Articolo 4 della Legge 19 novembre 1968, n. 1187
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 dicembre 1968
Art. 4.
Le misure di salvaguardia di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi entro il periodo di tempo indicato nell' articolo 3 della legge 5 luglio 1966, n. 517 , ai piani particolareggiati adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge e non approvati nel termine di cinque anni di cui all'articolo 2.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1968
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