Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24444/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24444/2023 promossa da:
(p.iva: Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Sorrento;
opponente contro
(C.F. ), in persona del Procuratore Controparte_2 P.IVA_2
Speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_3
Petrucci giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“ - in via pregiudiziale di rito voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Salerno, revocando nel contempo, il decreto ingiuntivo n. 8995/2023 (n. 17627/2023 R.G.) in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente;
in via preliminare - esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 c.p.c; nel merito, nell'ipotesi che l'Ill.mo Giudice adito non ritenga di condividere la pregiudiziale svolta, annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 8995/2023 in quanto illegittimo, inammissibile, improcedibile e infondato, per le motivazioni
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- condannare l'opposta, in ogni caso, al pagamento delle competenze di giudizio, Iva e Cna, oltre R.F. come per legge., in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: piaccia all'Ill.mo Giudice ammettere e disporre i seguenti mezzi di prova: a) ordinare, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione e la conseguente acquisizione all'odierno giudizio delle seguenti scritture contabili, nonché il contratto in originale, e la registrazione telefonica;
- contabilizzazione della fattura emessa e registro iva acquisti;
- ogni altra documentazione relativa al rapporto intercorso tra le parti;
b) Chiede ammettersi l'interrogatorio formale del l.r.p.t., sui capitoli di cui ai capi di prova, oltre a quelli che verranno articolati nei termini di legge;
c) Chiede ammettersi prova per testi, sui capitoli di cui ai capi A), B), C), D), E), F), e G) del presente atto introduttivo di lite, che qui devono intendersi per integralmente ripetuti e trascritti preceduti dalla locuzione "Vero è che", oltre che a quelli che verranno articolati nei termini istruttori, con i seguenti testi: la Sig.ra residente a[...], Capaccio-Paestum (SA); la Testimone_1
Sig.ra redente alla via Licinella 2, Capaccio-Paestum (SA) Parte_1
e il Sig. alla via Saturno, 1, Capaccio-Paestum (SA). d) Chiede Parte_2
l'ammissione di C.T.U. tecnica che accerti l'effettivo quantum preteso dalla
con l'analisi dettagliata di tutte le documentazioni contabili Controparte_2 delle parti, nonché termine per le nomina del CTP;
e) Con riserva di ulteriormente precisare, modificare e richiedere anche sul profilo istruttorio, nei termini di legge ed all'esito dell'atteggiamento processuale della controparte. Ulteriori mezzi istruttori riservati e con salvezze illimitate”. Per parte opposta:
“In via preliminare: - rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte, in quanto del tutto infondata per i motivi esposti nel corrispondente paragrafo;
- emettere ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in favore di Controparte_2 nei confronti di per l'importo Controparte_1 di € 48.400,71=, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 da quando dovuti al saldo effettivo, oltre le spese ed i compensi professionali, alla luce della documentazione prodotta sia in sede monitoria che nella presente causa, sussistendone i presupposti di legge. A fronte della concessione del suddetto provvedimento, la difesa della dichiara sin Controparte_2
d'ora di rinunciare al decreto ingiuntivo nei confronti della .. Nel merito: CP_1 rigettare l'opposizione e tutte le domande formulate da parte di CP_1
pagina 2 di 9 nei confronti di con Controparte_1 Controparte_2
l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto del tutto infondate sia in fatto che in diritto e condannare l'opponente a pagare a la somma di € 48.400,17= o la maggiore o minore somma Controparte_2 che dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02. In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora all'ammissione delle istanze istruttorie formulate ex adverso formulate nelle conclusioni dell'atto di opposizione, di cui si chiede il rigetto. In particolare, i capitoli di prova risultano inammissibili siccome irrilevanti e/o vertenti su circostanze documentali e/o da provarsi per tabulas, mentre in relazione agli ordini di esibizione si rileva la superfluità degli stessi, anche tenuto conto che il contratto di somministrazione firmato tramite OTP era già allegato la fascicolo monitorio e, comunque, viene prodotto anche con la presente comparsa di costituzione. Ci si oppone, infine, alla richiesta di CTU avanzata dall'opponente, in quanto meramente esplorativa oltre che superflua, siccome superata dalla documentazione in atti. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre ex art. 171-ter c.p.c. Con il favore delle spese e dei compensi professionali”.
Oggetto: somministrazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto Controparte_2 dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con la società . ha instato per la Controparte_1 Controparte_1 CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di €
56.133,20 oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione la società la Controparte_1 quale ha eccepito: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere in tesi competente il Tribunale di Salerno in relazione ai criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., stante la natura asseritamente illiquida del credito de quo; b) l'improcedibilità della domanda di pagamento azionata in monitorio dall'opposta per l'omesso esperimento del tentativo pagina 3 di 9 obbligatorio di mediazione;
c) l'annullabilità del contratto di somministrazione per errore essenziale;
d) l'infondatezza della pretesa creditoria della controparte in quanto sfornita di prova.
costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, deducendo di avere nel frattempo emesso apposita nota di credito “a conguaglio dei consumi di dicembre 2022 e gennaio 2023” per €
7.732,49 e, conseguentemente, ha instato affinché il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannasse l'opponente al pagamento in proprio favore della minor somma di € 48.400,71, oltre agli interessi di mora.
Emessa, alla prima udienza, ordinanza ingiuntiva provvisoriamente esecutiva ex artt. 186 ter e 648 c.p.c. per “la somma di € 48.400,17, oltre agli interessi moratori calcolati ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle fatture allegate al ricorso monitorio sino al soddisfo ed oltre alle spese di lite, liquidate in € 1.950,00 per compensi”, la causa è stata discussa oralmente dalle parti all'udienza del 12.2.2025, come risulta dall'apposito verbale di udienza ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
Ciò posto, deve, innanzitutto, respingersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente nell'atto di citazione.
Infatti, premesso che è pacifico che la sede del creditore si trova nel circondario di questo Tribunale, sussiste la competenza per territorio del medesimo Tribunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c.
(forum destinatae solutionis) e 1182 c.c., trattandosi nella specie di obbligazione di pagamento di una somma di denaro determinata nel suo ammontare nelle fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo sulla base dei criteri e delle tariffe indicate nel contratto di somministrazione inter partes.
Parimenti va rigettata, come già osservato nel provvedimento del 15.2.2024,
l'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento de qua considerato, in primo luogo, che ai sensi dell'art. 41, 1° comma, d.lgs. n.
pagina 4 di 9 149/2022 la nuova formulazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la quale prevede la mediazione quale condizione di procedibilità anche per le domande in materia di somministrazione, si applica ai procedimenti instaurati dopo il 30.6.2023, mentre ai procedimenti, come quello di specie,
a tale data già pendenti, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
In secondo luogo, va parimenti escluso che, in mancanza di espressa previsione in tal senso, costituisca condizione di procedibilità della domanda in parola il tentativo di conciliazione preventivo previsto dalla delibera n.
209/2016 trattandosi di azione proposta dal fornitore nei confronti CP_4 dell'utente. Al riguardo, giova, infatti, rilevare che il “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti
o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – testo integrato conciliazione” (cd. TICO) nel dettare la concreta disciplina del procedimento di conciliazione, fa esclusivo riferimento all'ipotesi, diversa da quella di specie, in cui sia l'utente ad agire nei confronti del fornitore e non già il contrario, prevedendo espressamente quale condizione di ammissibilità della domanda di conciliazione la preventiva proposizione, ovviamente da parte dell'utente, di apposito reclamo alla società somministrante e dando in tal modo per presupposto che sia soltanto l'utente e non già il gestore a dover esperire in via preventiva ed obbligatoria il procedimento conciliativo de quo (“Il Cliente o
Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo” art. 6.1; “La domanda di conciliazione è inammissibile ed è archiviata” … “quando è presentata senza il previo reclamo all'Operatore o Gestore” art.
7.2 lett. b). D'altronde,
l'interpretazione qui seguita risulta, invero, assolutamente coerente con la pagina 5 di 9 funzione del procedimento conciliativo in parola quale emerge dall'intero sistema delineato dalla delibera su menzionata, che è quella di dotare, ovviamente in chiave deflattiva, l'utente di uno strumento che sia potenzialmente idoneo alla risoluzione delle controversie eventualmente sorte nel corso del rapporto contrattuale con il fornitore senza doversi sobbarcare i costi connessi alla tutela giurisdizionale. A ciò si aggiunga, infine, che una diversa soluzione ermeneutica contrasterebbe irrimediabilmente, dato il tenore testuale delle disposizioni sopra riportate, con l'esigenza imposta dall'art. 24 Cost. di interpretare in senso restrittivo le norme che, come in questo caso, producono l'effetto di limitare l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Venendo ora ad esaminare gli ulteriori motivi di opposizione deve osservarsi che gli stessi sono infondati e, pertanto, non possono essere accolti.
Premesso, infatti, che, com'è noto, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.
n. 13533/2001), deve osservarsi che parte opposta, mediante la produzione in atti del contratto di somministrazione sottoscritto con firma digitale avanzata dal socio accomandatario della società opponente e della successiva e-mail di conferma della conclusione dello stesso contratto inviata al medesimo soggetto sottoscrittore (docc. 2 e 3 di parte opposta) – documentazione che non è stata contestata dall'opponente né nella sua efficacia rappresentativa né nella sua conformità agli originali – ha sufficientemente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fondamento giustificativo del diritto di credito vantato in giudizio, come precisato nella comparsa di costituzione e risposta, di € 48.400,71.
pagina 6 di 9 Quanto, poi, all'eccezione di annullamento del contratto di somministrazione sollevata dall'opponente sull'asserito presupposto di essere stata indotta alla sua stipula “in base ad una distorta rappresentazione della realtà” avvenuta in sede di contatto telefonico con l'operatore della convenuta, deve osservarsi che la predetta eccezione è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Al riguardo va, infatti, rilevato, in senso del tutto dirimente, che parte opponente ha contestato il fatto che i prezzi applicati da non CP_2 corrispondessero a quelli in tesi promessi per telefono dall'operatore (tale di quest'ultima società, senza tuttavia affatto contestare la Per_1 corrispondenza dei prezzi fatturati rispetto a quelli previsti nel documento contrattuale, come visto, sottoscritto con firma elettronica dal legale rappresentante della società, sottoscrizione non disconosciuta ex artt. 215 e
2719 c.c. da parte opponente. E dovendosi, in proposito, ancora osservare che la prospettata differenza tra i prezzi in tesi riferiti al telefono dall'operatore e quelli espressamente previsti nel documento contrattuale, ove anche effettivamente sussistente, non potrebbe comunque, di per sé sola e in assenza di ulteriori specifici elementi fattuali, nella specie non addotti dall'opponente nei termini di rito, determinare l'annullamento del contratto inter partes, atteso, per un verso, che l'utente ben avrebbe potuto (e dovuto) esaminare il contratto al momento della sua sottoscrizione e, per altro verso, che “l'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare” (Cass. 29010/2018; vd. anche
Cass. n. 20148/2013; Cass. 2635/1996).
pagina 7 di 9 Accertata, dunque, la validità del contratto di somministrazione stipulato inter partes, va, poi, osservato che parte opponente non ha specificamente contestato né l'effettiva esecuzione della somministrazione di energia elettrica da parte di , né la correttezza dei dati di consumo rilevati CP_2 dal misuratore rispetto ai consumi effettivi, essendosi la predetta opponente limitata a muovere generiche contestazioni in ordine alla mancanza di prova da parte dell'opposta del credito ingiunto. E dovendosi, in proposito, ricordare, per un verso, che la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. n. 17889/2020) e, per altro verso, che, come anche condivisibilmente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 13605/2019), il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di guisa che, a fronte della pretesa creditoria della somministrante, è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento dell'obbligo di pagare il corrispettivo della somministrazione non è a lui imputabile, all'uopo contestando il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e indicando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo in considerazione.
Né, infine, parte opponente può dolersi dell'omesso accoglimento delle istanze istruttorie avanzate, atteso che le stesse, stante il carente contesto allegativo sopra riscontrato, risultano irrilevanti rispetto alla decisione, di guisa che deve ribadirsi anche in questa sede la declaratoria di inammissibilità delle predette richieste di prova già effettuata, nel corso del giudizio, con il provvedimento del 15.2.2024.
Pertanto, per tutto quanto detto, in assenza di prova del pagamento da parte dell'opponente dei corrispettivi della somministrazione di energia elettrica, la domanda di esatto adempimento avanzata dall'opposta con il ricorso monitorio e precisata nel suo ammontare con la comparsa di costituzione e risposta va accolta. Conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo pagina 8 di 9 opposto e dichiarata assorbita dalla presente decisione l'ordinanza ingiuntiva già emessa in corso di causa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., la società va condannata al Controparte_1 pagamento in favore di della somma su indicata di € Controparte_2
48.400,71. Su tale somma vanno poi conteggiati gli interessi di mora al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle rispettive fatture sino al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa e all'attività processuale effettivamente svolta, ivi compresa la fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di € 48.400,71 oltre agli interessi di Controparte_2 mora al saggio di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle relative fatture sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione in favore Controparte_1 di delle spese di lite, liquidate in € 4.900,00 per compensi Controparte_2 professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 13.2.2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 9 di 9