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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 30/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1138/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione del giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 1, comma 57 della L. n. 92/2012) nella causa iscritta al n. 1138/2017 R.G., promossa da
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Parte_1
S. Maria Maggiore n. 57 presso lo studio dell'Avv. Nicolino Panedigrano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1 Pt_1 alla Via G. Marconi n. 103 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Pileggi, che la rappresenta e
[...] difende come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51 L. n. 92/2012
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.06.2017 l' Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza depositata il 6.05.2017 e comunicata l'8.05.2017, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, adito ai sensi dell'art. 1, comma 48 e ss. della L. n. 92/2012, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato a con lettera raccomanda Controparte_1
a/r del 14.08.2013, ordinandole di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannandola al risarcimento del danno subito mediante la corresponsione di un'indennità, non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del recesso a quella dell'effettiva reintegrazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la legittimità del licenziamento disciplinare per sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo e per assoluta insussistenza di intento ritorsivo e/o motivo illecito determinante.
A sostegno dell'opposizione, dopo aver riportato pedissequamente il contenuto degli atti di costituzione depositati da entrambe le parti nella precedente fase sommaria e ribadito le difese già spiegate in quella sede, reiterava la richiesta di sospensione del processo sino all'esito del procedimento penale a carico della per gli stessi fatti, nonché l'eccezione di insussistenza CP_1 della violazione dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, non esaminata nell'ordinanza opposta;
censurava il provvedimento impugnato per aver ritenuto la natura ritorsiva del recesso datoriale, senza tenere in debita considerazione la copiosa documentazione allegata e le risultanze della prova orale che inducevano, invece, a deporre per un giudizio di legittimità del licenziamento disciplinare intimato per giusta causa o giustificato motivo;
deduceva, inoltre, la carenza di motivazione circa la connessione logica e/o il nesso di causalità tra l'ingerenza di nei confronti della Parte_2
e la decisione dell' di licenziare la dipendente, evidenziando che CP_1 Controparte_2 quest'ultima non avrebbe mai potuto essere chiamata a rispondere di eventuali illeciti presenti nella dichiarazione dei redditi di;
si riportava alle argomentazioni svolte nella comparsa Parte_2 di costituzione e risposta depositata nella fase sommaria circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, eccependo l'inammissibilità delle richieste aventi ad oggetto l'asserito espletamento di lavoro straordinario e di mansioni superiori rispetto al formale inquadramento;
dava atto, infine, che la aveva rinunciato alla domanda di reintegra, optando per il pagamento dell'indennità CP_1 sostitutiva, sostenendo che la condotta della controparte non aveva determinato la cessazione della materia del contendere, stante la necessità di accertare la legittimità del recesso per giusta causa e l'insussistenza del motivo ritorsivo e/o illecito determinante.
2. Nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria Controparte_1
e la conferma dell'ordinanza impugnata;
in subordine, riproposte comunque tutte le domande contenute nel ricorso introduttivo della precedente fase sommaria, chiedeva che, in ogni caso - previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo addotti dalla datrice di lavoro, e per quanto occorra, dichiarata, anche incidentalmente, la nullità o annullata la precedente sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio irrogata con lettera raccomandata a.r. dell'11.07.2013, l , Parte_1
Sede Territoriale di venisse condannata al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 Parte_1 della L. n. 604/1966, nella misura massima prevista dalla stessa norma anche in considerazione del comportamento delle parti e della propria anzianità di servizio, oltre che del carattere gravemente ingiurioso e calunnioso del licenziamento, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto, comunque, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale articolata nel presente giudizio di opposizione in quanto vertente sulle medesime circostanze che avevano costituto oggetto di istruttoria orale nell'ambito della fase sommaria, con ordinanza del 31.10.2018 veniva disposta la consulenza tecnica contabile al fine di accertare la sussistenza o meno delle irregolarità nella tenuta della Contr contabilità dell' nonché degli ammanchi contestati alla ricorrente, alla luce della ricostruzione, diametralmente opposta, offerta negli scritti difensivi circa la situazione contabile registrata al momento del passaggio delle consegne.
Autorizzate le varie proroghe richieste dal CTU originariamente nominato e disposti ulteriori rinvii al fine di consentire il deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 16.05.2024 il Tribunale prendeva atto della rinuncia all'incarico depositata il 13.05.2024 e procedeva alla nomina in sostituzione di altro ausiliario.
Espletate le indagini peritali, con ordinanza pronunciata all'udienza del 13.06.2024 veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusive.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa
è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare, quanto alla richiesta di accertamento avente ad oggetto la prestazione di lavoro straordinario e lo svolgimento di mansioni superiori, si ribadisce che la ricorrente non ha avanzato alcuna domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive e/o ad accertare lo svolgimento delle mansioni superiori di gerente del punto vendita, facendo espressa riserva di proporre apposita azione legale per il recupero delle spettanze asseritamente dovute e per il risarcimento dei danni cagionati dal licenziamento.
Risulta, poi, infondata la richiesta di sospensione del processo in attesa dell'esito del procedimento penale pendente a carico della ricorrente per i medesimi fatti.
Ed invero, poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità
(civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (cfr. Cass. Sez. II n. 6478 del 25/03/2005; Cass. Sez. Lav. n. 14875 del 3/08/2004).
Sembra opportuno, tuttavia, dare atto che nelle more del giudizio è stata depositata copia della sentenza n. 444/2021 emessa il 18.06.2021, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato alla medesima ascritto perché CP_1 estinto per intervenuta prescrizione.
5. Nel merito, l'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
6. La ricorrente deduce, innanzitutto, la nullità del recesso datoriale in quanto determinato da un motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c. Ed invero, secondo la prospettazione attorea, il licenziamento sarebbe stato intimato con intento ritorsivo, ovvero costituirebbe la reazione al progressivo deterioramento dei rapporti tra la ricorrente e , fornitore dei valori bollati venduti dall'Associazione, nonché fratello del Parte_2
Presidente dell' Pt_3 Parte_1
La ricorrente sostiene, inoltre, che l'unico motivo - illecito - determinate la risoluzione del rapporto di lavoro consisterebbe nel tentativo dell'Avv. di far ricadere sulla medesima, in quanto Parte_2 di fatto gerente del punto vendita ubicato all'interno del Tribunale, la responsabilità di irregolarità o possibili illeciti riscontrati dall'Agenzia delle Entrate nel corso della verifica fiscale effettuata a carico del fratello.
Da tanto deriverebbe l'applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18, comma 1 della L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012.
Quali ulteriori motivi di illegittimità del licenziamento, la ricorrente contesta, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo addotti dal datore di lavoro;
sotto il profilo formale, invece, lamenta la violazione delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, in particolare, del diritto di difesa.
7. Tanto precisato, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9468 del 4.04.2019 e, nel medesimo senso,
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 17266 del 24.06.2024, secondo la quale “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni;
a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa.”).
8. Alla luce dei principi sopra richiamati, occorre, quindi, verificare preliminarmente l'eventuale sussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo oggettivo addotti dal datore di lavoro.
A tal fine, tenuto conto delle condotte contestate alla dipendente, è stato conferito al CTU l'incarico di accertare:
- la situazione dei saldi debitori e creditori, nonché finanziari, dell' al momento del Parte_1 trasferimento presso la sede del Tribunale di Lamezia Terme della , avvenuto l'1.05.2008, CP_1 soprattutto in relazione alla ricostruzione contabile effettuata dall'Avv. ; Parte_2 - sulla base delle risultanze e del raffronto tra gli allegati libri e contabilità fiscale tenuta negli anni dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e quella interna tenuta dalla ricorrente, nonché tra le giacenze di cassa che emergono da tali diverse contabilità e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, e comunque di ogni altro documento utile o necessario allo scopo, se sono stati o meno prodotti dalla ricorrente gli ammanchi di cassa a lei addebitati nelle lettere di contestazione disciplinare del 25.06.2013 e del
14.08.2013 e nella successiva comunicazione di licenziamento per giusta causa del 27.08.2013, nonché di verificare, in relazione alla gestione del punto vendita, la congruità delle movimentazioni finanziarie riportate in contabilità generale, in relazione ai ricavi dell'attività (aggio), ricostruibili dagli acquisti effettuati di valori bollati, così come riconosciuti da , come da Parte_2 convenzione con il titolare della licenza di rivendita.
L'ausiliario nominato all'udienza del 16.05.2024, dopo aver elencato la documentazione contabile rinvenuta nei fascicoli di parte riferita agli anni 2008/2013, ha proceduto separatamente alla disamina dei singoli quesiti posti nel verbale di giuramento, evidenziando, relativamente al primo (“Accerti il
CTU la situazione dei saldi debitori e creditori, nonché finanziari, dell'Associazione al momento del trasferimento presso la sede del Tribunale di Lamezia Terme della signora , avvenuto CP_1
l'1.05.2008, soprattutto in relazione alla ricostruzione contabile effettuata dall'Avv. ”), Parte_2 quanto di seguito si riporta: “Al di là del saldo finanziario relativo al conto Cassa Contanti, gli altri sono saldi relativi a conti economici e non sono pertanto saldi debitori e creditori e né finanziari.
(…) Si fa presente che il saldo cassa al 30/4/2008 risultante dalle scritture contabili non corrisponde
a quanto riportato nei documenti giustificativi e nella prima nota. E' quindi evidente che la documentazione presente nei fascicoli processuali, per come sopra menzionata e descritta, non consente, al di là di quanto sopra riportato, di rispondere compiutamente al quesito e di accertare la situazione dei saldi debitori e creditori, nonché finanziari (ad eccezione del conto Cassa Contanti), dell'Associazione all'1/5/2008.”.
Per quel che attiene alla seconda parte del quesito (“Accerti altresì il CTU, sulla base delle risultanze
e del raffronto tra gli allegati libri e contabilità fiscale tenuta negli anni dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e quella interna tenuta dalla ricorrente, nonché tra le giacenze di cassa che emergono da tali diverse contabilità e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, e comunque di ogni altro documento utile o necessario allo scopo, se sono stati o meno prodotti dalla ricorrente gli ammanchi di cassa a lei addebitati nelle lettere di contestazione disciplinare del 25.06.2013 e del 14.08.2013 e nella successiva comunicazione di licenziamento per giusta causa del 27.08.2013), il CTU ha provveduto ad esaminare quanto presente nei fascicoli della procedura con riguardo ai libri ed alla contabilità fiscale tenuta negli anni dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e alla documentazione interna tenuta dalla ricorrente, analizzando le giacenze di cassa che emergono da tali diverse contabilità e l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, e comunque ogni altro documento utile o necessario allo scopo;
ha, poi, effettuato un riscontro su quanto riportato nelle lettere di contestazione, in particolare quella del 14/8/2013, evidenziando che “tra le migliaia di rilevazioni di dati effettuate in prima nota con cadenza pressocchè giornaliera e per diversi anni, in alcuni casi sono state riscontrate inesattezze, incongruenze ed anche divergenze con le scritture contabili;
in altri casi la mancanza di scritture contabili non consente di dare risposte compiute;
in altri casi ancora le scritture contabili, non organizzate con registri sezionali in base al tipo di attività svolta o al luogo di svolgimento, sono incoerenti con le rilevazioni di prima nota, forse anche perché queste ultime afferiscono solo Cont all'attività svolta nel punto vendita del Tribunale e non all'intera attività dell' Si può asserire che esistono inesattezze sia nelle scritture contabili (tenute dal dott. Calabria) e sia nelle rilevazioni di prima nota (effettuate dalla ), esistono pertanto divergenze anche perché le prime non CP_1 riportano sempre pedissequamente quanto trascritto nelle seconde, e non si può quindi asserire oggettivamente che la e soltanto lei, con la sua condotta, abbia causato gli ammanchi o, CP_1 meglio, le divergenze oggetto di contestazione.”.
Il consulente ha, quindi, affermato che “esistono divergenze tra le scritture contabili tenute dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e la documentazione interna tenuta dalla ricorrente , CP_1 nonché tra le giacenze di cassa e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012. Si può altresì affermare che alcuni rilievi riportati nelle lettere di contestazione sono veritieri, ma, a parere del CTU, per le argomentazioni già sopra esposte, tutto ciò non può comportare l'esclusiva responsabilità di eventuali ammanchi alla ricorrente.”.
Infine, quanto alla terza parte del quesito (“Verifichi, infine, il CTU, in relazione alla gestione del punto vendita, la congruità delle movimentazioni finanziarie riportate in contabilità generale, in relazione ai ricavi dell'attività (aggio), ricostruibili dagli acquisti effettuati di valori bollati, così come riconosciuti da , come da convenzione con il titolare della licenza di Parte_2 rivendita.”), l'ausiliario ha precisato che “L'incompletezza della documentazione contabile non consente di esaminare tutte le movimentazioni finanziarie della contabilità generale, anche perché manca il partitario riferito al fornitore . Inoltre la contabilità è generale e senza Parte_2 registri sezionali riferiti allo specifico punto vendita tenuto presso il Tribunale o presso il Giudice di
Pace. Pertanto non è possibile rispondere al quesito per come è stato posto.”.
In conclusione, per quel che rileva in questa sede, il CTU, pur avendo riscontrato delle incongruenze tra le scritture contabili tenute dal consulente dell'ANF riferite agli anni 2008/2013 e la documentazione interna tenuta dalla ricorrente, nonché tra le giacenze di cassa e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, ha ritenuto che eventuali ammanchi non possano essere imputati all'esclusiva responsabilità della ricorrente.
Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, ribadite a seguito delle osservazioni trasmesse dai CT di entrambe le parti, possono essere poste a base della decisione in quanto le medesime sono il frutto di un'accurata e scrupolosa disamina della copiosa documentazione allegata.
Non essendo stata raggiunta la prova circa l'esclusiva imputabilità alla dipendente sia degli asseriti ammanchi oggetto delle contestazioni disciplinari, sia delle incongruenze tra la documentazione contabile interna dalla stessa tenuta e le scritture contabili tenute dal consulente dell'Associazione, devono ritenersi insussistenti la giusta causa e/o il giustificato motivo di recesso addotti dal datore di lavoro.
9. Passando, quindi, a valutare la censura di nullità del licenziamento, il Tribunale ritiene di poter confermare il giudizio espresso nell'ordinanza opposta in quanto, da un lato, le deduzioni svolte in questa sede risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle esposte nei precedenti scritti difensivi e, dall'altro lato, le critiche rivolte al provvedimento impugnato non sono idonee a determinare una rivisitazione del convincimento formatosi all'esito della fase sommaria.
Richiamando, pertanto, le motivazioni contenute nell'ordinanza depositata il 6.05.2017, si osserva quanto segue.
L'istruttoria espletata nel procedimento n. 798/2014 R.G. ha, in primo luogo, dimostrato che nei mesi antecedenti al licenziamento il rapporto tra la ricorrente e fosse via via peggiorato Parte_2
e che le richieste di recupero dei crediti nei confronti degli avvocati, indirizzate da quest'ultimo alla
, si fossero intensificate fino a diventare assillanti. CP_1
Sul punto i testi di parte ricorrente e hanno riferito di aver Testimone_1 Testimone_2 assistito a conversazioni telefoniche, nelle quali rivolgeva alla ricorrente dei Parte_2 rimproveri sulla gestione contabile dell'ufficio e le chiedeva di recuperare i crediti vantati dall'Associazione nei confronti degli avvocati derivanti dall'acquisto di marche in assenza del contestuale pagamento del corrispettivo e, quindi, “a credito”.
, cognata e collega di lavoro della ricorrente, ha dichiarato che “negli ultimi Controparte_3 mesi, ovvero a decorrere dal mese di aprile/maggio dell'anno antecedente al licenziamento le richieste rivolte dal sig. alla ricorrente erano divenute più assillanti. Il si Parte_2 Parte_2 lamentava del fatto che si facesse credito agli avvocati. Ricordo che il chiamava la Parte_2 ricorrente per telefono anche di sabato e domenica, la disturbava continuamente. Ciò mi consta in quanto poteva capitare che le telefonate si verificassero quando ero insieme alla o quando CP_1 mi trovavo a casa della . In un'occasione ho assistito ad una conversazione avvenuta in CP_1 ufficio tra la ricorrente ed il . Durante tale conversazione il alterato diceva Parte_2 Parte_2 alla ricorrente che doveva smetterla di fare credito agli avvocati e che ogni giorno doveva consegnargli l'incasso corrispondente ai valori venduti in quella giornata. Ricordo che la ricorrente aveva parlato di questa situazione anche con l'Avv. Nicolino Panedigrano, il quale le aveva detto che ne avrebbe discusso con il fratello.”
Tale circostanza risulta confermata anche dai testi citati dalla resistente: (collega Testimone_3 di lavoro della ricorrente in quanto addetta al punto vendita sito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme) ha dichiarato che “tra la ricorrente e il sig. si era creato un Parte_2 rapporto conflittuale in quanto quest'ultimo ripetutamente contattava per telefono la CP_1 lamentandosi del fatto che gli incassi consegnatigli fossero inferiori al valore delle marche che venivano ordinate e da lui portate all'ufficio copie. Preciso meglio che il si lamentava Parte_2 del fatto che fossero troppi i soldi di cui l'ufficio copie era debitore nei suoi confronti. Ricordo che la ricorrente si lamentava con me di tale atteggiamento e delle continue telefonate ricevute dal sig.
. Ciò è accaduto qualche mese prima del licenziamento della ricorrente. Il sig. Parte_2 chiamava per telefono anche me per lo stesso motivo ma con minore frequenza. Parte_2
Ricordo che circa due anni fa l'Avv. Nicolino Panedigrano mi chiese se il fratello faceva delle telefonate anche a me come accadeva con la e io gli risposi che mi chiamava ma con minore CP_1 frequenza. A quel punto l'avv. telefonò al fratello rimproverandolo del suo Parte_2 Cont atteggiamento e dicendogli che non avrebbe dovuto importunare le dipendenti dell'
Raccomandò al fratello di rivolgersi a lui per qualunque problema. Le richieste di pagamento da parte del ci sono sempre state perché l'ufficio non è mai riuscito a versare l'importo
Parte_2 corrispondente al valore complessivo delle marche acquistate. Qualche mese prima del licenziamento della tali richieste si sono intensificate.”; , collega CP_1 Testimone_4 di studio dell'Avv. Nicolino Panedigrano, ha riferito: “(..) Ricordo di aver assistito a diverse conversazioni telefoniche tra l'Avv. e , nel corso delle quali il primo
Parte_2 Parte_2 diceva al fratello di non “stressare” le sue dipendenti circa la necessità di dover recuperare il Cont corrispettivo degli acquisti a credito in quanto era lui il rappresentante legale dell' e, quindi, di questa problematica doveva discuterne con lui e non con le impiegate. Ricordo in particolare una telefonata dai toni molto accesi verificatasi circa tre anni fa. Queste telefonate si sono succedute nel corso degli anni. L'Avv. continuava a dire al fratello che avrebbe dovuto vedersela con
Parte_2 lui e non con le dipendenti. Per quel che mi risulta il sig. si rivolgeva
Parte_2 prevalentemente alla ricorrente in quanto era lei la responsabile dell'ufficio (…).
Dalla dichiarazione resa dalla teste è, poi, emerso che nel corso dell'accertamento fiscale CP_3 espletato dall'Agenzia delle Entrate presso la rivendita di tabacchi il Presidente dell'ANF aveva provveduto, per la prima volta, ad affiggere presso il punto vendita ubicato all'interno del Palazzo di
Giustizia il codice disciplinare ed aveva chiesto, in maniera animata, alla di consegnargli la CP_1 documentazione contabile inerente alla gestione dell'ufficio.
Ulteriori elementi sintomatici del motivo illecito determinante il recesso dal rapporto di lavoro possono desumersi dalle modalità e, soprattutto, dalla tempistica con le quali l'ANF ha proceduto alla contestazione disciplinare e, di seguito, all'irrogazione della sanzione espulsiva.
A tale proposito va, innanzitutto, evidenziato che prima del licenziamento la ricorrente è stata destinataria di una sanzione conservativa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni lavorativi con decorrenza dal 12.07.2013, applicata per aver accettato in pagamento di acquisti e servizi dagli Avv.ti Lucchino (di cui non è indicato il nome) e Bilotta (di cui non è indicato il nome) assegni intestati direttamente al sig. e non onorati di pagamento o risultati rubati Parte_2
e per aver tenuto all'oscuro di tali vicende la datrice di lavoro.
La contestazione disciplinare del 25.06.2013 scaturisce dall'allegata informativa ricevuta dal fornitore di valori bollati, nella quale, tuttavia, si fa riferimento soltanto agli episodi indicati ai punti
2 e 3 della contestazione e senza collocare temporalmente le condotte addebitate alla dipendente.
Deve rilevarsi, poi, che l'ANF ha contestato alla ricorrente dei fatti di cui la medesima non poteva essere a conoscenza e che non era neppure nelle condizioni di prevedere;
inoltre, per come si evince dalla lettera di giustificazione del 28.06.2013, quanto agli episodi di cui ai punti 2 e 3, nel momento in cui la ha appreso da che gli assegni ricevuti erano risultati di CP_1 Parte_2 provenienza furtiva, ne ha dato immediata comunicazione agli avvocati interessati, i quali personalmente o per il tramite dei propri assistiti hanno provveduto a consegnare l'importo facciale dell'assegno, senza alcun pregiudizio economico per l'Associazione e per il fornitore dei valori bollati, intestatario del titolo.
Con la raccomandata a/r del 14.08.2013 sono state, invece, contestate alla ricorrente le irregolarità riscontrate dal Rag. nel corso della verifica sommaria della contabilità interna Persona_1 dell' , effettuata a seguito dell'accertamento avviato dall'Agenzia delle Entrate nei Parte_1 confronti di . Parte_2
I comportamenti commissivi ed omissivi denunciati riguardano il periodo da maggio 2008 a dicembre
2012 e sarebbero stati causa, secondo la prospettazione di parte resistente, di un ammanco di cassa di almeno € 30.000,00 (somma ottenuta prendendo in considerazione la differenza negativa tra saldo di cassa al 31.12.2012 da libro giornale e saldo di cassa alla medesima data da contabilità interna, retribuzioni non pagate e debiti verso il fornitore non pagati).
Si tratta di condotte, articolate in 18 punti, che attengono alla tenuta della contabilità interna dell'ufficio sito presso il Tribunale e che scaturiscono dalla non corrispondenza dei dati in essa contenuti con quelli rilevati dalle scritture contabili detenute dal professionista delegato.
Ciò posto, si osserva che la lettera di contestazione degli addebiti è stata spedita in data 14.08.2013,
a fronte di una richiesta di consegna della documentazione contabile che può collocarsi nel mese di febbraio 2013, e che la ricorrente ha ricevuto tale missiva e l'allegata relazione del rag. il Persona_1
16.08.2013 mentre si trovava in ferie.
Deve ritenersi, pertanto, che difficilmente la ricorrente avrebbe potuto replicare e/o approntare delle difese adeguate rispetto alle molteplici condotte a lei ascritte, in ragione sia della natura strettamente tecnica delle contestazioni e del notevole lasso temporale di riferimento sia della materiale indisponibilità della documentazione contabile esaminata, che non le avrebbe consentito, anche a voler prescindere dall'esiguo termine concesso per la presentazione delle giustificazioni scritte, di avvalersi di un ausiliario.
Giova, infine, evidenziare che le prove testimoniali hanno confermato la prassi consolidata presso lo sportello del Tribunale di consentire l'acquisto di marche a credito da parte degli avvocati o dei loro collaboratori ovvero di accettare il reso di marche da bollo o contributi unificati (di importo variabile) non utilizzati.
Sul punto la teste ha dichiarato di aver restituito all'ufficio copie marche non Testimone_2 utilizzate, di importo sia esoso sia esiguo, e di non aver mai ottenuto contestualmente la restituzione di quanto pagato, precisando che la le aveva restituito l'importo corrispondente ai valori CP_1 acquistati soltanto dopo essere riuscita a rivenderli ed a recuperarne il corrispettivo.
Se ne evince che l'incasso ritirato giornalmente dal poteva essere, e di fatto era, sempre Parte_2 inferiore al valore complessivo delle marche acquistate (cfr. la dichiarazione di , Testimone_3 la quale ha riferito che ciò costituiva il motivo delle costanti richieste di pagamento indirizzate dal fornitore dei valori bollati alle dipendenti degli sportelli). La teste ha, inoltre, dichiarato di aver consentito agli avvocati o ai loro collaboratori di Tes_3 acquistare marche a credito con l'accordo di saldare al più presto il debito, seppure soltanto per le marche di importo minore, e, quanto ai resi, ha precisato che le era capitato di accettare la restituzione di marche o contributi non utilizzati, mettendo da parte i valori restituiti e rivendendoli senza emettere lo scontrino.
La teste ha riferito che era prassi per gli avvocati del foro di acquistare valori CP_3 Parte_1 bollati presso il punto vendita sito all'interno del Tribunale e che il pagamento poteva avvenire immediatamente ovvero in data successiva;
in questo secondo caso, l'acquisto a credito veniva annotato su un libretto, nel quale veniva indicato sia il nominativo dell'avvocato sia l'importo dovuto e, a fine settimana, la chiamava gli avvocati invitandoli a saldare il debito. CP_1
Anche la teste ha confermato che, nell'ipotesi di acquisto a credito di valori bollati, la Tes_4
le aveva consegnato il contributo annotando l'acquisto su un foglietto, e che, quando le era CP_1 capitato di restituire marche o contributi non utilizzati, la ricorrente annotava il reso su un foglio e le restituiva l'importo pagato solo dopo aver rivenduto i valori acquistati.
Allo stesso modo ha trovato conferma la prassi di intestare gli assegni direttamente al titolare della rivendita, il quale era solito ritirarli presso l'ufficio copie il giorno stesso dell'emissione.
Risulta, infine, documentalmente dimostrato che, alla data del 20.03.2013, dipendente Persona_2 Contr dell' negli anni 2005/2008, era ancora creditore della complessiva somma di € 10.700,00 a titolo di mensilità arretrate e TFR, a dispetto di quanto sarebbe emerso dalla contabilità tenuta dal consulente, secondo cui i debiti relativi alle retribuzioni dei dipendenti erano stati pagati per intero ed in contanti.
10. Acclarata, pertanto, la sussistenza del motivo illecito di licenziamento, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, l'art. 18 della L. n. 300/1970 nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1, comma 42 della L. n. 92/2012 - per ciò che rileva in questa sede - testualmente prevede:
“All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio
1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.”.
Se ne evince che nell'ipotesi di licenziamento nullo, trova in ogni caso applicazione il regime della stabilità reale dovendosi prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
11. Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'ordinanza depositata il 6.05.2017 da questo Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 49 della L. n. 92/2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 798/2014
R.G.
Al riguardo, tuttavia, occorre precisare che la ricorrente ha optato per il pagamento dell'indennità Contr sostitutiva della reintegrazione e che, allo stato, non risulta che l' abbia provveduto alla corresponsione della medesima.
12. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, tenuto conto della particolare complessità della controversia e della sostanziale sovrapponibilità delle difese Contr spiegate dalle parti in questa sede con quelle svolte nella fase sommaria, condannando l' al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese dell'espletata CTU vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e si liquidano come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza depositata il 6.05.2017 emessa da questo
Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 49 della L. n. 92/2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 798/2014 R.G.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione nella misura della metà, condannando l' al pagamento della restante metà, Parte_1 liquidata in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 30.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione del giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 1, comma 57 della L. n. 92/2012) nella causa iscritta al n. 1138/2017 R.G., promossa da
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in alla Via Parte_1
S. Maria Maggiore n. 57 presso lo studio dell'Avv. Nicolino Panedigrano, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1 Pt_1 alla Via G. Marconi n. 103 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Pileggi, che la rappresenta e
[...] difende come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51 L. n. 92/2012
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.06.2017 l' Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza depositata il 6.05.2017 e comunicata l'8.05.2017, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, adito ai sensi dell'art. 1, comma 48 e ss. della L. n. 92/2012, aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato a con lettera raccomanda Controparte_1
a/r del 14.08.2013, ordinandole di reintegrare la dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannandola al risarcimento del danno subito mediante la corresponsione di un'indennità, non inferiore a cinque mensilità, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del recesso a quella dell'effettiva reintegrazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali maturati nel medesimo periodo, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la legittimità del licenziamento disciplinare per sussistenza della giusta causa e del giustificato motivo e per assoluta insussistenza di intento ritorsivo e/o motivo illecito determinante.
A sostegno dell'opposizione, dopo aver riportato pedissequamente il contenuto degli atti di costituzione depositati da entrambe le parti nella precedente fase sommaria e ribadito le difese già spiegate in quella sede, reiterava la richiesta di sospensione del processo sino all'esito del procedimento penale a carico della per gli stessi fatti, nonché l'eccezione di insussistenza CP_1 della violazione dell'art. 7 Statuto dei Lavoratori, non esaminata nell'ordinanza opposta;
censurava il provvedimento impugnato per aver ritenuto la natura ritorsiva del recesso datoriale, senza tenere in debita considerazione la copiosa documentazione allegata e le risultanze della prova orale che inducevano, invece, a deporre per un giudizio di legittimità del licenziamento disciplinare intimato per giusta causa o giustificato motivo;
deduceva, inoltre, la carenza di motivazione circa la connessione logica e/o il nesso di causalità tra l'ingerenza di nei confronti della Parte_2
e la decisione dell' di licenziare la dipendente, evidenziando che CP_1 Controparte_2 quest'ultima non avrebbe mai potuto essere chiamata a rispondere di eventuali illeciti presenti nella dichiarazione dei redditi di;
si riportava alle argomentazioni svolte nella comparsa Parte_2 di costituzione e risposta depositata nella fase sommaria circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento, eccependo l'inammissibilità delle richieste aventi ad oggetto l'asserito espletamento di lavoro straordinario e di mansioni superiori rispetto al formale inquadramento;
dava atto, infine, che la aveva rinunciato alla domanda di reintegra, optando per il pagamento dell'indennità CP_1 sostitutiva, sostenendo che la condotta della controparte non aveva determinato la cessazione della materia del contendere, stante la necessità di accertare la legittimità del recesso per giusta causa e l'insussistenza del motivo ritorsivo e/o illecito determinante.
2. Nel costituirsi in giudizio chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria Controparte_1
e la conferma dell'ordinanza impugnata;
in subordine, riproposte comunque tutte le domande contenute nel ricorso introduttivo della precedente fase sommaria, chiedeva che, in ogni caso - previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo addotti dalla datrice di lavoro, e per quanto occorra, dichiarata, anche incidentalmente, la nullità o annullata la precedente sanzione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio irrogata con lettera raccomandata a.r. dell'11.07.2013, l , Parte_1
Sede Territoriale di venisse condannata al pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 Parte_1 della L. n. 604/1966, nella misura massima prevista dalla stessa norma anche in considerazione del comportamento delle parti e della propria anzianità di servizio, oltre che del carattere gravemente ingiurioso e calunnioso del licenziamento, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
il tutto, comunque, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
3. Ritenuto superfluo l'espletamento della prova testimoniale articolata nel presente giudizio di opposizione in quanto vertente sulle medesime circostanze che avevano costituto oggetto di istruttoria orale nell'ambito della fase sommaria, con ordinanza del 31.10.2018 veniva disposta la consulenza tecnica contabile al fine di accertare la sussistenza o meno delle irregolarità nella tenuta della Contr contabilità dell' nonché degli ammanchi contestati alla ricorrente, alla luce della ricostruzione, diametralmente opposta, offerta negli scritti difensivi circa la situazione contabile registrata al momento del passaggio delle consegne.
Autorizzate le varie proroghe richieste dal CTU originariamente nominato e disposti ulteriori rinvii al fine di consentire il deposito dell'elaborato peritale, all'udienza del 16.05.2024 il Tribunale prendeva atto della rinuncia all'incarico depositata il 13.05.2024 e procedeva alla nomina in sostituzione di altro ausiliario.
Espletate le indagini peritali, con ordinanza pronunciata all'udienza del 13.06.2024 veniva disposta la sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., autorizzando, altresì, le parti al deposito di note conclusive.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa
è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare, quanto alla richiesta di accertamento avente ad oggetto la prestazione di lavoro straordinario e lo svolgimento di mansioni superiori, si ribadisce che la ricorrente non ha avanzato alcuna domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive e/o ad accertare lo svolgimento delle mansioni superiori di gerente del punto vendita, facendo espressa riserva di proporre apposita azione legale per il recupero delle spettanze asseritamente dovute e per il risarcimento dei danni cagionati dal licenziamento.
Risulta, poi, infondata la richiesta di sospensione del processo in attesa dell'esito del procedimento penale pendente a carico della ricorrente per i medesimi fatti.
Ed invero, poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità
(civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale (cfr. Cass. Sez. II n. 6478 del 25/03/2005; Cass. Sez. Lav. n. 14875 del 3/08/2004).
Sembra opportuno, tuttavia, dare atto che nelle more del giudizio è stata depositata copia della sentenza n. 444/2021 emessa il 18.06.2021, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato alla medesima ascritto perché CP_1 estinto per intervenuta prescrizione.
5. Nel merito, l'opposizione è infondata e non può essere accolta per le ragioni di seguito illustrate.
6. La ricorrente deduce, innanzitutto, la nullità del recesso datoriale in quanto determinato da un motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c. Ed invero, secondo la prospettazione attorea, il licenziamento sarebbe stato intimato con intento ritorsivo, ovvero costituirebbe la reazione al progressivo deterioramento dei rapporti tra la ricorrente e , fornitore dei valori bollati venduti dall'Associazione, nonché fratello del Parte_2
Presidente dell' Pt_3 Parte_1
La ricorrente sostiene, inoltre, che l'unico motivo - illecito - determinate la risoluzione del rapporto di lavoro consisterebbe nel tentativo dell'Avv. di far ricadere sulla medesima, in quanto Parte_2 di fatto gerente del punto vendita ubicato all'interno del Tribunale, la responsabilità di irregolarità o possibili illeciti riscontrati dall'Agenzia delle Entrate nel corso della verifica fiscale effettuata a carico del fratello.
Da tanto deriverebbe l'applicabilità della tutela reale di cui all'art. 18, comma 1 della L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012.
Quali ulteriori motivi di illegittimità del licenziamento, la ricorrente contesta, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo addotti dal datore di lavoro;
sotto il profilo formale, invece, lamenta la violazione delle garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, in particolare, del diritto di difesa.
7. Tanto precisato, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st. lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento” (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 9468 del 4.04.2019 e, nel medesimo senso,
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 17266 del 24.06.2024, secondo la quale “In tema di licenziamento per ritorsione, l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni;
a tal fine, in caso di licenziamento irrogato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito può avere rilievo presuntivo, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa, fermo restando che tale fattore non è desumibile solo dalla mancata integrazione, per difetto di proporzionalità, dei parametri normativi della giusta causa.”).
8. Alla luce dei principi sopra richiamati, occorre, quindi, verificare preliminarmente l'eventuale sussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo oggettivo addotti dal datore di lavoro.
A tal fine, tenuto conto delle condotte contestate alla dipendente, è stato conferito al CTU l'incarico di accertare:
- la situazione dei saldi debitori e creditori, nonché finanziari, dell' al momento del Parte_1 trasferimento presso la sede del Tribunale di Lamezia Terme della , avvenuto l'1.05.2008, CP_1 soprattutto in relazione alla ricostruzione contabile effettuata dall'Avv. ; Parte_2 - sulla base delle risultanze e del raffronto tra gli allegati libri e contabilità fiscale tenuta negli anni dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e quella interna tenuta dalla ricorrente, nonché tra le giacenze di cassa che emergono da tali diverse contabilità e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, e comunque di ogni altro documento utile o necessario allo scopo, se sono stati o meno prodotti dalla ricorrente gli ammanchi di cassa a lei addebitati nelle lettere di contestazione disciplinare del 25.06.2013 e del
14.08.2013 e nella successiva comunicazione di licenziamento per giusta causa del 27.08.2013, nonché di verificare, in relazione alla gestione del punto vendita, la congruità delle movimentazioni finanziarie riportate in contabilità generale, in relazione ai ricavi dell'attività (aggio), ricostruibili dagli acquisti effettuati di valori bollati, così come riconosciuti da , come da Parte_2 convenzione con il titolare della licenza di rivendita.
L'ausiliario nominato all'udienza del 16.05.2024, dopo aver elencato la documentazione contabile rinvenuta nei fascicoli di parte riferita agli anni 2008/2013, ha proceduto separatamente alla disamina dei singoli quesiti posti nel verbale di giuramento, evidenziando, relativamente al primo (“Accerti il
CTU la situazione dei saldi debitori e creditori, nonché finanziari, dell'Associazione al momento del trasferimento presso la sede del Tribunale di Lamezia Terme della signora , avvenuto CP_1
l'1.05.2008, soprattutto in relazione alla ricostruzione contabile effettuata dall'Avv. ”), Parte_2 quanto di seguito si riporta: “Al di là del saldo finanziario relativo al conto Cassa Contanti, gli altri sono saldi relativi a conti economici e non sono pertanto saldi debitori e creditori e né finanziari.
(…) Si fa presente che il saldo cassa al 30/4/2008 risultante dalle scritture contabili non corrisponde
a quanto riportato nei documenti giustificativi e nella prima nota. E' quindi evidente che la documentazione presente nei fascicoli processuali, per come sopra menzionata e descritta, non consente, al di là di quanto sopra riportato, di rispondere compiutamente al quesito e di accertare la situazione dei saldi debitori e creditori, nonché finanziari (ad eccezione del conto Cassa Contanti), dell'Associazione all'1/5/2008.”.
Per quel che attiene alla seconda parte del quesito (“Accerti altresì il CTU, sulla base delle risultanze
e del raffronto tra gli allegati libri e contabilità fiscale tenuta negli anni dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e quella interna tenuta dalla ricorrente, nonché tra le giacenze di cassa che emergono da tali diverse contabilità e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, e comunque di ogni altro documento utile o necessario allo scopo, se sono stati o meno prodotti dalla ricorrente gli ammanchi di cassa a lei addebitati nelle lettere di contestazione disciplinare del 25.06.2013 e del 14.08.2013 e nella successiva comunicazione di licenziamento per giusta causa del 27.08.2013), il CTU ha provveduto ad esaminare quanto presente nei fascicoli della procedura con riguardo ai libri ed alla contabilità fiscale tenuta negli anni dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e alla documentazione interna tenuta dalla ricorrente, analizzando le giacenze di cassa che emergono da tali diverse contabilità e l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, e comunque ogni altro documento utile o necessario allo scopo;
ha, poi, effettuato un riscontro su quanto riportato nelle lettere di contestazione, in particolare quella del 14/8/2013, evidenziando che “tra le migliaia di rilevazioni di dati effettuate in prima nota con cadenza pressocchè giornaliera e per diversi anni, in alcuni casi sono state riscontrate inesattezze, incongruenze ed anche divergenze con le scritture contabili;
in altri casi la mancanza di scritture contabili non consente di dare risposte compiute;
in altri casi ancora le scritture contabili, non organizzate con registri sezionali in base al tipo di attività svolta o al luogo di svolgimento, sono incoerenti con le rilevazioni di prima nota, forse anche perché queste ultime afferiscono solo Cont all'attività svolta nel punto vendita del Tribunale e non all'intera attività dell' Si può asserire che esistono inesattezze sia nelle scritture contabili (tenute dal dott. Calabria) e sia nelle rilevazioni di prima nota (effettuate dalla ), esistono pertanto divergenze anche perché le prime non CP_1 riportano sempre pedissequamente quanto trascritto nelle seconde, e non si può quindi asserire oggettivamente che la e soltanto lei, con la sua condotta, abbia causato gli ammanchi o, CP_1 meglio, le divergenze oggetto di contestazione.”.
Il consulente ha, quindi, affermato che “esistono divergenze tra le scritture contabili tenute dal 2008 al 2013 dal consulente dott. Calabria e la documentazione interna tenuta dalla ricorrente , CP_1 nonché tra le giacenze di cassa e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012. Si può altresì affermare che alcuni rilievi riportati nelle lettere di contestazione sono veritieri, ma, a parere del CTU, per le argomentazioni già sopra esposte, tutto ciò non può comportare l'esclusiva responsabilità di eventuali ammanchi alla ricorrente.”.
Infine, quanto alla terza parte del quesito (“Verifichi, infine, il CTU, in relazione alla gestione del punto vendita, la congruità delle movimentazioni finanziarie riportate in contabilità generale, in relazione ai ricavi dell'attività (aggio), ricostruibili dagli acquisti effettuati di valori bollati, così come riconosciuti da , come da convenzione con il titolare della licenza di Parte_2 rivendita.”), l'ausiliario ha precisato che “L'incompletezza della documentazione contabile non consente di esaminare tutte le movimentazioni finanziarie della contabilità generale, anche perché manca il partitario riferito al fornitore . Inoltre la contabilità è generale e senza Parte_2 registri sezionali riferiti allo specifico punto vendita tenuto presso il Tribunale o presso il Giudice di
Pace. Pertanto non è possibile rispondere al quesito per come è stato posto.”.
In conclusione, per quel che rileva in questa sede, il CTU, pur avendo riscontrato delle incongruenze tra le scritture contabili tenute dal consulente dell'ANF riferite agli anni 2008/2013 e la documentazione interna tenuta dalla ricorrente, nonché tra le giacenze di cassa e tra l'ammontare complessivo degli acquisti e delle vendite dei valori bollati nel periodo da maggio 2008 al 2012, ha ritenuto che eventuali ammanchi non possano essere imputati all'esclusiva responsabilità della ricorrente.
Le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, ribadite a seguito delle osservazioni trasmesse dai CT di entrambe le parti, possono essere poste a base della decisione in quanto le medesime sono il frutto di un'accurata e scrupolosa disamina della copiosa documentazione allegata.
Non essendo stata raggiunta la prova circa l'esclusiva imputabilità alla dipendente sia degli asseriti ammanchi oggetto delle contestazioni disciplinari, sia delle incongruenze tra la documentazione contabile interna dalla stessa tenuta e le scritture contabili tenute dal consulente dell'Associazione, devono ritenersi insussistenti la giusta causa e/o il giustificato motivo di recesso addotti dal datore di lavoro.
9. Passando, quindi, a valutare la censura di nullità del licenziamento, il Tribunale ritiene di poter confermare il giudizio espresso nell'ordinanza opposta in quanto, da un lato, le deduzioni svolte in questa sede risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle esposte nei precedenti scritti difensivi e, dall'altro lato, le critiche rivolte al provvedimento impugnato non sono idonee a determinare una rivisitazione del convincimento formatosi all'esito della fase sommaria.
Richiamando, pertanto, le motivazioni contenute nell'ordinanza depositata il 6.05.2017, si osserva quanto segue.
L'istruttoria espletata nel procedimento n. 798/2014 R.G. ha, in primo luogo, dimostrato che nei mesi antecedenti al licenziamento il rapporto tra la ricorrente e fosse via via peggiorato Parte_2
e che le richieste di recupero dei crediti nei confronti degli avvocati, indirizzate da quest'ultimo alla
, si fossero intensificate fino a diventare assillanti. CP_1
Sul punto i testi di parte ricorrente e hanno riferito di aver Testimone_1 Testimone_2 assistito a conversazioni telefoniche, nelle quali rivolgeva alla ricorrente dei Parte_2 rimproveri sulla gestione contabile dell'ufficio e le chiedeva di recuperare i crediti vantati dall'Associazione nei confronti degli avvocati derivanti dall'acquisto di marche in assenza del contestuale pagamento del corrispettivo e, quindi, “a credito”.
, cognata e collega di lavoro della ricorrente, ha dichiarato che “negli ultimi Controparte_3 mesi, ovvero a decorrere dal mese di aprile/maggio dell'anno antecedente al licenziamento le richieste rivolte dal sig. alla ricorrente erano divenute più assillanti. Il si Parte_2 Parte_2 lamentava del fatto che si facesse credito agli avvocati. Ricordo che il chiamava la Parte_2 ricorrente per telefono anche di sabato e domenica, la disturbava continuamente. Ciò mi consta in quanto poteva capitare che le telefonate si verificassero quando ero insieme alla o quando CP_1 mi trovavo a casa della . In un'occasione ho assistito ad una conversazione avvenuta in CP_1 ufficio tra la ricorrente ed il . Durante tale conversazione il alterato diceva Parte_2 Parte_2 alla ricorrente che doveva smetterla di fare credito agli avvocati e che ogni giorno doveva consegnargli l'incasso corrispondente ai valori venduti in quella giornata. Ricordo che la ricorrente aveva parlato di questa situazione anche con l'Avv. Nicolino Panedigrano, il quale le aveva detto che ne avrebbe discusso con il fratello.”
Tale circostanza risulta confermata anche dai testi citati dalla resistente: (collega Testimone_3 di lavoro della ricorrente in quanto addetta al punto vendita sito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme) ha dichiarato che “tra la ricorrente e il sig. si era creato un Parte_2 rapporto conflittuale in quanto quest'ultimo ripetutamente contattava per telefono la CP_1 lamentandosi del fatto che gli incassi consegnatigli fossero inferiori al valore delle marche che venivano ordinate e da lui portate all'ufficio copie. Preciso meglio che il si lamentava Parte_2 del fatto che fossero troppi i soldi di cui l'ufficio copie era debitore nei suoi confronti. Ricordo che la ricorrente si lamentava con me di tale atteggiamento e delle continue telefonate ricevute dal sig.
. Ciò è accaduto qualche mese prima del licenziamento della ricorrente. Il sig. Parte_2 chiamava per telefono anche me per lo stesso motivo ma con minore frequenza. Parte_2
Ricordo che circa due anni fa l'Avv. Nicolino Panedigrano mi chiese se il fratello faceva delle telefonate anche a me come accadeva con la e io gli risposi che mi chiamava ma con minore CP_1 frequenza. A quel punto l'avv. telefonò al fratello rimproverandolo del suo Parte_2 Cont atteggiamento e dicendogli che non avrebbe dovuto importunare le dipendenti dell'
Raccomandò al fratello di rivolgersi a lui per qualunque problema. Le richieste di pagamento da parte del ci sono sempre state perché l'ufficio non è mai riuscito a versare l'importo
Parte_2 corrispondente al valore complessivo delle marche acquistate. Qualche mese prima del licenziamento della tali richieste si sono intensificate.”; , collega CP_1 Testimone_4 di studio dell'Avv. Nicolino Panedigrano, ha riferito: “(..) Ricordo di aver assistito a diverse conversazioni telefoniche tra l'Avv. e , nel corso delle quali il primo
Parte_2 Parte_2 diceva al fratello di non “stressare” le sue dipendenti circa la necessità di dover recuperare il Cont corrispettivo degli acquisti a credito in quanto era lui il rappresentante legale dell' e, quindi, di questa problematica doveva discuterne con lui e non con le impiegate. Ricordo in particolare una telefonata dai toni molto accesi verificatasi circa tre anni fa. Queste telefonate si sono succedute nel corso degli anni. L'Avv. continuava a dire al fratello che avrebbe dovuto vedersela con
Parte_2 lui e non con le dipendenti. Per quel che mi risulta il sig. si rivolgeva
Parte_2 prevalentemente alla ricorrente in quanto era lei la responsabile dell'ufficio (…).
Dalla dichiarazione resa dalla teste è, poi, emerso che nel corso dell'accertamento fiscale CP_3 espletato dall'Agenzia delle Entrate presso la rivendita di tabacchi il Presidente dell'ANF aveva provveduto, per la prima volta, ad affiggere presso il punto vendita ubicato all'interno del Palazzo di
Giustizia il codice disciplinare ed aveva chiesto, in maniera animata, alla di consegnargli la CP_1 documentazione contabile inerente alla gestione dell'ufficio.
Ulteriori elementi sintomatici del motivo illecito determinante il recesso dal rapporto di lavoro possono desumersi dalle modalità e, soprattutto, dalla tempistica con le quali l'ANF ha proceduto alla contestazione disciplinare e, di seguito, all'irrogazione della sanzione espulsiva.
A tale proposito va, innanzitutto, evidenziato che prima del licenziamento la ricorrente è stata destinataria di una sanzione conservativa, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per dieci giorni lavorativi con decorrenza dal 12.07.2013, applicata per aver accettato in pagamento di acquisti e servizi dagli Avv.ti Lucchino (di cui non è indicato il nome) e Bilotta (di cui non è indicato il nome) assegni intestati direttamente al sig. e non onorati di pagamento o risultati rubati Parte_2
e per aver tenuto all'oscuro di tali vicende la datrice di lavoro.
La contestazione disciplinare del 25.06.2013 scaturisce dall'allegata informativa ricevuta dal fornitore di valori bollati, nella quale, tuttavia, si fa riferimento soltanto agli episodi indicati ai punti
2 e 3 della contestazione e senza collocare temporalmente le condotte addebitate alla dipendente.
Deve rilevarsi, poi, che l'ANF ha contestato alla ricorrente dei fatti di cui la medesima non poteva essere a conoscenza e che non era neppure nelle condizioni di prevedere;
inoltre, per come si evince dalla lettera di giustificazione del 28.06.2013, quanto agli episodi di cui ai punti 2 e 3, nel momento in cui la ha appreso da che gli assegni ricevuti erano risultati di CP_1 Parte_2 provenienza furtiva, ne ha dato immediata comunicazione agli avvocati interessati, i quali personalmente o per il tramite dei propri assistiti hanno provveduto a consegnare l'importo facciale dell'assegno, senza alcun pregiudizio economico per l'Associazione e per il fornitore dei valori bollati, intestatario del titolo.
Con la raccomandata a/r del 14.08.2013 sono state, invece, contestate alla ricorrente le irregolarità riscontrate dal Rag. nel corso della verifica sommaria della contabilità interna Persona_1 dell' , effettuata a seguito dell'accertamento avviato dall'Agenzia delle Entrate nei Parte_1 confronti di . Parte_2
I comportamenti commissivi ed omissivi denunciati riguardano il periodo da maggio 2008 a dicembre
2012 e sarebbero stati causa, secondo la prospettazione di parte resistente, di un ammanco di cassa di almeno € 30.000,00 (somma ottenuta prendendo in considerazione la differenza negativa tra saldo di cassa al 31.12.2012 da libro giornale e saldo di cassa alla medesima data da contabilità interna, retribuzioni non pagate e debiti verso il fornitore non pagati).
Si tratta di condotte, articolate in 18 punti, che attengono alla tenuta della contabilità interna dell'ufficio sito presso il Tribunale e che scaturiscono dalla non corrispondenza dei dati in essa contenuti con quelli rilevati dalle scritture contabili detenute dal professionista delegato.
Ciò posto, si osserva che la lettera di contestazione degli addebiti è stata spedita in data 14.08.2013,
a fronte di una richiesta di consegna della documentazione contabile che può collocarsi nel mese di febbraio 2013, e che la ricorrente ha ricevuto tale missiva e l'allegata relazione del rag. il Persona_1
16.08.2013 mentre si trovava in ferie.
Deve ritenersi, pertanto, che difficilmente la ricorrente avrebbe potuto replicare e/o approntare delle difese adeguate rispetto alle molteplici condotte a lei ascritte, in ragione sia della natura strettamente tecnica delle contestazioni e del notevole lasso temporale di riferimento sia della materiale indisponibilità della documentazione contabile esaminata, che non le avrebbe consentito, anche a voler prescindere dall'esiguo termine concesso per la presentazione delle giustificazioni scritte, di avvalersi di un ausiliario.
Giova, infine, evidenziare che le prove testimoniali hanno confermato la prassi consolidata presso lo sportello del Tribunale di consentire l'acquisto di marche a credito da parte degli avvocati o dei loro collaboratori ovvero di accettare il reso di marche da bollo o contributi unificati (di importo variabile) non utilizzati.
Sul punto la teste ha dichiarato di aver restituito all'ufficio copie marche non Testimone_2 utilizzate, di importo sia esoso sia esiguo, e di non aver mai ottenuto contestualmente la restituzione di quanto pagato, precisando che la le aveva restituito l'importo corrispondente ai valori CP_1 acquistati soltanto dopo essere riuscita a rivenderli ed a recuperarne il corrispettivo.
Se ne evince che l'incasso ritirato giornalmente dal poteva essere, e di fatto era, sempre Parte_2 inferiore al valore complessivo delle marche acquistate (cfr. la dichiarazione di , Testimone_3 la quale ha riferito che ciò costituiva il motivo delle costanti richieste di pagamento indirizzate dal fornitore dei valori bollati alle dipendenti degli sportelli). La teste ha, inoltre, dichiarato di aver consentito agli avvocati o ai loro collaboratori di Tes_3 acquistare marche a credito con l'accordo di saldare al più presto il debito, seppure soltanto per le marche di importo minore, e, quanto ai resi, ha precisato che le era capitato di accettare la restituzione di marche o contributi non utilizzati, mettendo da parte i valori restituiti e rivendendoli senza emettere lo scontrino.
La teste ha riferito che era prassi per gli avvocati del foro di acquistare valori CP_3 Parte_1 bollati presso il punto vendita sito all'interno del Tribunale e che il pagamento poteva avvenire immediatamente ovvero in data successiva;
in questo secondo caso, l'acquisto a credito veniva annotato su un libretto, nel quale veniva indicato sia il nominativo dell'avvocato sia l'importo dovuto e, a fine settimana, la chiamava gli avvocati invitandoli a saldare il debito. CP_1
Anche la teste ha confermato che, nell'ipotesi di acquisto a credito di valori bollati, la Tes_4
le aveva consegnato il contributo annotando l'acquisto su un foglietto, e che, quando le era CP_1 capitato di restituire marche o contributi non utilizzati, la ricorrente annotava il reso su un foglio e le restituiva l'importo pagato solo dopo aver rivenduto i valori acquistati.
Allo stesso modo ha trovato conferma la prassi di intestare gli assegni direttamente al titolare della rivendita, il quale era solito ritirarli presso l'ufficio copie il giorno stesso dell'emissione.
Risulta, infine, documentalmente dimostrato che, alla data del 20.03.2013, dipendente Persona_2 Contr dell' negli anni 2005/2008, era ancora creditore della complessiva somma di € 10.700,00 a titolo di mensilità arretrate e TFR, a dispetto di quanto sarebbe emerso dalla contabilità tenuta dal consulente, secondo cui i debiti relativi alle retribuzioni dei dipendenti erano stati pagati per intero ed in contanti.
10. Acclarata, pertanto, la sussistenza del motivo illecito di licenziamento, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, l'art. 18 della L. n. 300/1970 nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1, comma 42 della L. n. 92/2012 - per ciò che rileva in questa sede - testualmente prevede:
“All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»; b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio
1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.”.
Se ne evince che nell'ipotesi di licenziamento nullo, trova in ogni caso applicazione il regime della stabilità reale dovendosi prescindere dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.
11. Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'ordinanza depositata il 6.05.2017 da questo Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 49 della L. n. 92/2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 798/2014
R.G.
Al riguardo, tuttavia, occorre precisare che la ricorrente ha optato per il pagamento dell'indennità Contr sostitutiva della reintegrazione e che, allo stato, non risulta che l' abbia provveduto alla corresponsione della medesima.
12. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, tenuto conto della particolare complessità della controversia e della sostanziale sovrapponibilità delle difese Contr spiegate dalle parti in questa sede con quelle svolte nella fase sommaria, condannando l' al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e dell'attività istruttoria svolta.
Le spese dell'espletata CTU vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e si liquidano come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza depositata il 6.05.2017 emessa da questo
Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 49 della L. n. 92/2012 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 798/2014 R.G.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione nella misura della metà, condannando l' al pagamento della restante metà, Parte_1 liquidata in € 4.628,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 30.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino