 14 particella 1.083 - uliveto – classe 04 mq. 726 R.D. € 2,62 R.A. 1,31;
- foglio 14 particella 1.085 - uliveto – classe 04 mq. 138 R.D. € 0,50 R.A.0,251;
- foglio 14 particella 1.086 - uliveto – classe 03 mq. 399 R.D. € 2,16 R.A. 0,93;
- foglio 14 particella 1.088 - uliveto – classe 03 mq. 68 R.D. € 0,37 R.A. 0,16;
- foglio 14 particella 1.089 - uliveto – classe 03 mq.
1.869 R.D. € 10,14 R.A. 4,34; - foglio 14 particella 1.091 - uliveto – classe 03 mq. 90 R.D. € 0,43 R.A. 0,21;.
2) il secondo di mq. 5.286, individuato in catasto come segue:
- foglio 14 particella 535 - pascolo – classe 03 mq. 54 R.D. € 0,05 R.A. 0,03;
- foglio 14 particella 541 - uliveto – classe 04 mq.
1.657 R.D. € 5.99 R.A.3,00;
- foglio 14 particella 542 - uliveto – classe 04 mq.
1.073 R.D. € 3,88 R.A. 1,94;
- foglio 14 particella 543 - uliveto – classe 04 mq. 190 R.D. € 0,69 R.A. 0,34; - foglio 14 particella
544 - uliveto – classe 04 mq. 552 R.D. € 2,00 R.A. 1,00;
- foglio 14 particella 545 porzione AA - uliveto – classe 04 mq.
1.500 R.D. € 5,42 R.A. 2,71;
- foglio 14 particella 545 porzione AB – uliveto – classe 03 mq. 260 R.D. € 0,24 R.A € 0.13.
B) Abitazione in proprietà al 50%, ubicata nel centro abitato di Ischitella /Fg), alla Via Argento n. 28, posto al piano terra, con accesso diretto da detta via, individuata in catasto al foglio 48 particella
648 sub 1 PT-PS1 Categoria A/4 classe 2° vani 1, rendita catastale € 46,12; il ricorrente è titolare di un conto corrente acceso presso la Biper, con saldo di € 59,32 alla data del 23.02.2025; il ricorrente è proprietario dell'autovettura Ford Focus tg DT122KY, immatricolata il
05.11.2008 con oltre 300.000 Km;
il ricorrente è infine titolare della quota pari al 100% del Capitale sociale della Società a responsabilità semplificata, denominata Edil Dattoli Srls.
- rilevato che il nucleo famigliare del ricorrente è composto dallo stesso e dal figlio , Persona_2 nato il [...];
- considerato che le spese per il sostentamento della famiglia sono state quantificate e ritenute congrue Contr dall' in € 1.167,00 corrispondenti alle entrate mensili del ricorrente, derivanti dal compenso per la carica di amministratore della Edil Dattoli Srls per l'anno 2025, come da verbale dell'assembla del 24.02.2025;
- considerata la sproporzione tra i debiti contratti, risorse disponibili e spese per il sostentamento della famiglia, è evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente;
- nel ricorso il debitore offre in liquidazione tutti i beni immobili di sua proprietà, oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 350/2018 pendente innanzi al Tribunale di Foggia, per la quale ad oggi non risultano fissati esperimenti di vendita;
- dato atto che il ricorrente, poiché l'unico reddito percepito è quello derivante dalla carica di amministratore, socio lavoratore, della Edil Dattoli S.r.l.s., ha chiesto che la relativa partecipazione sociale (100%) sia esclusa dalla liquidazione ed osservato che l'eventuale esclusione dalla liquidazione della partecipazione sociale potrà essere valutata solo in seguito, dopo che sarà stata effettuata una stima della stessa da parte di un esperto nominato dal giudice in esecuzione del redigendo programma di liquidazione;
- osservato tra l'altro che il mantenimento dell'attività d'impresa di fatto individuale, in contesto di società a socio unico, è compatibile con il dato normativo, venendo in rilievo la prosecuzione di attività di impresa caratterizzata dal lavoro svolto dal medesimo debitore, da cui quest'ultimo trae il proprio sostentamento e che costituisce in potenza, alla luce della composizione del patrimonio del ricorrente, una parte rilevante dell'attivo utilizzabile (v. Trib. Siena, 14 giugno 2024); pertanto l'attività d'impresa dovrà essere svolta sotto la vigilanza attenta del nominando liquidatore, il quale
Pag. 2 di 4 dovrà verificarne i dati contabili e la destinazione dei ricavi, al netto dei costi e delle somme necessarie al mantenimento, integralmente al soddisfacimento dei creditori;
- osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile;
i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli;
le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);
- osservato che il debitore ha chiesto che non sia acquisito all'attivo l'autovettura Ford Focus tg
DT122KY, in considerazione del modico valore della stessa ed osservato che ogni valutazione di eventuale antieconomicità spetterà al liquidatore;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio del ricorrente ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore percepisce a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
- ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dal debitore;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire quale parte del reddito di cui il debitore è titolare sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii;
- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
PQM
1. dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di (C.F. Parte_1
) e nomina, quale giudice delegato alla procedura, il dott. Antonio Lacatena;
C.F._1
2. nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, co. 2, CCII, il dott. Persona_1
3. ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
4. assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5. ordina la consegna ed il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
6. dispone che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a precisazione di precede, invita per quanto in parte motiva il nominato liquidatore al subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.E. Trib. Foggia, n. 350/2018) e/o a valutare in via motivata il mancato subentro, tenendo conto dello stato di avanzamento della procedura esecutiva individuale e l'esigenza di più celere soddisfo dei creditori concorsuali;
7. ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
8. dispone che il liquidatore provveda entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
Pag. 3 di 4 9. dispone che l'inventario dei beni contempli tutti i beni del debitore sia mobili che immobili, compresi i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione dei crediti, stipendi, pensioni, salari o frutti di cui all'art. 268 comma 4 CCII;
conseguentemente, il liquidatore darà conto dell'esistenza di tali beni nel programma di liquidazione da sottoporre al giudice delegato, indicando tempi e modalità della loro liquidazione (art. 272 comma 2 CCII);
10. dispone che il liquidatore provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
11. precisa che le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. dispone che il liquidatore riferisca al giudice delegato sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera contenenti: un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura (ricordando che ex art. 275 co. 1 CCII il mancato deposito di tali relazioni è causa di revoca e se ne terrà conto ai fini della liquidazione del compenso); nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII (compresa una valutazione sulla condotta del debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
13. precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
14. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
15. dispone che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
16. autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
17. dispone, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.
18. Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115.
Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Foggia, così deciso il 28 maggio 2025, nella camera di consiglio della Terza sezione civile
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Antonio Lacatena) (dott.ssa Caterina Lazzara)
Pag. 4 di 4