Sentenza breve 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 12/05/2026, n. 8765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8765 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04494/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4494 del 2026, proposto da
CL SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Diddoro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di DR RT, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione
- della nota prot. n. 1856 del 22/01/2026 – AO (all. 2 – nota di rigetto istanza di rimessione in termini e nuova convocazione), emessa dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con cui è stata rigettata l’istanza di rimessione in termini per la presa di servizio e comunicata con pec la decadenza della ricorrente dall’assunzione (all. 3 - pec);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la presupposta e non conosciuta determinazione di decadenza della ricorrente dal diritto all’assunzione e la decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria;
e per la conseguente declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura di assunzione, con conseguente convocazione per la scelta della sede e la stipula del contratto individuale di lavoro, con ordine all’Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’assunzione in servizio della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa MA RI VA e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Considerato preliminarmente che:
- parte ricorrente si è utilmente collocata nella graduatoria del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 161 unità di personale non dirigenziale del Ministero dell’istruzione e del merito, per la Regione Lombardia, indetto con bando Ripam del 5 giugno 2025; - ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, recanti il diniego di rimessione in termini per la presa di servizio e la conseguente decadenza dall’assunzione;
- con tre motivi di ricorso, la ricorrente ha, in sintesi, lamentato l’illegittimità dei suesposti provvedimenti per contrarietà con la lex specialis in ordine all’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine utile per la presa di servizio;
- le amministrazioni resistenti, con memoria del 23 aprile 2026, hanno eccepito in limine litis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia devoluta al giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 e, comunque, l’infondatezza del ricorso;
- alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, rilevando l’eccezione sollevata dalla difesa erariale e l’assenza di controdeduzioni sul punto della parte ricorrente, ha formulato altresì avviso ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., riportato nel verbale d’udienza, di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- sussistono i presupposti per definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui le parti sono state rese edotte, come attestato dal verbale d’udienza;
2. Considerato che la regola fondante il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie di impiego pubblico contrattualizzato è dettata dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che a sua volta riprende l’art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (come modificato dall’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993, dall’art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 ed infine dall’art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998);
3. Considerato che, in base a tale norma, la giurisdizione in materia di pubblico impiego privatizzato è attribuita:
- in via generale al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a cui è devoluta la cognizione di “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni […] incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi” (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001);
- in via residuale al giudice amministrativo, al quale spetta la cognizione delle sole “controversie in materia di procedure concorsuali” finalizzate all’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001), dunque fino all’approvazione della graduatoria finale, cui segue “la fase esecutiva nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro” ;
4. Considerato che, a questa limitata ipotesi di sindacato del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro pubblico ‘privatizzati’, l’elaborazione giurisprudenziale ne ha aggiunta un’altra, allorché venga in contestazione la legittimità dei c.d. atti di macro-organizzazione (a mezzo dei quali sono definite le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, sono individuati gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità degli stessi ovvero sono determinate le dotazioni organiche complessive; art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), sempreché l’atto costituisca la fonte autonoma e immediata della lesione, venendo in rilievo soltanto in tal caso l’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione, e non già un diritto soggettivo (cfr. Cass., Sez. Un., 4 marzo 2020, n. 6076; 28 febbraio 2019, n. 6040);
5. Considerato che, per costante indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, “si tratta, quindi, di un sistema incentrato sul rapporto regola/eccezione” , in cui “la giurisdizione amministrativa costituisce un’ipotesi eccezionale, con la conseguenza che la normativa che la suddetta eccezione prevede deve essere interpretata in chiave restrittiva” (cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2024, n. 17626; 26 gennaio 2023, n. 2403; 13 marzo 2020 n. 7218; 13 novembre 2019, n. 29463; 28 febbraio 2019 n. 6040); e, da ultimo, Cass. Civ., sez. lavoro, ord. n. 16001/2025);
6. Rilevato che, nel caso di specie, il petitum sostanziale ha riguardo ad un momento successivo all’approvazione della graduatoria definitiva, con la quale si è chiusa la fase procedimentale soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, e si è aperta invece la fase in cui l’ agere amministrativo è da ricondurre nell’alveo privatistico, operando la P.A. nella veste e con la capacità del privato datore di lavoro (cfr. Cass. Civile, Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27197; 7 luglio 2014, n. 15428; 23 settembre 2013, n. 2167, 6 luglio 2006, n. 15342; Cons. Stato, V sez., 21 novembre 2014, n. 5769; T.A.R. Lazio, Roma, V sez., 27 novembre 2023, n. 17673; T.A.R. Lazio, Roma, I quater sez., 28 marzo 2023, n. 5327; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428);
7. Rilevato, altresì, che l’asserita lesione della posizione giuridica soggettiva della ricorrente neppure è direttamente riferibile ad un atto di macro-organizzazione, dal momento che le doglianze ricorsuali, volte all’accertamento del “diritto all’assunzione”, hanno ad oggetto il rigetto dell’istanza di ‘rimessione in termini’ che decreta l’intervenuta decadenza dall’assunzione;
8. Rilevato che l’approvazione della graduatoria finale ha pertanto consolidato, in capo alla ricorrente, una posizione giuridica che ha la consistenza del diritto soggettivo, sicché tutti gli atti ed i comportamenti della P.A. ad essa successivi, vanno correttamente qualificati come espressione del potere negoziale, tipico del datore di lavoro privato, da sindacare alla stregua dei principi civilistici e secondo i parametri di correttezza e buona fede, in quanto tali devoluti alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria;
9. Rilevato, inoltre, come correttamente osservato dalla Cassazione in un recente caso sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso, che “anche a ritenere ancora applicabile alla specifica fattispecie in esame l’art. 127 d. P.R. n. 3 del 1957 (disposizione invero ripresa dall’art. 17 del d.P.R. n. 487 del 1994, richiamato dal d.lgs. n. 165 del 2021: Cass. Sez. L, 01/03/2022, n. 6743), nella parte non incompatibile con l’avvenuta contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico (con particolare riferimento alla materia disciplinare: v. in proposito, Cass. Sez. L., 10/06/2021, n. 16393), quale regola fissata per assicurare trasparenza ed efficienza all’agire delle Pubbliche Amministrazioni (così, Cass. Sez. L, n. 6743 del 2022, cit.), l’agire dell’amministrazione viene sempre ad essere esercitato mediante atti di natura negoziale (così Cass. Sez. U, 19/06/2017, n. 15053, sia pure a proposito della diversa ipotesi di riammissione in servizio, dopo le dimissioni), che restano tali a prescindere dall’esistenza o meno di margini di discrezionalità nel decidere se accogliere o respingere la domanda di differimento della presa di servizio per giustificato motivo” (Cass. Civ., sez. lavoro, ord. n. 16001/2025);
10. Rilevato, infatti, che l’esercizio del potere pubblicistico dell’Amministrazione termina, non già con la stipula del contratto di lavoro, bensì con l’approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale, che neppure è oggetto di contestazione in questa sede, così come gli esiti della procedura stessa;
11. Ritenuto, per le ragioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice civile, dinanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. amm.;
12. Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4494 del 2026, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Indica l’autorità giudiziaria civile (sezione lavoro) quale giudice munito di giurisdizione e avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nei termini ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RI VA, Presidente FF, Estensore
Giovanni Caputi, Primo Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RI VA |
IL SEGRETARIO