CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 02/02/2026, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1674/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16152/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250001589303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259006919409000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250018947345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta e insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese in favore dell'antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le Cartella di pagamento n.10020259006919409000 notificata il 12.06.2025 di importo €
1263,49, ma solo relativamente alle pretese azionate nelle seguenti cartelle:
1-10020150006032861000 notificata il 22.04.2015 tassa automobilistica anno 2010 di importo €152,08;
2- 100201600261702000 notificata il 05.04.2017 tassa automobilistica anno 2011 importo €211,83
3.-10020240004018417000 notificata il 05.04.2024 tassa automobilistica (non viene indicataalcuna targa veicolo) 2018 importo € 276,03
.-Cartella di pagamento n.1002025 0018947345000 notificato il 12.12.2025 relativa alla tassa automobilistica tg Targa_1 ANNO 2020 importo 260,46
- Cartella di pagamento n.1002025 0001589303000 relativa alla tassa automobilistica tg
Targa_1 anno 2019 importo € 264,12
Deduceva la carenza di legittimazione passiva non essendo stata indicata la targa del veicolo nella cartella n.10020259006919409000 notificata il 12.06.2025 contenente le seguenti cartelle
:10020150006032861000 notificata il 22.04.2015 tassa automobilistica (non viene indicata alcuna targa veicolo) anno 2010 di importo € 152,08; 100201600261702000 notificata il 05.04.2017 tassa automobilistica
(non viene indicata alcuna targa veicolo) anno 2011 importo € 211,83; 10020240004018417000 notificata il 05.04.2024 tassa automobilistica (non viene indicata alcuna targa veicolo) 2018 importo € 276,03; l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ritualmente Agenzia Entrate e Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato avendo proceduto alla regolare notifica di atti interruttivi successivi agli avvisi di accertamento
.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha documentato la notifica degli avvisi di accertamento nentro il termine triennale ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Sussiste la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria adita in quanto l'ente impositore è la
Regione Campania ed in relazione ad essa si radica la competenza territoriale.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione. In ogni caso eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Ebbene quanto alla cartella di pagamento n.1002025 0018947345000 notificata il 12.12.2025 relativa alla tassa automobilistica tg Targa_1 ANNO 2020 importo 260,46 il relativo avviso di accertamento n. 064030673838 per tassa auto 2020 è stato notificato a mani della ricorrente in data 7.7.2023.
Quanto alla - Cartella di pagamento n.1002025 0001589303000 relativa alla tassa automobilistica tg
Targa_1 anno 2019 importo € 264,12 il relativo avviso di accertamento n. 964076751580 è stato notificato a mani della ricorrente in data 22.8.2022.
Quanto , infine, alla cartella n.10020259006919409000 notificata il 12.06.2025 e relativa alle cartelle:
1-10020150006032861000 risulta essere stata notificata il 22.04.2015 per tassa automobilistica anno 2010 di importo €152,08 a mani di un familiare convivente ma non risultano poi successivi atti interruttivi
2- 100201600261702000 risulta essere stata notificata il 05.04.2017 per tassa automobilistica anno 2011 importo €211,83 a mani della ricorrente ma non risultano depositati successivi atti interruttivi
3.-10020240004018417000 risulta essere stata notificata a mansi della ricorrente in data 05.04.2024 per tassa automobilistica 2018 importo € 276,03 ed il relativo avviso di accertamento n.834060562500 è stato notificato in data 21.8.21 come documentato dalla regione Campania sempre a mani della ricorrente.
La domanda può essere quindi accolta solo limitatamente alle pretese contenute nelle cartelle n.10020150006032861000 e n. 100201600261702000.Per il resto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite -in virtù della reciproca parziale soccombenza- possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16152/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250001589303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020259006919409000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 10020250018947345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: si riporta e insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese in favore dell'antistatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.9.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le Cartella di pagamento n.10020259006919409000 notificata il 12.06.2025 di importo €
1263,49, ma solo relativamente alle pretese azionate nelle seguenti cartelle:
1-10020150006032861000 notificata il 22.04.2015 tassa automobilistica anno 2010 di importo €152,08;
2- 100201600261702000 notificata il 05.04.2017 tassa automobilistica anno 2011 importo €211,83
3.-10020240004018417000 notificata il 05.04.2024 tassa automobilistica (non viene indicataalcuna targa veicolo) 2018 importo € 276,03
.-Cartella di pagamento n.1002025 0018947345000 notificato il 12.12.2025 relativa alla tassa automobilistica tg Targa_1 ANNO 2020 importo 260,46
- Cartella di pagamento n.1002025 0001589303000 relativa alla tassa automobilistica tg
Targa_1 anno 2019 importo € 264,12
Deduceva la carenza di legittimazione passiva non essendo stata indicata la targa del veicolo nella cartella n.10020259006919409000 notificata il 12.06.2025 contenente le seguenti cartelle
:10020150006032861000 notificata il 22.04.2015 tassa automobilistica (non viene indicata alcuna targa veicolo) anno 2010 di importo € 152,08; 100201600261702000 notificata il 05.04.2017 tassa automobilistica
(non viene indicata alcuna targa veicolo) anno 2011 importo € 211,83; 10020240004018417000 notificata il 05.04.2024 tassa automobilistica (non viene indicata alcuna targa veicolo) 2018 importo € 276,03; l'omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta prescrizione e l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi applicati. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento della cartella opposta vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita ritualmente Agenzia Entrate e Riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato avendo proceduto alla regolare notifica di atti interruttivi successivi agli avvisi di accertamento
.
Si è costituita anche la Regione Campania che ha documentato la notifica degli avvisi di accertamento nentro il termine triennale ed ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. All'udienza del 28.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Sussiste la competenza territoriale della Corte di Giustizia tributaria adita in quanto l'ente impositore è la
Regione Campania ed in relazione ad essa si radica la competenza territoriale.
Parte ricorrente lamenta la mancata notifica degli atti prodromici alle cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione. In ogni caso eccepisce l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Ebbene quanto alla cartella di pagamento n.1002025 0018947345000 notificata il 12.12.2025 relativa alla tassa automobilistica tg Targa_1 ANNO 2020 importo 260,46 il relativo avviso di accertamento n. 064030673838 per tassa auto 2020 è stato notificato a mani della ricorrente in data 7.7.2023.
Quanto alla - Cartella di pagamento n.1002025 0001589303000 relativa alla tassa automobilistica tg
Targa_1 anno 2019 importo € 264,12 il relativo avviso di accertamento n. 964076751580 è stato notificato a mani della ricorrente in data 22.8.2022.
Quanto , infine, alla cartella n.10020259006919409000 notificata il 12.06.2025 e relativa alle cartelle:
1-10020150006032861000 risulta essere stata notificata il 22.04.2015 per tassa automobilistica anno 2010 di importo €152,08 a mani di un familiare convivente ma non risultano poi successivi atti interruttivi
2- 100201600261702000 risulta essere stata notificata il 05.04.2017 per tassa automobilistica anno 2011 importo €211,83 a mani della ricorrente ma non risultano depositati successivi atti interruttivi
3.-10020240004018417000 risulta essere stata notificata a mansi della ricorrente in data 05.04.2024 per tassa automobilistica 2018 importo € 276,03 ed il relativo avviso di accertamento n.834060562500 è stato notificato in data 21.8.21 come documentato dalla regione Campania sempre a mani della ricorrente.
La domanda può essere quindi accolta solo limitatamente alle pretese contenute nelle cartelle n.10020150006032861000 e n. 100201600261702000.Per il resto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite -in virtù della reciproca parziale soccombenza- possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.