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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza del 17.4.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dagli Avv.ti C. Summa ed E. Mariano Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 19.9.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione e/o in subordine dell'assegno ex l. 118/71 nonché della condizione di handicap in situazione di gravità, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della CTU.
L'ausiliare nominato, dott. ha diagnosticato a carico dell'istante “Lieve emiparesi Per_1
destra, associata ad attuale grave e diffusa sarcopenia, in esiti di pregresso ictus cerebri (2016) da ischemia silviana sinistra e di pregresso TIA vertebro-basilare (settembre 2021) in soggetto con cerebrovasculopatia cronica. Deficit cognitivo lieve (MMSE = 21.7 / 30) in soggetto con grave atrofia cortico – sottocorticale e con dilatazione dei ventricoli radiologicamente documentata;
disturbo ansioso-depressivo. Diabete Mellito in fase di insulino-dipendenza, complicato da macroangiopatia dei vasi sovraaortici. Gammapatia monoclonale benigna.
Pregressa epatopatia tossica da etilismo cronico. Ipertensione arteriosa” e ha ritenuto che
“L'attuale quadro patologico determina la totale e permanente inabilità lavorativa decorre dal luglio 2024, epoca in cui il quadro clinico attualmente riscontrato era già presente nella sua attuale gravita;
tenuto conto dei dati anamnestici e soprattutto della Consulenza Neurologica di specialista del P.O. ' di Brindisi, allegata alla Relazione di Pronto Soccorso dello Persona_2
stesso nosocomio, il superamento della soglia invalidante del 74% (settantaquattro per cento) decorre dall'epoca della domanda amministrativa del 07.06.2022”, escludendo la sussistenza delle condizioni previste per l'ammissibilità dei benefici previsti in applicazione dell'articolo
3, comma 3 della legge 104 / 1992.
All'esito delle osservazioni formulate dal ctp dell' , il ctu ha ritenuto che “poiché alcune CP_1
delle patologie più gravi riscontrate al momento della visita, ossia il deficit cognitivo lieve ed il diabete mellito insulino-dipendente sono documentate solo successivamente al dicembre
2022, si concorda con il CTP dell' che la valutazione del 74% (settantaquattro per cento) CP_1 possa decorrere dal 1° dicembre 2022”.
Reputa il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo del periziando, stante l'assenza di ulteriori contestazioni
– differenti da quelle inoltrate al ctu nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. e non valutate dall'ausiliare – idonee ad infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese nella misura di ½.
La residua parte va posta a carico dell' secondo il principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
così provvede: accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da patologie di entità tale da determinare uno stato di invalidità pari al 74% dall'1.12.2022 e pari al 100% da luglio 2024, come da CTU depositata in data 16.1.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna al pagamento della residua parte CP_1 che liquida in € 1300,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti del ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separati decreti. CP_1
Brindisi, 17.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere