Articolo 2 della Legge 11 marzo 2002, n. 46
Articolo 1Articolo 3
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3 aprile 2002
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
Entrata in vigore il 3 aprile 2002