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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 06/10/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso da sé stesso giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZI ALESSANDRO giusta procura in atti;
RESISTENTE
e contro rappresentato e difeso da sé stesso giusta procura in atti;
Controparte_2
ER HI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e 14 d.lgs 150/11 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 5.067,45
[...]
a titolo di compensi professionali per l'attività dallo stesso svolta, in qualità di difensore, nel giudizio n.r.g. 677/20 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12/2020, definitosi con sentenza di accoglimento
34/23, passata in giudicato.
Deduceva il ricorrente di aver prestato attività professionale consistita nello studio della controversia, assistenza alla redazione dell'atto di opposizione, deposito della memoria autorizzata a seguito di riserva assunta in prima udienza, deposito della prima memoria istruttoria, note a verbale alle udienze a trattazione scritta nonché redazione e deposito delle memorie conclusionali e repliche.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e la natura contrattuale del rapporto per cui e causa:
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare che la (P.I. ) corrente in Controparte_1 P.IVA_1
AF (AP), in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. , nato il Controparte_1
05/07/1960 a AF (AP), C.F. ed ivi residente in [...]
Antica, quest'ultimo anche in proprio quale titolare della ditta individuale, e tenuta al pagamento degli onorari professionali maturati dall'Avv. per l'attività professionale svolta come da Parte_1 narrativa per il complessivo importo di € 5.067,45 oltre interessi medio tempore maturati e maturandi, accessori di legge costi di registro. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio P.G.R. , contestando in fatto ed in diritto tutto Controparte_1 quanto affermato dal ricorrente ed eccependo preliminarmente la nullità e/o inesistenza della notifica effettuata via PEC in quanto oltre che priva della procura alle liti, nessun documento inviato era firmato digitalmente dall'Avv. la relata di notifica non rispettava i dettami di cui all'art. 3 bis V Parte_1
c. l. d) legge n. 53/1994 oltre che contenente un'attestazione di conformità delle “copie informatiche dell'atto su supporto analogico” mentre gli atti notificati erano atti nativi digitali. Rilevava, poi, di non essere debitrice dell'avv. in quanto si era rivolta ed era stata sempre seguita dall'Avv. Pt_1
al quale aveva affidato l'incarico professionale – la firma in calce del Controparte_2 CP_1
, infatti, era stata autenticata dal solo Avv. – ed aveva pagato i relativi
[...] Controparte_2 compensi. Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare, che venga decisa l'eccezione in rito per cui alla luce delle ragioni sopra elencate venga dichiarata nulla e/o inesistente la notifica effettuata dall'Avv. in data 14.02.2024 in quanto mancante di procura e di firma digitale Pt_1 nonché non rispetta i dettami normativi in materia con conseguente necessità di dichiarazione di estinzione del giudizio. In subordine chiede ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., di sentirsi garantito ai fini della domanda proposta dal ricorrente nei suoi confronti da parte dell'Avv. del Controparte_2
Foro di Roma nato a [...] il [...] con studio in Corso Mazzini n. 170
AS IC (CF. ) per cui la C.F._2 Controparte_1 intende, allo stato, chiamare in causa l'indicato terzo, al fine di essere garantito, nella persona dell'Avv. del Foro di Roma nato a [...] il [...] Controparte_2 con studio in Corso Mazzini n. 170 AS IC (CF. – pec: C.F._2
come sopra dedotto a seguito della domanda svolta nei suoi confronti e, Email_1 quindi, chiede a tutti gli effetti di legge che il Giudice Istruttore sposti la prima udienza allo specifico scopo di consentire la citazione di esso terzo, con assegnazione di un termine perentorio per la suddetta citazione. In subordine, nel merito, attesa la domanda svolta di garanzia ai fini di essere
[... ritenuto indenne dagli effetti della domanda avanzata nei confronti della P.G.R. Autotrasporti
, attesa la vocatio in ius, si chiede di accertare e dichiarare che l'Avv. Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 9 del Foro di Roma nato a [...] il [...] con studio in Corso CP_2
Mazzini n. 170 AS IC (CF. ) percepiva da in qualità di C.F._2 Controparte_1 titolare della il compenso dovuto da quest'ultimo all'Avv. Controparte_1 mediante pagamento di euro 3.000,00 da parte del medesimo effettuato nelle mani Pt_1 CP_1 dell'Avv. il quale dichiarava di percepirlo per il suo studio e quindi anche per Controparte_2 conto del ricorrente ovviamente, e che quindi il in qualità di titolare della Controparte_1 [...]
nulla deve all'Avv. In estremo subordine si chiede che il Controparte_1 Pt_1 compenso dovuto all'Avv. venga determinato nella misura di euro 1.698,50 per la sole fasi di Pt_1 studio, introduttiva e decisionale, non essendo dovuto il compenso per la fase istruttoria. In ulteriore subordine si chiede che il compenso dovuto all'Avv. venga, in ogni caso, ridotto del 50% in Pt_1 applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014. Con condanna alle spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Con provvedimento del 21.09.2024 - rilevato che il presente procedimento andava correttamente introdotto, ex art. 14 d.lgs. 150/11, con il rito semplificato di cognizione, a seguito della novella legislativa che ha riformato, a decorrere dal 1 marzo 2023, il citato articolo - era disposto il mutamento del rito da 702 bis c.p.c. a 281 decies c.p.c., con differimento della prima udienza.
A seguito di rituale chiamata del terzo, si costituiva l'avv. contestando in fatto ed Controparte_2 in diritto tutto quanto affermato dalla parte resistente, sottolineando come quest'ultima fosse ben cosciente e consapevole di aver conferito l'incarico sia all'avvocato che all'avvocato CP_2 Pt_1
e affermando, quindi, il diritto di quest'ultimo ad ottenere il pagamento del compenso. Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e la natura contrattuale del rapporto per cui è causa: - accertare e dichiarare che la , è tenuta al pagamento degli onorari Controparte_1 professionali maturati dall'Avv. per l'attività professionale svolta come da narrativa Parte_1 per il complessivo importo di € 5.067,45 oltre interessi medio tempore maturati e maturandi, accessori di legge costi di registro, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. - condannare il chiamante ex art 96 cpc stante la manifesta infondatezza della domanda finalizzata Controparte_3
a meri intenti dilatori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio per il presente intervento”.
All'udienza del 29.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte –, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 03.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. pagina 3 di 9 Ciò posto, all'esito dell'udienza di discussione – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – era pubblicata, mediante “consolle del magistrato”, la presente sentenza.
Preliminarmente va subito detto che le eccezioni relative ai vizi della notifica non possono essere accolte.
L'avv. ha notificato al resistente, a mezzo pec, ai sensi della legge n. 53 del 1994, il ricorso Pt_1 introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza (v. nota di deposito del 14.02.2024) corredati da una relata di notifica.
In ordine all'assenza della procura nella PEC di notifica va innanzitutto rilevato come l'avvocato notificava il ricorso quale difensore di sé stesso. È pacifico, a mente dell'art. 86 c.p.c. come non Pt_1 sia necessario che la parte rilasci procura a sé stessa, così come non occorre che il medesimo soggetto sottoscriva due volte l'atto processuale, distintamente per ciascuna delle due qualità che in lui si ricongiungono. In ogni caso, la legge prevede che l'atto venga notificato dal procuratore munito di procura, mentre alcuna norma prevede che la stessa venga notificata unitamente all'atto processuale.
Ne discende che, allorchè la procura venga comunque depositata in atti, non vi è alcun vizio della notifica che, comunque, risulta effettuata dal soggetto munito dei relativi poteri.
Quanto all'assenza di firma sulle copie informatiche notificate e sulla relata di notifica è chiaro come la notifica via PEC non lasci alcun dubbio sulla riconducibilità degli stessi alla persona del difensore/notificante, “attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale”; in altri termini, essendo la PEC associata ad un determinato soggetto è evidente come non potrebbe dubitarsi della provenienza dei documenti in essa contenuti, univocamente riconducibili al mittente. D'altro canto, “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica […] ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.” ex art. 156 c.p.c. (Cass. n. 16746/2021). Anche sotto tale profilo, dunque, avendo comunque la notifica raggiunto il suo scopo, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in assenza di un'espressa previsione di legge.
Continuando nell'analisi delle eccezione preliminari, il resistente contesta sia il mancato rispetto nella relata di notifica dei requisiti di cui all'art. 3 bis V c. l. d) legge n. 53/1994, non contenendo “il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario”, sia l'erroneità dell'attestazione di conformità, in quanto contiene “un'attestazione di conformità in cui si afferma che vengono notificate
“copie informatiche dell'atto su supporto analogico” mentre gli atti notificati sono atti nativi digitali”.
Principiando con l'assenza dell'identificazione del destinatario, pure in questo caso vale il principio per cui “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta pagina 4 di 9 la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. n. 8815 del 12 maggio 2020,Sez. U,
Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02). Ed infatti, come già precisato, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv.
651155 – 03). Pertanto, poiché nel caso di specie, l'atto è stato notificato all'indirizzo PEC del destinatario che, dal canto suo, ha correttamente ricevuto la notifica ed ha pienamente potuto esplicare il proprio diritto di difesa, costituendosi in giudizio, non si vede come la sola mancanza della sua denominazione nella relata potrebbe inficiare la validità della notifica
Infine, quanto all'irregolarità dell'attestazione di conformità dell'atto all'originale, posto che comunque l'attestazione di conformità c'è (per quanto non rispondente alla realtà e salve le conseguenze penali in capo all'attestatore e salva ogni valutazione in ordine alla sussistenza del dolo) anche alla luce del richiamato principio di tassatività delle cause di nullità ex art. 156, comma 1, c.p.c.
Passando al merito della richiesta, come noto, il creditore che agisce per ottenere il pagamento del proprio credito deve solo dimostrare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione mentre graverà sul debitore fornire la prova di aver adempiuto o di non aver adempiuto per causa allo stesso non imputabile.
Trasponendo i citati principi al caso che ci occupa l'avv. a fondamento della propria richiesta Pt_1 di pagamento dei compensi per l'attività prestata, produceva nel presente giudizio la procura rilasciata, dall'odierna resistente, anche disgiuntamente, allo stesso e all'avv. (se pur con la firma in CP_2 calce del autenticata dal solo dall'Avv. v. all.1 ricorso), finalizzata Controparte_1 Controparte_2 all'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo oltre alla documentazione attestante l'attività svolta nel giudizio di opposizione (v. all. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 allegati al ricorso).
Quanto alla procura, non pare possa revocarsi in dubbio il reale conferimento del mandato all'avvocato e all'avv. da parte della , posto che la stessa si è Pt_1 CP_2 Controparte_1 utilmente avvalsa, in quel giudizio, dell'opera prestata da entrambi i difensori e, in particolare – per ciò che concerne il presente giudizio - dall'avv. fino all'emissione della sentenza n. 34/2023 del Pt_1
23.01.2023 (v. doc. 3 ricorso).
A nulla, vale, a tal proposito, la circostanza che l'autenticazione della firma, in calce alla procura, sia stata apposta dal solo avvocato essendo principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, CP_2 quello per cui “qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del pagina 5 di 9 mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l'altro avvocato non sia iscritto nell'albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell'atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poichè l'art. 1712 c.c., comma 1, esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo” (Cass. n.
19255/18 e Cass. n. 15174/2017)
È noto che l'art. 8 del DM 55/14, prevede che “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata” ed è altrettanto noto come, per pacifica giurisprudenza, in caso di mandato alle liti conferito a due avvocati entrambi hanno diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni svolte, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo dell'attività da parte di un avvocato rispetto all'altro oppure la qualità di dominus di uno di essi (Cass. sent. 19255/2018; Cass. ord. n. 29822/2019; sent Corte d'Appello
L'Aquila n. 371/21). Se ne ricava che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun procuratore, si deve dimostrare che lo stesso abbia svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20554 del
30/08/2017 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19255 del 19/07/2018).
Nel caso che ci occupa, indimostrata è rimasta la circostanza per cui la resistente, in base a quanto dalla stessa asserito, è stata sempre seguita e si è rivolta esclusivamente all'Avv. Controparte_2 collaboratore dell'Avv. Parte_1
Sul punto è bene precisare come, in sede di memoria di costituzione in giudizio, la parte resistente chiedeva di essere ammessa a provare per testi le circostanze n. 4-5-6 del medesimo atto di costituzione in giudizio. La prova non veniva ammessa in quanto palesemente inammissibile posto che, diversamente da quanto disposto dalla legge, non era articolata per capitoli specifici ma in forma discorsiva, senza alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo da sottoporre al teste oltre che finalizzata a richiedere al teste valutazioni personali.
In ogni caso, come visto, il fatto che l'odierna resistente abbia avuto contatti con il solo avvocato non esclude il diritto al compenso anche dell'avv. CP_2 Pt_1
E, per quanto detto, nemmeno il dedotto – ma non dimostrato – pagamento dei compensi all'avv.
potrebbe incidere sul diritto al compenso dell'avv. a fronte della prova, fornita da CP_2 Pt_1 quest'ultimo, di aver svolto parte delle attività processuali relative al procedimento di cui, oggi, chiede i compensi. In particolare, per dimostrare il pagamento della somma di euro 3000,00 all'avv. CP_2
pagina 6 di 9 la resistente produceva in giudizio le matrici degli assegni dallo steso asseritamente corrisposti al
Si tratta, tuttavia, di un documento unilateralmente formato, mancante di ogni sottoscrizione CP_2
e che risulta del tutto inidoneo a fornire la prova dell'intervenuto incasso dell'assegno da parte del
Si è detto, a tal riguardo, che la produzione delle matrici degli assegni non basta per provare CP_2
l'estinzione di un debito, bensì occorre anche fornire la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del creditore (Cassazione n. 15709/2021).
Alla luce di quanto sopra, la puntuale allegazione da parte del creditore del fatto (“negativo”) di non essere stato pagato dalla parte debitrice (una volta acquisita la prova documentale della esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e dell'intervenuta esecuzione delle prestazioni professionali di cui è causa) non ha, quindi, trovato alcuna prova positiva contraria (di avvenuto pagamento), della quale era il debitore (ovviamente) ed essere onerato (per il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte [negoziale o legale] del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. 20073/2004; cfr. da ultimo Cass. Sez. U, Sentenza n.
577/2008).
Anzi, risulta non contestato dalla il mancato pagamento del Controparte_1 compenso all'avvocato Pt_1
Ne discende che la domanda avanzata dal ricorrente andrà certamente accolta nell'an.
Passando alla determinazione del quantum della pretesa, il compenso richiesto andrà liquidato sulla base delle tabelle in vigore alla data di definizione del giudizio e dunque, sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22.
In particolare, l'art. 4 D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. 147/22, stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino al 50%, o diminuiti fino al 50%.”. pagina 7 di 9 Il valore dell'affare andrà parametrato alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto mentre, salvo quanto si dirà per l'attività istruttoria, non si ritiene di dover accogliere la richiesta (formulata in via subordinata dalla parte resistente) di liquidazione del compenso ai minimi tariffari, non sussistendone i presupposti, anche in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione di cui in questa sede l'avv. chiede il pagamento del compenso. Pt_1
Nello specifico, andranno certamente riconosciuti i compensi, ai medi tariffari, per l'attività di studio dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (875,00 euro) e, sempre ai valori medi, per la fase introduttiva del giudizio di opposizione (740,00 euro) a nulla valendo che l'atto di citazione – pure riportante il nome dell'avv. quale difensore – sia stato depositato dal solo avvocato Pt_1 CP_2
(cfr. Cass. 19255/18).
Andranno altresì riconosciuti i compensi per la fase di trattazione, avendo l'avv. depositato la I Pt_1 memoria istruttoria, ai minimi tariffari, in assenza di udienze per l'assunzione delle prove (euro
1120,00) ma in presenza di prova della partecipazione dell'avvocato alle udienze cartolari, mediante deposito di note scritte. È noto, infatti, che il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio (Cass. n. 29857/2023).
Quanto poi, alla fase decisionale, avendo il procuratore partecipato all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., andranno riconosciuti i compensi per euro 1620,00.
In conclusione, parte resistente andrà condannata a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro
4355,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Sulla predetta dovranno applicarsi gli interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
In considerazione dell'esistenza di un mandato alle liti disgiunto, dell'effettiva prova, da parte dell'avv.
di aver svolto attività processuale in favore del resistente e dell'assenza di prova Pt_1 dell'intervenuto pagamento, anche per l'avv. effettuato nelle mani dell'avv. la Pt_1 CP_2 domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti del III chiamato andrà rigettata.
Quanto alla domanda avanzata dal terzo chiamato di condanna del resistente ex art. Controparte_2
96 c.p.c. si ritiene che la stessa non possa essere accolta, non sussistendone i presupposti di legge.
Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente e dalla parte terza chiamata seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento
(tenuto conto di quanto riconosciuto), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal ricorrente e dal terzo chiamato. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di AS IC, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 142 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda del ricorrente;
• Condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della complessiva somma di euro 4355,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge oltre ad interessi legali sulla predetta somma dal giorno della presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
• Rigetta le domande avanzate dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata;
• Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla terza chiamata;
• condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
• condanna la parte resistente a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
AS IC, 3 ottobre 2025
Il Giudice
NZ OT
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso da sé stesso giusta procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZI ALESSANDRO giusta procura in atti;
RESISTENTE
e contro rappresentato e difeso da sé stesso giusta procura in atti;
Controparte_2
ER HI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis e 14 d.lgs 150/11 conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di € 5.067,45
[...]
a titolo di compensi professionali per l'attività dallo stesso svolta, in qualità di difensore, nel giudizio n.r.g. 677/20 di opposizione a decreto ingiuntivo n. 12/2020, definitosi con sentenza di accoglimento
34/23, passata in giudicato.
Deduceva il ricorrente di aver prestato attività professionale consistita nello studio della controversia, assistenza alla redazione dell'atto di opposizione, deposito della memoria autorizzata a seguito di riserva assunta in prima udienza, deposito della prima memoria istruttoria, note a verbale alle udienze a trattazione scritta nonché redazione e deposito delle memorie conclusionali e repliche.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e la natura contrattuale del rapporto per cui e causa:
pagina 1 di 9 accertare e dichiarare che la (P.I. ) corrente in Controparte_1 P.IVA_1
AF (AP), in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. , nato il Controparte_1
05/07/1960 a AF (AP), C.F. ed ivi residente in [...]
Antica, quest'ultimo anche in proprio quale titolare della ditta individuale, e tenuta al pagamento degli onorari professionali maturati dall'Avv. per l'attività professionale svolta come da Parte_1 narrativa per il complessivo importo di € 5.067,45 oltre interessi medio tempore maturati e maturandi, accessori di legge costi di registro. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio P.G.R. , contestando in fatto ed in diritto tutto Controparte_1 quanto affermato dal ricorrente ed eccependo preliminarmente la nullità e/o inesistenza della notifica effettuata via PEC in quanto oltre che priva della procura alle liti, nessun documento inviato era firmato digitalmente dall'Avv. la relata di notifica non rispettava i dettami di cui all'art. 3 bis V Parte_1
c. l. d) legge n. 53/1994 oltre che contenente un'attestazione di conformità delle “copie informatiche dell'atto su supporto analogico” mentre gli atti notificati erano atti nativi digitali. Rilevava, poi, di non essere debitrice dell'avv. in quanto si era rivolta ed era stata sempre seguita dall'Avv. Pt_1
al quale aveva affidato l'incarico professionale – la firma in calce del Controparte_2 CP_1
, infatti, era stata autenticata dal solo Avv. – ed aveva pagato i relativi
[...] Controparte_2 compensi. Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare, che venga decisa l'eccezione in rito per cui alla luce delle ragioni sopra elencate venga dichiarata nulla e/o inesistente la notifica effettuata dall'Avv. in data 14.02.2024 in quanto mancante di procura e di firma digitale Pt_1 nonché non rispetta i dettami normativi in materia con conseguente necessità di dichiarazione di estinzione del giudizio. In subordine chiede ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., di sentirsi garantito ai fini della domanda proposta dal ricorrente nei suoi confronti da parte dell'Avv. del Controparte_2
Foro di Roma nato a [...] il [...] con studio in Corso Mazzini n. 170
AS IC (CF. ) per cui la C.F._2 Controparte_1 intende, allo stato, chiamare in causa l'indicato terzo, al fine di essere garantito, nella persona dell'Avv. del Foro di Roma nato a [...] il [...] Controparte_2 con studio in Corso Mazzini n. 170 AS IC (CF. – pec: C.F._2
come sopra dedotto a seguito della domanda svolta nei suoi confronti e, Email_1 quindi, chiede a tutti gli effetti di legge che il Giudice Istruttore sposti la prima udienza allo specifico scopo di consentire la citazione di esso terzo, con assegnazione di un termine perentorio per la suddetta citazione. In subordine, nel merito, attesa la domanda svolta di garanzia ai fini di essere
[... ritenuto indenne dagli effetti della domanda avanzata nei confronti della P.G.R. Autotrasporti
, attesa la vocatio in ius, si chiede di accertare e dichiarare che l'Avv. Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 9 del Foro di Roma nato a [...] il [...] con studio in Corso CP_2
Mazzini n. 170 AS IC (CF. ) percepiva da in qualità di C.F._2 Controparte_1 titolare della il compenso dovuto da quest'ultimo all'Avv. Controparte_1 mediante pagamento di euro 3.000,00 da parte del medesimo effettuato nelle mani Pt_1 CP_1 dell'Avv. il quale dichiarava di percepirlo per il suo studio e quindi anche per Controparte_2 conto del ricorrente ovviamente, e che quindi il in qualità di titolare della Controparte_1 [...]
nulla deve all'Avv. In estremo subordine si chiede che il Controparte_1 Pt_1 compenso dovuto all'Avv. venga determinato nella misura di euro 1.698,50 per la sole fasi di Pt_1 studio, introduttiva e decisionale, non essendo dovuto il compenso per la fase istruttoria. In ulteriore subordine si chiede che il compenso dovuto all'Avv. venga, in ogni caso, ridotto del 50% in Pt_1 applicazione dei parametri generali di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014. Con condanna alle spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
Con provvedimento del 21.09.2024 - rilevato che il presente procedimento andava correttamente introdotto, ex art. 14 d.lgs. 150/11, con il rito semplificato di cognizione, a seguito della novella legislativa che ha riformato, a decorrere dal 1 marzo 2023, il citato articolo - era disposto il mutamento del rito da 702 bis c.p.c. a 281 decies c.p.c., con differimento della prima udienza.
A seguito di rituale chiamata del terzo, si costituiva l'avv. contestando in fatto ed Controparte_2 in diritto tutto quanto affermato dalla parte resistente, sottolineando come quest'ultima fosse ben cosciente e consapevole di aver conferito l'incarico sia all'avvocato che all'avvocato CP_2 Pt_1
e affermando, quindi, il diritto di quest'ultimo ad ottenere il pagamento del compenso. Concludeva, pertanto, chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa e la natura contrattuale del rapporto per cui è causa: - accertare e dichiarare che la , è tenuta al pagamento degli onorari Controparte_1 professionali maturati dall'Avv. per l'attività professionale svolta come da narrativa Parte_1 per il complessivo importo di € 5.067,45 oltre interessi medio tempore maturati e maturandi, accessori di legge costi di registro, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. - condannare il chiamante ex art 96 cpc stante la manifesta infondatezza della domanda finalizzata Controparte_3
a meri intenti dilatori. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio per il presente intervento”.
All'udienza del 29.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte –, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 03.10.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive. pagina 3 di 9 Ciò posto, all'esito dell'udienza di discussione – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – era pubblicata, mediante “consolle del magistrato”, la presente sentenza.
Preliminarmente va subito detto che le eccezioni relative ai vizi della notifica non possono essere accolte.
L'avv. ha notificato al resistente, a mezzo pec, ai sensi della legge n. 53 del 1994, il ricorso Pt_1 introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza (v. nota di deposito del 14.02.2024) corredati da una relata di notifica.
In ordine all'assenza della procura nella PEC di notifica va innanzitutto rilevato come l'avvocato notificava il ricorso quale difensore di sé stesso. È pacifico, a mente dell'art. 86 c.p.c. come non Pt_1 sia necessario che la parte rilasci procura a sé stessa, così come non occorre che il medesimo soggetto sottoscriva due volte l'atto processuale, distintamente per ciascuna delle due qualità che in lui si ricongiungono. In ogni caso, la legge prevede che l'atto venga notificato dal procuratore munito di procura, mentre alcuna norma prevede che la stessa venga notificata unitamente all'atto processuale.
Ne discende che, allorchè la procura venga comunque depositata in atti, non vi è alcun vizio della notifica che, comunque, risulta effettuata dal soggetto munito dei relativi poteri.
Quanto all'assenza di firma sulle copie informatiche notificate e sulla relata di notifica è chiaro come la notifica via PEC non lasci alcun dubbio sulla riconducibilità degli stessi alla persona del difensore/notificante, “attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale”; in altri termini, essendo la PEC associata ad un determinato soggetto è evidente come non potrebbe dubitarsi della provenienza dei documenti in essa contenuti, univocamente riconducibili al mittente. D'altro canto, “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica […] ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.” ex art. 156 c.p.c. (Cass. n. 16746/2021). Anche sotto tale profilo, dunque, avendo comunque la notifica raggiunto il suo scopo, alcuna nullità potrebbe essere dichiarata in assenza di un'espressa previsione di legge.
Continuando nell'analisi delle eccezione preliminari, il resistente contesta sia il mancato rispetto nella relata di notifica dei requisiti di cui all'art. 3 bis V c. l. d) legge n. 53/1994, non contenendo “il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario”, sia l'erroneità dell'attestazione di conformità, in quanto contiene “un'attestazione di conformità in cui si afferma che vengono notificate
“copie informatiche dell'atto su supporto analogico” mentre gli atti notificati sono atti nativi digitali”.
Principiando con l'assenza dell'identificazione del destinatario, pure in questo caso vale il principio per cui “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta pagina 4 di 9 la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. n. 8815 del 12 maggio 2020,Sez. U,
Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02). Ed infatti, come già precisato, anche per le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1,
Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv.
651155 – 03). Pertanto, poiché nel caso di specie, l'atto è stato notificato all'indirizzo PEC del destinatario che, dal canto suo, ha correttamente ricevuto la notifica ed ha pienamente potuto esplicare il proprio diritto di difesa, costituendosi in giudizio, non si vede come la sola mancanza della sua denominazione nella relata potrebbe inficiare la validità della notifica
Infine, quanto all'irregolarità dell'attestazione di conformità dell'atto all'originale, posto che comunque l'attestazione di conformità c'è (per quanto non rispondente alla realtà e salve le conseguenze penali in capo all'attestatore e salva ogni valutazione in ordine alla sussistenza del dolo) anche alla luce del richiamato principio di tassatività delle cause di nullità ex art. 156, comma 1, c.p.c.
Passando al merito della richiesta, come noto, il creditore che agisce per ottenere il pagamento del proprio credito deve solo dimostrare la fonte del proprio diritto e la scadenza dell'obbligazione mentre graverà sul debitore fornire la prova di aver adempiuto o di non aver adempiuto per causa allo stesso non imputabile.
Trasponendo i citati principi al caso che ci occupa l'avv. a fondamento della propria richiesta Pt_1 di pagamento dei compensi per l'attività prestata, produceva nel presente giudizio la procura rilasciata, dall'odierna resistente, anche disgiuntamente, allo stesso e all'avv. (se pur con la firma in CP_2 calce del autenticata dal solo dall'Avv. v. all.1 ricorso), finalizzata Controparte_1 Controparte_2 all'instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo oltre alla documentazione attestante l'attività svolta nel giudizio di opposizione (v. all. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 allegati al ricorso).
Quanto alla procura, non pare possa revocarsi in dubbio il reale conferimento del mandato all'avvocato e all'avv. da parte della , posto che la stessa si è Pt_1 CP_2 Controparte_1 utilmente avvalsa, in quel giudizio, dell'opera prestata da entrambi i difensori e, in particolare – per ciò che concerne il presente giudizio - dall'avv. fino all'emissione della sentenza n. 34/2023 del Pt_1
23.01.2023 (v. doc. 3 ricorso).
A nulla, vale, a tal proposito, la circostanza che l'autenticazione della firma, in calce alla procura, sia stata apposta dal solo avvocato essendo principio pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, CP_2 quello per cui “qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del pagina 5 di 9 mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l'altro avvocato non sia iscritto nell'albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell'atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poichè l'art. 1712 c.c., comma 1, esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo” (Cass. n.
19255/18 e Cass. n. 15174/2017)
È noto che l'art. 8 del DM 55/14, prevede che “quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata” ed è altrettanto noto come, per pacifica giurisprudenza, in caso di mandato alle liti conferito a due avvocati entrambi hanno diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni svolte, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo dell'attività da parte di un avvocato rispetto all'altro oppure la qualità di dominus di uno di essi (Cass. sent. 19255/2018; Cass. ord. n. 29822/2019; sent Corte d'Appello
L'Aquila n. 371/21). Se ne ricava che, per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun procuratore, si deve dimostrare che lo stesso abbia svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato (cfr. Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20554 del
30/08/2017 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 19255 del 19/07/2018).
Nel caso che ci occupa, indimostrata è rimasta la circostanza per cui la resistente, in base a quanto dalla stessa asserito, è stata sempre seguita e si è rivolta esclusivamente all'Avv. Controparte_2 collaboratore dell'Avv. Parte_1
Sul punto è bene precisare come, in sede di memoria di costituzione in giudizio, la parte resistente chiedeva di essere ammessa a provare per testi le circostanze n. 4-5-6 del medesimo atto di costituzione in giudizio. La prova non veniva ammessa in quanto palesemente inammissibile posto che, diversamente da quanto disposto dalla legge, non era articolata per capitoli specifici ma in forma discorsiva, senza alcuna indicazione delle circostanze di tempo e di luogo da sottoporre al teste oltre che finalizzata a richiedere al teste valutazioni personali.
In ogni caso, come visto, il fatto che l'odierna resistente abbia avuto contatti con il solo avvocato non esclude il diritto al compenso anche dell'avv. CP_2 Pt_1
E, per quanto detto, nemmeno il dedotto – ma non dimostrato – pagamento dei compensi all'avv.
potrebbe incidere sul diritto al compenso dell'avv. a fronte della prova, fornita da CP_2 Pt_1 quest'ultimo, di aver svolto parte delle attività processuali relative al procedimento di cui, oggi, chiede i compensi. In particolare, per dimostrare il pagamento della somma di euro 3000,00 all'avv. CP_2
pagina 6 di 9 la resistente produceva in giudizio le matrici degli assegni dallo steso asseritamente corrisposti al
Si tratta, tuttavia, di un documento unilateralmente formato, mancante di ogni sottoscrizione CP_2
e che risulta del tutto inidoneo a fornire la prova dell'intervenuto incasso dell'assegno da parte del
Si è detto, a tal riguardo, che la produzione delle matrici degli assegni non basta per provare CP_2
l'estinzione di un debito, bensì occorre anche fornire la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del creditore (Cassazione n. 15709/2021).
Alla luce di quanto sopra, la puntuale allegazione da parte del creditore del fatto (“negativo”) di non essere stato pagato dalla parte debitrice (una volta acquisita la prova documentale della esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e dell'intervenuta esecuzione delle prestazioni professionali di cui è causa) non ha, quindi, trovato alcuna prova positiva contraria (di avvenuto pagamento), della quale era il debitore (ovviamente) ed essere onerato (per il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte [negoziale o legale] del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, cfr. ex multis Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. 20073/2004; cfr. da ultimo Cass. Sez. U, Sentenza n.
577/2008).
Anzi, risulta non contestato dalla il mancato pagamento del Controparte_1 compenso all'avvocato Pt_1
Ne discende che la domanda avanzata dal ricorrente andrà certamente accolta nell'an.
Passando alla determinazione del quantum della pretesa, il compenso richiesto andrà liquidato sulla base delle tabelle in vigore alla data di definizione del giudizio e dunque, sulla base della Tabella A allegata al D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M. 147/22.
In particolare, l'art. 4 D.M. 55/14, così come modificato dal D.M. 147/22, stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino al 50%, o diminuiti fino al 50%.”. pagina 7 di 9 Il valore dell'affare andrà parametrato alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo opposto mentre, salvo quanto si dirà per l'attività istruttoria, non si ritiene di dover accogliere la richiesta (formulata in via subordinata dalla parte resistente) di liquidazione del compenso ai minimi tariffari, non sussistendone i presupposti, anche in considerazione dell'accoglimento dell'opposizione di cui in questa sede l'avv. chiede il pagamento del compenso. Pt_1
Nello specifico, andranno certamente riconosciuti i compensi, ai medi tariffari, per l'attività di studio dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (875,00 euro) e, sempre ai valori medi, per la fase introduttiva del giudizio di opposizione (740,00 euro) a nulla valendo che l'atto di citazione – pure riportante il nome dell'avv. quale difensore – sia stato depositato dal solo avvocato Pt_1 CP_2
(cfr. Cass. 19255/18).
Andranno altresì riconosciuti i compensi per la fase di trattazione, avendo l'avv. depositato la I Pt_1 memoria istruttoria, ai minimi tariffari, in assenza di udienze per l'assunzione delle prove (euro
1120,00) ma in presenza di prova della partecipazione dell'avvocato alle udienze cartolari, mediante deposito di note scritte. È noto, infatti, che il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio (Cass. n. 29857/2023).
Quanto poi, alla fase decisionale, avendo il procuratore partecipato all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c., andranno riconosciuti i compensi per euro 1620,00.
In conclusione, parte resistente andrà condannata a pagare al ricorrente la complessiva somma di euro
4355,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Sulla predetta dovranno applicarsi gli interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo.
In considerazione dell'esistenza di un mandato alle liti disgiunto, dell'effettiva prova, da parte dell'avv.
di aver svolto attività processuale in favore del resistente e dell'assenza di prova Pt_1 dell'intervenuto pagamento, anche per l'avv. effettuato nelle mani dell'avv. la Pt_1 CP_2 domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti del III chiamato andrà rigettata.
Quanto alla domanda avanzata dal terzo chiamato di condanna del resistente ex art. Controparte_2
96 c.p.c. si ritiene che la stessa non possa essere accolta, non sussistendone i presupposti di legge.
Le spese di lite sopportate dalla parte ricorrente e dalla parte terza chiamata seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento
(tenuto conto di quanto riconosciuto), al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal ricorrente e dal terzo chiamato. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di AS IC, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 142 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Accoglie la domanda del ricorrente;
• Condanna la al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 della complessiva somma di euro 4355,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge oltre ad interessi legali sulla predetta somma dal giorno della presente pronuncia all'effettivo soddisfo;
• Rigetta le domande avanzate dalla parte resistente nei confronti della terza chiamata;
• Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla terza chiamata;
• condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
• condanna la parte resistente a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
AS IC, 3 ottobre 2025
Il Giudice
NZ OT
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