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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3081/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001593878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione, alla regione Sicilia e all'Agenzi delle entrate in data 3/4/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di n. 29520259001593878000 per euro 3.126,82, relativa a cinque pregresse cartelle di pagamento, ovvero:
1) n. 29520200004924900000, relativa a tassa automobilistica 2017 per euro 345,13;
2) n. 29520210059850978000, relativa a tassa automobilistica 2016 per euro 249,92;
3) n. 29520210070453079000, relativa a tassa automobilistica 2018 per euro 791,47;
4) n. 29520220009617823000, relativa a tassa automobilistica 2019 per euro 984,97;
5) n. 29520230008502008000, relativa a tassa automobilistica 2020 per euro 755,33.
Avverso detta intimazione di pagamento, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e connessa prescrizione triennale;
b) nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 2559 c.c.” il cessionario dell'azienda subentra automaticamente nei crediti relativi all'azienda ceduta” (nella specie riscossione Sicilia spa);
c) prescrizione triennale di sanzioni e interessi.
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata per i motivi dedotti, ovvero la “massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare”, con condanna al pagamento delle spese processuali (difensore distrattario).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, deducendo il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di tassa di competenza regionale relativamente agli anni in questione, stante il disposto della legge regionale n. 16/2015. Con memoria datata 18/12/2025, si è costituita l'Ader, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi non inerenti all'attività di riscossione e ha replicato ai motivi di ricorso nei termini di seguito compendiati.
a) l'Ader ha rivendicato di aver regolarmente notificato le prodromiche cartelle, non tempestivamente impugnate dal contribuente, con conseguente preclusione di eventuali vizi pregressi ex art. 21 del d.lgs. n.
546/1992;
b) insussistenza della lamentata prescrizione triennale, tanto più tenuto conto della normativa emergenziale covid – 19;
c) legittimità della procedura di riscossione.
d) infondatezza della lamentata violazione dell'art. 2559 c.c., considerato che l'Ader è subentrata ex lege in tutti i rapporti già facenti capo ad Equitalia Sicilia.
Pertanto, l'Ader ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite (difensore antistatario).
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Ader, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Per contro deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, in quanto i tributi in questione (anni dal 2016 al 2020), ai sensi della legge regionale n. 16/2015, rientrano nella competenza della Regione Sicilia.
[3] Nel merito, si osserva che dalla documentazione depositata dall'Ader emerge che:
1) la notifica della cartella n. 29520200004924900000, relativa a tassa automobilistica 2017, non si è utilmente perfezionata per intervenuto trasferimento del contribuente (tentativo di notifica effettuato in data 12/4/2022, ma non risultano accertamenti anagrafici né l'invio di seconda raccomandata);
2) la notifica della cartella n. 29520210059850978000, relativa a tassa automobilistica 2016, risulta effettuata a mezzo posta ordinaria in data 18/7/2022 con consegna a persona di famiglia (per le notifiche con posta ordinaria non occorre la seconda raccomandata secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione;
cfr., di recente, Cass. ord. n. 18880/2025);
3) n. 29520210070453079000, relativa a tassa automobilistica 2018, risulta notificata con posta ordinaria a mani del contribuente in data 7/7/2022;
4) n. 29520220009617823000, relativa a tassa automobilistica 2019, consegnata a mani di familiare in data
18/7/2022;
5) n. 29520230008502008000, relativa a tassa automobilistica 2020, consegnata a mani di familiare in data
26/5/2023.
Nella documentazione comprovante il ricevimento, si fa espressa menzione del numero della cartella notificata. Pertanto e conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con riguardo alla prima cartella, relativa alla tassa automobilistica 2017.
Quanto invece alle altre cartelle, esse risultano correttamente notificate nelle date indicate e non tempestivamente impugnate dal contribuente, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di ricorso
(successivamente alla notifica nessuna prescrizione triennale è maturata).
Né d'altra parte può essere accolto il motivo di gravame fondato sul disposto dell'art. 2559 c.c., considerato che l'ADER è subentrato ex lege nei crediti già di competenza di ON Sicilia ex art. 76, comma 4 del d.l. n. 73/2021 (convertito nella legge n. 10672021), a norma del quale “Al fine di assicurare la continuità
e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-
ON a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ON Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto e conclusivamente, il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con esclusivo riguardo al credito da tassa automobilistica 2017.
[4] Avuto riguardo al solo parziale accoglimento relativamente ad una sola annualità, si dispone, previa parziale compensazione (al 20%), la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, a beneficio di ciascuna delle amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al credito 2017 e lo rigetta per il resto.
Condanna il contribuente, previa parziale compensazione, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 400,00 a beneficio sia dell'ADER (difensore antistatario), che dell'ADE.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LONGO NATALE, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3081/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - ON - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001593878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate riscossione, alla regione Sicilia e all'Agenzi delle entrate in data 3/4/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di n. 29520259001593878000 per euro 3.126,82, relativa a cinque pregresse cartelle di pagamento, ovvero:
1) n. 29520200004924900000, relativa a tassa automobilistica 2017 per euro 345,13;
2) n. 29520210059850978000, relativa a tassa automobilistica 2016 per euro 249,92;
3) n. 29520210070453079000, relativa a tassa automobilistica 2018 per euro 791,47;
4) n. 29520220009617823000, relativa a tassa automobilistica 2019 per euro 984,97;
5) n. 29520230008502008000, relativa a tassa automobilistica 2020 per euro 755,33.
Avverso detta intimazione di pagamento, Il ricorrente ha articolato i motivi di ricorso di seguito compendiati.
a) omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e connessa prescrizione triennale;
b) nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 2559 c.c.” il cessionario dell'azienda subentra automaticamente nei crediti relativi all'azienda ceduta” (nella specie riscossione Sicilia spa);
c) prescrizione triennale di sanzioni e interessi.
Il contribuente ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata per i motivi dedotti, ovvero la “massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare”, con condanna al pagamento delle spese processuali (difensore distrattario).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate, deducendo il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di tassa di competenza regionale relativamente agli anni in questione, stante il disposto della legge regionale n. 16/2015. Con memoria datata 18/12/2025, si è costituita l'Ader, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi non inerenti all'attività di riscossione e ha replicato ai motivi di ricorso nei termini di seguito compendiati.
a) l'Ader ha rivendicato di aver regolarmente notificato le prodromiche cartelle, non tempestivamente impugnate dal contribuente, con conseguente preclusione di eventuali vizi pregressi ex art. 21 del d.lgs. n.
546/1992;
b) insussistenza della lamentata prescrizione triennale, tanto più tenuto conto della normativa emergenziale covid – 19;
c) legittimità della procedura di riscossione.
d) infondatezza della lamentata violazione dell'art. 2559 c.c., considerato che l'Ader è subentrata ex lege in tutti i rapporti già facenti capo ad Equitalia Sicilia.
Pertanto, l'Ader ha concluso chiedendo di dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'ente e di dichiarare legittima la procedura di riscossione e valida la cartella impugnata, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite (difensore antistatario).
MOTIVI DELLA DECISIONE
[1] In via preliminare, deve respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'Ader, considerato che il ricorrente impugna un atto dell'Agenzia e lamenta vizi che riguardano, almeno astrattamente, anche l'attività dell'agenzia della riscossione.
[2] Per contro deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate, in quanto i tributi in questione (anni dal 2016 al 2020), ai sensi della legge regionale n. 16/2015, rientrano nella competenza della Regione Sicilia.
[3] Nel merito, si osserva che dalla documentazione depositata dall'Ader emerge che:
1) la notifica della cartella n. 29520200004924900000, relativa a tassa automobilistica 2017, non si è utilmente perfezionata per intervenuto trasferimento del contribuente (tentativo di notifica effettuato in data 12/4/2022, ma non risultano accertamenti anagrafici né l'invio di seconda raccomandata);
2) la notifica della cartella n. 29520210059850978000, relativa a tassa automobilistica 2016, risulta effettuata a mezzo posta ordinaria in data 18/7/2022 con consegna a persona di famiglia (per le notifiche con posta ordinaria non occorre la seconda raccomandata secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione;
cfr., di recente, Cass. ord. n. 18880/2025);
3) n. 29520210070453079000, relativa a tassa automobilistica 2018, risulta notificata con posta ordinaria a mani del contribuente in data 7/7/2022;
4) n. 29520220009617823000, relativa a tassa automobilistica 2019, consegnata a mani di familiare in data
18/7/2022;
5) n. 29520230008502008000, relativa a tassa automobilistica 2020, consegnata a mani di familiare in data
26/5/2023.
Nella documentazione comprovante il ricevimento, si fa espressa menzione del numero della cartella notificata. Pertanto e conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con riguardo alla prima cartella, relativa alla tassa automobilistica 2017.
Quanto invece alle altre cartelle, esse risultano correttamente notificate nelle date indicate e non tempestivamente impugnate dal contribuente, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di ricorso
(successivamente alla notifica nessuna prescrizione triennale è maturata).
Né d'altra parte può essere accolto il motivo di gravame fondato sul disposto dell'art. 2559 c.c., considerato che l'ADER è subentrato ex lege nei crediti già di competenza di ON Sicilia ex art. 76, comma 4 del d.l. n. 73/2021 (convertito nella legge n. 10672021), a norma del quale “Al fine di assicurare la continuità
e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Agenzia delle entrate-
ON a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di ON Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo
II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto e conclusivamente, il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con esclusivo riguardo al credito da tassa automobilistica 2017.
[4] Avuto riguardo al solo parziale accoglimento relativamente ad una sola annualità, si dispone, previa parziale compensazione (al 20%), la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, a beneficio di ciascuna delle amministrazioni convenute e costituitesi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al credito 2017 e lo rigetta per il resto.
Condanna il contribuente, previa parziale compensazione, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 400,00 a beneficio sia dell'ADER (difensore antistatario), che dell'ADE.