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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PI NI SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 41 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nata a [...] il Parte_1
10/12/1964; CF;
in giudizio con l'avv. CAMBIAGGI LUISELLA MARIA C.F._1
ADA e con l'avv.
-ricorrente-
e
DU IO (nato a [...] il [...]; CF ), in C.F._2 giudizio con l'avv. CAMBIAGGI LUISELLA MARIA ADA e con l'avv.
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di MP AN
-interventore ex lege-
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 30/11/2024, Parte_1
e DU IO hanno contestualmente chiesto pronunciarsi la
[...] separazione coniugale e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MP AN il 6/7/1997 (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1997).
Con sentenza n. 29/2025 del 6/3/2025 il Tribunale di MP AN ha dichiarato la separazione consensuale alle condizioni stabilite dai coniugi, accogliendo le riportate conclusioni, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la delibazione della restante domanda di divorzio.
La causa è proseguita, poi, per la delibazione della residua domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 9/10/2025, alla presenza di entrambe le parti, il relativo procuratore si è riportato all'Intercalare del Verbale di Udienza redatto in formato cartaceo e sottoscritto dalle parti, dal procuratore medesimo, dal Cancelliere e dal Giudice.
Il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 12/12/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data della pronuncia della sentenza di separazione personale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
valutate le condizioni poste dalle parti a fondamento della richiesta concorde di
2 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e riportate nell'Intercalare del Verbale di Udienza del 9/10/2025, da intendersi in questa sede richiamato e trascritto;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP AN il 6/7/1997
(atto n. 29, parte II, serie A, anno 1997)
DA
(nata a [...] il Parte_1
10/12/1964; CF ), C.F._1
e
DU IO (nato a [...] il [...]; CF ), C.F._2 alle seguenti condizioni:
“I coniugi, in regime patrimoniale di comunione dei beni, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione e divorzio congiunto le attribuzioni patrimoniali con relativo trasferimento a favore di uno di essi ai fini latamente compensativi, aventi causa nella soluzione della crisi familiare.
Tutto ciò premesso, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'atto introduttivo, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
I coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2643 c.c., dichiarano quanto segue: il signor DU AN nato a [...] il [...] - cod Fisc. , C.F._2 cittadino italiano, residente in [...] cede e trasferisce - a norma e per effetto dell'art. 1376 cc - alla signora nata a [...]_1 il 10.12.1964 - cod Fisc. , cittadina italiana, residente in [...]C.F._1
(SS) Via Montegrappa , 1 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge:
> la quota di proprietà di ½ pro indiviso del seguente immobile al N.C.E.U. Catasto fabbricati del
Comune di MP AN SS ( L093) al Foglio 216 Particella 67 subalterno 3, rendita euro
322,79 Zona censuaria 1, Categoria A/4 , Classe 3 costituito da appartamento sito al piano 2° sito in MP AN (SS) via Montegrappa n° 1, composto da cinque vani ed accessori, per totali
95 mq (aree scoperte incluse), confinante con via Montegrappa, proprietà e Persona_1
salvo altri, nonché Persona_2
3 > la quota di proprietà di ¼ pro indiviso della relativa pertinenza al N.C.E.U. Catasto fabbricati del Comune di MP AN SS ( L093) al Foglio 216 Particella 67 subalterno 5, rendita euro
54,54 Zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe 1 costituita da piccolo locale di ricovero, adibito a rimessa di impianti, in MP AN (SS) alla Via Montegrappa n° 1 S1 di 16 mq. (su cui i coniugi sono proprietari al 50% in virtù di atto di divisione del 17.03.2003 – pratica di DIVISIONE
n. 112066 in atti N° 1775.1/2003 con i signori e proprietari Persona_2 Persona_1 dell'altro 50%)
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
La quota degli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale e comproprietario, insieme alla moglie, dell'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria aggiornata, così come depositata in Catasto, epperciò dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom.
- all'uopo incaricato - in cui si certifica che gli immobili sopra descritti sono Parte_2 conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.
– che le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai coniugi prima del matrimonio, in data
29 febbraio 1996, con atto per Notaio Dr Repertorio n. 1080 – Raccolta n. 524 , Persona_3 registrato in MP AN il 20.03.1996 al N° 745 Mod. 1V trascritto in Conservatoria dei
RRII il 19.03.1996 con numero presentazione 11, al Reg Generale N° 1882 e Reg Particolare N°
1412;
– che i predetti cespiti immobiliari costituiscono parte di un fabbricato edificato prima del
01.09.1967 e di esso si producono i titoli abilitativi . E' stato realizzato in forza di Licenza di costruzione n° 118 del Comune di MP AN del 20.12.1966, ed è stato dichiarato abitabile con Permesso di Abitabilità del 30.08.1973. Il cedente dichiara, altresì, che il medesimo stabile non
è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del 1985, D.P.R. n.380 del 2001.
– Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli
4 inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
– In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto rilasciato in data 8.11.2024 avente codice certificato CA 081124 inoltrato a industria@pec.regione.sardegna.it a firma del tecnico accertatore con classificazione “ prestazione energetica globale classe D )” che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante .
– La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 - GARANZIE E PROVENIENZA
– La parte alienante dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
ARTICOLO 5 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
– La Parte, e più in generale le Parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del
5 Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
– Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti nonchè delle (reciproche) poste dare/avere il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI FISCALI
– Ai fini fiscali, le parti chiedono che il trasferimento rientri nella disciplina di cui all'art. 19 legge
74/87 e succ. modif., e le Stesse avranno, per quanto possibile e di legge, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ivi comprese le imposte ipotecaria e catastale) prevista dall'art. 19 della L.
6.3.1987 N. 74 come confermata dalla sentenza Corte Cost. n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle S.U Corte
Cass. essendo l'accordo di trasferimento di diritti reali funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
ARTICOLO 8 – EFETTI PUBBLICITARI
– Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del
Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi in udienza”.
di cui alla separazione che di seguito si riportano oppure alle seguenti condizioni:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MP AN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in MP AN, nella Camera di Consiglio telematica del 12/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PI NI SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel./est.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nel procedimento congiuntamente introdotto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al n. 41 del Ruolo Volontaria Giurisdizione Contenziosi dell'anno 2025 tra
(nata a [...] il Parte_1
10/12/1964; CF;
in giudizio con l'avv. CAMBIAGGI LUISELLA MARIA C.F._1
ADA e con l'avv.
-ricorrente-
e
DU IO (nato a [...] il [...]; CF ), in C.F._2 giudizio con l'avv. CAMBIAGGI LUISELLA MARIA ADA e con l'avv.
-ricorrente- nonchè
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di MP AN
-interventore ex lege-
1 Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente presentato in data 30/11/2024, Parte_1
e DU IO hanno contestualmente chiesto pronunciarsi la
[...] separazione coniugale e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MP AN il 6/7/1997 (atto n. 29, parte II, serie A, anno 1997).
Con sentenza n. 29/2025 del 6/3/2025 il Tribunale di MP AN ha dichiarato la separazione consensuale alle condizioni stabilite dai coniugi, accogliendo le riportate conclusioni, ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la delibazione della restante domanda di divorzio.
La causa è proseguita, poi, per la delibazione della residua domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 9/10/2025, alla presenza di entrambe le parti, il relativo procuratore si è riportato all'Intercalare del Verbale di Udienza redatto in formato cartaceo e sottoscritto dalle parti, dal procuratore medesimo, dal Cancelliere e dal Giudice.
Il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 12/12/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data della pronuncia della sentenza di separazione personale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Orbene, il Tribunale in composizione collegiale, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
valutate le condizioni poste dalle parti a fondamento della richiesta concorde di
2 dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e riportate nell'Intercalare del Verbale di Udienza del 9/10/2025, da intendersi in questa sede richiamato e trascritto;
considerato che
le parti hanno concordemente chiesto la compensazione delle spese;
visto il parere del Pubblico Ministero;
letto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74, in relazione agli artt. 737 e segg. c.p.c.; letto l'art. 3, n. 2, lettera b), Legge 898/70;
D I C H I A R A la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP AN il 6/7/1997
(atto n. 29, parte II, serie A, anno 1997)
DA
(nata a [...] il Parte_1
10/12/1964; CF ), C.F._1
e
DU IO (nato a [...] il [...]; CF ), C.F._2 alle seguenti condizioni:
“I coniugi, in regime patrimoniale di comunione dei beni, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione e divorzio congiunto le attribuzioni patrimoniali con relativo trasferimento a favore di uno di essi ai fini latamente compensativi, aventi causa nella soluzione della crisi familiare.
Tutto ciò premesso, richiamata la documentazione già prodotta telematicamente da considerarsi parte integrante e sostanziale dell'atto introduttivo, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
ARTICOLO 1 - CONSENSO ED OGGETTO
I coniugi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2643 c.c., dichiarano quanto segue: il signor DU AN nato a [...] il [...] - cod Fisc. , C.F._2 cittadino italiano, residente in [...] cede e trasferisce - a norma e per effetto dell'art. 1376 cc - alla signora nata a [...]_1 il 10.12.1964 - cod Fisc. , cittadina italiana, residente in [...]C.F._1
(SS) Via Montegrappa , 1 che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge:
> la quota di proprietà di ½ pro indiviso del seguente immobile al N.C.E.U. Catasto fabbricati del
Comune di MP AN SS ( L093) al Foglio 216 Particella 67 subalterno 3, rendita euro
322,79 Zona censuaria 1, Categoria A/4 , Classe 3 costituito da appartamento sito al piano 2° sito in MP AN (SS) via Montegrappa n° 1, composto da cinque vani ed accessori, per totali
95 mq (aree scoperte incluse), confinante con via Montegrappa, proprietà e Persona_1
salvo altri, nonché Persona_2
3 > la quota di proprietà di ¼ pro indiviso della relativa pertinenza al N.C.E.U. Catasto fabbricati del Comune di MP AN SS ( L093) al Foglio 216 Particella 67 subalterno 5, rendita euro
54,54 Zona censuaria 1, Categoria C/2, Classe 1 costituita da piccolo locale di ricovero, adibito a rimessa di impianti, in MP AN (SS) alla Via Montegrappa n° 1 S1 di 16 mq. (su cui i coniugi sono proprietari al 50% in virtù di atto di divisione del 17.03.2003 – pratica di DIVISIONE
n. 112066 in atti N° 1775.1/2003 con i signori e proprietari Persona_2 Persona_1 dell'altro 50%)
ARTICOLO 2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI
La quota degli immobili in oggetto sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Il cedente, intestatario catastale e comproprietario, insieme alla moglie, dell'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, 14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara:
- che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alla relativa planimetria aggiornata, così come depositata in Catasto, epperciò dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, riportandosi integralmente ed espressamente alla Attestazione di Conformità rilasciata dal Geom.
- all'uopo incaricato - in cui si certifica che gli immobili sopra descritti sono Parte_2 conformi nei dati di identificazione e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, come allegate all'Attestazione.
– che le unità immobiliari descritte sono state acquistate dai coniugi prima del matrimonio, in data
29 febbraio 1996, con atto per Notaio Dr Repertorio n. 1080 – Raccolta n. 524 , Persona_3 registrato in MP AN il 20.03.1996 al N° 745 Mod. 1V trascritto in Conservatoria dei
RRII il 19.03.1996 con numero presentazione 11, al Reg Generale N° 1882 e Reg Particolare N°
1412;
– che i predetti cespiti immobiliari costituiscono parte di un fabbricato edificato prima del
01.09.1967 e di esso si producono i titoli abilitativi . E' stato realizzato in forza di Licenza di costruzione n° 118 del Comune di MP AN del 20.12.1966, ed è stato dichiarato abitabile con Permesso di Abitabilità del 30.08.1973. Il cedente dichiara, altresì, che il medesimo stabile non
è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del 1985, D.P.R. n.380 del 2001.
– Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli
4 inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
ARTICOLO 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
– In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione
Energetica (A.P.E.) relativo alla suddetta abitazione redatto rilasciato in data 8.11.2024 avente codice certificato CA 081124 inoltrato a industria@pec.regione.sardegna.it a firma del tecnico accertatore con classificazione “ prestazione energetica globale classe D )” che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante .
– La parte cessionaria dichiara altresì di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
ARTICOLO 4 - GARANZIE E PROVENIENZA
– La parte alienante dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni.
ARTICOLO 5 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
– La Parte, e più in generale le Parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art.2817 C.C., con esonero del
5 Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
– Le parti convengono che in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti nonchè delle (reciproche) poste dare/avere il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro.
ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI FISCALI
– Ai fini fiscali, le parti chiedono che il trasferimento rientri nella disciplina di cui all'art. 19 legge
74/87 e succ. modif., e le Stesse avranno, per quanto possibile e di legge, diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ivi comprese le imposte ipotecaria e catastale) prevista dall'art. 19 della L.
6.3.1987 N. 74 come confermata dalla sentenza Corte Cost. n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle S.U Corte
Cass. essendo l'accordo di trasferimento di diritti reali funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
ARTICOLO 8 – EFETTI PUBBLICITARI
– Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico, valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e
2657 cod. civ., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del
Tribunale.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo.
SOTTOSCRIZIONE
Il presente accordo viene sottoscritto personalmente dai coniugi in udienza”.
di cui alla separazione che di seguito si riportano oppure alle seguenti condizioni:
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di MP AN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in MP AN, nella Camera di Consiglio telematica del 12/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore ed estensore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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