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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. Dodicesima, sentenza 03/02/2026, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 701/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore CONTE MARIO, Giudice MOGAVERO NICOLA, Giudice in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3721/2022 depositato il 20 dicembre 2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente 2 - CF.Ricorrente_2
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via E. Morselli n. 8 90100 Palermo PA
Difesa da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Provinciale Palermo - Piazza Francesco
Napoli n. 5 90141 Palermo PA
1 Email_1elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190056242220001 REGISTRO 2016
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiarare la nullità delle cartelle e dei ruoli impugnati in quanto le relate di notifica sono totalmente in bianco e non riportano alcuna indicazione circa la data in cui gli atti sarebbero stati notificati ed i soggetti che hanno ricevuto gli atti;
nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg. Ricorrente 2 e
Ricorrente_1 e, in ogni caso, annullare, dichiarare nulla o infondata la pretesa tributaria riportata nelle cartelle di pagamento impugnate e nei ruoli emessi dall'Agenzia delle
Entrate, aventi ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione (annualità successive alla prima) relative all'anno 2016, ritenendo e dichiarando, quale soggetto passivo dell'imposta di registro e di ogni altro obbligo tributario per i contratti di locazione relativi ad immobili soggetti a pignoramento, il custode giudiziario, poiché è quest'ultimo che ha il possesso e la disponibilità dell'immobile, percependone il relativo reddito e stipulando ogni eventuale contratto di locazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e restituzione dell'importo del contributo unificato.
Resistente: Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 546/1992, Ricorrente_1inammissibile ed improcedibile il ricorso proposto dai sigg. Ricorrente 2 e
; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, ritenere e dichiarare, a fronte della iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Palermo, la piena legittimità degli atti di riscossione posti in essere da Ader, risultando la cartella di pagamento 2962019005624222001-03, oltre che regolarmente notificata, esente da vizi ed irregolarità, in relazione agli atti presupposti posti in essere dalla suddetta amministrazione;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione relativamente a tutte le eccezioni riguardanti il merito dell'iscrizione a ruolo dell'imposta di registro richiesta, dichiarando l'amministrazione creditrice, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, unica legittimata passiva in ordine alle
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 ragioni del credito ed alla legittimità della effettuata iscrizione a ruolo dell'imposta contestata ed esonerando, pertanto, l'agente della riscossione, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, anche in ordine ad una condanna alle spese di lite in favore di parte ricorrente.
Ritenere e dichiarare, infine, infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto dai sigg. Ricorrente 2 e Ricorrente_1 e, conseguentemente rigettarlo nella sua interezza.
Con vittoria dei compensi di lite.
In caso di accoglimento anche parziale del ricorso proposto si chiede che le spese di lite vengano interamente compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 20 dicembre 2022, e Ricorrente 2 hanno chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) in relazione all'omesso pagamento di tassa di registrazione di un contratto di locazione.
1.2. L'Ader ha concluso nei termini trascritti in epigrafe. All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
2. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Ader per le seguenti ragioni: «La cartella […] è stata notificata il 31 maggio 2022 ed il ricorso è stato notificato il giorno 5 agosto 2022 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del Dlgs 546/1992»; articolo che – com'è noto – al 1° comma dispone che «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato».
2.1. Infatti, il 60° giorno successivo al 31 maggio 2022 era il 30 luglio 2022, che quell'anno cadeva di sabato;
e poiché il 31 luglio era una domenica, e subito dopo aveva inizio la sospensione feriale, il termine per la notifica era quindi prorogato, ai sensi del 4° comma dell'art. 155 Cpc, al primo giorno seguente non festivo, ossia a giovedì 1° settembre 2022.
2.1.2. Dunque, la notifica effettuata il 5 agosto 2022 intervenne tempestivamente.
3. Può quindi passarsi all'esame del merito del ricorso, con il cui primo motivo «si eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento impugnate e dei relativi ruoli in quanto le
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 relate di notifica dei provvedimenti impugnati ed effettuate ad entrambi i ricorrenti, sono totalmente bianche, riportando solo il numero della raccomandata con la quale l'atto è stato inviato ma che non consente di ricostruire la data di ricezione dell'atto ed a chi lo stesso è stato consegnato».
3.1. Il motivo va respinto. 3.1.1. I ricorrenti hanno senz'altro ricevuto l'atto qui impugnato (avendo fatto ricorso a questa autorità giudiziaria), ma prospettano questioni di carattere meramente formale relative alle modalità di detta notifica.
Orbene, anche a volersi ipotizzare un difetto di forma e/o di sostanza del procedimento notificatorio di quell'atto, va comunque evidenziato che la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema afferma che non può pronunciarsi (ostandovi quanto disposto dall'art. 156 Cpc) la nullità della notifica di un atto di natura tributaria allorché lo stesso abbia comunque conseguito – come nel caso di specie – il suo scopo: ciò perché la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) di quegli atti non osta, comunque, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (Cass.
2272/2011, 6613/2013 e 265/2019).
Va quindi aggiunto che la stessa Corte ha, altresì, affermato che la notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sicché neppure l'inesistenza della notificazione determina in via automatica l'inesistenza dell'atto quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario (si confronti Cass. n. 13852/2010, che, in applicazione di questo principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso un avviso di accertamento, la cui notifica era da considerarsi inesistente, ma del quale il contribuente aveva avuto piena conoscenza in data anteriore al sessantesimo giorno precedente alla proposizione del ricorso;
conformi
Cass. 654/2014, 8374/2015 e 21071/2018).
Dunque, nessun vulnus dei diritti dei ricorrenti può affermarsi in ragione delle concrete modalità di notifica della cartella qui in discussione, sicché – si ribadisce –
l'eccezione relativa ai dedotti vizi di tale notifica va disattesa.
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 4. Con il secondo motivo si deduce quanto segue: «Gli odierni ricorrenti hanno perduto il possesso dei beni oggetto della procedura esecutiva, tra i quali quello cui si riferisce il contratto di locazione di cui alle cartelle ed ai ruoli oggi impugnati.
Conseguentemente, non sanno, né risulta dagli atti della procedura, se il custode giudiziario, una volta liberato l'immobile dall'inquilina, abbia comunicato all'Agenzia delle
Entrate la cessazione del rapporto di locazione. […]
Conseguentemente, non c'è dubbio che ogni responsabilità in ordine all'imposta relativa alla locazione del fabbricato, intestato ai debitori esecutati ma il cui possesso e la disponibilità è del custode giudiziario, ricade su quest'ultimo soggetto, per cui gli odierni ricorrenti sono carenti di legittimazione passiva in ordine ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia di Riscossione, facenti capo all'immobile il cui possesso è del custode giudiziario, giusta provvedimento del giudice dell'esecuzione».
4.1. La doglianza va respinta. 4.1.1. Il custode è chiamato a conservare e amministrare i beni del debitore, beni che dunque restano nella sfera patrimoniale di quest'ultimo sino alla vendita, perché il pignoramento e l'affidamento in custodia degli stessi non determinano alcuna modificazione nella relativa titolarità del diritto di proprietà.
Dunque, il custode non assume alcun diritto reale sui beni pignorati, limitandosi a gestirli, mentre il centro di imputazione di diritti e obblighi resta il debitore.
Da ciò consegue che soggetto passivo d'imposta è il debitore esecutato, che quindi
è tenuto ai dovuti versamenti nei confronti dell'erario, con obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 57 del Tur, con il locatario.
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
6. Tenuto conto della peculiarità della vicenda (relativa alla richiesta di pagamento di tributo relativamente a immobile di cui i ricorrenti non hanno la materiale disponibilità), si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 Palermo, 14 gennaio 2026
Il Presidente rel. est.
IN ER RR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
6 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente e Relatore CONTE MARIO, Giudice MOGAVERO NICOLA, Giudice in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3721/2022 depositato il 20 dicembre 2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente 2 - CF.Ricorrente_2
Difesa da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliata presso Email_1 contro Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via E. Morselli n. 8 90100 Palermo PA
Difesa da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Provinciale Palermo - Piazza Francesco
Napoli n. 5 90141 Palermo PA
1 Email_1elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190056242220001 REGISTRO 2016
Richieste delle parti: Ricorrente: Dichiarare la nullità delle cartelle e dei ruoli impugnati in quanto le relate di notifica sono totalmente in bianco e non riportano alcuna indicazione circa la data in cui gli atti sarebbero stati notificati ed i soggetti che hanno ricevuto gli atti;
nel merito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei sigg. Ricorrente 2 e
Ricorrente_1 e, in ogni caso, annullare, dichiarare nulla o infondata la pretesa tributaria riportata nelle cartelle di pagamento impugnate e nei ruoli emessi dall'Agenzia delle
Entrate, aventi ad oggetto il mancato pagamento dell'imposta di registro per il contratto di locazione (annualità successive alla prima) relative all'anno 2016, ritenendo e dichiarando, quale soggetto passivo dell'imposta di registro e di ogni altro obbligo tributario per i contratti di locazione relativi ad immobili soggetti a pignoramento, il custode giudiziario, poiché è quest'ultimo che ha il possesso e la disponibilità dell'immobile, percependone il relativo reddito e stipulando ogni eventuale contratto di locazione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e restituzione dell'importo del contributo unificato.
Resistente: Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 546/1992, Ricorrente_1inammissibile ed improcedibile il ricorso proposto dai sigg. Ricorrente 2 e
; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, ritenere e dichiarare, a fronte della iscrizione a ruolo effettuata dalla Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Palermo, la piena legittimità degli atti di riscossione posti in essere da Ader, risultando la cartella di pagamento 2962019005624222001-03, oltre che regolarmente notificata, esente da vizi ed irregolarità, in relazione agli atti presupposti posti in essere dalla suddetta amministrazione;
ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione relativamente a tutte le eccezioni riguardanti il merito dell'iscrizione a ruolo dell'imposta di registro richiesta, dichiarando l'amministrazione creditrice, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo, unica legittimata passiva in ordine alle
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 ragioni del credito ed alla legittimità della effettuata iscrizione a ruolo dell'imposta contestata ed esonerando, pertanto, l'agente della riscossione, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, anche in ordine ad una condanna alle spese di lite in favore di parte ricorrente.
Ritenere e dichiarare, infine, infondato in fatto ed in diritto il ricorso proposto dai sigg. Ricorrente 2 e Ricorrente_1 e, conseguentemente rigettarlo nella sua interezza.
Con vittoria dei compensi di lite.
In caso di accoglimento anche parziale del ricorso proposto si chiede che le spese di lite vengano interamente compensate tra le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 20 dicembre 2022, e Ricorrente 2 hanno chiesto la declaratoria di nullità della cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) in relazione all'omesso pagamento di tassa di registrazione di un contratto di locazione.
1.2. L'Ader ha concluso nei termini trascritti in epigrafe. All'udienza del 14 gennaio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
2. Va, innanzi tutto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Ader per le seguenti ragioni: «La cartella […] è stata notificata il 31 maggio 2022 ed il ricorso è stato notificato il giorno 5 agosto 2022 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del Dlgs 546/1992»; articolo che – com'è noto – al 1° comma dispone che «il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato».
2.1. Infatti, il 60° giorno successivo al 31 maggio 2022 era il 30 luglio 2022, che quell'anno cadeva di sabato;
e poiché il 31 luglio era una domenica, e subito dopo aveva inizio la sospensione feriale, il termine per la notifica era quindi prorogato, ai sensi del 4° comma dell'art. 155 Cpc, al primo giorno seguente non festivo, ossia a giovedì 1° settembre 2022.
2.1.2. Dunque, la notifica effettuata il 5 agosto 2022 intervenne tempestivamente.
3. Può quindi passarsi all'esame del merito del ricorso, con il cui primo motivo «si eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento impugnate e dei relativi ruoli in quanto le
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 relate di notifica dei provvedimenti impugnati ed effettuate ad entrambi i ricorrenti, sono totalmente bianche, riportando solo il numero della raccomandata con la quale l'atto è stato inviato ma che non consente di ricostruire la data di ricezione dell'atto ed a chi lo stesso è stato consegnato».
3.1. Il motivo va respinto. 3.1.1. I ricorrenti hanno senz'altro ricevuto l'atto qui impugnato (avendo fatto ricorso a questa autorità giudiziaria), ma prospettano questioni di carattere meramente formale relative alle modalità di detta notifica.
Orbene, anche a volersi ipotizzare un difetto di forma e/o di sostanza del procedimento notificatorio di quell'atto, va comunque evidenziato che la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema afferma che non può pronunciarsi (ostandovi quanto disposto dall'art. 156 Cpc) la nullità della notifica di un atto di natura tributaria allorché lo stesso abbia comunque conseguito – come nel caso di specie – il suo scopo: ciò perché la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) di quegli atti non osta, comunque, all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale (Cass.
2272/2011, 6613/2013 e 265/2019).
Va quindi aggiunto che la stessa Corte ha, altresì, affermato che la notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria costituisce una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'ufficio finanziario, ma non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sicché neppure l'inesistenza della notificazione determina in via automatica l'inesistenza dell'atto quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'ufficio per adottare e notificare il provvedimento amministrativo tributario (si confronti Cass. n. 13852/2010, che, in applicazione di questo principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso un avviso di accertamento, la cui notifica era da considerarsi inesistente, ma del quale il contribuente aveva avuto piena conoscenza in data anteriore al sessantesimo giorno precedente alla proposizione del ricorso;
conformi
Cass. 654/2014, 8374/2015 e 21071/2018).
Dunque, nessun vulnus dei diritti dei ricorrenti può affermarsi in ragione delle concrete modalità di notifica della cartella qui in discussione, sicché – si ribadisce –
l'eccezione relativa ai dedotti vizi di tale notifica va disattesa.
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 4. Con il secondo motivo si deduce quanto segue: «Gli odierni ricorrenti hanno perduto il possesso dei beni oggetto della procedura esecutiva, tra i quali quello cui si riferisce il contratto di locazione di cui alle cartelle ed ai ruoli oggi impugnati.
Conseguentemente, non sanno, né risulta dagli atti della procedura, se il custode giudiziario, una volta liberato l'immobile dall'inquilina, abbia comunicato all'Agenzia delle
Entrate la cessazione del rapporto di locazione. […]
Conseguentemente, non c'è dubbio che ogni responsabilità in ordine all'imposta relativa alla locazione del fabbricato, intestato ai debitori esecutati ma il cui possesso e la disponibilità è del custode giudiziario, ricade su quest'ultimo soggetto, per cui gli odierni ricorrenti sono carenti di legittimazione passiva in ordine ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con l'Agenzia di Riscossione, facenti capo all'immobile il cui possesso è del custode giudiziario, giusta provvedimento del giudice dell'esecuzione».
4.1. La doglianza va respinta. 4.1.1. Il custode è chiamato a conservare e amministrare i beni del debitore, beni che dunque restano nella sfera patrimoniale di quest'ultimo sino alla vendita, perché il pignoramento e l'affidamento in custodia degli stessi non determinano alcuna modificazione nella relativa titolarità del diritto di proprietà.
Dunque, il custode non assume alcun diritto reale sui beni pignorati, limitandosi a gestirli, mentre il centro di imputazione di diritti e obblighi resta il debitore.
Da ciò consegue che soggetto passivo d'imposta è il debitore esecutato, che quindi
è tenuto ai dovuti versamenti nei confronti dell'erario, con obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 57 del Tur, con il locatario.
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso va respinto, dovendo ritenersi che l'atto qui impugnato sia immune dalle censure che gli sono state mosse.
6. Tenuto conto della peculiarità della vicenda (relativa alla richiesta di pagamento di tributo relativamente a immobile di cui i ricorrenti non hanno la materiale disponibilità), si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali motivi che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022 Palermo, 14 gennaio 2026
Il Presidente rel. est.
IN ER RR Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
6 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3721/2022