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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17596 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 19981/2015 del R.G., pendente tra
, con l'Avv. VENDITTI STEFANO, Parte_1
ATTORI
E
, con l'Avv. MARINO SALVATORE, Controparte_1
, con l'Avv. LOREFICE SALVATORE, Controparte_2 CP_3
CONVENUTI
OGGETTO: Divisione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
1) Preliminarmente si dichiara che non si accetta né si accetterà alcun contraddittorio su domande nuove e/o comunque tardivamente ed irritualmente formulate.
2) Sempre preliminarmente si chiede che si scorpori dall'asse ereditario della Sig.a
[...]
oggetto di causa, prima di ogni disposizione di attribuzione pro-quota agli eredi, la Per_1 somma di € 9.500,00 di cui si è detto in precedenza (ovvero quella già spettante a Parte_1
, in quanto a lui attribuita dalla pregressa successione al padre, ma attualmente
[...] materialmente contenuta nel medesimo asse ereditario per cui è giudizio, e con precisione nel c/c di ancora intestato a , disponendo che tale importo sia CP_4 Persona_1
Pagina 1 di 9 riconosciuto ed attribuito, per le ragioni dedotte, allo stesso Sig. . Parte_1
3) Successivamente e nel merito, determinata la consistenza dello stesso asse ereditario della de cuius costituito dagli importi depositati sul c/c di intestato Persona_1 CP_4
alla stessa dal valore degli immobili caduti in successione (detratto il quinto Persona_1 di cui gli attuali eredi in causa sono già comproprietari, pro-indiviso, per la pregressa successione al padre) e dall'importo di € 118.200,00 per le donazioni -di tale ammontare- ricevute dal Sig. dalla madre ribadita la lesione di Controparte_1 Persona_1 legittima subita dagli esponenti come già accertata da Codesta Giustizia, disporre in favore dei medesimi esponenti l'attribuzione -pari alla loro quota di 2/15 ciascuno- delle somme loro spettanti a titolo di legittima e corrispondenti appunto ai 2/15 ciascuno dell'asse ereditario, eventualmente procedendo previamente all'attribuzione al Sig. Controparte_5
dell'intero compendio immobiliare in esame, avendone quest'ultimo chiesta
[...]
l'attribuzione, previa sostituzione ad esso delle somme che spettano -pro-quota- allo stesso
Sig. contenute nel c/c della defunta Sig.a di cui Controparte_1 Persona_1 sopra, oppure previamente procedendo alla vendita degli stessi immobili, salva diversa determinazione di Codesto Tribunale rispetto alla quale vorrà assumere ogni ulteriore provvedimento.
4) Condannare comunque al pagamento delle spese e compensi Controparte_1 lite».
Per il convenuto : «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma in Controparte_1
composizione collegiale, contrariis reiectis:
A) Accertare e dichiarare (confermare, ndr) la cessata materia del contendere in ordine alle domande degli attori e e che i convenuti e Parte_1 Parte_1 CP_3
hanno fatto proprie contro il convenuto Sig. ; Controparte_2 Controparte_1
B) Per l'effetto rigettare tutte le domande degli attori e delle convenute e CP_3
alle quali non hanno rinunciato nel corso del giudizio, in quanto infondate in fatto CP_2
ed in diritto, ed accertare e dichiarare (confermare, ndr) che l'atto scritto e sottoscritto dalla
Sig.ra in data 10.4.2009 consiste in una atto di donazione affetto da nullità, in Persona_1 quanto privo dei requisiti e presupposti di cui all'art. 782 del codice civile ed accertare e dichiarare (confermare, ndr) che il convenuto Sig. , attore in Controparte_1 riconvenzionale, è stato istituito unico erede con testamento del 5.4.2009;
C) Condannare gli attori alla rifusione alle spese e compensi di lite e condannarli altresì ex
Pagina 2 di 9 art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c. risultando che gli attori e le convenute Rita e hanno agito e resistito in giudizio con colpa grave e/o mala fede – in Controparte_2 quanto, oltre tutto non hanno accettato alcuna delle molteplici proposte transattive del convenuto molto favorevoli rispetto a quanto di spettanza dei legittimari, come emerso a seguito delle Consulenze Tecniche d'Ufficio - quindi il Giudice è tenuto a condannare gli attori e le convenute, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni in favore del Sig.
, che devono essere distratte integralmente in favore del difensore Controparte_1
Avv. Salvatore RI che si dichiara antistatario.
D) Disporre che le spese di C.T.U. siano poste per un quinto a carico di ciascuna parte.
E) Per l'effetto, con riferimento alle emergenze delle relazioni dei Consulenti Tecnici
d'Ufficio e delle osservazioni e contestazioni del Consulenti di parte del Sig.
[...]
, voglia procedere alla divisione, dei beni costituenti l'asse ereditario della Controparte_1
de cuius, tra gli eredi aventi diritto, anche delle quote di compartecipazione in proprietà, come si è legittimamente determinato qui di seguito l'erede testamentario, che manifesta la volontà di mantenere in capo a se stesso la proprietà esclusiva di tutti gli immobili caduti in successione.
F) Sulle spese legali si conferma la Nota Spese allegata in calce alla Memoria di Replica
Conclusionale, alle quali devono essere aggiunti i giusti compensi, come per legge, per l'attività professionale successiva della Fase Divisionale, resasi necessaria con la remissione in Ruolo della causa, da distarsi integralmente in favore del difensore Avv. Salvatore
RI che si dichiara antistatario, per la cui liquidazione si rimette al Tribunale con riferimento ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022».
Per le convenute e : come da memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1 CP_3
depositata il 29.02.2016, richiamata dalle note di trattazione scritta del 13.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio;
domande residue e conseguenze sulla composizione del Tribunale.
Il presente giudizio è stato introdotto come impugnativa del testamento, con cui la defunta istituiva proprio erede il solo figlio e, in subordine, Persona_1 Controparte_1 per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota riservata agli altri eredi legittimari (figli), nonché per la divisione dell'asse ereditario.
Pagina 3 di 9 Con sentenza parziale n. 10219/2023, pubblicata il 27.06.2023, il Tribunale, dopo aver individuato, quale unico valido testamento olografo, quello datato 5.04.2009, escludendo, invece, la natura di atto di ultima volontà dello scritto in data 10.04.2009, e dopo aver dichiarato inammissibili le domande di impugnazione sul primo (ed unico) testamento, accoglieva la subordinata domanda di riduzione, rilevando la totale pretermissione degli altri quattro figli della de cuius e reintegrandoli, conseguentemente, nelle loro quote di legge.
Nella medesima sentenza -e nella contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo- si disponeva la prosecuzione del giudizio, ai soli fini della domanda di divisione, rilevando che, una volta ricostituita la comunione ereditaria a seguito della reintegra dei legittimari pretermessi, si doveva procedere allo scioglimento di tale comunione, come richiesto dalle parti, dovendosi però verificarne i presupposti (regolarità edilizio-urbanistica degli immobili caduti in successione) e determinarne le modalità di attuazione (divisione in natura, assegnazione o vendita a terzi).
La sentenza in questione (che non risulta essere stata impugnata, allo stato) ha, dunque, definito totalmente le domande principali relative al testamento ed alla riduzione e reintegra per lesione di legittima, esaurendo tutte le relative questioni ed eccezioni preliminari ed avendo natura di pronuncia definitiva, anche se parziale (cfr. per la distinzione tra le due fattispecie di pronunce, Cass. SU, n. 10242 del 19/04/2021).
Da ciò discende, in prima battuta, l'inammissibilità delle conclusioni di cui ai punti A) e B) del convenuto laddove chiede di ribadire o confermare le Controparte_1 statuizioni già contenute nella citata sentenza parziale;
invero, come noto, i provvedimenti giudiziari definitivi o decisori sono soggetti soltanto ad impugnazione e, in questa sede, possono essere confermati, revocati o modificati, mentre non è possibile, per il Giudice del medesimo grado, modificare (e, tanto meno, confermare, istituto che non è proprio previsto per le decisioni dell'AG), la sentenza non definitiva o parziale emessa nel corso dello stesso giudizio, tanto più se, come nella specie, la stessa è passata in giudicato.
Ne consegue che la presente pronuncia ha ad oggetto esclusivamente la residua domanda di divisione del patrimonio ereditario di , del quale sono eredi riconosciuti, ormai, Persona_1
tutti e cinque i figli, in forza della sentenza che ha disposto la reintegra nelle rispettive quote di legittima.
Pertanto, poiché la competenza del Collegio (che ha pronunciato la sentenza parziale del
Pagina 4 di 9 2023) derivava dalle domande di impugnativa del testamento e di riduzione per lesione di legittima (art. 50bis n. 6 c.p.c.), la stessa deve ritenersi esaurita e, sulle domande residue, deve pronunciare il Tribunale in composizione monocratica.
Inammissibilità della divisione per abuso edilizio.
Non può essere emessa alcuna pronuncia sulla divisione, stante la carenza di una condizione dell'azione, ovvero la regolarità edilizia di uno degli immobili;
questione che era già stata fatta presente alle parti, tanto è vero che tra gli accertamenti da svolgere indicati nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, vi era anche quello della regolarità edilizia dei beni immobili, indagine poi espressamente demandata al CTU.
La sentenza n. 25021 del 7/10/2019 della Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito diversi principi di diritto in materia, affermando, in primo luogo, che «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la
Suprema Corte ha tratto la conseguenza che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche, un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile.
Sul punto, si richiama la relazione del CTU, Ing. che ha rilevato, con Persona_2 riferimento all'appartamento di Roma, Via Gregorio XIII, n. 77: “In particolare, in data 20 maggio 1999 è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 174954 per 55,65 mq
Pagina 5 di 9 con destinazione d'uso residenziale. Nella mia precedente relazione avevo misurato e calcolato la superficie commerciale dell'appartamento, che è risultata essere 72,60 mq.
Pertanto non tutto l'appartamento è stato sanato” (pag. 3 relazione depositata il
30.10.2024); a fronte della sollecitazione della CTP, Ing. all. 2 alla relazione), Per_3 che aveva chiesto di non limitarsi all'esame della concessione in sanatoria, ma di analizzare l'intera documentazione reperibile sull'immobile, il CTU ha correttamente risposto che
«l'appartamento è stato oggetto di sanatoria edilizia, e pertanto certamente non esiste un progetto concessorio, una licenza edilizia in quanto immobile costruito abusivamente».
La risposta del CTU è assolutamente corretta, non solo da un punto di vista tecnico e logico, ma anche sotto il profilo processuale;
invero, come già rilevato nella sentenza parziale e nell'ordinanza di rimessione, la questione della regolarità edilizia degli immobili da dividere
è condizione dell'azione e, come tale, è onere delle parti curarne la sussistenza al momento della decisione;
tanto è vero che nell'ordinanza era stato assegnato alle parti stesse un termine per il deposito di tutta la documentazione relativa agli immobili da dividere (CDU per i terreni;
licenze, concessioni, permessi e/o sanatorie, DIA, SCIA etc. per gli edifici), sicché, ove le parti non abbiano prodotto tale documentazione, non può demandarsene l'acquisizione al CTU, il quale -come ausiliario del Giudice- non può svolgere attività istruttoria d'ufficio.
Inoltre, con riferimento al locale deposito, sito nel medesimo stabile, il CTU ha scritto: «In particolare, in data 8 aprile 1999 è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n.
167876 per 14,50 mq ma con destinazione d'uso residenziale. Le prescrizioni del
Regolamento Edilizia del Comune di Roma però non sono rispettate, perché il locale manca dei servizi igienici, della cucina e non ha il Rapporto Aero-Illuminante sufficiente per essere considerato ambiente residenziale» (pag. 4).
Ne consegue che, nel caso di specie, vi è, per l'appartamento, una difformità rispetto al titolo edilizio in sanatoria, o, meglio, una mancanza parziale del titolo per una porzione dell'immobile e, per il locale deposito, una difformità totale della concessione in sanatoria, atteso che quest'ultimo è stato rilasciato per uso residenziale, mentre il locale non ne ha le caratteristiche minime, sicché risulta che il titolo, di fatto, è stato rilasciato per un immobile diverso.
Il fatto, poi, che gli immobili abusivi siano solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione;
a
Pagina 6 di 9 temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: «nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti
l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo le parti, palesemente, richiesto la divisione dell'intero asse ereditario, senza alcuna esclusione, ed anzi, chiedendo espressamente di includervi l'immobile abusivo di Via Gregorio XIII (che, del resto, costituisce il cespite di maggior valore tra quelli caduti in successione).
Domande accessorie. Accertamento di beni, donazioni e collazione.
La rilevata inammissibilità della domanda di divisione si riverbera, ovviamente, anche su tutte le altre domande accessorie alla stessa, poiché si tratta di domande ancillari rispetto a quella di divisione, non avendo le parti un autonomo interesse al loro accoglimento;
ciò vale, in particolare, per la domanda di accertamento delle donazioni asseritamente ricevute dal convenuto , in quanto finalizzate al conferimento in collazione Controparte_1 delle somme (in ipotesi) donate, essendo la collazione istituto che opera esclusivamente nell'ambito della divisione ereditaria e che, secondo la giurisprudenza, costituisce una fase delle operazioni di divisione, da cui non può essere separata e da cui non può prescindere, non potendosi perciò ammettere la proposizione di una domanda autonoma di collazione,
Pagina 7 di 9 senza la contestuale richiesta di scioglimento di una comunione (così Cass. sez. 1, n. 18054 dell'8/09/2004 e sez. 2, n. 10478 del 21/05/2015); ma vale anche per tutte le richieste di
“rendiconto” o di restituzione di somme anticipate nell'interesse della comunione, che trovano il loro fondamento negli artt. 723 e 754 c.c. e che pure rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coeredi/comproprietari e riguardano, pur sempre, la determinazione delle quote da dividere e la quantificazione delle somme eventualmente dovute;
ivi compresa la richiesta di parte attrice, di riconoscere in favore del sig. Pt_1
, la somma di € 9.500,00, asseritamente appartenente a lui personalmente,
[...]
trattandosi, anche in questo caso, di una questione che incide sulla corretta individuazione della consistenza del patrimonio ereditario, ai fini della divisione e distribuzione tra i coeredi.
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente compensate tra le parti.
È principio costantemente ribadito in giurisprudenza quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2,
13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n.
3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).
Poiché, nella specie, non è stato possibile pronunciarsi nel merito né della divisione né delle domande accessorie, è tanto più inevitabile la compensazione integrale delle spese di lite.
Anche con riferimento alle domande oggetto della pronuncia parziale, si rileva un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, essendo gli attori (e le convenute e CP_3
vittoriosi in ordine alla domanda di riduzione, ma soccombenti su quelle di CP_2 impugnativa di testamento.
In base ai medesimi principi, anche le spese delle CTU (originale e supplementare) -nella misura già liquidata dal GI in corso di causa- devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti processuali, da intendersi come ciascuna persona fisica costituita in giudizio,
Pagina 8 di 9 a prescindere dalla comunanza di posizioni e/o di difesa, in quota uguale per ciascuna di esse (e, dunque, 1/5 per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (ex multis Cass. sez. 2, n.
22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 19981/2015, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di e tutte le domande accessorie di accertamento di donazioni ai fin Persona_1
dell'eventuale collazione e di rimborso spese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese delle CTU – come già liquidate con decreti del GU – definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro ed in quota uguale (1/5) per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 15/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 19981/2015 del R.G., pendente tra
, con l'Avv. VENDITTI STEFANO, Parte_1
ATTORI
E
, con l'Avv. MARINO SALVATORE, Controparte_1
, con l'Avv. LOREFICE SALVATORE, Controparte_2 CP_3
CONVENUTI
OGGETTO: Divisione.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito così provvedere:
1) Preliminarmente si dichiara che non si accetta né si accetterà alcun contraddittorio su domande nuove e/o comunque tardivamente ed irritualmente formulate.
2) Sempre preliminarmente si chiede che si scorpori dall'asse ereditario della Sig.a
[...]
oggetto di causa, prima di ogni disposizione di attribuzione pro-quota agli eredi, la Per_1 somma di € 9.500,00 di cui si è detto in precedenza (ovvero quella già spettante a Parte_1
, in quanto a lui attribuita dalla pregressa successione al padre, ma attualmente
[...] materialmente contenuta nel medesimo asse ereditario per cui è giudizio, e con precisione nel c/c di ancora intestato a , disponendo che tale importo sia CP_4 Persona_1
Pagina 1 di 9 riconosciuto ed attribuito, per le ragioni dedotte, allo stesso Sig. . Parte_1
3) Successivamente e nel merito, determinata la consistenza dello stesso asse ereditario della de cuius costituito dagli importi depositati sul c/c di intestato Persona_1 CP_4
alla stessa dal valore degli immobili caduti in successione (detratto il quinto Persona_1 di cui gli attuali eredi in causa sono già comproprietari, pro-indiviso, per la pregressa successione al padre) e dall'importo di € 118.200,00 per le donazioni -di tale ammontare- ricevute dal Sig. dalla madre ribadita la lesione di Controparte_1 Persona_1 legittima subita dagli esponenti come già accertata da Codesta Giustizia, disporre in favore dei medesimi esponenti l'attribuzione -pari alla loro quota di 2/15 ciascuno- delle somme loro spettanti a titolo di legittima e corrispondenti appunto ai 2/15 ciascuno dell'asse ereditario, eventualmente procedendo previamente all'attribuzione al Sig. Controparte_5
dell'intero compendio immobiliare in esame, avendone quest'ultimo chiesta
[...]
l'attribuzione, previa sostituzione ad esso delle somme che spettano -pro-quota- allo stesso
Sig. contenute nel c/c della defunta Sig.a di cui Controparte_1 Persona_1 sopra, oppure previamente procedendo alla vendita degli stessi immobili, salva diversa determinazione di Codesto Tribunale rispetto alla quale vorrà assumere ogni ulteriore provvedimento.
4) Condannare comunque al pagamento delle spese e compensi Controparte_1 lite».
Per il convenuto : «Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma in Controparte_1
composizione collegiale, contrariis reiectis:
A) Accertare e dichiarare (confermare, ndr) la cessata materia del contendere in ordine alle domande degli attori e e che i convenuti e Parte_1 Parte_1 CP_3
hanno fatto proprie contro il convenuto Sig. ; Controparte_2 Controparte_1
B) Per l'effetto rigettare tutte le domande degli attori e delle convenute e CP_3
alle quali non hanno rinunciato nel corso del giudizio, in quanto infondate in fatto CP_2
ed in diritto, ed accertare e dichiarare (confermare, ndr) che l'atto scritto e sottoscritto dalla
Sig.ra in data 10.4.2009 consiste in una atto di donazione affetto da nullità, in Persona_1 quanto privo dei requisiti e presupposti di cui all'art. 782 del codice civile ed accertare e dichiarare (confermare, ndr) che il convenuto Sig. , attore in Controparte_1 riconvenzionale, è stato istituito unico erede con testamento del 5.4.2009;
C) Condannare gli attori alla rifusione alle spese e compensi di lite e condannarli altresì ex
Pagina 2 di 9 art. 96, comma 1 e/o comma 3, c.p.c. risultando che gli attori e le convenute Rita e hanno agito e resistito in giudizio con colpa grave e/o mala fede – in Controparte_2 quanto, oltre tutto non hanno accettato alcuna delle molteplici proposte transattive del convenuto molto favorevoli rispetto a quanto di spettanza dei legittimari, come emerso a seguito delle Consulenze Tecniche d'Ufficio - quindi il Giudice è tenuto a condannare gli attori e le convenute, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni in favore del Sig.
, che devono essere distratte integralmente in favore del difensore Controparte_1
Avv. Salvatore RI che si dichiara antistatario.
D) Disporre che le spese di C.T.U. siano poste per un quinto a carico di ciascuna parte.
E) Per l'effetto, con riferimento alle emergenze delle relazioni dei Consulenti Tecnici
d'Ufficio e delle osservazioni e contestazioni del Consulenti di parte del Sig.
[...]
, voglia procedere alla divisione, dei beni costituenti l'asse ereditario della Controparte_1
de cuius, tra gli eredi aventi diritto, anche delle quote di compartecipazione in proprietà, come si è legittimamente determinato qui di seguito l'erede testamentario, che manifesta la volontà di mantenere in capo a se stesso la proprietà esclusiva di tutti gli immobili caduti in successione.
F) Sulle spese legali si conferma la Nota Spese allegata in calce alla Memoria di Replica
Conclusionale, alle quali devono essere aggiunti i giusti compensi, come per legge, per l'attività professionale successiva della Fase Divisionale, resasi necessaria con la remissione in Ruolo della causa, da distarsi integralmente in favore del difensore Avv. Salvatore
RI che si dichiara antistatario, per la cui liquidazione si rimette al Tribunale con riferimento ai parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022».
Per le convenute e : come da memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., Parte_1 CP_3
depositata il 29.02.2016, richiamata dalle note di trattazione scritta del 13.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del giudizio;
domande residue e conseguenze sulla composizione del Tribunale.
Il presente giudizio è stato introdotto come impugnativa del testamento, con cui la defunta istituiva proprio erede il solo figlio e, in subordine, Persona_1 Controparte_1 per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota riservata agli altri eredi legittimari (figli), nonché per la divisione dell'asse ereditario.
Pagina 3 di 9 Con sentenza parziale n. 10219/2023, pubblicata il 27.06.2023, il Tribunale, dopo aver individuato, quale unico valido testamento olografo, quello datato 5.04.2009, escludendo, invece, la natura di atto di ultima volontà dello scritto in data 10.04.2009, e dopo aver dichiarato inammissibili le domande di impugnazione sul primo (ed unico) testamento, accoglieva la subordinata domanda di riduzione, rilevando la totale pretermissione degli altri quattro figli della de cuius e reintegrandoli, conseguentemente, nelle loro quote di legge.
Nella medesima sentenza -e nella contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo- si disponeva la prosecuzione del giudizio, ai soli fini della domanda di divisione, rilevando che, una volta ricostituita la comunione ereditaria a seguito della reintegra dei legittimari pretermessi, si doveva procedere allo scioglimento di tale comunione, come richiesto dalle parti, dovendosi però verificarne i presupposti (regolarità edilizio-urbanistica degli immobili caduti in successione) e determinarne le modalità di attuazione (divisione in natura, assegnazione o vendita a terzi).
La sentenza in questione (che non risulta essere stata impugnata, allo stato) ha, dunque, definito totalmente le domande principali relative al testamento ed alla riduzione e reintegra per lesione di legittima, esaurendo tutte le relative questioni ed eccezioni preliminari ed avendo natura di pronuncia definitiva, anche se parziale (cfr. per la distinzione tra le due fattispecie di pronunce, Cass. SU, n. 10242 del 19/04/2021).
Da ciò discende, in prima battuta, l'inammissibilità delle conclusioni di cui ai punti A) e B) del convenuto laddove chiede di ribadire o confermare le Controparte_1 statuizioni già contenute nella citata sentenza parziale;
invero, come noto, i provvedimenti giudiziari definitivi o decisori sono soggetti soltanto ad impugnazione e, in questa sede, possono essere confermati, revocati o modificati, mentre non è possibile, per il Giudice del medesimo grado, modificare (e, tanto meno, confermare, istituto che non è proprio previsto per le decisioni dell'AG), la sentenza non definitiva o parziale emessa nel corso dello stesso giudizio, tanto più se, come nella specie, la stessa è passata in giudicato.
Ne consegue che la presente pronuncia ha ad oggetto esclusivamente la residua domanda di divisione del patrimonio ereditario di , del quale sono eredi riconosciuti, ormai, Persona_1
tutti e cinque i figli, in forza della sentenza che ha disposto la reintegra nelle rispettive quote di legittima.
Pertanto, poiché la competenza del Collegio (che ha pronunciato la sentenza parziale del
Pagina 4 di 9 2023) derivava dalle domande di impugnativa del testamento e di riduzione per lesione di legittima (art. 50bis n. 6 c.p.c.), la stessa deve ritenersi esaurita e, sulle domande residue, deve pronunciare il Tribunale in composizione monocratica.
Inammissibilità della divisione per abuso edilizio.
Non può essere emessa alcuna pronuncia sulla divisione, stante la carenza di una condizione dell'azione, ovvero la regolarità edilizia di uno degli immobili;
questione che era già stata fatta presente alle parti, tanto è vero che tra gli accertamenti da svolgere indicati nell'ordinanza di rimessione sul ruolo, vi era anche quello della regolarità edilizia dei beni immobili, indagine poi espressamente demandata al CTU.
La sentenza n. 25021 del 7/10/2019 della Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito diversi principi di diritto in materia, affermando, in primo luogo, che «gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria»; da ciò, la
Suprema Corte ha tratto la conseguenza che «quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso […], costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale», aggiungendo, sotto il profilo prettamente processuale, che «la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio».
Pertanto, se ne ricava che la domanda di divisione avente ad oggetto, anche, un immobile abusivo, difetta di una condizione essenziale, essendo quindi improponibile.
Sul punto, si richiama la relazione del CTU, Ing. che ha rilevato, con Persona_2 riferimento all'appartamento di Roma, Via Gregorio XIII, n. 77: “In particolare, in data 20 maggio 1999 è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 174954 per 55,65 mq
Pagina 5 di 9 con destinazione d'uso residenziale. Nella mia precedente relazione avevo misurato e calcolato la superficie commerciale dell'appartamento, che è risultata essere 72,60 mq.
Pertanto non tutto l'appartamento è stato sanato” (pag. 3 relazione depositata il
30.10.2024); a fronte della sollecitazione della CTP, Ing. all. 2 alla relazione), Per_3 che aveva chiesto di non limitarsi all'esame della concessione in sanatoria, ma di analizzare l'intera documentazione reperibile sull'immobile, il CTU ha correttamente risposto che
«l'appartamento è stato oggetto di sanatoria edilizia, e pertanto certamente non esiste un progetto concessorio, una licenza edilizia in quanto immobile costruito abusivamente».
La risposta del CTU è assolutamente corretta, non solo da un punto di vista tecnico e logico, ma anche sotto il profilo processuale;
invero, come già rilevato nella sentenza parziale e nell'ordinanza di rimessione, la questione della regolarità edilizia degli immobili da dividere
è condizione dell'azione e, come tale, è onere delle parti curarne la sussistenza al momento della decisione;
tanto è vero che nell'ordinanza era stato assegnato alle parti stesse un termine per il deposito di tutta la documentazione relativa agli immobili da dividere (CDU per i terreni;
licenze, concessioni, permessi e/o sanatorie, DIA, SCIA etc. per gli edifici), sicché, ove le parti non abbiano prodotto tale documentazione, non può demandarsene l'acquisizione al CTU, il quale -come ausiliario del Giudice- non può svolgere attività istruttoria d'ufficio.
Inoltre, con riferimento al locale deposito, sito nel medesimo stabile, il CTU ha scritto: «In particolare, in data 8 aprile 1999 è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n.
167876 per 14,50 mq ma con destinazione d'uso residenziale. Le prescrizioni del
Regolamento Edilizia del Comune di Roma però non sono rispettate, perché il locale manca dei servizi igienici, della cucina e non ha il Rapporto Aero-Illuminante sufficiente per essere considerato ambiente residenziale» (pag. 4).
Ne consegue che, nel caso di specie, vi è, per l'appartamento, una difformità rispetto al titolo edilizio in sanatoria, o, meglio, una mancanza parziale del titolo per una porzione dell'immobile e, per il locale deposito, una difformità totale della concessione in sanatoria, atteso che quest'ultimo è stato rilasciato per uso residenziale, mentre il locale non ne ha le caratteristiche minime, sicché risulta che il titolo, di fatto, è stato rilasciato per un immobile diverso.
Il fatto, poi, che gli immobili abusivi siano solo una parte dell'intero compendio da dividere non rileva, in forza del consolidato principio della tendenziale universalità della divisione;
a
Pagina 6 di 9 temperamento di questo principio, come noto, la giurisprudenza ha più volte evidenziato come si possa derogare ad esso, ammettendo la divisione parziale dell'asse ereditario a condizione che vi sia un accordo tra tutti i coeredi, con la precisazione che l'accordo può essere esplicito, nel caso in cui la divisione parziale sia domandata o condivisa da tutte le parti, o implicito, che si verifica nel caso in cui, a fronte della domanda di uno dei condividenti, non vi sia opposizione degli altri, nel senso che nessuno dei convenuti richieda una estensione della domanda all'intero asse (Cass. sez. 2, n. 10220 del 29/11/1994 e n. 573 del 12/01/2011; più di recente v. n. 5869 del 24/03/2016 e n. 6931 dell'8/04/2016; vedi anche sez. 6-2, ord. n. 17021 del 10.07.2017, in motivazione).
Le Sezioni Unite citate, in relazione all'ipotesi di immobile abusivo, hanno precisato ed in parte temperato tale principio, affermando che in questo caso la divisione parziale può essere disposta anche su domanda di uno soltanto dei condividenti, senza necessità del consenso degli altri (così, testualmente, la massima: «nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti
l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti»).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, avendo le parti, palesemente, richiesto la divisione dell'intero asse ereditario, senza alcuna esclusione, ed anzi, chiedendo espressamente di includervi l'immobile abusivo di Via Gregorio XIII (che, del resto, costituisce il cespite di maggior valore tra quelli caduti in successione).
Domande accessorie. Accertamento di beni, donazioni e collazione.
La rilevata inammissibilità della domanda di divisione si riverbera, ovviamente, anche su tutte le altre domande accessorie alla stessa, poiché si tratta di domande ancillari rispetto a quella di divisione, non avendo le parti un autonomo interesse al loro accoglimento;
ciò vale, in particolare, per la domanda di accertamento delle donazioni asseritamente ricevute dal convenuto , in quanto finalizzate al conferimento in collazione Controparte_1 delle somme (in ipotesi) donate, essendo la collazione istituto che opera esclusivamente nell'ambito della divisione ereditaria e che, secondo la giurisprudenza, costituisce una fase delle operazioni di divisione, da cui non può essere separata e da cui non può prescindere, non potendosi perciò ammettere la proposizione di una domanda autonoma di collazione,
Pagina 7 di 9 senza la contestuale richiesta di scioglimento di una comunione (così Cass. sez. 1, n. 18054 dell'8/09/2004 e sez. 2, n. 10478 del 21/05/2015); ma vale anche per tutte le richieste di
“rendiconto” o di restituzione di somme anticipate nell'interesse della comunione, che trovano il loro fondamento negli artt. 723 e 754 c.c. e che pure rientrano nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra coeredi/comproprietari e riguardano, pur sempre, la determinazione delle quote da dividere e la quantificazione delle somme eventualmente dovute;
ivi compresa la richiesta di parte attrice, di riconoscere in favore del sig. Pt_1
, la somma di € 9.500,00, asseritamente appartenente a lui personalmente,
[...]
trattandosi, anche in questo caso, di una questione che incide sulla corretta individuazione della consistenza del patrimonio ereditario, ai fini della divisione e distribuzione tra i coeredi.
Spese di lite.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente compensate tra le parti.
È principio costantemente ribadito in giurisprudenza quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2,
13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n.
3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020).
Poiché, nella specie, non è stato possibile pronunciarsi nel merito né della divisione né delle domande accessorie, è tanto più inevitabile la compensazione integrale delle spese di lite.
Anche con riferimento alle domande oggetto della pronuncia parziale, si rileva un'ipotesi di soccombenza reciproca delle parti, essendo gli attori (e le convenute e CP_3
vittoriosi in ordine alla domanda di riduzione, ma soccombenti su quelle di CP_2 impugnativa di testamento.
In base ai medesimi principi, anche le spese delle CTU (originale e supplementare) -nella misura già liquidata dal GI in corso di causa- devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti processuali, da intendersi come ciascuna persona fisica costituita in giudizio,
Pagina 8 di 9 a prescindere dalla comunanza di posizioni e/o di difesa, in quota uguale per ciascuna di esse (e, dunque, 1/5 per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (ex multis Cass. sez. 2, n.
22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 19981/2015, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria di e tutte le domande accessorie di accertamento di donazioni ai fin Persona_1
dell'eventuale collazione e di rimborso spese;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese delle CTU – come già liquidate con decreti del GU – definitivamente a carico di tutte le parti costituite, in solido tra loro ed in quota uguale (1/5) per ciascuna di esse.
Così deciso in Roma, in data 15/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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