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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 5458/2021
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Leonardo Parte_1
Pepe, giusta procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata;
- opponente-
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante. p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Ascolese, giusta procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 03.11.2021, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1011/2021 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 15.377,44 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. A motivi deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva per mancata prova dei poteri di rappresentanza sociale;
l'infondatezza della domanda. Si costituiva in giudizio la la quale, nel Controparte_1 contestare tutto quanto dedotto ed eccepito dell'opponente chiedeva, in via preliminare, di disporre la comparizione delle parti al fine di verificare la piena capacità di intendere e volere dell'opponente affetta da senilità precoce e, in caso di accertata e/o manifesta incapacità, dichiarare l'estinzione anticipata della spiegata opposizione per inesistenza e/o nullità della procura;
sempre in via preliminare, dichiarare la domanda spiegata improponibile ed improcedibile, anche per l'effetto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege; concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante la sussistenza dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposto di procedere al libero interrogatorio dell'opponente che, subiva, tuttavia rinvii;
dopodiché, con ordinanza del 12.06.2023, il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti il termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione della istanza di mediazione e fissava l'udienza del 13.03.2024 per la verifica della procedibilità della domanda.
Il giudizio subiva cambio di giudicante e, all'udienza cartolare del
06.05.2024, le parti davano atto non era stata attivata la procedura di mediazione.
La causa veniva rinviata, dunque, per la precisazione delle conclusioni in ordine alla procedibilità della domanda e all'udienza del 04.11.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
Va debitamente premesso che la Suprema Corte ha statuito che “nelle controversie soggette mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione pag. 2/3 e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. SS.UU. n. 19596/2020)”.
Tale principio, peraltro, è stato recepito anche dal legislatore, il quale ha introdotto l'art. 5 bis nel D.Lgs 28/2010.
Orbene, nel caso in esame, il precedente giudicante - con l'ordinanza del
12.06.2023- ha assegnato alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, fissando altresì una successiva udienza per verificare l'esito della procedura.
Tuttavia, sino alla successiva udienza del 06.05.2024, le parti non hanno dato atto dell'avveramento della condizione di procedibilità costituita dalla mediazione obbligatoria.
In ragione di quanto precede, troverà applicazione al caso di specie il principio di diritto espresso nella pronuncia n. 19596/2020.
Di conseguenza, l'opposizione va dichiarata improcedibile e andrà revocato il decreto ingiuntivo n. 1011/2021.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce del mutamento di giurisprudenza innanzi citato e dell'assenza di ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:
- dichiara la domanda improcedibile e per l'effetto revoca il D.I.
1011/2021 reso dall'intestato Tribunale;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 17.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino pag. 3/3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Ilaria Iammarino, ha emanato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della I sezione civile, al n. R.G. 5458/2021
TRA
, rappresentata e difesa, dall'avv. Leonardo Parte_1
Pepe, giusta procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata;
- opponente-
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante. p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Ascolese, giusta procura in atti e come in atti elettivamente domiciliata
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 03.11.2021, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1011/2021 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di € 15.377,44 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. A motivi deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
la carenza di legittimazione attiva per mancata prova dei poteri di rappresentanza sociale;
l'infondatezza della domanda. Si costituiva in giudizio la la quale, nel Controparte_1 contestare tutto quanto dedotto ed eccepito dell'opponente chiedeva, in via preliminare, di disporre la comparizione delle parti al fine di verificare la piena capacità di intendere e volere dell'opponente affetta da senilità precoce e, in caso di accertata e/o manifesta incapacità, dichiarare l'estinzione anticipata della spiegata opposizione per inesistenza e/o nullità della procura;
sempre in via preliminare, dichiarare la domanda spiegata improponibile ed improcedibile, anche per l'effetto del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege; concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante la sussistenza dei presupposti di legge;
nel merito, rigettare la spiegata opposizione e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto.
Instaurato il contraddittorio, veniva disposto di procedere al libero interrogatorio dell'opponente che, subiva, tuttavia rinvii;
dopodiché, con ordinanza del 12.06.2023, il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e assegnava alle parti il termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione della istanza di mediazione e fissava l'udienza del 13.03.2024 per la verifica della procedibilità della domanda.
Il giudizio subiva cambio di giudicante e, all'udienza cartolare del
06.05.2024, le parti davano atto non era stata attivata la procedura di mediazione.
La causa veniva rinviata, dunque, per la precisazione delle conclusioni in ordine alla procedibilità della domanda e all'udienza del 04.11.2024 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
***
Va debitamente premesso che la Suprema Corte ha statuito che “nelle controversie soggette mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione pag. 2/3 e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo" (Cass. SS.UU. n. 19596/2020)”.
Tale principio, peraltro, è stato recepito anche dal legislatore, il quale ha introdotto l'art. 5 bis nel D.Lgs 28/2010.
Orbene, nel caso in esame, il precedente giudicante - con l'ordinanza del
12.06.2023- ha assegnato alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, fissando altresì una successiva udienza per verificare l'esito della procedura.
Tuttavia, sino alla successiva udienza del 06.05.2024, le parti non hanno dato atto dell'avveramento della condizione di procedibilità costituita dalla mediazione obbligatoria.
In ragione di quanto precede, troverà applicazione al caso di specie il principio di diritto espresso nella pronuncia n. 19596/2020.
Di conseguenza, l'opposizione va dichiarata improcedibile e andrà revocato il decreto ingiuntivo n. 1011/2021.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce del mutamento di giurisprudenza innanzi citato e dell'assenza di ogni attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo, così provvede:
- dichiara la domanda improcedibile e per l'effetto revoca il D.I.
1011/2021 reso dall'intestato Tribunale;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Nocera Inferiore, 17.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ilaria Iammarino pag. 3/3