Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23391 dell'anno 2023 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Parte_2 Pozzuoli il 27/11/1972, nella qualità di eredi legittimi sig.ra Persona_1 nata a [...] il [...] ed ivi deceduta nelle more del
[...] giudizio il 3/5/2024, rappresentati e difesi dagli avv.ti RAFFAELE CICCARELLI e ALESSANDRO DI GENOVA
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. A. MARIA INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.23 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dal dott. opposizione preceduta da rituale e Per_2 tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
Gli istanti assumevano: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento e legge 104/92 art 3 comma 3; che la domanda veniva respinta non essendo stato ravvisato il requisito sanitario previsto dalla legge per il riconoscimento della invocata prestazione.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
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Si costituiva l rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità nella misura del 67%-99%”, a far data dal mese di Novembre 2021.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario disporre nuova ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice non è fondata.
Il ctu ha così concluso: “….. condividendo il parere espresso Persona_3 nell'ATP, può presumersi che la SI.ra non fosse in Persona_1 possesso dei requisiti sanitari (impossibilità di deambulazione autonoma
e/o necessità di assistenza continua, per incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) previsti per il riconoscimento del beneficio richiesto”.
Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico.
Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio vanno compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc.
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PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Napoli, il 04/02/2025
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IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)