Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3089/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3089/2022 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
863/2022 del 22/06/2022, promossa da:
, nato a [...], l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CORRADO BELFIORE, presso il cui studio è domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
; Controparte_2
OPPOSTA
con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, P.I. Controparte_3
, in persona della procuratrice con sede in Messina, Via Bonsignore n. 1, P.IVA_1 CP_4
P.I. con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO BARBARO e dell'avv. ANDREA P.IVA_2 ALOI, e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nunzio Pelligra, giusta procura in atti.
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/05/2025:
Controparte_1
“Piaccia al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione e per le ragioni esposte in narrativa:
- dichiarare inammissibile, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, revocarlo con qualsiasi statuizione di legge;
- in via preliminare e nel rito, dichiarare improcedibile la domanda proposta con il procedimento monitorio e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per non aver la parte ricorrente esperito tempestivamente il tentati-vo preventivo di mediazione, obbligatorio ai sensi di legge;
pagina 1 di 5
- per l'effetto, nell'ipotesi in cui a seguito di CTU contabile venisse riscontrato l'avvenuto superamento di quel tasso, dichiarare la declaratoria di nullità della clausola d'interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c.;
- per l'ulteriore effetto, condannare la Banca convenuta a restituire all'opponente tutti gli interessi illegittimamente percepiti;
- accertare che al finanziamento per cui è causa sono stati applicati interessi di mora in aggiunta a quelli corrispettivi, in violazione delle recenti statuizioni della Giurisprudenza di Legittimità, con il conseguente innalzamento del tasso effettivo globale applicato al finanziamento;
- per l'effetto, condannare, la alla restituzione degli interessi percepiti e non dovuti dal cliente, CP_2 secondo quanto risulterà dall'apposita CTU conta-bile che epuri, altresì il saldo debitore da quegli interessi pagati e non dovuti a seguito delle argomentazioni predette. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.”.
in persona della procuratrice Controparte_3 CP_4
“[…] b) nel merito, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, si chiede che il l'on.le Tribunale condanni l'opponente a pagare, in favore della banca odierna opposta, la somma di
€ 9.684,07, oltre gli interessi e accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e accessori convenuti, fino al soddisfo);
d) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
e) con vittoria di spese e compensi.”.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 863/2022 del 22/06/2022, il Tribunale di Ragusa ha ingiunto a di pagare in favore di la somma di €. 9.684,07, Controparte_1 Controparte_2 oltre interessi come da domanda e spese ivi liquidate, quale importo dovuto in forza del contratto di prestito personale n. 007/600/306619 fra di loro stipulato in data 05/12/2019 (vd. all. n. 1 del fascicolo monitorio).
Avverso tale decreto ingiuntivo il soggetto ingiunto ha proposto opposizione eccependo, in particolare: l'“improcedibilità della domanda, da intendersi quella dedotta in ricorso monitorio, per non aver la Banca ricorrente, odierna opposta, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto ex lege per le controversie in tema di contratti bancari”; “l'omissione, da parte della CP_2 dell'imputazione delle spese addebitate alla parte finanziata al momento della stipula nel TAEG contrattuale, con la conseguente violazione di quest'ultimo”, con conseguente nullità, ex art. 125 bis, comma 6, T.u.b., delle “clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato”, e “venir meno di tutti gli obblighi contrattuali connessi all'esistenza delle clausole affette da nullità. E, in particolar modo, di quella inerente al pagamento degli interessi, motivo per cui si chiede, sin d'ora, la condanna della
[...] alla restituzione degli interessi sino ad oggi Controparte_5 pagati” e “In subordine, […] ai sensi dell'art. 117, settimo comma, TUB, si chiede il ricalcolo degli interessi”; l'ulteriore circostanza per cui “il TAEG effettivamente applicato […] ha, altresì, generato, per alcuni trimestri, la violazione del tasso soglia anti usura”, con conseguente “declaratoria di nullità della clausola d'interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ed i conseguenti effetti di legge”; ed infine, l'“omesso conteggio, ai fini del calcolo del TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia antiusura”, posto che “nel rapporto in esame è previsto che in caso di ritardo nei pagamenti gli interessi moratori non si sostituiscono a quelli corrispettivi, già dovuti dal cliente” e che “Pertanto, sarà, altresì, doveroso, per l'interprete, considerare cumulativamente il tasso di interesse stabilito per gli interessi corrispettivi e quello previsto per quelli moratori al fine di ricavare il parametro per stabilire l'eventuale usurarietà del tasso di interesse applicato al finanziamento”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva in persona della Controparte_3 procuratrice deducendo di essersi resa cessionaria del credito ingiunto giusta contratto di CP_4 cessione di crediti pecuniari del 15/12/2022 stipulato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione (vd. G.U. n. 148 del 22/12/2022 – all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta), contestando ognuno dei motivi proposti in quanto genericamente formulati e comunque infondati, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, l'opposizione proposta è infondata e deve pertanto essere rigettata. In primo luogo, non sussiste l'eccepita nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della banca opposta.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, ratione temporis vigente, “I commi 1-bis e 2 [relativi all'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale] non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
”. Nella fattispecie, tale pronuncia è avvenuta con l'ordinanza del 02/05/2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza di pari data.
pagina 3 di 5 Inoltre, con la medesima ordinanza, veniva assegnato all'opposta il termine di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010, per l'esperimento del tentativo di mediazione, e la medesima opposta ha poi dimostrato di avervi ottemperato, depositando il verbale di mediazione del 15/11/2023 con cui il mediatore, “preso atto della mancata partecipazione del chiamato alla mediazione in oggetto, attesta[va] l'esito negativo della presente procedura” (vd. all. n. 1 delle note di trattazione scritta dell'udienza del 06/02/2024). Ne discende, pertanto, che deve ritenersi procedibile la domanda giudiziale azionata con il ricorso monitorio.
Come in precedenza anticipato, l'opponente ha eccepito “l'omissione, da parte della CP_2 dell'imputazione delle spese addebitate alla parte finanziata al momento della stipula nel TAEG contrattuale, con la conseguente violazione di quest'ultimo”, nel senso che “il TAEG effettivamente applicato al rapporto per cui è causa, in realtà, è di gran lunga superiore a quello indicato in contratto”, con conseguente nullità, ex art. 125 bis, comma 6, Tub., delle “clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato”, e “venir meno di tutti gli obblighi contrattuali connessi all'esistenza delle clausole affette da nullità. E, in particolar modo, di quella inerente al pagamento degli interessi, motivo per cui si chiede, sin d'ora, la condanna della alla Controparte_5 restituzione degli interessi sino ad oggi pagati” e “In subordine, […] ai sensi dell'art. 117, settimo comma, TUB, si chiede il ricalcolo degli interessi”. Tale contestazione è rimasta priva di riscontro probatorio, atteso che è stata soltanto dedotta, e non anche dimostrata, la mancata inclusione nel suddetto calcolo delle voci di costo pur dettagliatamente individuate.
Peraltro, in sede di opposizione, l'opponente si riservava “di documentare mediante perizia contabile in corso di produzione, il TAEG effettivamente applicato al rapporto per cui è causa, in realtà, è di gran lunga superiore a quello indicato in contratto”; orbene, nulla di ciò è stato allegato da parte dell'opponente nel corso del giudizio. Conseguentemente, non risulta possibile neppure verificare se ricorrano o meno i presupposti per l'applicazione dell'invocato art. 125 bis Tub, mentre, d'altro canto, è comunque esclusa l'applicabilità dell'art. 117, comma 7, Tub, posto che il T.a.e.g. “non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass., sez. I, 09/12/2021 n. 39169). Ne discende, pertanto, l'infondatezza del motivo di opposizione in questione.
Possono esaminarsi congiuntamente le ulteriori contestazioni dell'opponente, in quanto tutte sostanzialmente volte a lamentare un preteso superamento del tasso soglia usura di riferimento. Come evidenziato, infatti, l'opponente ha in primo luogo eccepito che “il TAEG effettivamente applicato […] ha, altresì, generato, per alcuni trimestri, la violazione del tasso soglia anti usura”, con conseguente “declaratoria di nullità della clausola d'interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c., ed i conseguenti effetti di legge”, nonché in secondo luogo altresì contestato l'“omesso conteggio, ai fini del calcolo del TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi, con conseguente superamento del tasso soglia antiusura”. Ognuno dei suddetti rilievi è infondato. Per quanto riguarda il primo, non v'è alcuna prova, per come in precedenza esposto, in ordine all'esatto ammontare del “TAEG effettivamente applicato” ed alla sua maggior misura rispetto a quello indicato in contratto, mentre d'altro canto, sarebbe comunque irrilevante una c.d. usura “sopravvenuta”, cui sembrerebbe alludere l'opponente nel momento in cui riferisce il superamento del tasso soglia (da parte del T.a.e.g. effettivamente applicato) solo ad “alcuni trimestri” (cfr. Cass., S.U., 19/10/2017 n. 24675). In relazione, poi, al secondo rilievo, anche a voler prescindere dalla correttezza o meno di tale preteso
“conteggio, ai fini del calcolo del TAEG, degli interessi di mora in uno a quelli corrispettivi”, basti pagina 4 di 5 comunque evidenziare che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell' art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cass., S.U., 18/09/2020 n. 19597). Nulla di tutto ciò è stato indicato dall'opponente, il quale ha solo genericamente lamentato (con tale rilievo e anche con quello precedente) il superamento del tasso soglia usura.
Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente definitiva efficacia esecutivo del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3089/2022 R.G. RIGETTA l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 863/2022 del 22/06/2022 emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 1725/2022 R.G., dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva.
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della parte intervenuta delle spese di lite, che si liquidano in €. 4.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 06/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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