Art. 103.
(Atti giuridici).
Le disposizioni per gli atti di stato civile, per i testamenti e per altri atti giuridici dei militari nazionali nella zona delle operazioni, si osservano, in quanto applicabili, anche per i prigionieri di guerra.
(Atti giuridici).
Le disposizioni per gli atti di stato civile, per i testamenti e per altri atti giuridici dei militari nazionali nella zona delle operazioni, si osservano, in quanto applicabili, anche per i prigionieri di guerra.