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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 909/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
12/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 909/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Dell'Aquila ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. come da Email_1 mandato in atti
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Cristina Folino e dall'Avv. Elisabetta Paonessa, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV) alla Via A. De
Gasperi n. 109 (Sede di Vibo Valentia) CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Magnagrecia n. 84 presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore
Opposto contumace
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 13920219000344549000, relativamente alle cartelle esattoriali n. 13920110002455740000 e n. 139220140000128863000, nonché agli avvisi di addebito n. 43920120000845392000, n. 43920130000006355000 e n.
43920130000675147000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.07.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920219000344549000, notificata il 16.06.2023, relativamente alla cartella esattoriale n. 13920140000128863000, avente ad oggetto rate premio , sanzioni civili CP_1 ed interessi di mora anni 2012 e 2013, nonché alla cartella esattoriale n. 13920110002455740000 ed agli avvisi di addebito n. 43920120000845392000, n. 43920130000006355000 e n.
43920130000675147000, aventi ad oggetto contributi previdenziali per gli anni 2007, 2011 e CP_3
2012, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti ex art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'estinzione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti impugnati.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; b) la rituale notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento opposta (19.03.2014); c) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle vicende successive alla formazione del ruolo;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
e) nel merito, che il ricorrente era titolare di una ditta individuale (operante nel settore artigianato), la cui attività aziendale era cessata il 31.10.2012; che la cartella impugnata aveva ad oggetto la regolazione del premio - Polizza Autonomi Artigiani anno
2011 (scad. 16/02/2012), la rata Premio Polizza Autonomi Artigiani anno 2012 (scad. 16/02/2012), nonché le sanzioni civili per omesso pagamento;
che la suddetta cartella era stata parzialmente sgravata con provvedimento del 5.06.2014 (per un importo di € 140,66) e che il debito residuo a ruolo, pari ad € 228,82, era stato annullato d'ufficio ex Legge n. 197/2022.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) la CP_4 regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4. Con ordinanza depositata l'8.07.2024 è stata dichiarata l'estinzione del processo nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 307 c.p.c., tenuto conto che la rinnovazione della notifica del ricorso nei CP_3 confronti dell'ente previdenziale, rimasto contumace, è stata effettuata oltre il termine perentorio assegnato con ordinanza dell'8.04.2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. depositata il
7.07.2024).
5. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6.Circoscrivendo l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dall , stante l'intervenuta CP_1 estinzione del processo nei confronti dell' , dall'esame dell'estratto di ruolo depositato CP_3 dall' aggiornato al 13.03.2024, emerge che i crediti portati dalla cartella esattoriale n. CP_4
13920140000128863000 sono stati integralmente sgravati. Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che la suddetta cartella CP_1 esattoriale - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000 ed affidato all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 – è stata integralmente sgravata a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_4
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_4 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000 - proprio come nella fattispecie in esame.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse vadano compensate tra le parti costituite, trattandosi di controversia definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , ogni contraria CP_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'estinzione del processo nei confronti dell' ex art. 307 c.p.c.; CP_3
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti portati dalla cartella CP_1 esattoriale n. 13920140000128863000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 12.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
12/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 909/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Parte_1 C.F._1
Dell'Aquila ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.E.C. come da Email_1 mandato in atti
Opponente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Cristina Folino e dall'Avv. Elisabetta Paonessa, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia (VV) alla Via A. De
Gasperi n. 109 (Sede di Vibo Valentia) CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Magnagrecia n. 84 presso lo studio dell'Avv. Luca Chessa, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
e
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore
Opposto contumace
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 13920219000344549000, relativamente alle cartelle esattoriali n. 13920110002455740000 e n. 139220140000128863000, nonché agli avvisi di addebito n. 43920120000845392000, n. 43920130000006355000 e n.
43920130000675147000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.07.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920219000344549000, notificata il 16.06.2023, relativamente alla cartella esattoriale n. 13920140000128863000, avente ad oggetto rate premio , sanzioni civili CP_1 ed interessi di mora anni 2012 e 2013, nonché alla cartella esattoriale n. 13920110002455740000 ed agli avvisi di addebito n. 43920120000845392000, n. 43920130000006355000 e n.
43920130000675147000, aventi ad oggetto contributi previdenziali per gli anni 2007, 2011 e CP_3
2012, deducendo l'intervenuta prescrizione dei crediti ex art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.
Chiedeva, quindi, che venisse accertata e dichiarata l'estinzione dei crediti oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti impugnati.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; b) la rituale notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento opposta (19.03.2014); c) la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle vicende successive alla formazione del ruolo;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
e) nel merito, che il ricorrente era titolare di una ditta individuale (operante nel settore artigianato), la cui attività aziendale era cessata il 31.10.2012; che la cartella impugnata aveva ad oggetto la regolazione del premio - Polizza Autonomi Artigiani anno
2011 (scad. 16/02/2012), la rata Premio Polizza Autonomi Artigiani anno 2012 (scad. 16/02/2012), nonché le sanzioni civili per omesso pagamento;
che la suddetta cartella era stata parzialmente sgravata con provvedimento del 5.06.2014 (per un importo di € 140,66) e che il debito residuo a ruolo, pari ad € 228,82, era stato annullato d'ufficio ex Legge n. 197/2022.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite.
3. Costituendosi in giudizio, l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) la CP_4 regolare notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
d) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4. Con ordinanza depositata l'8.07.2024 è stata dichiarata l'estinzione del processo nei confronti dell' , ai sensi dell'art. 307 c.p.c., tenuto conto che la rinnovazione della notifica del ricorso nei CP_3 confronti dell'ente previdenziale, rimasto contumace, è stata effettuata oltre il termine perentorio assegnato con ordinanza dell'8.04.2024 (cfr. ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. depositata il
7.07.2024).
5. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6.Circoscrivendo l'oggetto dell'accertamento ai crediti vantati dall , stante l'intervenuta CP_1 estinzione del processo nei confronti dell' , dall'esame dell'estratto di ruolo depositato CP_3 dall' aggiornato al 13.03.2024, emerge che i crediti portati dalla cartella esattoriale n. CP_4
13920140000128863000 sono stati integralmente sgravati. Ed invero, con la propria memoria di costituzione, l' ha dedotto che la suddetta cartella CP_1 esattoriale - essendo di importo residuo inferiore ad € 1.000 ed affidato all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'1.01.2000 ed il 31.12.2015 – è stata integralmente sgravata a seguito degli stralci eseguiti da ai sensi dell'art. 1 comma 222 della L. n. 197/2022. CP_4
Orbene, è d'uopo rammentare che l'art. 1, comma 222, della Legge n. 197/2022 ha disposto l'annullamento automatico, alla data del 31.03.2023, dei singoli debiti affidati all' dalle CP_4 amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.01.2000 al
31.12.2015, di importo residuo sino ad € 1.000 - proprio come nella fattispecie in esame.
Pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse vadano compensate tra le parti costituite, trattandosi di controversia definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , ogni contraria CP_3 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'estinzione del processo nei confronti dell' ex art. 307 c.p.c.; CP_3
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti portati dalla cartella CP_1 esattoriale n. 13920140000128863000;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 12.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Valeria Salatino