Versione
7 maggio 1958
7 maggio 1958
Art. 41.
Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinche' siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.
Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra sano scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.
Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio.
Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.
Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinche' siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.
Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra sano scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.
Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio.
Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 37Provvedimento: […] Targa_1 Il ricorrente confuta altresì la debenza dell'imposta risalente agli anni 2012 e 2013, considerato che l'ente territoriale non ha preso in considerazione la sua qualifica di orfano di guerra, ex art. 41 della legge n. 365 del 1958, come tale soggetto a esonero fiscale. […]Leggi di più...
- agevolazioni fiscali·
- IMU·
- esenzione fiscale orfani di guerra·
- interpretazione normativa·
- spese processuali·
- art. 41 legge n. 365/1958·
- fermo amministrativo·
- notifica avviso di accertamento