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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del giudice dr.
RA IG, ha pronunciato mediante deposito telematico in data odierna la seguente
SENTENZA nella causa rubricata al n. 24334/2024 R.G. promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , e tutti
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia, presso il cui studio in Roma, Via Carlo
Mirabello n. 19, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio –
Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv.
DR ES ed IA NC, domiciliato in Roma, via Giorgio Ribotta, 41
RESISTENTE
1 OGGETTO: personale ATA - indennità svolgimento di mansioni superiori e richiesta corresponsione di somme non percepite in relazione alla posizione economica.
CONCLUSIONI delle parti: come dai rispettivi atti difensivi e da note scritte di udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.6.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti sopra indicati, dipendenti del , Area personale ATA, in qualità di Controparte_1
assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità di Roma con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B, ad eccezione di perché fuori ruolo dall'1.9.2021, di Parte_2 [...]
e in quanto passati al superiore Parte_13 Parte_12
profilo di GA esponevano che, come espressamente previsto contrattualmente, avevano svolto mansioni superiori sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro
Istituto con relativo provvedimento.
Più specificamente, elencavano in relazione a ciascuno i periodi di svolgimento delle mansioni superiori, secondo quanto di seguito riportato:
1. RIZZO ASTOLFO: Incarichi mansioni superiori a.s. 2020/2021; a.s. 2022/2023;
2. Incarichi mansioni superiori a.s. 2014/2015; a.s. Parte_2
2015/2016; a.s. 2016/2017; a.s 2017/2018; a.s. 2018/2019; a.s. 2019/2020; a.s.
2020/2021;
3. Incarichi mansioni superiori a.s. 2015/2016, a.s.2016/2017; Parte_3
a.s. 2017/2018; a.s. 2018/2019; a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022;
a.s. 2022/2023; a.s. 2023/2024
4. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. Parte_4
2021/2022
2 5. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2013/2014; a.s. Parte_5
2014/2015; a.s. 2015/2016; a.s. 2016/2017; ; a.s. 2018/2019; a.s. CP_2
2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022; a.s. 2022/2023;
6. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. Parte_6
2021/2022: a.s. 2022/2023
7. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2018/2019; a.s. Parte_7
2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022; a.s. 2022/2023
8. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. Parte_8
2021/2022
9. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2021/2022; a.s. 2022/2023; Parte_9
a.s. 2023/2024
10. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021 Parte_10
11. Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. Parte_11
2021/2022
12. MI Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022, Pt_12
a.s. 2022/2023.
Precisato di essere tutti in possesso della posizione economica, si dolevano perché, nonostante l'effettivo espletamento delle suddette mansioni superiori, i ricorrenti non avevano percepito quanto effettivamente loro spettante a titolo di indennità di funzioni superiori previsto dalla contrattazione collettiva di settore, né gli era stato corrisposto quanto spettante a titolo di emolumento per la posizione economica. Per ciascuno di essi veniva pertanto indicato quanto spettante in relazione allo svolgimento di dette mansioni superiori per i periodi indicati e, più in dettaglio:
1. Parte_1
Som itolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari a euro 6.063,85; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.800,00
2. Parte_2
Som di indennità mansioni superiori: a.s. 2014/2015 pari ad euro 1.750,77; a.s. 2015/2016 pari ad euro 2.322,75; a.s. 2016/2017 pari ad euro 3.262,31; a.s 2017/2018 pari ad euro 3.303,55; a.s. 2018/2019 pari ad euro 3.333,37; a.s.
3 2019/2020 pari ad euro3.398,37; a.s. 2020/2021 pari ad euro 3.485,04 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2014/2015 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2015/2016 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2016/2017 pari ad euro 1.800,00; a.s 2017/2018 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2018/2019 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2019/2020 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00
3. Parte_3
Som tolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2015/2016 pari ad euro 14,73; a.s.2016/2017 pari ad euro 53,30; a.s. 2017/2018 pari ad euro 72,32; a.s. 2018/2019 pari ad euro1.995,70; a.s. 2019/2020 pari ad euro2.010,89; a.s. 2020/2021 pari ad euro 2.104,93; a.s. 2021/2022 pari ad euro 2.143,33; a.s. 2022/2023 pari ad euro 3.570,68; a.s. 2023/2024 pari ad euro 3.548,71
4. Parte_4
Som ndennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.920,38; a.s. 2021/2022 pari ad euro 4.953,75
5. Parte_5
Som indennità mansioni superiori: a.s. 2013/2014 pari ad euro 3.077,27; a.s. 2014/2015 pari ad euro 4.615,91; a.s. 2015/2016 pari ad euro 4.627,96; a.s. 2016/2017 pari ad euro 4.658,25; a.s.2017/2018 pari ad euro4.711,53; a.s. 2018/2019 pari ad euro5.145,58; a.s. 2019/2020 pari ad euro5.879,39; a.s. 2020/2021 pari ad euro 5.976,02; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.016,76; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.016,76 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2013/2014 pari ad euro 1.200,00
6. Parte_6
Som i indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 6.245,85; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.245,85; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.245,85
7. Parte_7
Somme non percepite a titolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2018/2019 pari ad euro 3.370,61; a.s. 2019/2020 pari ad euro 3.398,86; a.s. 2020/2021 pari ad euro 3.455,80; a.s. 2021/2022 pari ad euro 3.479,81; a.s. 2022/2023 pari ad euro 4.575,81 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2018/2019 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2019/2020 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.800,00
8. Parte_8
Somme non percepite a titolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.930,78; a.s. 2021/2022 pari ad euro 4.953,75; Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2020/2021 pari ad euro
4 1.800,00; a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.933,33
9. Parte_9
Som itolo di indennità mansioni superiori: a.s.2021/2022 pari ad euro 3.383,24; a.s. 2022/2023 pari ad euro 3.695,58; a.s. 2023/2024 pari ad euro 4.708,09 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00
10. Parte_10
Som di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 6.243,08
11. Parte_11
Som di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.953,75; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.016,76 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00
12. MI IE Somme non percepite a titolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 6.245,82; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.284,82; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82
Rilevavano che numerose sono le pronunce di merito con le quali la giurisprudenza ha già riconosciuto il diritto al pagamento delle somme a titolo di indennità di mansioni superiori e il pagamento della posizione economica in considerazione della netta distinzione, autonomia e non assorbibilità di detti diritti, condannando il Ministero alla corresponsione delle somme dovute.
Ciò posto, i ricorrenti assumevano il diritto al riconoscimento economico di quanto spettante a titolo di indennità per aver svolto mansioni nel superiore profilo di Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali, rispetto a quella della qualifica rivestita di
Assistenti Amministrativi, mansioni espletate su incarichi scritti. Rilevavano la non contestabilità dello svolgimento di funzioni superiori nella qualifica superiore di GA sulla scorta di dati documentali e rilevavano di non aver percepito quanto effettivamente dovuto dall'amministrazione ossia, oltre a quanto dovuto a titolo di retribuzione, precisando di agire al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a ottenere, oltre alla
5 loro retribuzione, anche una indennità, la cui quota deriva dalla retribuzione percepita nell'inquadramento come assistente amministrativo e la retribuzione percepita nell'inquadramento nel profilo di GA secondo il nuovo calcolo stabilito dalla normativa di settore.
Osservavano inoltre i ricorrenti che il beneficio della posizione economica legato al profilo di appartenenza e quindi rientrante nel trattamento retributivo in godimento all'assistente amministrativo ha natura diversa dall'indennità di mansioni superiori strettamente legata e subordinata allo svolgimento delle mansioni superiori di GA.
Detto beneficio è tuttora disciplinato dall'art. 2 della sequenza contrattuale che prevede che “… il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale”. Non è dunque consentito alcun inglobamento nell'indennità di funzione perché il compenso per la valorizzazione ATA è un elemento riconosciuto al lavoratore che ha partecipato alla progressione economica ex art 2 della sequenza Contrattuale dell'art 62 del CCNL del 29.11.2007. Soggiungevano inoltre che l'Amministrazione in modo arbitrario e senza supporto normativo talora attribuiva per alcuni periodi emolumenti in relazione la posizione economica e in altri casi e per diversi periodi l'indennità legata allo svolgimento di mansioni superiori.
Precisavano che la qualifica di assistente amministrativo prevede che tale figura professionale “esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha un'autonomia operativa con margini valutativi della predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo – contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute;
svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvando nelle attività e sostituendo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo etc…”
Le mansioni proprie della qualifica di GA sono invece quelle elencate e richiamate dalla tabella A del CCNL dalla quale emerge che detta figura professionale “Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna;
sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
6 promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza esterna. Firma tutti gli atti di sua competenza…”.
I ricorrenti chiedono dunque il pagamento delle somme spettanti a titolo di trattamento economico delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il pagamento delle somme spettanti meglio specificate e calcolate a titolo di benefici della seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza Contrattuale, rilevando inoltre che i commi 3,4,5 dell'art. 52 D.Lgs
165/2001 dispongono che “3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore..”.
Sulla scorta di tali premesse i ricorrenti chiedono dunque la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento in proprio favore dei seguenti importi complessivi a titolo di indennità per mansioni superiori e degli ulteriori importi sotto riportati a titolo di posizione economica, oltre accessori di legge e con il favore delle spese di lite. Di seguito le richieste formulate:
- Incarichi mansioni superiori a.s. 2020/2021; a.s. 2022/2023; Parte_1
- Incarichi mansioni superiori a.s. 2014/2015; a.s. 2015/2016; Parte_2
018; a.s. 2018/2019; a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021;
7 - Incarichi mansioni superiori a.s. 2015/2016, a.s.2016/2017; a.s. Parte_3
8/2019; a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022; a.s. 2022/2023; a.s. 2023/2024;
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. Parte_4
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2013/2014; a.s. Parte_5
2014/2015; a.s. 2015/2016; a.s. 2016/2017; a.s.2017/2018; a.s. 2018/2019; a.s. 2019/2020; a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022; a.s. 2022/2023;
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. Parte_6
2021/2022: a.s. 2022/2023;
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2018/2019; a.s. 2019/2020; Parte_7
2022; a.s. 2022/2023;
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. Parte_8
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2021/2022; a.s. 2022/2023; a.s. Parte_9
2023/2024;
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; Parte_10
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022; Parte_11
- Incarichi mansioni superiori: a.s. 2020/2021; a.s. 2021/2022, a.s. Parte_12
Chiedevano quindi di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il pagamento della somma a titolo di benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 – ex art. 2 della Sequenza
Contrattuale nei periodi per i quali hanno altresì svolto incarichi di mansioni superiori come sopra indicati per ciascun istante e per i motivi di cui in narrativa da intendersi qui trascritti
E per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma spettante a ciascun ricorrente a titolo di indennità di mansioni superiori e/o a titolo di benefici della posizione economica non corrisposte come da importi e periodi di seguito indicati:
8 1. Parte_1
Som lo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari a euro 6.063,85; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.800,00
2. Parte_2
Som indennità mansioni superiori: a.s. 2014/2015 pari ad euro 1.750,77 a.s. 2015/2016 pari ad euro 2.322,75; a.s. 2016/2017 pari ad euro 3.262,31; a.s 2017/2018 pari ad euro 3.303,55; a.s. 2018/2019 pari ad euro 3.333,37; a.s. 2019/2020 pari ad euro3.398,37; a.s. 2020/2021 pari ad euro 3.485,04 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2014/2015 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2015/2016 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2016/2017 pari ad euro 1.800,00; a.s 2017/2018 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2018/2019 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2019/2020 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00
3. Parte_3
Som o di indennità mansioni superiori: a.s. 2015/2016 pari ad euro 14,73; a.s.2016/2017 pari ad euro 53,30; a.s. 2017/2018 pari ad euro 72,32; a.s. 2018/2019 pari ad euro1.995,70; a.s. 2019/2020 pari ad euro2.010,89; a.s. 2020/2021 pari ad euro 2.104,93; a.s. 2021/2022 pari ad euro 2.143,33; a.s. 2022/2023 pari ad euro 3.570,68; a.s. 2023/2024 pari ad euro 3.548,71
4. Parte_4
Som nnità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.920,38; a.s. 2021/2022 pari ad euro 4.953,75
5. Parte_5
Som ennità mansioni superiori: a.s. 2013/2014 pari ad euro 3.077,27; a.s. 2014/2015 pari ad euro 4.615,91; a.s. 2015/2016 pari ad euro 4.627,96; a.s. 2016/2017 pari ad euro 4.658,25; a.s.2017/2018 pari ad euro4.711,53; a.s. 2018/2019 pari ad euro5.145,58; a.s. 2019/2020 pari ad euro5.879,39; a.s. 2020/2021 pari ad euro 5.976,02; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.016,76; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.016,76 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2013/2014 pari ad euro 1.200,00
6. Parte_6
Som dennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 6.245,85; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.245,85;
9 a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.245,85
7. Parte_7
Som indennità mansioni superiori: a.s. 2018/2019 pari ad euro 3.370,61; a.s. 2019/2020 pari ad euro 3.398,86; a.s. 2020/2021 pari ad euro 3.455,80; a.s. 2021/2022 pari ad euro 3.479,81; a.s. 2022/2023 pari ad euro 4.575,81 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2018/2019 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2019/2020 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.800,00
8. Parte_8
Som ità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.930,78; a.s. 2021/2022 pari ad euro 4.953,75; Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.933,33
9. Parte_9
Som lo di indennità mansioni superiori: a.s.2021/2022 pari ad euro 3.383,24; a.s. 2022/2023 pari ad euro 3.695,58; a.s. 2023/2024 pari ad euro 4.708,09 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00
10. Parte_10
Som ndennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 6.243,08
11. Parte_11
Som i indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.953,75; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.016,76 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00
12. Parte_12
Somme non percepite a titolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari a.d euro 6.245,82; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.284,82; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82.
Quanto sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo
10 In via subordinata hanno chiesto di condannare l'amministrazione convenuta al pagamento della somma spettante a ciascun ricorrente a titolo di indennità di mansioni superiori e al pagamento della somma spettante a titolo di posizione economica nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia accertata in corso di causa per effetto del riconoscimento del diritto di cui ai precedenti capi della domanda; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e onorari da distrarsi.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il del merito, rilevando anzitutto il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva in capo al Ministero stesso, in ragione della competenza in ordine al trattamento stipendiale dei dipendenti pubblici in capo al Ministero e Controparte_3
quindi contestando la fondatezza della domanda sul presupposto della non cumulabilità dell'indennità per lo svolgimento di mansioni superiori con i benefici previsti per la seconda posizione economica. Ha infine eccepito la parziale prescrizione dei diritti azionati dai ricorrenti e ha infine concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata quindi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 dispone che lo svolgimento di mansioni superiori al profilo di appartenenza da parte di un pubblico dipendente non dà luogo al conseguimento della qualifica superiore, ma soltanto diritto al pagamento del corrispondente trattamento retributivo.
Ritiene questo Tribunale di aderire al condivisibile orientamento di questo stesso
Tribunale, più volte espresso con numerose pronunce tra cui anche quelle prodotte dai
11 ricorrenti. Non si rinvengono infatti argomentazioni nuove o comunque idonee a confutare il predetto orientamento favorevole all'accoglimento delle tesi dei ricorrenti.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in favore del , destinato all'erogazione degli stipendi ai Controparte_4
dipendenti civili dello Stato. Quella del è una Controparte_1
prospettazione radicalmente infondata, in quanto il Ministero “competente” ai sensi dell'art. 1 della legge n. 260/1958, cui devono essere notificati i ricorsi giurisdizionali, è quello titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, a nulla rilevando il successivo procedimento di pagamento.
Come già osservato con precedenti pronunce di merito (v. in particolare Tribunale Roma
Sez. Lavoro, sentenza n. 5164/19 del 27.5.2019) che qui vengono richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc in quanto pienamente condivisibili sul punto, il procedimento relativo al pagamento delle spese dello Stato (disciplinato principalmente dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, dal D.P.R. 20 aprile 1994, n.
367) viene tipicamente distinto in quattro fasi: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
L'impegno, che è l'atto con cui un'amministrazione dello Stato si assume l'obbligo - in senso giuridico e correlativamente anche in senso contabile - di una certa spesa, compete, a seconda dei casi e delle deleghe, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai singoli Ministri, ai dirigenti e a funzionari delegati.
Senza impegno non può liquidarsi, ordinarsi e pagarsi alcuna spesa.
La liquidazione, poi, consiste nella definitiva determinazione dell'importo della spesa, che può subire variazioni in più o in meno rispetto al previsto.
Alla liquidazione segue l'ordine di pagamento, indirizzato dall'autorità che ha assunto l'impegno agli uffici di tesoreria.
L'ordine di pagamento (nelle sue varie forme: mandato diretto, ruolo...) è il titolo contenente l'ordine alla tesoreria di pagare una determinata somma a uno o più creditori.
Il procedimento di erogazione della spesa si conclude poi con il pagamento, ovvero con le operazioni attraverso le quali si dà esecuzione all'ordine di pagare.
12 Nelle pubbliche amministrazioni - per ovvie ragioni di cautela - gli organi pagatori non coincidono di norma con quelli ordinatori del pagamento, il quale viene eseguito dagli
Uffici di Tesoreria (questi sì funzionalmente dipendenti dal Controparte_4
in base ad un ordine proveniente dall'autorità che ha assunto l'impegno.
[...]
Restano quindi distinte la competenza e la responsabilità relative all'ordine di pagamento rispetto a quelle relative alla sua esecuzione.
La responsabilità del Tesoriere (e dunque del Ministero dell'Economia e delle Finanze) si limita all'accertamento della regolarità del titolo di spesa e dell'identità del creditore, mentre nessuna funzione gli compete in ordine all'emissione del titolo di spesa nei confronti dei dipendenti dei vari Ministeri.
Ne deriva, in definitiva, l'infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, conclusione ancor più fondata alla luce della considerazione secondo la quale questo giudizio attiene a questioni inerenti allo svolgimento dei rapporti di lavoro alle sue dipendenze, mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze non assume in questa sede alcun ruolo di rilievo, essendo solo chiamato a dare esecuzione a ordine di spesa proveniente dal MIM.
Ciò premesso, con il presente giudizio i ricorrenti hanno introdotto due distinte domande:
a) quella relativa al pagamento integrale delle differenze retributive attinenti allo protratto svolgimento effettivo delle mansioni superiori;
b) quella attinente al pagamento della posizione economica ai sensi dell'articolo 62 del contratto collettivo 29 novembre 2007 ex articolo 62 della sequenza contrattuale.
Ciò premesso, si osserva che la costante carenza di personale nel pubblico impiego ha portato gli enti a non poter fare a meno di adibire il personale a mansioni superiori.
L'avvio negli Anni 90 di contenziosi volti al riconoscimento delle mansioni superiori ha dunque indotto il legislatore a intervenire sulla materia con l'innovazione introdotta dall'art. 15 del D. Lgs. 387/1998 con il quale per la prima volta è stato riconosciuto il
13 diritto dei lavoratori della pubblica amministrazione che abbiano svolto mansioni di livello superiore alla relativa retribuzione.
Con numerose pronunce già intervenute in ordine alle questioni che qui si pongono, questo Tribunale ha avuto modo di rilevare che la decurtazione operata dal Ministero non è conforme alla normativa e alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di pubblico impiego.
La Corte di cassazione ha affermato che” lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001,
n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SS.UU 25837/2007; n. 27887/2009, n. 30811/2018,
9646/2019)”.
Spetta al lavoratore dimostrare la predetta connotazione quantitativa e qualitativa (Cass.
n. 10027/2007).
Pertanto, non solo il ricorrente, nel caso di simile domanda, ha l'onere di dimostrare che le mansioni svolte appartengano alla superiore qualifica a mente della contrattazione collettiva di riferimento, ma anche che tali mansioni superiori siano state espletate con continuità e prevalenza e che delle stesse gli fosse attribuita la piena responsabilità.
La Corte di cassazione (con ordinanza n. 16149 dell'11 giugno 2024), dopo aver premesso che, ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, consistente: 1) nella verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto;
2) nelle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda;
3) nel raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte(tra le altre, Cass., ordinanza n.
30580 del 22/11/2019; Cass., sentenza n. 18943 del 27/09/2016) – ha affermato che nell'effettuare detto giudizio il giudice deve individuare la contrattazione collettiva
14 rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che, nell'impiego pubblico contrattualizzato, è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere dall'iniziativa di parte (Cass. ordinanza n. 7641 del
09/03/2022; ordinanza n. 6394 del 05/03/2019). Da ciò consegue, secondo il Collegio di legittimità, che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta che il lavoratore abbia dedotto le mansioni svolte, il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell'assunto del ricorrente, non assumendo rilievo l'eventualmente erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa (Cass., ordinanza n. 7641 del 2022 e le successive ordinanze n. 21788 e n. 20843 del 2023).
Nel merito il ricorso è fondato.
Gli odierni ricorrenti hanno introdotto in giudizio due distinte domande, delle quali la prima relativa al pagamento integrale della indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori e la seconda a titolo di benefici della prima e/o seconda posizione economica, ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29/11/2007 – ex art. 2 della
Sequenza Contrattuale, per il periodo di cui è causa, specificato per ciascun lavoratore.
Nel presente giudizio i ricorrenti domandano dunque il riconoscimento economico che consegue all'accertato espletamento di mansioni superiori.
Con riferimento alla valutazione della fondatezza della domanda, si rileva che l'articolo
69 del contratto collettivo 94/97, espressamente fatto salvo dall'articolo 146 del contratto collettivo 2006/2007, prevede che al personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo e il responsabile amministrativo per un periodo superiore a 15 giorni è attribuita un'indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione. Tale indennità è stata effettivamente riconosciuta agli odierni ricorrenti, ma in misura ridotta in quanto contabilmente detratta o comunque posta in compensazione con la parte di trattamento economico attribuito ai ricorrenti in ragione della posizione economica di cui già erano
15 titolari. Il diritto all'integrale pagamento dell'indennità per mansioni superiori svolte trova fondamento nell'art. 60 del CCNL applicato, che costituisce strumento di diretta applicazione dell'art. 52 D.Lgs 165/2001. In relazione all'integrale pagamento dei benefici della posizione economica di riferimento, si osserva che l'art. 62 CCNL applicato non prevede l'assorbimento dell'emolumento a detto titolo in godimento del lavoratore che sostituisca il GA assorbibile nell'indennità per mansioni superiori.
Pertanto, non avendo le parti sociali nulla disposto al riguardo, il dipendente che sostituisca il GA, ha diritto a vedersi riconosciuto il beneficio di cui all'art. 62 CCNL applicato nella sua interezza.
Questo stesso Tribunale (con le sentenze n. 3759/2015 del 14/4/2015, n. 3759/2015 del
14/4/2015, n. 5164/19 del 27.5.2019, 2930/22 del 30.3.2022) ha chiarito che, ai sensi dell'art. 69 del CCNL 94/97 (espressamente fatto salvo dall'art. 146 del CCNL
2006/2007), al personale amministrativo che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, per un periodo superiore ai 15 giorni, è attribuita una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione.
Tale indennità con riferimento al caso in esame, pur riconosciuta agli odierni ricorrenti, lo è stata però in misura ridotta, in quanto contabilmente detratta o comunque posta in compensazione con la parte del trattamento economico loro attribuita in ragione della posizione economica di cui erano titolari.
Con le sopra richiamate pronunce di questo stesso Tribunale è stato inoltre chiarito che la posizione economica è il risultato di una valorizzazione professionale realizzata con un percorso formativo che abilita alla sostituzione del GA, ed è dunque il riconoscimento di una professionalità arricchita all'esito di un percorso di formazione diretto anche allo svolgimento di mansioni di sostituzione, è stato sottolineato in molte precedenti pronunce di merito, che l'indennità di posizione economica si distingue dall'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori, fondata sul già citato art. 69 del CCNL (oltre che nella previsione di cui all'art. 52 D.Lgs. 165/2001) con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti al pagamento integrale
16 dell'indennità prevista per l'effettivo svolgimento delle mansioni sostitutive superiori.
Questo non può essere confuso con l'indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori che trova fondamento direttamente nel citato art. 69 CCNL e nella disposizione di legge (art.52 D.Lgs 165/2001).
Sulla base di tali argomenti, ritenuti pienamente condivisibili, la domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti al pagamento integrale della indennità prevista per lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori deve essere accolta.
Lo svolgimento da parte degli odierni ricorrenti delle mansioni superiori di Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi, nei periodi indicati in ricorso per ciascuno di essi, risulta provato dai certificati di servizio e dai contratti di incarico depositati e può quindi ritenersi pacifico.
Per quanto riguarda, poi, la domanda relativa al riconoscimento dei benefici della prima e/o seconda posizione economica, occorre osservare che tale valorizzazione riguarda il personale nell'esercizio del profilo dell'Area B e non è necessariamente collegata alla funzione di GA.
Già è stato osservato al riguardo in giurisprudenza (Tribunale di Bergamo, sentenza n.
172/14 del 20.2.2014) che "dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l'eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire in caso di assenza del GA (prevedendo l'obbligo di sostituzione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, ovviamente in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di "assorbibilità" dei rispettivi emolumenti, sicché deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l'indennità per funzioni superiori in misura integrale, a prescindere dalla attribuzione del compenso per le posizioni di cui all'art.50" (sentenza n.172/2014 del 20 2 2014).
Tali considerazioni, pienamente condivisibili e dalle quali non è stata offerta alcuna argomentazione tale da giustificare uno scostamento dalle stesse, deve conclusivamente essere affermato il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici della prima e/o seconda posizione economica ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29/11/2007 – ex art. 2 della
Sequenza Contrattuale, per il periodo specificato per ciascun lavoratore, oltre che, per le ragioni sopra esposte, la differenza tra quanto percepito e quanto spettante a titolo di
17 indennità ex art. 69 CCNL, nella misura indicata per ciascun lavoratore nell'atto introduttivo, non espressamente contestata dalla amministrazione resistente.
Come noto, sulla scorta di quanto rilevato dalla Corte di cassazione, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado - rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto - rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva e inammissibile (cfr. Cass., sez. III, 21 marzo 2008, n. 7697
e, più di recente, Cass., sez. lav., n. 563 del 17 gennaio 2012).
Detto onere opera peraltro anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (cfr. Cass., sez. lav., 19 agosto 2009, n.
18378 e Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945).
Tornando alle domande volte a conseguire le differenze maturate sui trattamenti retributivi percepiti in ragione del servizio prestato anche in relazione alle mansioni superiori svolte, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero resistente.
L'oggetto della pretesa dei lavoratori è infatti costituito per un verso dal pagamento integrale dell'indennità prevista per lo svolgimento effettivo di mansioni superiori e per altro verso il pagamento dei benefici della I o II Posizione Economica ex art 2 della sequenza Contrattuale dell'art 62 del CCNL del 29.11.2007.
Si tratta, pertanto, non di poste risarcitorie da inadempimento contrattuale, ma di crediti di natura retributiva, sinallagmaticamente collegati alla prestazione lavorativa resa, assoggettati al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., che
18 decorre in costanza di rapporto di lavoro. Detto ultimo indirizzo interpretativo è stato di recente richiamato, in termini adesivi, fornendogli un definitivo avallo ermeneutico, anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023, con la quale, nel ribadire la distinzione tra rapporto di lavoro privato e di pubblico impiego contrattualizzato e nel ricordare che “la privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato” e che “In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione”, ha confermato il principio per cui “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un
"metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
Dagli atti di causa emerge, per quanto di rilievo nel presente procedimento, che in data
10.8.2023 – anche in relazione ai ricorrenti , Parte_2 Parte_3 Parte_5
e – è stata inviata a mezzo PEC al Ministero convenuto
[...] Parte_7
diffida ad effettuare il pagamento di quanto preteso, atto sicuramente efficace ai fini della interruzione della prescrizione (v. doc. 27 allegato al ricorso). Da ciò consegue che con riferimento a a , a e a Parte_2 Parte_3 Parte_5 [...]
devono ritenersi prescritte le pretese antecedenti al 10.8.2018, mentre per gli Parte_7
altri ricorrenti, tenuto conto della data di deposito del ricorso (24.6.2024) devono ritenersi prescritte le pretese risalenti ad epoca antecedente al 24.6.2019. Ciò comporta nello specifico, che non potranno essere riconosciute ai ricorrenti le somme richieste avanzate con riferimento a epoca soggetta a prescrizione, con conseguente espunzione dai conteggi delle somme oggetto di liquidazione come in dispositivo, previa esplicitazione delle somme di cui si terrà conto alla luce della fondata eccezione di
19 prescrizione parziale formulata dal Ministero resistente.
Di seguito pertanto verranno indicate le somme che potranno essere riconosciute a ciascuno dei ricorrenti in relazione agli anni scolastici per i quali non sia ritenuta operante la prescrizione.
1. Parte_1
Som itolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari a euro 6.063,85; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2022/2023 pari ad euro
1.800,00
2. Parte_2
Som di indennità mansioni superiori: a.s. 2018/2019 pari ad euro 3.333,37; a.s. 2019/2020 pari ad euro 3.398,37; a.s. 2020/2021 pari ad euro 3.485,04 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2018/2019 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2019/2020 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00
3. Parte_3
Som olo di indennità mansioni superiori: a.s. 2018/2019 pari ad euro 1.995,70; a.s. 2019/2020 pari ad euro 2.010,89; a.s. 2020/2021 pari ad euro 2.104,93; a.s. 2021/2022 pari ad euro 2.143,33; a.s. 2022/2023 pari ad euro 3.570,68; a.s. 2023/2024 pari ad euro 3.548,71; nulla ha chiesto a titolo di posizione economica;
4. Parte_4
Som dennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.920,38; a.s. 2021/2022 pari ad euro 4.953,75; nulla ha chiesto a titolo di posizione economica.
5. Parte_5
Som indennità mansioni superiori: a.s. 2018/2019 pari ad euro 5.145,58; a.s. 2019/2020 pari ad euro 5.879,39; a.s. 2020/2021 pari ad euro 5.976,02; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.016,76; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.016,76 Somme non percepite a titolo di posizione economica: la somma richiesta di euro 1.200,00 in relazione all'a.s. 2013/2014 non può essere riconosciuta alla ricorrente per essere il relativo diritto estinto per prescrizione.
6. Parte_6
Som indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 6.245,85; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.245,85; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.245,85;
20 nulla ha chiesto a titolo di posizione economica.
7. Parte_7
Som di indennità mansioni superiori: a.s. 2019/2020 pari ad euro 3.398,86; a.s. 2020/2021 pari ad euro 3.455,80; a.s. 2021/2022 pari ad euro 3.479,81; a.s. 2022/2023 pari ad euro 4.575,81 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2019/2020 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2022/2023 pari ad euro 1.800,00
8. Parte_8
Som nnità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.930,78; a.s. 2021/2022 pari ad euro 4.953,75; Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00; a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.933,33
9. Parte_9
Somme non percepite a titolo di indennità mansioni superiori: a.s.2021/2022 pari ad euro 3.383,24; a.s. 2022/2023 pari ad euro 3.695,58; a.s. 2023/2024 pari ad euro 4.708,09; Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2021/2022 pari ad euro 1.800,00
10. Parte_10
Som i indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 6.243,08; nulla ha chiesto a titolo di posizione economica.
11. Parte_11
Somme non percepite a titolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari ad euro 4.953,75; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.016,76 Somme non percepite a titolo di posizione economica: a.s. 2020/2021 pari ad euro 1.800,00.
12. Parte_12
Som titolo di indennità mansioni superiori: a.s. 2020/2021 pari a.d euro 6.245,82; a.s. 2021/2022 pari ad euro 6.284,82; a.s. 2022/2023 pari ad euro 6.284,82; nulla ha chiesto a titolo di posizione economica.
All'importo capitale andranno aggiunti gli interessi legali, come per legge.
I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono integrati soltanto dagli interessi legali e non anche dalla rivalutazione monetaria, dal momento che l'art. 22, comma 36, della
21 legge n. 724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 459/2000, con esclusivo riferimento ai dipendenti privati, sicché il divieto permane tuttora nel settore dell'impiego pubblico.
Tale conclusione, poi, è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 82 del
12 marzo 2003, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della
Costituzione, specificamente rilevando come la ratio decidendi della dichiarazione di illegittimità costituzionale - di cui alla citata sentenza n. 459 del 2000 - del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro privato, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico.
Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., con riguardo allo scaglione di valore della causa e debbono essere distratte in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
dichiara inoltre il diritto dei ricorrenti ad ottenere il riconoscimento dei benefici della prima e/o seconda posizione economica, ai sensi dell'articolo 62 del C.C.N.L.
29/11/2007 - ex articolo 2 della Sequenza Contrattuale per gli anni scolastici 2016/2017
e 2017/2018; per l'effetto, condanna il Ministero convenuto alla corresponsione in loro favore delle somme corrispondenti alle conseguenti differenze sul trattamento economico dovuto:
1. per : € 12.348,07 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_1 mansioni superiori e € 1.800,00 a titolo di benefici della posizione economica;
22 2. per € 10.216,78 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_2 mansioni superiori ed € 5.400,00 a titolo di benefici della posizione economica;
3. per € 15.374,24 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_3 ma
4. per € 9.874,13 a titolo di indennità per lo svolgimento Parte_4 di
5. per € 29.034,51 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_5 ma
6. per € 18.737,55 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_6 mansioni superiori;
7. per € 14.910,28 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_7 mansioni superiori ed € 7.200,00 a titolo di benefici della posizione economica;
8. per € 9.884,53 a titolo di indennità per lo Parte_8 svol d € 3.733,33 a titolo di benefici della posizione economica;
9. per € 11.786,91 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_9 mansioni superiori ed € 1.800,00 a titolo di benefici della posizione economica;
10. per € 6.243,08 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_10 man
11. per € 12.970,51 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_11 mansioni superiori ed € 1.800,00 a titolo di benefici della posizione economica;
12. per € 18.815,46 a titolo di indennità per lo svolgimento di Parte_12 mansioni superiori,
oltre interessi legali per tutti, come per legge.
Condanna parte resistente alla refusione ai ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.360,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Lì, 8 luglio 2025 Il Giudice
RA IG
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