Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2026REG.PROV.COLL.
N. 00856/2021 REG.RIC.
N. 00859/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi riuniti:
1) ricorso numero di registro generale 856 del 2021, proposto da Fmc s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Nunzio Pinelli e, giusta nuova procura, dall’avv. Michele Cimino con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune CE (PA), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Crosta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di So.svi.ma. s.p.a. - Agenzia di sviluppo locale delle Madonie, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
2) ricorso numero di registro generale 859 del 2021, proposto da So.svi.ma s.p.a. Agenzia di sviluppo locale delle Madonie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di CE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Crosta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
di FMC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nunzio Pinelli e, giusta nuova procura, dall’avv. Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
quanto a entrambi i ricorsi, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 1578 del 2021, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune CE e di FMC s.r.l.;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 377 del 2022 di riunione degli appelli nn. 856 e 859 del 2021;
Viste le ordinanze nn. 1316 del 2022 e 429 del 2023;
Visto il decreto collegiale n. 489 del 2024;
Viste le dichiarazioni di rinunzia al mandato dell’avv. Patrizia Stallone;
Designato relatore il cons. La RE;
Uditi nell’udienza pubblica del 26 marzo 2026, per le parti, gli avv.ti. Nunzio Pinelli, su delega di Maria Beatrice Miceli, Anna Maria Crosta e Michele Cimino;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
AT e IT
1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.
1.1.- Con ordinanza n. 18/2020 il Comune di CE ingiungeva alla FMC s.r.l. la « sospensione dei lavori relativi al PUPC n. 8 del 6.4.2028 per il completamento del comparto edificatorio in c.da S. Lucia, nella zona omogenea E3S per la realizzazione di strutture da destinare ad attività commerciale, parcheggi e servizi a supporto della ricettività turistica ». Tale provvedimento era adottato in ragione:
- del parere contrario alla variante (non approvata dal Comune) da parte del Settore urbanistica ed edilizia del medesimo Ente locale;
- dell’inadempienza contrattuale della società rispetto a un precedente accordo del 26 aprile 2017;
- della difformità dal titolo edilizio n. 8/2018 che avrebbe previsto la realizzazione di sei livelli interrati da destinare ad autorimesse.
1.2.- Avverso tale ordinanza insorgeva, in prime cure, con richiesta di annullamento (ricorso n. 1463 del 2020), FMC s.r.l. la quale dava, tra l’altro, conto di un intervenuto parere favorevole di conformità urbanistica espresso dal Comune nella conferenza di servizi del 22 agosto 2019 indetta da So.svi.ma. s.p.a., l’Agenzia di sviluppo locale delle Madonie la quale svolgeva le funzioni di SUAP (sportello unico per le attività produttive) per il Comune di CE.
Detto parere era stato, poi, sospeso dallo stesso Comune di CE in conseguenza di asserite discordanze tra gli elaborati del progetto di variante oggetto del parere favorevole del medesimo ufficio e gli elaborati costituenti la documentazione integrativa prodotta dalla ditta richiedente.
1.3.- La ricorrente società deduceva il difetto di competenza del Responsabile del settore urbanistica del Comune di CE in favore del SUAP presso So.svi.ma. s.p.a. in conseguenza delle previsioni del regolamento sul funzionamento dello sportello unico approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 2012: l’impugnata ordinanza sarebbe stata emanata in carenza assoluta di potere. Deduceva i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
1.4.- Il Comune di CE si opponeva all’accoglimento del ricorso.
1.5.- Il medesimo Comune di CE, con ricorso n. 1620 del 2020, a sua volta, impugnava dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, con richiesta di annullamento sorretta da plurime doglianze, la « determinazione n. 3/2020 del 15.07.2020 di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria indetta da SO.SVI.MA. s.r.l. – Sportello unico attività produttive “SUAP Madonie Associato”, a seguito dell’istanza presentata in data 8.08.2019 dalla FMC s.r.l., […] avente ad oggetto “Completamento del comparto edificatorio in contrada Santa Lucia nella zona omogenea E3S per la realizzazione di strutture da destinare ad uso commerciale, parcheggio e servizi a supporto della ricettività turistica - Foglio 4 part 1618 (ex 1590 – 1591) - Variante in corso d’opera al P.U.P.C. n. 8 del 6.04.2018 per riduzione dei piani interrati ».
1.6.- In tale giudizio resisteva FMC s.r.l. la quale concludeva per l’infondatezza del ricorso.
1.7.- Con sentenza n. 1578 del 2021, il T.a.r. per la Sicilia riuniva i due sopracitati ricorsi, accoglieva il ricorso n. 1620 del 2020 proposto dal Comune di CE e respingeva il ricorso n. 1463 del 2020 proposto da FMC s.r.l.
1.7.1.- Il T.a.r., disattendeva la censura di incompetenza (del SUAP) dedotta dal Comune in ragione della asserita destinazione del fabbricato prevalentemente residenziale e non ad attività produttive e accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dal Comune di CE riguardante la intervenuta determinazione positiva (n. del 15 luglio 2020) della conferenza di servizi (indetta dal SUAP) nonostante il parere negativo espresso dal Comune. Evidenziava, tra l’altro, il T.a.r, quanto al merito della variante al permesso di costruire oggetto di conferenza di servizi, che le previsioni urbanistiche del Comune di CE avrebbero previsto, in relazione alla sottozona E3S, « l’esclusiva realizzazione di servizi a supporto della fruizioni turistica, incompatibili con la destinazione residenziale prevista dalla categoria A4 (abitazioni di tipo popolare) e A7 (abitazioni con spazi esterni di pertinenza) e box posti auto (C6) ».
1.7.2.- Il ricorso di FMC s.r.l. era, invece, integralmente respinto sul rilievo che:
- legittimamente il Comune avrebbe adottato l’ordinanza di sospensione dei lavori in quanto alla relativa data l’efficacia del titolo edilizio adottato in variante sarebbe risultata sospesa ex lege ;
- infondata sarebbe stata la censurata violazione dell’art. 10- bis l. n. 241 del 1990;
- nessuna violazione del principio di legittimo affidamento sarebbe stata, nel caso di specie, utilmente predicabile.
2.1.- Avverso la predetta sentenza ha interposto un primo appello FMC s.r.l. la quale ne ha chiesto la riforma, in parte qua , sulla base di doglianze così articolate:
a) quanto alla statuizione (di accoglimento) sul ricorso proposto dal Comune di CE:
- erroneamente sarebbe stata dichiarata l’illegittimità dell’indicazione dell’accatastamento d’impianto di alcuni fabbricati nelle categorie catastali del gruppo A, da cui il T.a.r. avrebbe « dedotto il mutamento di destinazione d’uso urbanistica » e l’esclusione, in relazione alla sottozona E3S, della possibilità di destinare « gli immobili a residenza, imponendosi la destinazione turistico-recettiva »;
- sarebbe stata travisata, sotto vari profili, la nuova relazione tecnica trasmessa alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali da cui avrebbe fatto derivare l’asserita incompatibilità dell’ipotesi progettuale con la disciplina urbanistica;
b) quanto alla statuizione reiettiva del ricorso proposto dalla medesima FMC s.r.l.:
- il Comune sarebbe stato privo del potere di emettere l’ordinanza di sospensione dei lavori, di competenza del SUAP alla luce della disciplina dettata dagli artt. 2 e 7 del d. P.R. n. 160 del 2010, dall’art. 5, comma 1- bis , d.P.R. n. 380 del 2001, oltre che dalla deliberazione consiliare n. 42 del 2012, disposizioni sulla base delle quali la competenza anche su tale provvedimento sarebbe stata ascritta al SUAP presso So.svi.ma. s.p.a.;
- contraddittoriamente il T.a.r. avrebbe, per un verso, disatteso l’eccezione di inefficacia della determinazione di So.svi.ma. s.p.a. al momento della proposizione del ricorso e, per altro verso, ha respinto l’eccezione volta a rilevare i presupposti legittimanti la medesima ordinanza in ragione della sospensione dell’efficacia del titolo edilizio;
- nel caso di specie sarebbe stato esercitato un potere cautelare (di ordinanza) in modo disfunzionale, in presenza di una variante autorizzata non sottoposta ad alcun potere di ritiro o di autotutela;
- gli atti adottati dal Responsabile dell’ufficio urbanistica comunale e dal Sindaco sarebbero stati viziati da sviamento della causa tipica del potere in quanto gli stessi, invece di perseguire l’interesse pubblico, sarebbero stati dettati, per plurime ragioni, da un « intento lesivo ai danni della ricorrente »;
- l’ordinanza di sospensione avrebbe dovuto motivare circa il mancato accoglimento delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 10- bis l. n. 241 del 1990;
- il Comune avrebbe omesso di formulare un dissenso esplicito all’istanza della FMC s.r.l., non avrebbe indicato – in asserita violazione delle disposizioni in tema di conferenze di servizi – nel parere contrario prot. 14607 alcuna prescrizione idonea a superare le asserite criticità, e avrebbe omesso di indicare i vincoli normativi o le previsioni urbanistiche asseritamente violati dalle integrazioni apportate al progetto;
- l’ordinanza di sospensione si sarebbe fondata su ragioni tecniche non condivisibili, considerato, tra l’altro, che nessun cambio di destinazione d’uso sarebbe stato richiesto;
- la l.r. n. 27 del 1996 avrebbe previsto che gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù debbano possedere le caratteristiche strutturali e igienico sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione per i quali è prevista la categoria catastale nella classe da A/1 a A/9. Ciò non sarebbe equivalso ad affermare la destinazione di siffatti immobili a uso residenziale;
- la riduzione del numero di piani non avrebbe violato le obbligazioni assunta in seno alle convenzioni stipulate con l’ente, atteso che i n. 12 posti auto interrati prospicienti la strada statale n. 113 oggetto della convenzione approvata con la delibera n. 80/2017, sarebbero stati già realizzati e sarebbero stati cosa altra rispetto al parcheggio multipiano oggetto del PUDC n. 8/2018, avente a oggetto parcheggi privati;
- il parere contrario alla variante su cui si fondava l’ordinanza di sospensione è stato emesso in data 20 aprile 2020, a distanza di nove mesi dall’adozione del parere favorevole, in prossimità della conclusione della conferenza di servizi nel corso della quale tutte le Amministrazioni, e così pure il Comune di CE, avrebbero espressamente rilasciato tutte le autorizzazioni di legge e tutti pareri favorevoli;
- l’ordinanza di sospensione sarebbe risultata irrituale rispetto allo schema dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, stante l’assenza di opere abusive.
2.2.- FMC s.r.l. ha proposto domanda di risarcimento del danno discendente dalla (asserita) illegittimità dell’ordinanza di sospensione.
3.- Un secondo ricorso in appello avverso la sentenza T.a.r. per la Sicilia, sez. II, n. 1578 del 2021, cit., è stato proposto da So.svi.ma s.p.a. la quale ne ha chiesto la parziale riforma prospettando argomenti così articolati:
- il Comune non sarebbe stato legittimato all’impugnazione del provvedimento di So.svi.ma. s.p.a. sul rilievo che: a) sarebbe risultato pendente il procedimento di cui all’art. 21 l.r. n. 7 del 2019 azionato dal Comune medesimo; b) il Comune avrebbe impugnato un provvedimento adottato dal soggetto (So.svi.ma. s.p.a.) da esso stesso « delegato » all’adozione di quell’atto e, dunque, avrebbe, in tesi, impugnato un provvedimento « proprio »;
- erroneamente il T.a.r. avrebbe considerato la presenza di una variazione di destinazione d’uso la quale, diversamente, non sarebbe mai stata richiesta;
- la l.r. n. 27 del 1996 attribuirebbe natura turistico -ricettiva alle opere previste;
- il parere negativo del Comune di CE non sarebbe stato preceduto dal ritiro del precedente parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, aspetto sul quale il T.a.r. avrebbe omesso di pronunciare.
4.- Le controparti intimate si sono costituite nei predetti giudizi depositando documenti e, quanto all’appello rg. n. 859 del 2021, anche memorie.
5.- Con ordinanza n. 377 del 2022 i due appelli sono stati riuniti. Con la medesima ordinanza è stata disposta l’acquisizione della relazione di CTU (« volta, tra l’altro, a chiarire aspetti tecnici di sicuro rilievo nel presente contenzioso, afferenti alla regolarità urbanistica dell’intervento costruttivo per cui è causa, per i quali l’istruttoria non è completa ») depositata nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Termini Imerese tra FMC s.r.l. e il Comune di CE.
6.- Con ordinanza n. 1316 del 2022 è stata disposta verificazione.
7. Le misure istruttorie sono state tutte eseguite con il deposito della relazione di verificazione e dei richiesti documenti.
8.- In prossimità dell’udienza FMC s.r.l. ha depositato istanza di cancellazione della causa r.g. n. 856 del 2021 dal ruolo, con richiesta di separazione dei giudizi riuniti e, in ogni caso ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio (appello proposto da FMC s.r.l.) « per mancato deposito dell’istanza di fissazione udienza entro un anno dalla cancellazione della causa dal ruolo ».
9.- In entrambi i giudizi riuniti il Comune di CE ha depositato copia della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 236 del 2026 con la quale il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto da FMC s.p.a. avverso la nota del Comune di CE prot. n. 28789 del 2024, recante l’ordine di non effettuare l’intervento oggetto della SCIA riguardante il « Completamento del comparto […] in attuazione della convenzione urbanistica e dell'accordo di cui alla delibera di Giunta comunale n. 80/2017 per il riassetto planivolumetrico della zona omogenea E3S. Progetto stralcio in variante al progetto autorizza con permesso di costruire n. 8 del 06/04/2018 esclusivamente per il completamento del piano interrato destinato a parcheggi e del primo livello fuori terra destinato ad uso commerciale- fg. 4 partt. 1590 ex 1591 (oggi 1618 e 1619) » .
10.- Con memoria So.svi.ma. s.p.a. ha manifestato la persistenza dell’interesse alla decisione dell’appello da essa proposto.
11.- All’udienza pubblica del 26 marzo 2026, presenti i procuratori delle parti, entrambi gli appelli, su richiesta degli stessi, sono stati trattenuti in decisione.
12.- Va preliminarmente dichiarata, in linea con quanto richiesto da FMC s.r.l. e previa revoca in parte qua del decreto di fissazione dell’udienza, l’estinzione per perenzione del giudizio instaurato con il ricorso in appello rg. n. 856 del 2021, in ragione della omessa proposizione dell’istanza di fissazione dell’udienza nel termine annuale ex art. 81 c.p.a. Tale assetto rende superflua la richiesta separazione dei giudizi.
13.- Può quindi passarsi all’esame del solo ricorso rg. n. 859 del 2021.
14.- L’appellante So.svi.ma. s.p.a. deduce la (asserita) carenza di legittimazione del Comune di CE a impugnare il provvedimento del Suap presso So.svi.ma., conclusivo della conferenza di servizi. Sostiene, per un verso, che detta impugnazione sarebbe risultata preclusa dalla pendenza del procedimento di cui all’art. 21 l.r. n. 7 del 2019 azionato dal Comune medesimo e, per altro verso, il Comune avrebbe impugnato un provvedimento adottato dal soggetto (So.svi.ma. S.p.a.) da esso stesso « delegato » e, dunque, avrebbe, di fatto, impugnato un atto « proprio ».
15.- Il motivo è, quanto al dedotto carattere preclusivo dell’opposizione ex art. 21 l.r. n. 7 del 2019, fondato.
15.1.- L’art. 20 della l.r. n. 7 del 2019, recante « Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa », prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.
La legge fa salvo il potere di autotutela dell’amministrazione procedente su richiesta delle altre amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza.
Infatti, viene stabilito che le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, l’amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via dì autotutela ai sensi degli articoli 21- quinquies e 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini: « la norma è finalizzata ad evitare comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni » (cfr. relazione al d.d.l. pubblicata sul sito istituzionale dell’ARS- Assemblea regionale siciliana).
15.2.- L’articolo 21, infine, disciplina il procedimento di opposizione dinanzi alla Giunta regionale.
Si prevede che, in caso di motivato dissenso, espresso da un’amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o dell’incolumità pubblica, quest’ultima può proporre opposizione alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.
La Giunta regionale indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell’opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza.
In tale riunione, i partecipanti formulano proposte per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.
Qualora all’esito della riunione sia raggiunta un’intesa, l’amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza; qualora, invece, l’intesa non venga raggiunta, la questione viene rimessa alla Giunta regionale.
Se la Giunta regionale non accoglie l’opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia; diversamente, la Giunta regionale adotta una deliberazione con contenuti prescrittivi che sostituisce a determinazione di conclusione della conferenza.
15.3.- Ciò premesso, occorre stabilire se la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 7 del 2019 precludesse al Comune di CE la possibilità di instaurare l’azione giurisdizionale prima della conclusione del complessivo procedimento, del quale la decisione sull’opposizione costituisce una fase ulteriore, non ancora definita, alla quale si è sovrapposta l’iniziativa giudiziaria.
Dagli atti di causa emerge, infatti, che la rinuncia all’opposizione, comunicata dal Comune di CE è datata 18 novembre 2020 (cfr. doc. n. 46 deposito di FMC s.r.l. nel ricorso di primo grado n. 1620 del 2020) mentre il ricorso risulta notificato il 14 ottobre 2020 e depositato il 27 ottobre 2020.
15.4.- Ciò posto, se, da un lato, è vero che « l’opposizione […] non può in alcun modo costituire conditio sine qua non dell’azione giurisdizionale, ferma restando, in caso di mancata proposizione dell’opposizione, la facoltà di esercizio dell’azione giurisdizionale nel termine ordinario » (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7884, richiamata da successiva 21 maggio 2024, n. 4527, in relazione alla omologa disposizione statale ex art. 14- quinquies l. n. 241 del 1990), dall’altro lato deve rilevarsi che lo schema procedimentale delineato dall’art. 21 della l.r. n. 7 del 2019 configura un procedimento unitario, comprensivo della fase eventuale dell’opposizione, cosicché prima della relativa definizione non può essere proposta l’iniziativa giurisdizionale
La conclusione di tale procedimento si realizza solo con l’adozione del provvedimento finale, che nel caso di specie non era ancora intervenuto al momento della proposizione del ricorso, risultando irrilevante la successiva rinuncia all’opposizione. D’altronde, il comma 3 del citato art. 21 prevede che la determinazione conclusiva della conferenza acquisti efficacia « definitiva » soltanto a seguito della pronuncia della Giunta regionale o del raggiungimento dell’intesa, quest’ultima eventualmente formalizzata con un nuovo provvedimento. Né rileva, in senso contrario, la mancata previsione – nella normativa regionale, a differenza di quella statale – di una sospensione legale degli effetti della determinazione conclusiva.
Un simile assetto depone, infatti, per la natura unitaria del procedimento, che, al momento della proposizione del ricorso, non poteva dirsi concluso; da ciò discende l’inammissibilità del ricorso proposto in pendenza dell’opposizione.
Infatti, è incontrovertibile che l’interesse al ricorso debba necessariamente sussistere fin dal momento della sua proposizione, altrimenti essendo il ricorso stesso inammissibile; e che, in tale ipotesi, nessun rilievo possa riconnettersi alla successiva sopravvenienza di un interesse, ciò non potendo dar luogo alla sopravvenuta ammissibilità d’un ricorso ab initio inammissibile (pur essendo, invece, vero il contrario: ossia che un ricorso in origine ammissibile divenga improcedibile ove l’interesse venga meno in corso di causa, giacché esso deve non soltanto sussistere ab initio , ma anche persistere fino alla decisione della lite) per il principio che quod nullum est non potest, tractu temporis, convalescere .
15.5.- In tal senso il primo motivo dell’appello proposto da So.svi.ma. s.p.a. va, in parte qua , accolto, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dal Comune di CE.
16.- Conclusivamente, l’appello proposto da FMC s.r.l. va dichiarato estinto per perenzione; l’appello proposto da So.svi.ma. s.p.a. va accolto in ragione della fondatezza, in parte qua , del primo motivo; sicché, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado proposto dal Comune di CE va dichiarato inammissibile. Le ulteriori censure e motivi veicolati con l’appello di So.svi.ma. s.p.a. restano conseguentemente assorbiti.
17.- Le spese di verificazione, già liquidate, sono poste definitivamente a carico del Comune di CE.
18.- Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra il Comune di CE e So.svi.ma. s.p.a., in ragione degli specifici profili della vicenda procedimentale e contenziosa; quanto alle spese nel giudizio r.g. n. 856 del 2021, va applicato il regime previsto dall’art. 83 c.p.a. in base al quale ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio, che restano perciò irripetibili.
P.Q.M.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così statuisce:
- dichiara estinto per perenzione il giudizio r.g. n. 856 del 2021;
- accoglie l’appello r.g. n. 859 del 2021, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado proposto dal Comune di CE (r.g. n. 1620 del 2020).
Compensa le spese del doppio grado tra Comune di CE e So.svi.ma. s.p.a. (giudizio r.g. n. 859 del 2021); dichiara irripetibili, come in motivazione, le spese del giudizio r.g. n. 856 del 2021.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO de IS, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Giuseppe La RE, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La RE | NO de IS |
IL SEGRETARIO