CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 15/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3106/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239003612907 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170036482859000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170041295714000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4000/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellatosi riportono agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo
, il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento relativamente alle due cartelle di cui all'epigrafe.
Nell'atto di appello il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza allegando e provando la tempestività del ricorso. Nel merito insiste per l' accoglimento della domanda in quanto prescritto il credito tributario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiede che la causa sia dichiarata estinta a seguito dello sgravio delle cartelle operato dalla concessionaria della riscossione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio delle cartelle esattoriali per cui oggi è causa determina la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Il complessivo esito della vicenda processuale costituisce giustificato motivo per dichiarare compenate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente e Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3106/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 384/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 09/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720239003612907 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170036482859000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720170041295714000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4000/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante e Appellatosi riportono agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo
, il suo ricorso avverso l'intimazione di pagamento relativamente alle due cartelle di cui all'epigrafe.
Nell'atto di appello il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza allegando e provando la tempestività del ricorso. Nel merito insiste per l' accoglimento della domanda in quanto prescritto il credito tributario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che chiede che la causa sia dichiarata estinta a seguito dello sgravio delle cartelle operato dalla concessionaria della riscossione.
All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio delle cartelle esattoriali per cui oggi è causa determina la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio.
Il complessivo esito della vicenda processuale costituisce giustificato motivo per dichiarare compenate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.