Art. 2.
Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolo' a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:
a) la escavazione e sistemazione, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonche' l'eventuale interramento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;
b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;
c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;
d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;
e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del Comune qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.
Nel comune di Venezia, per quanto attiene al centro, alla fascia litoranea da San Nicolo' a Pellestrina inclusa, alla Giudecca, Murano, Burano, Torcello ed alle altre isole della laguna con edifici monumentali, sono eseguite a cura e spese dello Stato:
a) la escavazione e sistemazione, di tutti i canali e rii i cui fondali siano insufficienti alla libera espansione della marea, nonche' l'eventuale interramento che si rendesse necessario per ragioni igieniche;
b) le opere di presidio e consolidamento delle costruzioni, che si rendessero necessarie in conseguenza degli scavi sopradetti, ove questi risultassero o fossero spinti oltre il fondale originario;
c) le opere di sistemazione di ponti, di canali e delle fondamenta che risultassero necessarie in conseguenza dei lavori suddetti;
d) le opere di sistemazione dello sbocco dei collettori di fognatura esistenti in corrispondenza di canali e rii escavati come sopra;
e) le riparazioni e sistemazioni delle fondazioni di edifici dello Stato e del Comune qualora non fossero sufficienti le assegnazioni dei relativi bilanci.