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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3064/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa IU Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3064/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT IC
e
LI IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRICOLI C.F._2
NICO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dalla coniuge, odierna resistente, con la quale ha contratto matrimonio in Montespertoli (FI), il 22 giugno 2023, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Montespertoli (FI), Anno 2023, Parte II, Serie C, n°64 e dall'unione con la quale non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerlo ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
In data 9 dicembre 2025, si è costituita in giudizio IU AT, nulla opponendo alla richiesta di separazione personale avanzata da controparte ma domandando, dal canto suo, l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) a sé resistente e rinunciando ad ogni assegno di mantenimento in suo favore. Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e l'udienza, pertanto, è stata celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e LI Parte_1
IO, uniti in matrimonio in Montespertoli (FI), il 22 giugno 2023, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Montespertoli (FI), Anno 2023, Parte II, Serie C, n°64, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in San Miniato (PI), Via Giovan Battista Pergolesi n. 6 rimarrà nella disponibilità della Sig.ra AT, proprietaria esclusiva del bene;
3) I coniugi risultano entrambi titolari di reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato e pertanto, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano a chiedere e percepire, l'uno nei confronti dell'altro, qualsiasi assegno di mantenimento;
4) I mobili e gli arredi costituenti la casa coniugale sono già stati oggetto di suddivisione tra i coniugi;
5) le spese relative all'atto di accordo e quelle relative al presente giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Pisa si intendono integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa IU Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 3064/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OT IC
e
LI IO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRICOLI C.F._2
NICO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dalla coniuge, odierna resistente, con la quale ha contratto matrimonio in Montespertoli (FI), il 22 giugno 2023, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Montespertoli (FI), Anno 2023, Parte II, Serie C, n°64 e dall'unione con la quale non sono nati figli.
Ha allegato il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerlo ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
In data 9 dicembre 2025, si è costituita in giudizio IU AT, nulla opponendo alla richiesta di separazione personale avanzata da controparte ma domandando, dal canto suo, l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà) a sé resistente e rinunciando ad ogni assegno di mantenimento in suo favore. Nelle more della prima udienza di comparizione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e l'udienza, pertanto, è stata celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e LI Parte_1
IO, uniti in matrimonio in Montespertoli (FI), il 22 giugno 2023, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Montespertoli (FI), Anno 2023, Parte II, Serie C, n°64, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in San Miniato (PI), Via Giovan Battista Pergolesi n. 6 rimarrà nella disponibilità della Sig.ra AT, proprietaria esclusiva del bene;
3) I coniugi risultano entrambi titolari di reddito di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato e pertanto, in quanto economicamente autosufficienti, rinunciano a chiedere e percepire, l'uno nei confronti dell'altro, qualsiasi assegno di mantenimento;
4) I mobili e gli arredi costituenti la casa coniugale sono già stati oggetto di suddivisione tra i coniugi;
5) le spese relative all'atto di accordo e quelle relative al presente giudizio pendente dinanzi al
Tribunale di Pisa si intendono integralmente compensate fra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 23/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina