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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1585/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
VERBALE DEL 21.1.25
Nella causa n.r.g. 1585/2021, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti VENTURI SILVANO, BERTUZZI FIORENZO e SINA GIANPAOLO RICORRENTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio del Dott. FICHERA GIUSEPPE RESISTENTE
Oggi 21.1.25 l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato brevi note conclusive.
Il Giudice
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. l'allegata sentenza.
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 1585/2021, promossa da:
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti VENTURI SILVANO, BERTUZZI FIORENZO e SINA GIANPAOLO RICORRENTE contro
, Controparte_1 con il patrocinio del Dott. FICHERA GIUSEPPE RESISTENTE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 429 c.p.c. )
1. Con ricorso del 9.2.21, ha impugnato l'ordinanza n. 914 del 27.11.20, con cui Parte_1
l'ATS di gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 10.000 per la CP_1 violazione dell'art. 22 co. 3 del D.Lgs. n. 26/14, punita dal successivo art. 40 co. 14.
Con decreto del 21.3.21 è stata sospesa l'esecutività dell'ordinanza.
La resistente si è costituita in giudizio il 14.22.22, chiedendo il rigetto del ricorso.
Le parti hanno depositato varie note scritte nel corso del processo.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22.
Con ordinanza dell'11.10.24 la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata l'odierna discussione in trattazione scritta.
2. Le conclusioni del ricorrente (come da note del 10.1.25) sono state:
«Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 914 del 27 novembre 2020 emanata da mandando assolto il ricorrente da ogni avversa CP_2 pretesa al riguardo. Con favore di spese».
Le conclusioni della resistente (come da note del 20.1.25) sono state:
«In via preliminare di rito: Voglia il Giudice dichiarare l'inammissibilità del doc. n. 7 effettuato da parte ricorrente in quanto inconferente con gli atti dell'Ordinanza Ingiunzione e, pertanto, depositato al di fuori dei termini perentori di cui all'art. 416 c.p.c e senza preventiva autorizzazione del Giudice;
Nel merito in via principale: Voglia il Tribunale adito
Pag. 2 di 5 respingere la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta;
In via istruttoria: nell'ipotesi in cui l'ill.mo Giudice non ritenesse la sussistenza di prova ex art. 2700 c.c. dei verbali de quo, si chiede ammissione dei seguenti capitoli di prova: [omissis]».
3. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− Il 29.8.16, veterinari della Regione Lombardia eseguivano un controllo presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”, di cui il ricorrente era legale rappresentate, riscontrando nove “non conformità” sul benessere animale;
− Il 19.9.16, l'ATS eseguiva una verifica in relazione al precedente controllo, attestando l'intervenuta risoluzione dei problemi emersi (doc. 3 ric.);
− Il 24.10.16 venivano redatti due verbali di contestazione, il n. 1 (poi archiviato) e il n. 2 (doc. 2 ric.);
− Il 27.11.20 era emessa l'ordinanza-ingiunzione qui impugnata (doc. 1 ric.), notificata il 14.1.21; l'ATS rilevava la violazione dell'art. 22 co. 3 del D.Lgs. n. 26/14, «per avere omesso il rispetto di alcuni requisiti atti a garantire il benessere degli animali stabulati e più precisamente per la mancanza di un adeguato sistema di eliminazione degli odori, di distribuzione uniforme della temperatura, di erogazione dell'acqua per tutti gli animali in qualsiasi momento, di accesso al cibo in contemporaneità fra gli animali e di una adeguata manutenzione della pavimentazione al fine di non costituire un pericolo per la salute degli animali e perché non era assicurato il controllo degli animali feriti o malati».
4. L'art. 22 co. 3 del D.Lgs. n. 26/14 prevede che: «La persona di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) [ossia il responsabile del benessere animale, n.d.r.] è responsabile della sistemazione e della cura degli animali e assicura, in particolare, che: a) gli animali dispongono, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del presente decreto, di alloggio e godono di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali è mantenuta al minimo;
c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;
d) sono adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, distress o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
e) gli animali sono trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e stress in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato».
Il successivo art. 40 co. 14 stabilisce che: «Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, è soggetto, in solido con il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 20 [ossia chi “pone in esercizio lo stabilimento”, n.d.r.], alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 30.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20».
4.1. Non è contestato tra le parti che, il 29.8.16, siano state riscontrate criticità per il benessere animale, riportate nel verbale di contestazione del 24.10.16 e documentate dalle fotografie prodotte dall'ATS.
Il ricorrente, tuttavia, sostiene che le stesse siano state prontamente risolte, come prova il verbale del 19.9.16 (su cui l'ATS non ha preso posizione nelle proprie difese). Per questo, egli invoca l'applicazione dell'art. 30 co. 2 del medesimo D.Lgs., ai sensi del quale: «L'autorità competente che, nel corso delle attività di cui al comma 1, rileva una o più non conformità tali da non compromettere il benessere degli animali, prima di procedere all'applicazione delle sanzioni per le fattispecie di cui all'articolo 40, indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Decorsi tali termini, in caso di accertata mancata rimozione delle non conformità, l'autorità competente procede con l'applicazione delle sanzioni».
Pag. 3 di 5 Questo argomento, tuttavia, non coglie nel segno, perché è difficile negare che le violazioni riscontrate il 29.8.16 avessero compromesso il benessere degli animali: basti porre mente alle precarie condizioni igieniche, all'insufficiente fornitura di acqua e cibo, agli animali morti (cfr. pp. 9 e ss. comp. cost.).
L'art. ult. cit. consente dunque di evitare la sanzione amministrativa solo quando il trasgressore rimedi a violazioni formali e non sostanziali, come correttamente osservato dall'ATS; d'altronde, è ragionevole che la norma preveda una sanzione quante volte si sia causato un effettivo pregiudizio per gli animali, ancorché successivamente risolto.
4.2. Il secondo motivo di impugnazione riguarda l'individuazione del responsabile: il ricorrente, infatti, sostiene che la sanzione andasse semmai inflitta al responsabile del benessere animale ex art. 3 co. 1 lett. h) cit., identificato in dall'organigramma dell'Istituto. L'ATS ha dimostrato (con il Parte_2 doc. 7 res.) che egli non si trovava al lavoro nel periodo dal 1.6.16 al 1.9.16, cioè all'epoca dei fatti. Il ricorrente ha replicato allora che sostituto del fosse come da decreto Pt_2 CP_3 prodotto sub doc. 7 ric. Questi, infatti, era presente al momento del sopralluogo, pur avendo dichiarato di non possedere una delega formale (cfr. punto 1 del doc. allegato alla mail del 12.9.16 sub doc. 2 res.). Contr L' ha contestato la produzione di tale doc. 7 ric., depositato nelle note del 24.2.22, siccome tardiva;
tuttavia, il giudice ritiene che l'eccezione sia infondata, perché il documento costituisce una prova contraria, consentita dall'art. 420 c.p.c., alla specifica allegazione sull'assenza del Resta Pt_2 peraltro irrilevante che il documento potesse essere prodotto nella precedente sede amministrativa, in cui il ricorrente si era limitato a eccepire il proprio difetto di legittimazione (cfr. punto B della memoria difensiva sub doc. 5 res.).
L'art. 40 cit. prevede che la sanzione vada inflitta al responsabile del benessere animale, in solido (non in subordine) al titolare dell'autorizzazione allo stabilimento. È discutibile se quest'ultimo vada individuato nel legale rappresentate dell'Istituto o nell'Istituto stesso, ma il giudice propende per la seconda tesi, dal momento che gli artt. 3 co. 1 lett. d), e) ed f) e l'art. 20 co. 4 lett. a) specificano che il titolare dell'autorizzazione può essere una persona fisica o giuridica. Nonostante il principio di immedesimazione organica, dunque, è preferibile ritenere che il titolare dell'autorizzazione resti l'Istituto, a prescindere dal mutare dei suoi dirigenti.
Ne deriva che la sanzione andasse inflitta al responsabile del benessere animale (non parte di questo giudizio) e all'Istituto quale persona giuridica, non personalmente al direttore. Questa conclusione è coerente con l'art. 6 co. 3 e 4 della Legge n. 689/81, ai sensi dei quali: «Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione».
4.3. Con riguardo infine al terzo motivo di impugnazione, relativo alla mancanza di colpa in capo al ricorrente, il giudice si limita a osservare come il direttore generale conservi un potere di vigilanza sulla direzione sanitaria;
tuttavia, non siano emersi elementi specifici per poter affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo, dovendosi evitare responsabilità di mera posizione. Questo, invece, è quanto accadrebbe aderendo alla tesi dell'ATS, incentrata esclusivamente sull'assenza del in quei Pt_2 giorni (e per inciso comprovata dal fatto che l'ordinanza abbia comminato la sanzione anche a Per_1 personalmente, subentrato alla guida dell'Istituto e apparentemente estraneo alla vicenda).
[...]
L'ordinanza-ingiunzione deve quindi essere annullata, non per mancanza dell'illecito materiale, ma perché indirizzata al ricorrente anziché al responsabile del benessere animale o al suo sostituto e all'Istituto (quale persona giuridica).
Pag. 4 di 5 5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore tra € 5.200 ed € 26.000. Si possono liquidare: € 919 per la fase di studio (medio); € 777 per la fase introduttiva (medio); € 820 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale (minimo, perché non sono state assunte prove né redatte comparse conclusionali). Al totale (€ 2516) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
a titolo di spese di lite, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 2516,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 21/01/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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