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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1913/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MURANO GIOVAMBATTISTA e dell'avv. MEI CARLA ( ) VIA DE' CARBONESI, 12 40123 C.F._3
BOLOGNA,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._4
(C.F. , CP_2 C.F._5
(C.F. ), CP C.F._6
C.F. ), _4 C.F._7
C.F. ), Controparte_5 C.F._8
C.F. ), CP_6 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. VALENTINI MASSIMO,
APPELLATI
pagina 1 di 12 CP_7
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO: giudizio di rinvio – ord. Corte di Cassazione n. 23417/2022 - appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2181/2016.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 25 giugno 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.03.2001, i signori _4 CP
, e
[...] Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_6
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna i signori
[...] Pt_2
e allegando:
[...] Parte_5
− di essere proprietari dell'edificio e della relativa area cortiliva siti in
Crespellano (Bologna), via della Repubblica n. 10;
− che il terreno di proprietà degli attori confinava a monte con il terreno di proprietà dei convenuti;
− che sul confine era posto un muretto con soprastante rete metallica;
− che i convenuti avevano modificato il profilo altimetrico del proprio terreno mediante riempimento con terra e posa di pavimentazione;
− che i convenuti avevano costruito nel 1999 due manufatti a distanza inferiore a due metri dal confine, con formazione di sottostante platea in calcestruzzo;
− che il riporto del terreno e il suo carico avevano provocato il crollo del muro di confine;
pagina 2 di 12 − che il regolamento edilizio del Comune di Crespellano imponeva una distanza delle costruzioni dal confine non inferiore a ml. 5,00.
Gli attori concludevano chiedendo che: fosse accertato che il crollo del muro era addebitabile agli attori, con condanna al ripristino;
fosse ordinata la demolizione dei manufatti realizzati a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Si costituivano i signori e chiedendo il rigetto delle Parte_2 Parte_5
domande attoree e, in via riconvenzionale, che, accertate le cause del crollo del muro di confine, gli attori fossero condannati a contribuire al ripristino.
Parte convenuta deduceva:
− che negli anni '60 venivano edificate in Crespellano sia la costruzione di via Repubblica 10 (di proprietà degli attori), sia quella di via
Repubblica 10-12 (di proprietà dei convenuti), con sistemazione delle aree cortilive di pertinenza;
− che, al fine di portare il terreno di tali aree in posizione il più possibile pianeggiante, venivano modificati i profili altimetrici dei terreni di entrambe le proprietà, provvedendo, quella di via Repubblica 12-14
(lotto superiore) a effettuare operazioni di riporto di terra, mentre in quella confinante veniva eseguito uno sbancamento;
− che tali profili non erano più stati modificati;
− che, nello stesso periodo, veniva realizzato un muretto a confine delle proprietà e a monte dello stesso, sulla proprietà dei convenuti, venivano messe a dimora alberi di alto fusto (cedri);
− che nel 1999 i convenuti provvedevano alla riqualificazione dell'area coltiva, pavimentandola parzialmente e dotandola di idonea fognatura di drenaggio;
− che, inoltre, i signori posizionavano una modesta CP_8
pertinenza prefabbricata in legno (ricovero attrezzi), nonché a pagina 3 di 12 pavimentare il recinto del cane, con una protezione per ripararlo dalle intemperie;
− che nel luglio 2000 crollava il muretto a confine;
− che con lettera inviata dal consulente degli attori, assumendo che la responsabilità fosse ascrivibile alla proprietà a monte, i convenuti venivano invitati a un incontro nel corso del quale i signori
[...]
contestavano le conclusioni del consulente del condominio Per_1
confinante, formulando una proposta di amichevole composizione della controversia che veniva, però, respinta;
− che gli stessi convenuti trasmettevano successivamente agli attori perizia redatta da tecnico di loro fiducia con proposta relativa sia alle modalità costruttive, sia alla ripartizione delle spese;
− che seguivano trattative sollecitate dai signori e rimaste Pt_2 Pt_5
senza esito;
− che, dall'indagine tecnica svolta, emergeva che le cause del crollo fossero riconducibili all'esecuzione di lavori, rispettivamente di sbancamento e di riporto, svolti su entrambi i terreni e alla inidoneità costruttivo dimensionale del muretto in questione;
− che, con riferimento alle costruzioni asseritamente elevate dai convenuti, a seguito della contestazione, mai precedentemente comunicata, gli stessi stavano provvedendo alla loro rimozione.
Assunte le prove orali ammesse ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2580 depositata il 12.11.2010, dato atto dell'intervenuta demolizione dei manufatti contestati dagli attori, dichiarava cessata sul punto la materia del contendere.
Quanto al residuo oggetto del ricorso, era emerso che il crollo non poteva essere messo in relazione con i lavori eseguiti dai convenuti, dovendosi, invece, ricondurre al suo originario sottodimensionamento;
neppure il crollo poteva imputarsi agli attori, sicché, ai sensi dell'art. 887 c.c., i convenuti erano pagina 4 di 12 onerati del ripristino e della manutenzione, in quanto proprietari del fondo sovrastante.
Non avendo i signori provato che il dislivello era stato creato o CP_8
aumentato dai proprietari del fondo sottostante, si applicava la presunzione di legge di cui alla norma citata, avendo gli attori provato anche che i convenuti avevano alzato il terreno di cm. 20,00, con conseguente onere a carico dei signori di provvedere alla ricostruzione e alla manutenzione CP_8
del muro tra i fondi.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano rituale appello i signori e Parte_2
per i seguenti Parte_5
motivi.
1. Il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 887 c.c., in quanto il dislivello tra i fondi non aveva origine naturale, ponendo in capo ai convenuti l'onere di ripristinare e di manutenere il muro di confine;
inoltre, tale ultima domanda neppure era stata formulata, sicché il primo giudice era incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c.
2. La decisione impugnata violava gli artt. 116 e 115 c.p.c. perché il
Tribunale aveva errato nel non ritenere meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale sul presupposto che i convenuti non avessero assolto all'onere della prova utile a vincere la presunzione stabilita dall'art. 887 c.c.
I convenuti avevano, invece, allegato che il dislivello esistente fosse il frutto anche di opere di sbancamento realizzate sul fondo confinante, come accertato anche in sede di CTU.
Tale allegazione non era mai stata contestata dagli attori, sicché doveva ritenersi applicabile l'art. 115 c.p.c.
3. Il Tribunale non tenuto conto del fatto che il muro crollato fosse inidoneo ad assolvere alla funzione cui era destinato e che le opere pagina 5 di 12 eseguite dai convenuti non avevano avuto alcuna incidenza sul crollo;
inoltre il CTU aveva indicato quali fosse la diversa tecnica costruttiva da applicare per il ripristino, determinando anche i costi dell'intervento, ai quali avrebbe comunque dovuto partecipare la proprietà confinante, in quanto trattavasi di recinzione avente anche la funzione di dividere i due fondi e non quella di contenimento;
inoltre, tale onere avrebbe dovuto essere diviso per la parte di recinzione che si elevava oltre l'altezza del fondo superiore e, in particolare, co riguardo alla rete metallica.
4. La condanna alle spese era ingiusta.
Si costituivano i signori , _4 CP Controparte_5
e chiedendo il Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_6
rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 709 depositata il 20.03.2017, accoglieva parzialmente l'appello limitatamente alla pronuncia sulle spese, respingendo, invece, nel merito, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che i convenuti/appellanti non avessero assolto all'onere probatorio su di essi incombente ai fini della disapplicazione dell'art. 887 c.c. (dislivello creato dai proprietari del fondo inferiore).
∞ ∞ ∞
Proponevano ricorso per cassazione i signori e per Parte_2 Parte_5
quattro motivi.
La Suprema Corte, dichiarato inammissibile il primo, con ordinanza n. 23417 del 27.07.2022, accoglieva il secondo con assorbimento dei successivi.
In particolare, dava atto che l'art. 887 prevedeva espressamente che le spese dovessero essere ripartite secondo le modalità ivi indicate (spese di costruzione e conservazione del muro a carico del proprietario del fondo superiore sino all'altezza del suo terreno e spese a carico di entrambi per la parte sovrastante).
pagina 6 di 12 I giudici di merito avevano confermato la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui avevano attribuito ai signori l'onere di CP_8
costruire e conservare il muro, ma, confermando detta statuizione, avevano superato la regola dell'art. 887 c.c. circa il modo di contribuzione alle spese, sulla base del rilievo che gli stessi avessero alzato il loro fondo di cm. 20,00, violando, così, la disposizione citata.
∞ ∞ ∞
I signori e hanno ritualmente introdotto giudizio di Parte_2 Parte_5
rinvio in forza della sopra richiamata ordinanza, concludendo con la richiesta di accertamento in capo agli appellati dell'obbligo di contribuire al pagamento dell'avvenuto rispristino del muro posto sul confine della proprietà con conseguente condanna a rifondere/restituire in favore degli appellanti le spese anticipate nella misura di spettanza degli appellati da accertare;
con condanna anche alla restituzione delle spese di lite e di CTU corrisposte per i precedenti gradi di giudizio;
con vittoria di spese di tutti i gradi.
Si sono costituiti i signori , _4 CP Controparte_5
e chiedendo che fosse accertata Controparte_1 CP_2 CP_6
la quota di loro spettanza delle spese di ripristino, ponendo a loro carico solo il
50% delle spese relative alla rete di recinzione, con rigetto dell'appello per il resto e vittoria di spese e compensi.
Trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 10 dicembre 2024, per il tentativo di conciliazione e per evitare l'altrimenti necessaria consulenza tecnica volta ad accertare l'entità della quota di spese di ripristino del muro da imputare a entrambe le parti.
Il tentativo aveva esito solo parzialmente positivo, concordando le parti sull'entità di tali spese (Euro 6.547,99, ossia Euro 3.273,99 pro quota), senza, tuttavia, giungere alla definizione dell'intera controversia.
pagina 7 di 12 Nelle more, decedeva la signora e si costituivano quali eredi in Parte_5
giudizio i signori (già parte del processo) e il signor Parte_2 Parte_1
.
[...]
La causa veniva nuovamente trattenuta immediatamente in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
∞ ∞ ∞
Alla luce della pronuncia della Cassazione, sulla quale, con riguardo all'applicabilità dell'art. 887 c.c. e sul conseguente criterio di ripartizione delle spese nel caso in esame, non vi è ora sostanziale contrasto tra le parti, l'appello merita accoglimento, sussistendo, in capo ai signori _4 CP
,
[...] Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_6 nonché l'obbligo di contribuire alle spese di costruzione e di Parte_6
conservazione del muro/recinzione secondo i criteri stabiliti dalla norma sopracitata e dalla Suprema Corte che ne ha fatto concreta applicazione con l'ordinanza n. 23417/2022.
Gli appellati devono essere, quindi, condannati alla restituzione in favore degli appellanti della somma di Euro 3.273,99, oltre interessi legali dal versamento effettuato dai signori al saldo. CP_8
∞ ∞ ∞
Occorre, quindi, esaminare gli altri motivi di appello e, in particolare, il criterio di ripartizione delle spese di lite da adottare nel caso in esame, considerato l'esito complessivo del giudizio e la condotta processuale delle parti, avuto particolare riguardo alle domande e alle istanze formulate.
La causa, introdotta dai signori , _4 CP CP_5
e aveva
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_6
per oggetto, oltre al rifacimento/ripristino del muro/recinzione con spese esclusivamente a carico dei convenuti anche la condanna alla CP_8
pagina 8 di 12 rimozione di due manufatti edificati a distanza inferiore rispetto a quella legale dal confine.
Quanto a questi ultimi, essi sono stati rimossi già nel corso del primo grado di giudizio da parte degli originari convenuti.
Da parte loro, questi ultimi, si sono costituiti in giudizio non negando di essere tenuti al ripristino richiesto, ma reclamando che gli attori fossero condannati a contribuire.
Il complessivo esito del giudizio deve tenere conto della condotta processuale delle parti, della natura delle domande e del loro specifico contenuto.
Ritiene la Corte che la parte prevalentemente soccombente debba essere considerata quella appellata, considerato che sulla domanda principale, che ha dato anche luogo ad accertamento tecnico in corso di causa ed è stata oggetto del giudizio di cassazione, i signori e mai hanno negato la Pt_2 Pt_5 propria “corresponsabilità”.
Tuttavia, su tale conclusione incide il fatto che questi abbiano rimosso due manufatti realizzati a distanza inferiore rispetto a quella legale, nonché la circostanza che la difesa dei convenuti odierni appellanti si sia concentrata anche sulla presunta rilevanza di interventi di alterazione del profilo altimetrico dei terreni realizzati dai proprietari del terreno confinante, allegazione rivelatasi, poi, infondata e, comunque, non ritenuta rilevante anche dalla Suprema Corte che ha fatto applicazione della presunzione regolata dall'art. 887 c.c. che, come noto, presuppone che il dislivello tra i fondi abbia origine naturale.
Ne consegue che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei 2/3, ponendo il residuo a carico degli appellanti che dovranno anche restituire le somme percepite in esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello.
Quanto allo scaglione applicabile, non si può aderire alla tesi di parte appellata, secondo cui si dovrebbe fare riferimento alla somma di Euro 3.273,99,
pagina 9 di 12 dovendosi, invece, fare riferimento al contenuto delle domande originariamente formulate che individuano un valore indeterminato della controversia.
La natura della medesima e delle parti, nonché la peculiarità dell'oggetto, giustificano, altresì, l'applicazione dei parametri compresi tra i minimi e i medi.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono, quindi, la soccombenza dei signori _4 CP
, e
[...] Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_6
Parte_6
Per le ragioni su esposte, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura dei 2/3 ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., nella formulazione vigente al momento della introduzione del giudizio
(17.03.2001).
Le spese vengono liquidate, per tutti i gradi (conf. Cass. civ., ord. n.
19989/2021), sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (valore della causa indeterminato - di bassa complessità); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertato che nel caso in esame trova applicazione la presunzione di cui all'art. 887 c.c., dichiara che gli appellanti e gli appellati debbano contribuire alla costruzione/manutenzione del muro/recinzione di cui è causa nella misura indicata nella norma e, pertanto, condanna i signori _4 CP
pagina 10 di 12 , e Pt_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_6
in solido tra loro, al pagamento in favore dei signori Parte_6 Pt_2
e della somma di Euro 3.273,99, oltre interessi legali dal
[...] Parte_1
pagamento al saldo;
II – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che, per il primo grado, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei signori
_4 CP Controparte_5 Controparte_1 [...]
e nella misura di 2/3, e dei signori CP_2 CP_6 Parte_6
e , nella misura di 1/3; Parte_2 Parte_1
III – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che, per il primo giudizio di appello, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre Euro 142,67 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che, per il giudizio di cassazione, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre Euro 708,67 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 12 spese di lite che, per la presente fase di rinvio, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
VI – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, al rimborso in favore dei signori e degli Parte_2 Parte_1
importi eventualmente versati in esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello, dedotta la quota di spese per CTU posta a carico dei signori;
il Pt_2
tutto oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1913/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. MURANO GIOVAMBATTISTA e dell'avv. MEI CARLA ( ) VIA DE' CARBONESI, 12 40123 C.F._3
BOLOGNA,
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 C.F._4
(C.F. , CP_2 C.F._5
(C.F. ), CP C.F._6
C.F. ), _4 C.F._7
C.F. ), Controparte_5 C.F._8
C.F. ), CP_6 C.F._9 tutti con il patrocinio dell'avv. VALENTINI MASSIMO,
APPELLATI
pagina 1 di 12 CP_7
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO: giudizio di rinvio – ord. Corte di Cassazione n. 23417/2022 - appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2181/2016.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 25 giugno 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17.03.2001, i signori _4 CP
, e
[...] Controparte_5 Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_6
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna i signori
[...] Pt_2
e allegando:
[...] Parte_5
− di essere proprietari dell'edificio e della relativa area cortiliva siti in
Crespellano (Bologna), via della Repubblica n. 10;
− che il terreno di proprietà degli attori confinava a monte con il terreno di proprietà dei convenuti;
− che sul confine era posto un muretto con soprastante rete metallica;
− che i convenuti avevano modificato il profilo altimetrico del proprio terreno mediante riempimento con terra e posa di pavimentazione;
− che i convenuti avevano costruito nel 1999 due manufatti a distanza inferiore a due metri dal confine, con formazione di sottostante platea in calcestruzzo;
− che il riporto del terreno e il suo carico avevano provocato il crollo del muro di confine;
pagina 2 di 12 − che il regolamento edilizio del Comune di Crespellano imponeva una distanza delle costruzioni dal confine non inferiore a ml. 5,00.
Gli attori concludevano chiedendo che: fosse accertato che il crollo del muro era addebitabile agli attori, con condanna al ripristino;
fosse ordinata la demolizione dei manufatti realizzati a distanza inferiore rispetto a quella legale.
Si costituivano i signori e chiedendo il rigetto delle Parte_2 Parte_5
domande attoree e, in via riconvenzionale, che, accertate le cause del crollo del muro di confine, gli attori fossero condannati a contribuire al ripristino.
Parte convenuta deduceva:
− che negli anni '60 venivano edificate in Crespellano sia la costruzione di via Repubblica 10 (di proprietà degli attori), sia quella di via
Repubblica 10-12 (di proprietà dei convenuti), con sistemazione delle aree cortilive di pertinenza;
− che, al fine di portare il terreno di tali aree in posizione il più possibile pianeggiante, venivano modificati i profili altimetrici dei terreni di entrambe le proprietà, provvedendo, quella di via Repubblica 12-14
(lotto superiore) a effettuare operazioni di riporto di terra, mentre in quella confinante veniva eseguito uno sbancamento;
− che tali profili non erano più stati modificati;
− che, nello stesso periodo, veniva realizzato un muretto a confine delle proprietà e a monte dello stesso, sulla proprietà dei convenuti, venivano messe a dimora alberi di alto fusto (cedri);
− che nel 1999 i convenuti provvedevano alla riqualificazione dell'area coltiva, pavimentandola parzialmente e dotandola di idonea fognatura di drenaggio;
− che, inoltre, i signori posizionavano una modesta CP_8
pertinenza prefabbricata in legno (ricovero attrezzi), nonché a pagina 3 di 12 pavimentare il recinto del cane, con una protezione per ripararlo dalle intemperie;
− che nel luglio 2000 crollava il muretto a confine;
− che con lettera inviata dal consulente degli attori, assumendo che la responsabilità fosse ascrivibile alla proprietà a monte, i convenuti venivano invitati a un incontro nel corso del quale i signori
[...]
contestavano le conclusioni del consulente del condominio Per_1
confinante, formulando una proposta di amichevole composizione della controversia che veniva, però, respinta;
− che gli stessi convenuti trasmettevano successivamente agli attori perizia redatta da tecnico di loro fiducia con proposta relativa sia alle modalità costruttive, sia alla ripartizione delle spese;
− che seguivano trattative sollecitate dai signori e rimaste Pt_2 Pt_5
senza esito;
− che, dall'indagine tecnica svolta, emergeva che le cause del crollo fossero riconducibili all'esecuzione di lavori, rispettivamente di sbancamento e di riporto, svolti su entrambi i terreni e alla inidoneità costruttivo dimensionale del muretto in questione;
− che, con riferimento alle costruzioni asseritamente elevate dai convenuti, a seguito della contestazione, mai precedentemente comunicata, gli stessi stavano provvedendo alla loro rimozione.
Assunte le prove orali ammesse ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2580 depositata il 12.11.2010, dato atto dell'intervenuta demolizione dei manufatti contestati dagli attori, dichiarava cessata sul punto la materia del contendere.
Quanto al residuo oggetto del ricorso, era emerso che il crollo non poteva essere messo in relazione con i lavori eseguiti dai convenuti, dovendosi, invece, ricondurre al suo originario sottodimensionamento;
neppure il crollo poteva imputarsi agli attori, sicché, ai sensi dell'art. 887 c.c., i convenuti erano pagina 4 di 12 onerati del ripristino e della manutenzione, in quanto proprietari del fondo sovrastante.
Non avendo i signori provato che il dislivello era stato creato o CP_8
aumentato dai proprietari del fondo sottostante, si applicava la presunzione di legge di cui alla norma citata, avendo gli attori provato anche che i convenuti avevano alzato il terreno di cm. 20,00, con conseguente onere a carico dei signori di provvedere alla ricostruzione e alla manutenzione CP_8
del muro tra i fondi.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione proponevano rituale appello i signori e Parte_2
per i seguenti Parte_5
motivi.
1. Il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dell'art. 887 c.c., in quanto il dislivello tra i fondi non aveva origine naturale, ponendo in capo ai convenuti l'onere di ripristinare e di manutenere il muro di confine;
inoltre, tale ultima domanda neppure era stata formulata, sicché il primo giudice era incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c.
2. La decisione impugnata violava gli artt. 116 e 115 c.p.c. perché il
Tribunale aveva errato nel non ritenere meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale sul presupposto che i convenuti non avessero assolto all'onere della prova utile a vincere la presunzione stabilita dall'art. 887 c.c.
I convenuti avevano, invece, allegato che il dislivello esistente fosse il frutto anche di opere di sbancamento realizzate sul fondo confinante, come accertato anche in sede di CTU.
Tale allegazione non era mai stata contestata dagli attori, sicché doveva ritenersi applicabile l'art. 115 c.p.c.
3. Il Tribunale non tenuto conto del fatto che il muro crollato fosse inidoneo ad assolvere alla funzione cui era destinato e che le opere pagina 5 di 12 eseguite dai convenuti non avevano avuto alcuna incidenza sul crollo;
inoltre il CTU aveva indicato quali fosse la diversa tecnica costruttiva da applicare per il ripristino, determinando anche i costi dell'intervento, ai quali avrebbe comunque dovuto partecipare la proprietà confinante, in quanto trattavasi di recinzione avente anche la funzione di dividere i due fondi e non quella di contenimento;
inoltre, tale onere avrebbe dovuto essere diviso per la parte di recinzione che si elevava oltre l'altezza del fondo superiore e, in particolare, co riguardo alla rete metallica.
4. La condanna alle spese era ingiusta.
Si costituivano i signori , _4 CP Controparte_5
e chiedendo il Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_6
rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 709 depositata il 20.03.2017, accoglieva parzialmente l'appello limitatamente alla pronuncia sulle spese, respingendo, invece, nel merito, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che i convenuti/appellanti non avessero assolto all'onere probatorio su di essi incombente ai fini della disapplicazione dell'art. 887 c.c. (dislivello creato dai proprietari del fondo inferiore).
∞ ∞ ∞
Proponevano ricorso per cassazione i signori e per Parte_2 Parte_5
quattro motivi.
La Suprema Corte, dichiarato inammissibile il primo, con ordinanza n. 23417 del 27.07.2022, accoglieva il secondo con assorbimento dei successivi.
In particolare, dava atto che l'art. 887 prevedeva espressamente che le spese dovessero essere ripartite secondo le modalità ivi indicate (spese di costruzione e conservazione del muro a carico del proprietario del fondo superiore sino all'altezza del suo terreno e spese a carico di entrambi per la parte sovrastante).
pagina 6 di 12 I giudici di merito avevano confermato la statuizione del giudice di prime cure nella parte in cui avevano attribuito ai signori l'onere di CP_8
costruire e conservare il muro, ma, confermando detta statuizione, avevano superato la regola dell'art. 887 c.c. circa il modo di contribuzione alle spese, sulla base del rilievo che gli stessi avessero alzato il loro fondo di cm. 20,00, violando, così, la disposizione citata.
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I signori e hanno ritualmente introdotto giudizio di Parte_2 Parte_5
rinvio in forza della sopra richiamata ordinanza, concludendo con la richiesta di accertamento in capo agli appellati dell'obbligo di contribuire al pagamento dell'avvenuto rispristino del muro posto sul confine della proprietà con conseguente condanna a rifondere/restituire in favore degli appellanti le spese anticipate nella misura di spettanza degli appellati da accertare;
con condanna anche alla restituzione delle spese di lite e di CTU corrisposte per i precedenti gradi di giudizio;
con vittoria di spese di tutti i gradi.
Si sono costituiti i signori , _4 CP Controparte_5
e chiedendo che fosse accertata Controparte_1 CP_2 CP_6
la quota di loro spettanza delle spese di ripristino, ponendo a loro carico solo il
50% delle spese relative alla rete di recinzione, con rigetto dell'appello per il resto e vittoria di spese e compensi.
Trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 10 dicembre 2024, per il tentativo di conciliazione e per evitare l'altrimenti necessaria consulenza tecnica volta ad accertare l'entità della quota di spese di ripristino del muro da imputare a entrambe le parti.
Il tentativo aveva esito solo parzialmente positivo, concordando le parti sull'entità di tali spese (Euro 6.547,99, ossia Euro 3.273,99 pro quota), senza, tuttavia, giungere alla definizione dell'intera controversia.
pagina 7 di 12 Nelle more, decedeva la signora e si costituivano quali eredi in Parte_5
giudizio i signori (già parte del processo) e il signor Parte_2 Parte_1
.
[...]
La causa veniva nuovamente trattenuta immediatamente in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, avendo le parti rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. applicabile ratione temporis.
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Alla luce della pronuncia della Cassazione, sulla quale, con riguardo all'applicabilità dell'art. 887 c.c. e sul conseguente criterio di ripartizione delle spese nel caso in esame, non vi è ora sostanziale contrasto tra le parti, l'appello merita accoglimento, sussistendo, in capo ai signori _4 CP
,
[...] Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_6 nonché l'obbligo di contribuire alle spese di costruzione e di Parte_6
conservazione del muro/recinzione secondo i criteri stabiliti dalla norma sopracitata e dalla Suprema Corte che ne ha fatto concreta applicazione con l'ordinanza n. 23417/2022.
Gli appellati devono essere, quindi, condannati alla restituzione in favore degli appellanti della somma di Euro 3.273,99, oltre interessi legali dal versamento effettuato dai signori al saldo. CP_8
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Occorre, quindi, esaminare gli altri motivi di appello e, in particolare, il criterio di ripartizione delle spese di lite da adottare nel caso in esame, considerato l'esito complessivo del giudizio e la condotta processuale delle parti, avuto particolare riguardo alle domande e alle istanze formulate.
La causa, introdotta dai signori , _4 CP CP_5
e aveva
[...] Parte_3 Parte_4 CP_2 CP_6
per oggetto, oltre al rifacimento/ripristino del muro/recinzione con spese esclusivamente a carico dei convenuti anche la condanna alla CP_8
pagina 8 di 12 rimozione di due manufatti edificati a distanza inferiore rispetto a quella legale dal confine.
Quanto a questi ultimi, essi sono stati rimossi già nel corso del primo grado di giudizio da parte degli originari convenuti.
Da parte loro, questi ultimi, si sono costituiti in giudizio non negando di essere tenuti al ripristino richiesto, ma reclamando che gli attori fossero condannati a contribuire.
Il complessivo esito del giudizio deve tenere conto della condotta processuale delle parti, della natura delle domande e del loro specifico contenuto.
Ritiene la Corte che la parte prevalentemente soccombente debba essere considerata quella appellata, considerato che sulla domanda principale, che ha dato anche luogo ad accertamento tecnico in corso di causa ed è stata oggetto del giudizio di cassazione, i signori e mai hanno negato la Pt_2 Pt_5 propria “corresponsabilità”.
Tuttavia, su tale conclusione incide il fatto che questi abbiano rimosso due manufatti realizzati a distanza inferiore rispetto a quella legale, nonché la circostanza che la difesa dei convenuti odierni appellanti si sia concentrata anche sulla presunta rilevanza di interventi di alterazione del profilo altimetrico dei terreni realizzati dai proprietari del terreno confinante, allegazione rivelatasi, poi, infondata e, comunque, non ritenuta rilevante anche dalla Suprema Corte che ha fatto applicazione della presunzione regolata dall'art. 887 c.c. che, come noto, presuppone che il dislivello tra i fondi abbia origine naturale.
Ne consegue che sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura dei 2/3, ponendo il residuo a carico degli appellanti che dovranno anche restituire le somme percepite in esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello.
Quanto allo scaglione applicabile, non si può aderire alla tesi di parte appellata, secondo cui si dovrebbe fare riferimento alla somma di Euro 3.273,99,
pagina 9 di 12 dovendosi, invece, fare riferimento al contenuto delle domande originariamente formulate che individuano un valore indeterminato della controversia.
La natura della medesima e delle parti, nonché la peculiarità dell'oggetto, giustificano, altresì, l'applicazione dei parametri compresi tra i minimi e i medi.
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Le spese seguono, quindi, la soccombenza dei signori _4 CP
, e
[...] Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_6
Parte_6
Per le ragioni su esposte, sussistono i presupposti per disporne la compensazione nella misura dei 2/3 ai sensi dell'art. 92, secondo comma,
c.p.c., nella formulazione vigente al momento della introduzione del giudizio
(17.03.2001).
Le spese vengono liquidate, per tutti i gradi (conf. Cass. civ., ord. n.
19989/2021), sulla base dei parametri compresi tra i minimi e i medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (valore della causa indeterminato - di bassa complessità); con esclusione della fase di trattazione/istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertato che nel caso in esame trova applicazione la presunzione di cui all'art. 887 c.c., dichiara che gli appellanti e gli appellati debbano contribuire alla costruzione/manutenzione del muro/recinzione di cui è causa nella misura indicata nella norma e, pertanto, condanna i signori _4 CP
pagina 10 di 12 , e Pt_2 Controparte_5 Controparte_1 CP_2 CP_6
in solido tra loro, al pagamento in favore dei signori Parte_6 Pt_2
e della somma di Euro 3.273,99, oltre interessi legali dal
[...] Parte_1
pagamento al saldo;
II – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che, per il primo grado, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dei signori
_4 CP Controparte_5 Controparte_1 [...]
e nella misura di 2/3, e dei signori CP_2 CP_6 Parte_6
e , nella misura di 1/3; Parte_2 Parte_1
III – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che, per il primo giudizio di appello, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre Euro 142,67 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
IV – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
spese di lite che, per il giudizio di cassazione, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre Euro 708,67 per anticipazioni, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
V – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, alla refusione in favore dei signori e delle Parte_2 Parte_1
pagina 11 di 12 spese di lite che, per la presente fase di rinvio, già applicata la compensazione nella misura di 2/3, liquida in Euro 1.900,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
VI – condanna i signori , _4 CP Controparte_5
e in solido tra Controparte_1 CP_2 CP_6 Parte_6
loro, al rimborso in favore dei signori e degli Parte_2 Parte_1
importi eventualmente versati in esecuzione delle sentenze di primo grado e di appello, dedotta la quota di spese per CTU posta a carico dei signori;
il Pt_2
tutto oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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