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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIOLI Parte_1 C.F._1
ZZ TT, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 35 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. TAGLIOLI ZZ TT
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I.
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 04.02.2025, insistendo nella domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 (nato a San Giovanni in [...], Bo, Parte_1 il 12.09.1981) si rivolgeva al Tribunale per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con
(nata a [...], USA, il 18.10.1991). Controparte_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data
16.07.2016 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n 36, Parte 1, Ufficio 1, anno 2016.
Dall'unione non nascevano figli.
pagina 1 di 3 Con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato civile – in data 12.07.2023 – i coniugi addivenivano alla separazione personale.
Il ricorrente, sentito personalmente all'udienza del 04.02.2025, insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio, non avendo avanzato, di fatto, altre domande in ragione di assenza di prole.
La convenuta non compariva né si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, avvenuta a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza e perfezionatasi per compiuta giacenza, non essendo mai stata ritirata entro i termini di legge.
All'esito dell'udienza (04.02.2025), sentito personalmente il e dato atto della impossibilità di Pt_1 esperire il tentativo di conciliazione per assenza della convenuta, il Giudice autorizzava il procuratore di parte ricorrente a concludere oralmente in udienza.
Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso, rilevando come l'unica domanda fosse quella inerente al vincolo e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero le parti sono addivenuta a separazione personale mediante la sottoscrizione di un accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile (12.07.2023) e sono passati ormai due anni senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Il sig. infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non avere avuto più alcuna notizia Pt_1 della sig.ra dall'epoca della separazione, riportandosi al contenuto del ricorso: “da agosto 2023 CP_1 non ho contatti con mia moglie” (verbale di udienza 04.02.2025).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta, non costituendosi, non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
******
PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a San Giovanni in [...], Bo, il 12.09.1981) Parte_1
e
(nata a [...], USA, il 18.10.1991). Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data 16.07.2016 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n 36, Parte 1, Ufficio 1, anno 2016. pagina 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14126/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAGLIOLI Parte_1 C.F._1
ZZ TT, elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 35 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. TAGLIOLI ZZ TT
ATTORE/I contro
(C.F. , contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I.
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 04.02.2025, insistendo nella domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 (nato a San Giovanni in [...], Bo, Parte_1 il 12.09.1981) si rivolgeva al Tribunale per chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con
(nata a [...], USA, il 18.10.1991). Controparte_1
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data
16.07.2016 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n 36, Parte 1, Ufficio 1, anno 2016.
Dall'unione non nascevano figli.
pagina 1 di 3 Con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato civile – in data 12.07.2023 – i coniugi addivenivano alla separazione personale.
Il ricorrente, sentito personalmente all'udienza del 04.02.2025, insisteva nella domanda di scioglimento del matrimonio, non avendo avanzato, di fatto, altre domande in ragione di assenza di prole.
La convenuta non compariva né si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della notifica, avvenuta a mezzo del servizio postale all'indirizzo di residenza e perfezionatasi per compiuta giacenza, non essendo mai stata ritirata entro i termini di legge.
All'esito dell'udienza (04.02.2025), sentito personalmente il e dato atto della impossibilità di Pt_1 esperire il tentativo di conciliazione per assenza della convenuta, il Giudice autorizzava il procuratore di parte ricorrente a concludere oralmente in udienza.
Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso, rilevando come l'unica domanda fosse quella inerente al vincolo e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Così limitata oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunziato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero le parti sono addivenuta a separazione personale mediante la sottoscrizione di un accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile (12.07.2023) e sono passati ormai due anni senza che le stesse si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente.
Il sig. infatti, ha dichiarato in atti e ribadito in udienza di non avere avuto più alcuna notizia Pt_1 della sig.ra dall'epoca della separazione, riportandosi al contenuto del ricorso: “da agosto 2023 CP_1 non ho contatti con mia moglie” (verbale di udienza 04.02.2025).
Non può, quindi, essere ricostituita nemmeno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non vi sono, inoltre, altre domande – ad esempio attinenti alla regolamentazione di rapporti parentali o patrimoniali – in assenza di prole e considerata, altresì, la autosufficienza economica di parte istante.
Ad avviso del Tribunale, visti i termini della presente decisione e le ragioni poste alla sua base, nonché tenuto conto che la convenuta, non costituendosi, non si è opposta, vi sono ragioni che inducono a non provvedere sulle spese, in assenza di reale soccombenza: in ogni caso parte istante avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale per ottenere la pronuncia sul vincolo.
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PQM
Il Tribunale, decidendo definitivamente, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a San Giovanni in [...], Bo, il 12.09.1981) Parte_1
e
(nata a [...], USA, il 18.10.1991). Controparte_1
Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto (BO), in data 16.07.2016 – atto regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n 36, Parte 1, Ufficio 1, anno 2016. pagina 2 di 3 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 26.03.2025.
Il Presidente estensore
Dott Bruno Perla
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