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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/11/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2212 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gilda Avena (C.F. C.F.
1 -PEC
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni), e Umberto Email_1
RA (C.F. C.F._2
- PEC t) giusta procura Email_3
di Roma del 22/03/2024 n. 37875 di repertorio, generale alle liti per notar Persona_1
elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell'Istituto
Ricorrente
Contro
Controparte_1 C.F. 3 ), nato a [...], il [...] e res.te in Acri
(Cs), alla Via 11 Settembre n.3/2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gina
Plebiscito, (cf.: del Foro di Cosenza, sito in Acri (CS) alla Via Paolo
,Codice Fiscale_4
Borsellino n. 59, PEC: Email_4 dal quale è rappresentato e difeso
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che Controparte_1 - odierno resistente – ha presentato istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP_2 instando per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'istanza per ATPO.
L'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. Per_2, sottoposto a visita il periziando ed esaminata la documentazione sanitaria allegata, ha ritenuto la sussistenza, in capo al signor CP_1 dei requisiti '
sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.02.2024) sino al luglio 2024; ha inoltre ravvisato i presupposti sanitari ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Tanto premesso, con ricorso del 22/05/2025, ritualmente notificato, l'CP_2 ha introdotto giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., seguito al deposito di atto di contestazione delle conclusioni del ctu in data 23/04/2025 al fine di chiedere la rinnovazione della CTU e la declaratoria di insussistenza del requisito sanitario per cui è causa.
Il convenuto, ritualmente citato, ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto.
In assenza di attività istruttoria, stante la ritenuta non necessità di rinnovazione della CTU medico legale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione, all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, siccome parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 24.04.2025- data deposito atto di dissenso 23.04.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22.05.2025.
Il ricorso, pur ammissibile, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto. Premesso che il CTU nominato nel procedimento per ATPO svoltosi inter partes (dottor Per_2 ha ritenuto, previa disamina della documentazione sanitaria in atti e sottoposta a visita la parte perizianda, la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento in periodo limitato
(febbraio 2024/luglio 2024) durante il quale il resistente si è sottoposto a trattamento chemioterapico nonché del requisito di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa (27.2.2024) si osserva che l' CP_2 incentra le sue contestazioni sul riconoscimento di tale ultimo requisito.
Ma, osserva il giudice, che il CTU ha esaurientemente esplicitato le ragioni medico legali sottese alle sue conclusioni, evidenziando che - stanti le patologie da cui è affetto il resistente si è trovato e si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 1. 104/92 -come modificato per effetto della novella di cui all'art. 3 del d.gs. 3 maggio 2024, n. 62- e le contestazioni sollevate dall' CP_2 non appaiono condivisibili siccome la norma in questione prevede, in modo alternativo, come desumibile dalla congiunzione disgiuntiva, la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale (per come ritenuto dal CTU in riferimento al convenuto) o in quella di relazione.
Nel resto, l'istituto oppone un mero dissenso diagnostico, siccome senza evidenziare lacune o contraddizioni, si limita ad opporre la propria valutazione a quella espressa dall'ausiliare.
In assenza di contestazioni in ordine all'altro requisito sanitario, per come accertato dal CTU, il ricorso deve essere respinto.
In aderenza alle conclusioni del CTU, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento dal 27.2.2024 al luglio 2024 e, con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.02.2024) del requisito di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accertata decorrenza del requisito sanitario.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite liquidate nella misura di euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva e cpa come per legge) sono poste a carico dell' CP_2 soccombente (con distrazione in favore del procuratore di parte resistente che si è dichiarato antistatario).
Tale importo è così determinato: le spese della fase di istruzione preventiva (euro 1.528,00 per le tre fasi del procedimento per ATPO - così calcolate: euro 992,00 per la fase di studio, euro 788,00 per la fase introduttiva ed euro 1.276,00 per quella istruttoria) cui occorre aggiungere euro 4636,50 per le quattro fasi del giudizio di merito (euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 2.693,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 3.675,00 per quella decisionale), sono soggette alla riduzione del 50 per cento ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014, in assenza di questione giuridiche o di fatto oltre che alla riduzione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato "Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: "Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi". Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co.
1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass.
03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che la parte convenuta ha versato nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa
(27.02.2024) al luglio 2024 nonché nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa (27.02.2024);
condanna l'CP_2 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva
e cpa come per legge) con distrazione in favore dell'Avv. Gina Plebiscito che si è dichiarata antistataria.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2212 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 P. IVA P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Gilda Avena (C.F. C.F.
1 -PEC
E ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni), e Umberto Email_1
RA (C.F. C.F._2
- PEC t) giusta procura Email_3
di Roma del 22/03/2024 n. 37875 di repertorio, generale alle liti per notar Persona_1
elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, a Cosenza, Piazza Loreto 22/a presso l'ufficio legale dell'Istituto
Ricorrente
Contro
Controparte_1 C.F. 3 ), nato a [...], il [...] e res.te in Acri
(Cs), alla Via 11 Settembre n.3/2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Gina
Plebiscito, (cf.: del Foro di Cosenza, sito in Acri (CS) alla Via Paolo
,Codice Fiscale_4
Borsellino n. 59, PEC: Email_4 dal quale è rappresentato e difeso
Resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Si premette che Controparte_1 - odierno resistente – ha presentato istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello status ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP_2 instando per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza dell'istanza per ATPO.
L'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. Per_2, sottoposto a visita il periziando ed esaminata la documentazione sanitaria allegata, ha ritenuto la sussistenza, in capo al signor CP_1 dei requisiti '
sanitari utili ai fini dell'indennità di accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa (27.02.2024) sino al luglio 2024; ha inoltre ravvisato i presupposti sanitari ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa.
Tanto premesso, con ricorso del 22/05/2025, ritualmente notificato, l'CP_2 ha introdotto giudizio ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., seguito al deposito di atto di contestazione delle conclusioni del ctu in data 23/04/2025 al fine di chiedere la rinnovazione della CTU e la declaratoria di insussistenza del requisito sanitario per cui è causa.
Il convenuto, ritualmente citato, ha resistito al ricorso instando per il suo rigetto.
In assenza di attività istruttoria, stante la ritenuta non necessità di rinnovazione della CTU medico legale, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce unitamente alla presente contestuale motivazione, all'esito della scadenza del termine per note in sostituzione dell'udienza di discussione.
In via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, siccome parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine 24.04.2025- data deposito atto di dissenso 23.04.2025) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22.05.2025.
Il ricorso, pur ammissibile, deve essere rigettato per quanto di seguito esposto. Premesso che il CTU nominato nel procedimento per ATPO svoltosi inter partes (dottor Per_2 ha ritenuto, previa disamina della documentazione sanitaria in atti e sottoposta a visita la parte perizianda, la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento in periodo limitato
(febbraio 2024/luglio 2024) durante il quale il resistente si è sottoposto a trattamento chemioterapico nonché del requisito di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa (27.2.2024) si osserva che l' CP_2 incentra le sue contestazioni sul riconoscimento di tale ultimo requisito.
Ma, osserva il giudice, che il CTU ha esaurientemente esplicitato le ragioni medico legali sottese alle sue conclusioni, evidenziando che - stanti le patologie da cui è affetto il resistente si è trovato e si trova nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 1. 104/92 -come modificato per effetto della novella di cui all'art. 3 del d.gs. 3 maggio 2024, n. 62- e le contestazioni sollevate dall' CP_2 non appaiono condivisibili siccome la norma in questione prevede, in modo alternativo, come desumibile dalla congiunzione disgiuntiva, la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale (per come ritenuto dal CTU in riferimento al convenuto) o in quella di relazione.
Nel resto, l'istituto oppone un mero dissenso diagnostico, siccome senza evidenziare lacune o contraddizioni, si limita ad opporre la propria valutazione a quella espressa dall'ausiliare.
In assenza di contestazioni in ordine all'altro requisito sanitario, per come accertato dal CTU, il ricorso deve essere respinto.
In aderenza alle conclusioni del CTU, deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento dal 27.2.2024 al luglio 2024 e, con decorrenza dalla domanda amministrativa (27.02.2024) del requisito di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'accertata decorrenza del requisito sanitario.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite liquidate nella misura di euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva e cpa come per legge) sono poste a carico dell' CP_2 soccombente (con distrazione in favore del procuratore di parte resistente che si è dichiarato antistatario).
Tale importo è così determinato: le spese della fase di istruzione preventiva (euro 1.528,00 per le tre fasi del procedimento per ATPO - così calcolate: euro 992,00 per la fase di studio, euro 788,00 per la fase introduttiva ed euro 1.276,00 per quella istruttoria) cui occorre aggiungere euro 4636,50 per le quattro fasi del giudizio di merito (euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per quella introduttiva, euro 2.693,00 per quella di trattazione/istruttoria ed euro 3.675,00 per quella decisionale), sono soggette alla riduzione del 50 per cento ai sensi dell'art. 4 del DM 55/2014, in assenza di questione giuridiche o di fatto oltre che alla riduzione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato "Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: "Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi". Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co.
1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass.
03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che la parte convenuta ha versato nelle condizioni sanitarie utili ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa
(27.02.2024) al luglio 2024 nonché nelle condizioni di cui all'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 dalla data della domanda amministrativa (27.02.2024);
condanna l'CP_2 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.082,50 (oltre spese generali, Iva
e cpa come per legge) con distrazione in favore dell'Avv. Gina Plebiscito che si è dichiarata antistataria.
Cosenza, 27 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Fedora Cavalcanti