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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3911 R.G. V.G. dell'anno 2025, sulla domanda congiunta proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Bloise.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 14.12.2015, dalla cui unione nascevano i figli il 20.09.2016 e il 19.04.2020, chiedono, con ricorso congiunto, a Per_1 Per_2 modifica delle condizioni della separazione pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n.
1926/2024 V.G. del 23.10.2024, che la sig.ra possa abitare nella casa di sua proprietà, Parte_1
sita nel Comune di Montalto Uffugo alla Via Bologna n. 25, unitamente ai figli minori, mentre il sig. possa abitare nella casa di sua proprietà sita nel Comune di Cosenza, alla Parte_2
Traversa LL EN Venerabile Madre n.21, in considerazione delle problematiche di salute della sig.ra la quale, vivendo nella casa di sua proprietà, potrebbe avere un maggiore sostegno da Pt_1
parte dei propri familiari.
Le condizioni pattuite dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo devono essere recepite non ravvisandosi ragioni ostative avuto riguardo agli interessi dei minori. Si revoca, pertanto,
1 l'assegnazione della casa familiare, prendendo atto che le parti vivranno presso le ripetitive abitazioni di proprietà esclusiva.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali trattandosi di procedimento promosso sulla base di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M., così provvede:
- modifica le condizioni della separazione nei termini concordati;
- non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice est. dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3911 R.G. V.G. dell'anno 2025, sulla domanda congiunta proposta da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Bloise.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: modifica delle condizioni della separazione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 14.12.2015, dalla cui unione nascevano i figli il 20.09.2016 e il 19.04.2020, chiedono, con ricorso congiunto, a Per_1 Per_2 modifica delle condizioni della separazione pronunciata dall'intestato Tribunale con sentenza n.
1926/2024 V.G. del 23.10.2024, che la sig.ra possa abitare nella casa di sua proprietà, Parte_1
sita nel Comune di Montalto Uffugo alla Via Bologna n. 25, unitamente ai figli minori, mentre il sig. possa abitare nella casa di sua proprietà sita nel Comune di Cosenza, alla Parte_2
Traversa LL EN Venerabile Madre n.21, in considerazione delle problematiche di salute della sig.ra la quale, vivendo nella casa di sua proprietà, potrebbe avere un maggiore sostegno da Pt_1
parte dei propri familiari.
Le condizioni pattuite dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo devono essere recepite non ravvisandosi ragioni ostative avuto riguardo agli interessi dei minori. Si revoca, pertanto,
1 l'assegnazione della casa familiare, prendendo atto che le parti vivranno presso le ripetitive abitazioni di proprietà esclusiva.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali trattandosi di procedimento promosso sulla base di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto del parere favorevole espresso dal P.M., così provvede:
- modifica le condizioni della separazione nei termini concordati;
- non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice est. dott. Antonio Giovanni Provazza
Il Presidente
dott. Andrea Palma
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