CGARS, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 300
CGARS
Sentenza 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Irregolarità dell'ordinanza di sospensione rispetto all'art. 27 DPR 380/2001

    Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l'efficacia del titolo edilizio adottato in variante era sospesa ex lege alla data dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Incompetenza del Responsabile del settore urbanistica

    Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l'efficacia del titolo edilizio adottato in variante era sospesa ex lege alla data dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Vizio di potere dell'ordinanza di sospensione

    Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l'efficacia del titolo edilizio adottato in variante era sospesa ex lege alla data dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Sviamento della causa tipica del potere

    Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l'efficacia del titolo edilizio adottato in variante era sospesa ex lege alla data dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Mancata motivazione circa il mancato accoglimento delle osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990

    Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l'efficacia del titolo edilizio adottato in variante era sospesa ex lege alla data dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Omessa indicazione dei vincoli normativi violati

    Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l'efficacia del titolo edilizio adottato in variante era sospesa ex lege alla data dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Ragioni tecniche non condivisibili a fondamento dell'ordinanza

    Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l'efficacia del titolo edilizio adottato in variante era sospesa ex lege alla data dell'ordinanza.

  • Accolto
    Pendenza procedimento ex art. 21 L.R. 7/2019

    La proposizione dell'opposizione ex art. 21 L.R. 7/2019 precludeva al Comune di CE la possibilità di instaurare l'azione giurisdizionale prima della conclusione del complessivo procedimento.

  • Accolto
    Impugnazione di provvedimento proprio

    La proposizione dell'opposizione ex art. 21 L.R. 7/2019 precludeva al Comune di CE la possibilità di instaurare l'azione giurisdizionale prima della conclusione del complessivo procedimento.

  • Altro
    Presenza di variazione di destinazione d'uso

    Le ulteriori censure e motivi veicolati con l'appello di So.svi.ma. s.p.a. restano assorbiti.

  • Altro
    Natura turistico-ricettiva delle opere previste

    Le ulteriori censure e motivi veicolati con l'appello di So.svi.ma. s.p.a. restano assorbiti.

  • Altro
    Mancata pronuncia sul ritiro del parere favorevole

    Le ulteriori censure e motivi veicolati con l'appello di So.svi.ma. s.p.a. restano assorbiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 300
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 300
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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