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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1401/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4981/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018972883000 TRIBUTI COATTIV 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018972883000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018972883000 BOLLO 2020
- INTIM PAGAM n. 29320239015860112000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180011624764000 TRIB COATT 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione in data 24.05.2024, la sig. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria , la Cartella di Pagamento n.
29320230018972883000 per Tassa Automobilistica 2020 di euro 178,74 ; l'Intimazione di Pagamento n.
29320239015860112000 per TARI 2009 per € 1.773,60 e la Cartella di Pagamento n.
29320180011624764000 per Tributi coattivi anno 2014 dell'importo di euro 130,64.
La ricorrente ha eccepito:
1) in via preliminare la nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti.
2) la prescrizione.
Ha chiesto dichiararsi la nullità degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi.
L'ADER costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni nel merito della pretesa impositiva. Con riguardo all'eccepita prescrizione depositava le relate di notifica degli atti prodromici.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa all'odierna udienza è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario in relazione alla cartella di Pagamento n. 29320180011624764000 per Tributi coattivi anno 2014, trattandosi di recupero di una mensilità di pensione riscossa dopo il decesso del pensionato, onde la competenza è del Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro.
Per quanto riguarda la cartella n. 29320230018972883000, relativa a Tassa Automobilistica 2020 stima il giudice che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto.
Difatti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine tassativo di giorni sessanta dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Alla ricorrente, la quale peraltro nel ricorso non dichiara la data in cui ha ricevuto la notifica dell'atto impugnato, la cartella di pagamento, come documentato in atti dalla resistente ADER, è stata notificata in data 18/5/2023
a mani del destinatario, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il in data 24.05.2024, e dunque oltre il termine decadenziale di giorni sessanta.
Con riguardo alla impugnata intimazione di pagamento per TARI 2009 la stessa risulta regolarmente notificata a mani della ricorrente in data 26/04/2024.
La sottostante cartella di pagamento n. 2932011 00133691 50 000 è stata regolarmente notificata personalmente alla ricorrente in data 14.04.11; successivamente veniva notificata alla Ricorrente_1 l'Intimazione di Pagamento n. 293 2017 90344897 38/000, riferita alla suindicata cartella. L'invio veniva rifiutato dal destinatario e restituito al mittente per compiuta giacenza, perfezionatasi in data 24.01.2018.
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione n. 29320239015860112000, 26/04/2024, il credito risulta prescritto. Infatti, pur ritenendosi regolarmente notificata la cartella di pagamento e l'avviso di intimazione n. 293 2017
90344897 38/000 alla data del 24/01/2018 , e pur tenendo conto della proroga disposta dal Legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 ( che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020; la disposizione è infatti stata superata dal richiamato D.L. 34/2020 solo per i tributi erariali, mentre si deve ritenere ancora operante per i tributi locali) il credito portato dalla cartella risulta irrimediabilmente prescritto anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione impugnato
(prescrizione decorrente dal 24/l/2018 scadenza in astratto il 24/l /2024 +85 giorni).
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accogliendo parzialmente il ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione del credito inerente l'Intimazione di Pagamento
n. 29320239015860112000 e la sottesa cartella di pagamento n. 2932011 00133691 50 000.
Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di giustizia tributaria in relazione alla cartella di pagamento nr. 29320180011624764000, onerando la ricorrente della riassunzione del giudizio dinanzi al competente
Giudice ordinario – sezione lavoro.
Dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320230018972883000.
Spese compensate.
Così deciso in Catania l' 11 febbraio 2026
Il giudice
Dr.ssa Ignazia Barbarino
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BARBARINO IGNAZIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4981/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018972883000 TRIBUTI COATTIV 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018972883000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230018972883000 BOLLO 2020
- INTIM PAGAM n. 29320239015860112000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180011624764000 TRIB COATT 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate -Riscossione in data 24.05.2024, la sig. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria , la Cartella di Pagamento n.
29320230018972883000 per Tassa Automobilistica 2020 di euro 178,74 ; l'Intimazione di Pagamento n.
29320239015860112000 per TARI 2009 per € 1.773,60 e la Cartella di Pagamento n.
29320180011624764000 per Tributi coattivi anno 2014 dell'importo di euro 130,64.
La ricorrente ha eccepito:
1) in via preliminare la nullità degli atti impugnati per omessa notifica degli atti presupposti.
2) la prescrizione.
Ha chiesto dichiararsi la nullità degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi.
L'ADER costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni nel merito della pretesa impositiva. Con riguardo all'eccepita prescrizione depositava le relate di notifica degli atti prodromici.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa all'odierna udienza è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice tributario in relazione alla cartella di Pagamento n. 29320180011624764000 per Tributi coattivi anno 2014, trattandosi di recupero di una mensilità di pensione riscossa dopo il decesso del pensionato, onde la competenza è del Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro.
Per quanto riguarda la cartella n. 29320230018972883000, relativa a Tassa Automobilistica 2020 stima il giudice che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile poiché tardivamente proposto.
Difatti ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 546 del 31.12.1992 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine tassativo di giorni sessanta dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Alla ricorrente, la quale peraltro nel ricorso non dichiara la data in cui ha ricevuto la notifica dell'atto impugnato, la cartella di pagamento, come documentato in atti dalla resistente ADER, è stata notificata in data 18/5/2023
a mani del destinatario, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il in data 24.05.2024, e dunque oltre il termine decadenziale di giorni sessanta.
Con riguardo alla impugnata intimazione di pagamento per TARI 2009 la stessa risulta regolarmente notificata a mani della ricorrente in data 26/04/2024.
La sottostante cartella di pagamento n. 2932011 00133691 50 000 è stata regolarmente notificata personalmente alla ricorrente in data 14.04.11; successivamente veniva notificata alla Ricorrente_1 l'Intimazione di Pagamento n. 293 2017 90344897 38/000, riferita alla suindicata cartella. L'invio veniva rifiutato dal destinatario e restituito al mittente per compiuta giacenza, perfezionatasi in data 24.01.2018.
Orbene, è di tutta evidenza che alla data di notifica dell'intimazione n. 29320239015860112000, 26/04/2024, il credito risulta prescritto. Infatti, pur ritenendosi regolarmente notificata la cartella di pagamento e l'avviso di intimazione n. 293 2017
90344897 38/000 alla data del 24/01/2018 , e pur tenendo conto della proroga disposta dal Legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020 ( che prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali, per il periodo compreso tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020; la disposizione è infatti stata superata dal richiamato D.L. 34/2020 solo per i tributi erariali, mentre si deve ritenere ancora operante per i tributi locali) il credito portato dalla cartella risulta irrimediabilmente prescritto anteriormente alla notifica dell'avviso di intimazione impugnato
(prescrizione decorrente dal 24/l/2018 scadenza in astratto il 24/l /2024 +85 giorni).
Spese compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accogliendo parzialmente il ricorso, dichiara l'intervenuta prescrizione del credito inerente l'Intimazione di Pagamento
n. 29320239015860112000 e la sottesa cartella di pagamento n. 2932011 00133691 50 000.
Dichiara il difetto di giurisdizione dell'adita Corte di giustizia tributaria in relazione alla cartella di pagamento nr. 29320180011624764000, onerando la ricorrente della riassunzione del giudizio dinanzi al competente
Giudice ordinario – sezione lavoro.
Dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alla cartella di pagamento n. 29320230018972883000.
Spese compensate.
Così deciso in Catania l' 11 febbraio 2026
Il giudice
Dr.ssa Ignazia Barbarino