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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/03/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5081/2020 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Fabrizio Solimini (comunicazioni a Parte_1
Email_1
- attore-
e
nella qualità di erede di , rappresentato e difeso Controparte_1 Persona_1
dall'avv. Vincenza De Gioia (comunicazioni a Email_2
-Convenuto –
e
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Pisani (comunicazioni a Controparte_2
Email_3
- Convenuto -
OGGETTO: “azione di simulazione relativa”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 9.7.2024)
Come da verbale dell'udienza del 9.7.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di essere creditrice nei confronti Parte_1
del convenuto della somma di euro 39.513,4 in forza di decreto ingiuntivo n. Persona_1
653/2020 del 28.4.2020, in giudicato per mancata tempestiva opposizione, per cui l'odierna attrice
1 notificava atto di precetto in data 21.5.2020 per la somma di euro 43.419,64.
Deduceva poi l'attrice di aver esperito ricerche sulla consistenza patrimoniale del debitore e di aver verificato che questi era titolare di una modesta pensione di vecchiaia limitatamente aggredibile in sede esecutiva, e titolare della quota indivisa di 27/90 di un locale di due vani posto al piano terra in Molfetta già assoggettato ad ipoteca da , nonché della quota in CP_3
comproprietà pari ad 1/3 di unità immobiliari in agro di Terlizzi;
emergeva poi che il Pt_1
aveva subito l'espropriazione dell'unico bene immobile in proprietà costituito da opificio in
Molfetta alla contrada Piscina.
Deduceva poi l'attrice di aver verificato che il , con due distinti atti, il primo Persona_1
stipulato il 30.12.2011 ed il secondo con scrittura privata autenticata da notaio del 2.7.2014, si era spogliato di gran parte del consistente patrimonio immobiliare trasferendolo al figlio CP_2
tanto da privare i creditori della garanzia patrimoniale del credito;
tali atti di trasferimento erano dunque disposti quali prestazioni in luogo di adempimento in favore del figlio anch'egli CP_2
titolare di un'impresa agricola dedita alla medesima attività di quella paterna, e svolta nella medesima sede.
Con il primo atto, il , sul presupposto di essere debitore nei confronti del figlio Persona_1
della somma di euro 20.619,09 per titoli giuridici non specificati, ma documentati solo CP_2
allegando copia delle fatture emesse nel 2010, trasferiva in favore del figlio, ad estinzione del debito, la piena proprietà del fondo rustico in agro di Molfetta.
Il secondo trasferimento, invece, era attuato a mezzo di contratto di transazione concluso per scrittura privata con firme autenticate con cui il , sempre a titolo di datio in solutum Persona_1
ed in attuazione di una posizione creditoria manifestata nell'ambito di un procedimento di mediazione civile svoltosi dinanzi al competente Organismo di mediazione dell'Ordine degli avvocati di Trani, soddisfava un pregresso debito di euro 180.000,00 nei confronti del figlio già oggetto di ricognizione di debito astratta del 19.12.2006, con il trasferimento della CP_2
piena proprietà dei seguenti immobili, alcuni nel Comune di Molfetta (fondo rustico al fg. 22, part. 291; fondo rustico al fg. 33, part. 479 sub 1; fondo rustico al fg. 22, part. 3; fondo rustico al fg. 22,
part. 53; fondo rustico al fg. 22, part. 287 sub 1, 288 sub 1; fondo rustico al fg. 33 part. 260; fondo rustico al fg. 55 part. 737 sub 16, part. 2872 sub 20; immobili nel Comune di Terlizzi ed in particolare quota pari ad 1/3 indiviso di fondo rustico in catasto al fg. 51, part. 6; quota pari ad 1/3
di fondo rustico in catasto al fg. 51, part. 202; quota pari ad un terzo di fondo rustico in catasto al
2 fg. 51, p.lla 203; quota pari ad un terzo di fondo rustico in catasto al fg. 51 part. 204; quota pari ad un quarto di fondo rustico in catasto al fg. 14, part. 181.
Deduceva, dunque, la parte attrice che tali trasferimenti, ed in particolare l'ultimo, sono affetti da simulazione relativa atteso che i contraenti hanno voluto concludere, in realtà, una liberalità
finalizzata a perseguire la dissimulata donazione dal padre al figlio della piena proprietà di tutti i terreni produttivi paterni destinati alla produzione olivicola e della quota di comproprietà del vecchio frantoio di famiglia ubicato in Molfetta, al fine di consentire la prosecuzione dell'impresa agricola familiare.
Tale simulazione è evincibile anche da elementi presuntivi, quali lo strettissimo rapporto di parentela tra le parti, che svolgono la medesima attività imprenditoriale;
la mancata indicazione nell'atto traslativo della fonte dell'obbligazione che sarebbe stata soddisfatta mediante la datio in
solutum; la palese inverosimiglianza della sussistenza di un debito nel confronti del figlio si aggiunga la considerazione circa la preoccupante posizione debitoria del CP_2 Per_1
, certamente indebitato con per oltre 200.000,00, il che induceva le parti ad
[...] CP_3
affrettare il trasferimento immobiliare da padre in figlio prima che i creditori potessero aggredire il patrimonio paterno con la predisposizione di un atto apparentemente volto alla estinzione di un debito liquido ed esigile, ma in realtà volto a compiere un trasferimento immobiliare a titolo gratuito delle proprietà sopra indicate.
Concludeva, dunque, chiedendo accertare e dichiarare la simulazione relativa all'atto di transazione stipulato tra e con scrittura privata del 2.7.2014, Persona_1 Controparte_2
trascritto nei registri immobiliari di Trani in data 37.2014 al n. 11165 reg. gen. e n. 8728 reg. part. in quanto dissimulante una donazione e, conseguentemente, dichiarare la nullità e l'inefficacia della donazione dissimulata ai sensi dell'art. 782 c.c. ed art. 48 legge notarile per difetto di forma, con ordine al Conservatore di trascrivere l'emananda sentenza nei registri immobiliari, e condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.1.2019 si costituiva il convenuto (avv. Persona_1
M. Drago e L. Grillo), che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda evidenziando il lungo periodo intercorso tra l'atto del quale si chiede accertare la simulazione ed il sorgere del credito della parte attrice;
precisava, inoltre, che alla transazione per la quale si chiede accertarsi la simulazione, si addiveniva all'esisto del procedimento di mediazione che, a sua volta, era volto a definire la
3 posizione debitoria di per cui era dichiarazione di debito del 19.12.2006; Persona_1
precisava, poi, che tale posizione debitoria aveva origine da tre furti di olio subiti presso il frantoio in proprietà, e regolarmente denunciati, che determinavano nel una situazione di Persona_1
difficoltà economica che rendeva necessario l'aiuto del figlio il quale interveniva in CP_2
favore del padre con un prestito in denaro. Per tali ragioni, concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di competenze di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del
4.3.2021 si costituiva il convenuto (avv. Controparte_2
F. e G. Romito), che chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, provvedendo a ricostruire i passaggi che avevano portato alla conclusione del negozio di transazione per cui era domanda di annullamento per simulazione, precisando che le difficoltà economiche del padre iniziavano in conseguenza di ripetuti furti di olive, sicchè nel 2004, versava al padre la Controparte_2
somma di euro 180.000,00 e si obbligava ad estinguerlo entro il 31.12.2007, Controparte_2
effettuata in data 19.12.2006 ricognizione di debito;
quattro anni dopo le parti in questione intesero instaurare procedimento di mediazione al fine di concordare il rientro della posizione debitoria di ed, all'esito, addivenivano alla sottoscrizione dell'atto di transazione per cui è Persona_1
domanda. Concludeva, pertanto, chiedendo rigettare la domanda di parte attrice con vittoria di spese e competenze di lite.
Successivamente, attesa la revoca di mandato nei confronti dei predetti difensori, CP_2
si costituiva in giudizio a mezzo dell'avv. Rita Pisani che, riportandosi alle difese in
[...]
precedenza svolte, insisteva per l'accoglimento delle stesse.
All'udienza di prima comparizione del 5.3.2021, verificata la regolare costituzione delle parti, il
Giudice rinviava al fine di convocare le parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis
c.p.c.; dato atto alla successiva udienza della mancata conciliazione tra le parti, la causa era rinviata al 21.7.2022 quando l'avv. Grillo, procuratore costituito del convenuto , ne Persona_1
dichiarava il decesso, sicchè il processo era interrotto;
depositato dunque da Parte_1
ricorso in riassunzione, il processo proseguiva con la costituzione, nella qualità di eredi di
[...]
, di (avv. Vincenza De Gioia) e Persona_1 Persona_2 Controparte_4
(avv. Vincenza De Gioia); depositate dunque le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., e rigettate le richieste istruttorie articolate e ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza
4 del 9.7.2024 per la discussione e decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusivi che le parti (l'avv. De Gioia soltanto per ) Persona_2
depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto con memoria ex art. 183 co. 6 n.
2 c.p.c. relativa al difetto di procura ad litem della parte attrice poiché incapace di intendere e volere al momento della sottoscrizione dell'atto, richiamata “la regola generale sulla capacità processuale è,
dunque, del tutto corrispondente alle disposizioni civilistiche che associano l'attitudine a compiere atti
giuridici alla capacità legale d'agire (art. 2 cod. civ., nel suo coordinamento con le disposizioni che regolano
l'incapacità legale). Di riflesso, l'art. 75, commi primo e secondo, cod. proc. civ. viene coerentemente
interpretato dal diritto vivente nel senso di escludere che la mera incapacità naturale possa riverberarsi sulla
capacità processuale (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 1° giugno 2022, n. 17914; sezione
seconda civile, sentenza 20 agosto 2019, n. 21507)” (così Corte Cost., sent. 27.7.2023 n. 168).
Quanto al profilo della legittimazione a stare in giudizio dell'intervenuto volontario
[...]
, devono condividersi le censure sollevate alla sua costituzione, avendo questi Controparte_4
rinunciato all'eredità paterna e, pertanto, non potendo stare in giudizio nella qualità di erede,
sicchè se ne deve dichiarare l'estromissione dal giudizio.
Passando al merito, la domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
Con la domanda in atti, intendeva far accertare e dichiarare la simulazione, in Parte_1
termini di simulazione relativa, della transazione conclusa tra e Persona_1 CP_2
il 2.7.2014, intendendo affermare trattarsi di atto volto in realtà a dissimulare una
[...]
donazione.
In ossequio all'art. 1415 c.c., la parte attrice ha motivato la propria legittimazione ad agire in considerazione della titolarità del credito vantato nei confronti di , e del Persona_1
pregiudizio nei confronti del proprio diritto di credito determinato dalla posizione del negozio del quale si deduce la natura simulata.
Al fine dell'accertamento che ci occupa, inoltre, è opportuno richiamare il disposto di cui all'art. 1417 c.c. nella parte in cui prevede che, se la domanda è proposta da terzi e qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, l'accordo simulatorio può essere provato a mezzo di
5 testimoni ovvero, in mancanza, e secondo l'apprezzamento del Giudice, con il ricorso alla presunzione.
Dunque, “l'accordo simulatorio può essere provato per presunzioni che devono essere gravi precise e
concordanti. La gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che la presunzione è idonea a produrre a
fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il
requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben
determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di
regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione
della sua sussistenza. Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici,
ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza
o dell'id quod plerumque accidit;
al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti
incerti in via di semplice ipotesi” (Trib. Napoli, 4.12.2022).
Nel caso che ci occupa, in mancanza di una prova diretta, invero non richiesta dalla parte attrice prova per testi, l'accertamento della natura simulata dell'atto di transazione per cui è
procedimento, deve essere effettuato in base ad una valutazione presuntiva e conduce mancata ricorrenza della prova della natura simulata dell'accordo che ci occupa.
Se, infatti, il rapporto di parentela padre/figlio, e la circostanza che gli stessi svolgessero sostanzialmente la medesima attività lavorativa, possono essere considerati indici a sostegno della fondatezza della domanda, gli altri elementi a disposizione inducono, con maggiore incidenza, alla conclusione di segno contrario.
Infatti, per un verso, la dedotta finalità di diminuzione della garanzia patrimoniale rappresentata dalla parte attrice non può essere configurata in rapporto al credito dalla stessa vantato, visto il considerevole arco temporale intercorrente tra il negozio del quale si chiede accertare la simulazione, posto in essere nel luglio del 2014, e la data del provvedimento monitorio in favore dell'attrice, dell'aprile 2020.
Inoltre, la parte convenuta allegava e documentava circostanze relative alla Controparte_2
sussistenza di un rapporto di debito/credito tra le parti del negozio di transazione che si intende sottoporre a sindacato;
in particolare, allegava verbale di mediazione del 14.6.2011 all'esito dell'instaurazione del procedimento di mediazione presso il competente Organismo di mediazione, all'esito del quale , in data 14.6.2011 ed all'esito sottoscrivevano un Persona_1
atto di transazione in cui si riconosceva debitore, appunto, di e si impegnava a Controparte_2
6 trasferire in suo favore beni immobili per l'importo di euro 210.000,00 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del convenuto . Controparte_2
Per tali ragioni, ritenuti gli elementi posti a fondamento della domanda di parte attrice non sufficienti a provarne la fondatezza, la domanda proposta da è rigettata. Parte_1
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a norma del d.m. n. 55 del 2014 e succ. mod. in relazione al valore della controversia, invece in relazione alla posizione di poste a carico della medesma parte che le ha sostenute. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5081/2020 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'estromissione dal giudizio di;
Controparte_4
2. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione del 2.11.2020; Parte_1
3. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore Parte_1
dei convenuti e che, in relazione al valore della Controparte_2 Persona_2
controversia, liquida in euro 5.634,00 ciascuno (fase di studio, fase introduttiva del giudizio,
fase istruttoria – ridotta del 50% in ragione del deposito delle sole memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c. - fase decisionale), già applicata la riduzione del 50% ex art. 4 co. 1 d.m. n. 55/2014 in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% iva e cassa come per legge;
4. pone le spese a relative alla costituzione di a carico della Controparte_4
medesima parte che le ha sostenute.
Così deciso in Trani, 15.3.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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