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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 873/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO, con domicilio in
Pandino, Via Borgo Roldi 16
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Salerno , in data 20/07/2006, (atto n.78, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.25 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a - la casa ex familiare sita in Milano, Via Giuffrè 8, è assegnata al padre, mentre la madre continuerà a vivere insieme al figlio in Siziano, Via Cantalupo Persona_1
16, scala F, comunque in regime di affido condiviso con il padre;
b – i coniugi hanno già diversificato, come detto, le loro residenze di fatto, e vengono ora autorizzati a vivere separati. c - il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alterni dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 20.00 ed avrà comunque un ulteriore diritto di visita infrasettimanale tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 20.00;
d - i coniugi tuttavia concordemente stabiliscono che, al di là della turnazione sopra elencata, il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo Pt_2 Per_1 vorrà, previo accordo con la madre, impegnandosi, in ogni caso, a rispettare gli orari di rientro dei figli, stabiliti di volta in volta, con la GN , il tutto Pt_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche e non del minore medesimo;
e - per i periodi di vacanza estiva ciascuno dei coniugi avrà la facoltà di tenere il figlio con sé in modo continuativo presso l'abitazione o altrove due settimane anche non consecutive (il periodo verrà concordato preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno);
f - per le vacanze natalizie e pasquali, il figlio le trascorrerà alternando di anno in anno il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; allo stesso modo, per i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo, e comunque sempre salvo quanto previamente e diversamente concordato tra i coniugi;
l'alternanza viene stabilita a far parte da dicembre 2024;
g – I coniugi prestano il reciproco assenso all'espatrio ed autorizzano il rilascio di passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio anche in favore del figlio minore;
h - per tutto quanto non stabilito ai precedenti punti, i coniugi richiamano l'allegato piano genitoriale da entrambi sottoscritto (doc. 5).
i - Il marito verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo nazionale della vita, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di Milano (doc. 6), che i coniugi dichiarano di conoscere;
j - l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi in uguale misura del
50%;
k - i coniugi s'impegnano reciprocamente a introdurre solo gradualmente nella vita del minore nuovi compagni o compagne, e ciò solo qualora la nuova relazione Per_1
Pag. 2 di 5 abbia le caratteristiche di stabilità e serietà tenuto conto della durata della stessa. e comunque non prima della pronuncianda sentenza di divorzio;
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i rapporti economici pendenti e di essere economicamente indipendenti, senza necessità di previsione di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa. Gli stessi dichiarano di non essere proprietari di beni tali da avere documentazione economica giustificativa da produrre ai sensi di legge.
9) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile
Pag. 3 di 5 prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Salerno il giorno 20/07/2006, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.78, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
Pag. 4 di 5 5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 27.10.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 873/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
e
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LUNGHI ALBERTO ERNESTO, con domicilio in
Pandino, Via Borgo Roldi 16
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Salerno , in data 20/07/2006, (atto n.78, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.03.25 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“a - la casa ex familiare sita in Milano, Via Giuffrè 8, è assegnata al padre, mentre la madre continuerà a vivere insieme al figlio in Siziano, Via Cantalupo Persona_1
16, scala F, comunque in regime di affido condiviso con il padre;
b – i coniugi hanno già diversificato, come detto, le loro residenze di fatto, e vengono ora autorizzati a vivere separati. c - il padre potrà tenere con sé il figlio a week end alterni dal venerdì alle ore 19.00 alla domenica alle ore 20.00 ed avrà comunque un ulteriore diritto di visita infrasettimanale tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 20.00;
d - i coniugi tuttavia concordemente stabiliscono che, al di là della turnazione sopra elencata, il Sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo Pt_2 Per_1 vorrà, previo accordo con la madre, impegnandosi, in ogni caso, a rispettare gli orari di rientro dei figli, stabiliti di volta in volta, con la GN , il tutto Pt_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche e non del minore medesimo;
e - per i periodi di vacanza estiva ciascuno dei coniugi avrà la facoltà di tenere il figlio con sé in modo continuativo presso l'abitazione o altrove due settimane anche non consecutive (il periodo verrà concordato preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno);
f - per le vacanze natalizie e pasquali, il figlio le trascorrerà alternando di anno in anno il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; allo stesso modo, per i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo, e comunque sempre salvo quanto previamente e diversamente concordato tra i coniugi;
l'alternanza viene stabilita a far parte da dicembre 2024;
g – I coniugi prestano il reciproco assenso all'espatrio ed autorizzano il rilascio di passaporto e carta d'identità validi per l'espatrio anche in favore del figlio minore;
h - per tutto quanto non stabilito ai precedenti punti, i coniugi richiamano l'allegato piano genitoriale da entrambi sottoscritto (doc. 5).
i - Il marito verserà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT del costo nazionale della vita, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di Milano (doc. 6), che i coniugi dichiarano di conoscere;
j - l'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi in uguale misura del
50%;
k - i coniugi s'impegnano reciprocamente a introdurre solo gradualmente nella vita del minore nuovi compagni o compagne, e ciò solo qualora la nuova relazione Per_1
Pag. 2 di 5 abbia le caratteristiche di stabilità e serietà tenuto conto della durata della stessa. e comunque non prima della pronuncianda sentenza di divorzio;
8) I coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i rapporti economici pendenti e di essere economicamente indipendenti, senza necessità di previsione di mantenimento in favore dell'uno o dell'altra, e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa. Gli stessi dichiarano di non essere proprietari di beni tali da avere documentazione economica giustificativa da produrre ai sensi di legge.
9) Le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi in pari misura.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno depositato documentazione contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile
Pag. 3 di 5 prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Salerno il giorno 20/07/2006, con atto trascritto presso i
[...]
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.78, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006);
2) recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4) Spese di lite al definitivo;
Pag. 4 di 5 5) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 27.10.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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