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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3758 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.SS Caterina Molfino Presidente
Dr.SS Caterina Di Martino Consigliera
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 686/2021 del Tribunale di Avellino, emeSS il 26-27/4/2021, iscritto al n. 2076/2021 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. ), costituitasi in persona della Parte_1 P.IVA_1
Dr.SS , dichiaratasi legale rappresentante pro tempore, Per_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmeSS con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Antonello Aucelli (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 2076/2021 R.G.AA.CC. Pag. 1 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Con decreto ingiuntivo n. 250/2019, il Tribunale di Avellino ingiungeva all'
[...]
il pagamento di € 28.090,61 in favore della per Parte_3 Parte_1
“prestazioni di assistenza farmaceutica effettuate in regime di convenzione nel mese di dicembre 2018”. Parte Avverso tale decreto proponeva opposizione l' che, tuttavia, dopo la notifica del ricorso, aveva provveduto all'adempimento quasi totale, residuando un debito di
534,52.
Con sentenza n. 686/2021 il Tribunale di Avellino, preso atto del pagamento intervenuto, così provvedeva: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 250/2019;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di €
534,52, oltre interessi dalla costituzione in mora;
3) compensa per 2/3 le spese della fase di opposizione e della fase monitoria;
condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta della residua metà, liquidata in complessivi € 1.200,00, di cui € 50,00 per esborsi, oltre spese generali al
15%, cap e iva come per legge, con attribuzione”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la farmacia, con atto di citazione notificato il 4/5/2021, deducendo sostanzialmente che era ingiusta la compensazione parziale delle spese, giacché il pagamento era intervenuto solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in accoglimento dei motivi di gravame:
- riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare l al Parte_3 pagamento integrale delle spese e competenze tanto della fase monitoria quanto della fase di opposizione così come liquidate (nella misura di 1/3) in sentenza;
- condannare l'appellata alle spese del grado;
- disporre la distrazione delle competenze liquidande in accoglimento del gravame e delle competenze del grado in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non percepito i compensi”. Parte L' non si è costituita.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 1/7/2025, nessuna delle parti è comparsa;
la
Corte ha rinviato pertanto all'udienza dell'8/7/2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
n. 2076/2021 R.G.AA.CC. Pag. 2 di 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis)
Neppure a tale udienza le parti sono comparse, nonostante la regolare comunicazione del precedente rinvio (evidentemente a seguito dell'intervenuta conciliazione, come indicato nella memoria depositata dall'appellante il 4/7/2025).
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, sebbene Parte_3 regolarmente citata, non si è costituita nel processo d'appello.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309
e 181 c.p.c..
Nessuna statuizione occorre sulle spese, in considerazione di quanto previsto dall'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 686/2021 del Tribunale di Avellino emeSS il 26-27/4/2021:
1. dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
2. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
Così deciso in Napoli, l'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.SS Caterina Molfino
n. 2076/2021 R.G.AA.CC. Pag. 3 di 3