Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/06/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 887/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “altre ipotesi”, promossa da:
SOMMATINO (CL), 23/07/1959 (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TOSCANO VINCENZO, BELLOMO ALDO ) Indirizzo C.F._2 Telematico;
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CP_1 P.IVA_1 CARMELO RANIERO ( , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._3 VIA VAL D'AOSTA 14/D, CALTANISSETTA resistente
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni della decisione
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. , Parte_1 premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge n. 118/1971 e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della predetta prestazione.
Si è costituito l che ha contestato la pretesa avversaria. CP_1
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 07/06/2024, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni come da CTP del dr. . Per_1
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
Sulla scorta di tali motivi medico-legali è stato chiesto il rinnovo della consulenza tecnica, con riconoscimento del diritto e condanna al pagamento dei ratei maturati e vittoria delle spese di lite.
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La causa è stata rinviata all'udienza del 17/06/2025.
Le parti hanno discusso riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti. Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza. Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale d'ufficio ha riscontrato le seguenti patologie: spondilodiscoartrosi lombosacrale a incidenza funzionale in esiti di polio con ridotto tonotrofismo arto inferiore destro a lieve incidenza funzionale. cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico. Sindrome depressiva endoreattiva, nevrosi ansiosa. Le patologie sono state valutate applicando le tabelle indicative delle percentuali di invalidità del Decreto del Ministero della Sanità del 5.2.1992 G.U. n. 47 del 26.03.1992 e la formula a scalare con una percentuale complessiva di invalidità del 67%. Le conclusioni del CTU, confermate anche in occasione dei chiarimenti, vanno integralmente recepite, poiché appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale ha riscontrato che le patologie che non legittimano il riconoscimento della prestazione.
Si riporta stralcio della relazione: « - A carico dell'apparato osteoarticolare è riscontrata, strumentalmente accertata e ad incidenza funzionale, una malattia degenerativa della cartilagine dei dischi intervertebrali definita come spondilodiscoartrosi che, nel caso in esame, risulta essere localizzata a livello dell'intero tratto della colonna lombosacrale. Tale patologia degenerativa determina, come nel caso in esame, dolore e limitazione funzionale ai movimenti articolari del tratto interessato. In considerazione della reale incidenza funzionale determinata dalla patologia in oggetto, la stessa può essere valutata secondo quanto previsto al codice 7010 delle Tabelle Ministeriali di riferimento ove, alla voce anchilosi del rachide lombare, è attribuita una percentuale invalidante dal 31% al 40%; nel caso in esame, in considerazione della reale incidenza funzionale da essa determinata, è corretto attribuire la percentuale invalidante del 30%.
- A carico dell'arto inferiore destro sono presenti gli esiti della poliomielite che colpì il Periziato in età infantile che, in atto, ovviamente continuano a causare limitazione funzionale all'articolarità dell'arto inferiore destro. Tale patologia può essere valutata nella misura del 20%.
- A carico dell'apparato cardiocircolatorio il Periziato presenta ipertensione arteriosa con riscontro di cardiopatia ipertensiva. Tale patologia, in atto ben compensata, può essere valutata secondo quanto previsto al codice 6445 ove, alla voce coronaropatia lieve (I classe NYHA) è attribuita una percentuale di invalidità dal 11% al 20%. Nel caso in esame, per analogia ed in considerazione del buon compenso emodinamico riscontrabile, è corretto attribuire la percentuale di invalidità del 11%.
- A carico dell'apparato psichico è certificata, in capo al Periziato da oltre dieci anni, una condizione di stato depressivo con apatia, abulia e perdita di interesse relazionale e personale. Tale patologia può essere valutata secondo quanto previsto al codice 2205 ove, alla voce sindrome depressiva endoreattiva media, è attribuita la percentuale di invalidità nella misura del 25% fisso.
Sommando con metodica a scalare le percentuali di invalidità attribuite alle singole patologie invalidanti riscontrate e volendo valutare il danno funzionale permanente riscontrato nella sua globale capacità di incidere anche sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, secondo quanto previsto dal DM 05/02/92, si può determinare che il Periziato è da considerare invalido nella misura del 67% (sessantasette percento)».
Osserva questo giudicante che i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e non fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico di parte attesa la compensazione delle problematiche cardiovascolari.
In definitiva, le conclusioni cui è giunto il CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono essere immuni da errori o vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata e convincente motivazione.
2 Pertanto, non sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Caltanissetta, 17/06/2025
Il Giudice Angela Latorre
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