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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/07/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico Dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 441 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10 giugno 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. sig. (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._1 all'atto di citazione, dall'avvocato Augusto Romeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Reggio Calabria alla via G. De Nava
122.
ATTORE
E
Ing. (C.F. ), rappresentato Controparte_2 C.F._2
e difeso dall'avvocato Carmelo Miceli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Reggio Calabria, in via San Francesco
1 da Paola n. 63, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da conclusioni riportate nelle note scritte depositate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, la
[...] evocava in lite, innanzi all'intestato Tribunale, l'ing. Parte_1 al fine di sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_2 danno alla stessa cagionato per un importo complessivo pari a euro
317.195,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda premetteva che: la Provincia di
Reggio Calabria – Stazione Unica Appaltante Provinciale – aveva indetto una gara di appalto per la progettazione esecutiva,
di un Istituto Scolastico nel Comune di Locri (RC); aveva partecipato alla procedura di gara, indicando quale progettista l'Ing. CP_2 al quale, con scrittura privata del 26.09.2012, aveva conferito
[...]
l'incarico di procedere “alla elaborazione della progettazione esecutiva dell'Istituto Scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto
Professionale di Stato per l'industria e l'Artigianato, nel Comune di Locri
(RC)”; all'esito della gara de quo, risultava aggiudicataria, in via definitiva, per un importo di € 3.134.458,30, di cui € 3.022.465,90 per lavori ed € 111.992,40 per progettazione esecutiva;
sottoscriveva con la stazione appaltante il relativo contratto, rep. n. 18324, del
18.02.2013; dopo l'inizio dei lavori, avvenuta in data 15.06.2017, riscontrava la non rispondenza tra il computo metrico e gli elaborati
2 grafici redatti, risultando totalmente assenti alcune lavorazioni quali: il riempimento del telaio di fondazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dagli scavi e dalle demolizioni, nonché sottostimati, nei quantitativi, gli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti provenienti da scavi e demolizioni, casseforme in legno, acciaio per c.a., calcestruzzo a resistenza e dosaggi vari, muratura di tamponamento esterna e di tramezzatura interna e ponteggi esterni;
provvedeva, per tali motivi, con missiva, del 09.05.2018, a contestare al professionista gli errori progettuali riscontrati;
l'Ing. a CP_2 mezzo PEC del 23.05.2018, rilevando la necessità di verificare quanto denunciato, precisava di essere coperto da assicurazione di rc professionale, recante n. CK7N09569G e stipulata con Gava Broker Srl, cui indirizzava richiesta di apertura del relativo sinistro;
trascorsi diversi mesi in assenza di qualsivoglia seguito alla predetta denuncia di sinistro e rilevato che durante la prosecuzione dei lavori oggetto di appalto erano stati riscontrati ulteriori gravi carenze concernenti il computo delle opere da eseguire, procedeva a notificare un nuovo atto di costituzione in mora, del 23.10.2018; nonostante le numerose comunicazioni intercorse, sia con l'ing. che con la compagnia CP_2 assicuratrice, la pratica rimaneva in istruttoria;
con missiva del
23.09.2019, la compagnia assicuratrice comunicava di non poter dar seguito alla richiesta di risarcimento, non essendo la tipologia di danno recata dal professionista rientrante nella polizza dallo stesso sottoscritta, stipulata a copertura dei solo danni recati alla stazione appaltante;
a mezzo pec. del 14.10.2019, intimava al professionista di comunicare termini e modalità di risarcimento dell'ingente danno cagionato, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.
Evidenziava che risultava del tutto evidente la responsabilità del professionista, per i danni causati nell'esercizio della sua attività, evidentemente derivante da violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, fra i quali quello di diligenza e perizia, quantificati in complessivi € 317.195,51.
3 Formulava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la responsabilità dell'Ing. per i maggiori costi Controparte_2 sostenuti dalla nell'ambito della Parte_1 realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto rep. n. 18324 del
18.02.2013 e per l'effetto: 2) Condannare l'Ing. al Controparte_2 risarcimento del danno cagionato alla odierna attrice da quantificarsi in complessivi € 317.195,51 o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di effettivo soddisfo”.
2.- Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, del 6.11.2020, l'ing. Controparte_2 contestando an e quantum debeatur ed eccependo l'assoluta infondatezza della domanda proposta nei propri confronti.
Evidenziava che la procedura di gara di appalto relativa ai lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione “chiavi in mano” di un Istituto
Scolastico nel Comune di Locri era disciplinata – inter alia – dalla c.d.
Legge Merloni e che si trattava di un caso di “appalto integrato complesso”, in cui la aveva proposto alla Parte_1 stazione appaltante un progetto definitivo (redatto dall'ing. e CP_2 aveva predisposto (sempre dando incarico esterno all'ing. il CP_2 relativo progetto esecutivo, in esecuzione dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006.
Deduceva, pertanto, che l'ing. altro non era che il progettista CP_2 qualificato che, in tale procedura di gara, si era occupato di proporre un progetto definivo in sede di offerta, nonché di elaborare
(successivamente all'aggiudicazione definitiva) la progettazione esecutiva dell'Istituto scolastico in oggetto.
4 Evidenziava che, ex art. 53, comma 4, del decreto legislativo sopra citato, i contratti di appalto erano stipulati “a corpo”, e che “per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione”, da ciò ne conseguiva che la pretesa risarcitoria azionata da parte attrice collideva con la natura stessa della gara di appalto in esame e che, dunque, il prezzo finale offerto ed indicato da parte convenuta era da intendersi unicamente come somma fissa, ma soprattutto, invariabile.
Deduceva, inoltre, che in data 28 novembre 2016, la società
[...]
(struttura esterna incaricata di procedere a verifica da parte Parte_2 della Stazione Appaltante) e il progettista ing. Controparte_2 avevano sottoscritto, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016, il cd.
“verbale di verifica del progetto esecutivo”, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente, e che, successivamente, in data 9 maggio 2017, il
Responsabile del Procedimento, arch. aveva redatto Persona_1
e sottoscritto la cd. “validazione del progetto”; ne conseguiva che l'azione proposta dalla si appalesava Parte_1 infondata e strumentale, non sussistendo alcuna perdita patrimoniale giuridicamente rilevante per assoluta mancanza di alcun danno, posto che l'appalto è stato aggiudicato con offerta a corpo, quindi con valori economici dei lavori determinati non a misura ma sull'intero e complessivo costo di realizzazione dell'opera offerto e aggiudicato e, quindi, in base al progetto definitivo (condiviso dall'appaltatore) e a quello esecutivo validato e verificato. Evidenziava, inoltre, la natura di lite temeraria, in quanto la lite è stata esperita con malafede e con intenti dilatori o defatigatori. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito la condanna della “per lite Parte_1 temeraria ex articolo 96 c.p.c.”.
5 3.- Il giudice istruttore, rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, essendo superflua la CTU richiesta e valutativa la prova per testi, all'udienza del 10/06/2025 assumeva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti.
4.- L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Ing. per i maggiori costi Controparte_2 sostenuti dalla nell'ambito della Parte_1 realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto rep. n. 18324 del
18.02.2013, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno cagionato alla odierna attrice, quantificato in complessivi €
317.195,51.
Preliminarmente va chiarita la natura del rapporto intercorso tra le parti.
Esso si inquadra senz'altro nella categoria dei contratti d'opera intellettuale, ovvero di quei contratti a prestazioni corrispettive in forza dei quali un professionista si impegna a fornire al committente la propria opera professionale in cambio di un compenso.
Il conferimento dell'incarico può avvenire in qualsiasi forma, anche orale, in ossequio al generale principio di libertà delle forme e la relativa prova può fornirsi anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1792 del 24/01/2017).
Nel caso di specie, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il contratto di prestazione d'opera sia stato concluso tra le odierne parti del giudizio, come attestato dalle stesse nei rispettivi scritti difensivi, ed infatti, con scrittura privata del 26.09.2012, l'odierna società attrice conferiva l'incarico di procedere “alla elaborazione della progettazione esecutiva dell'Istituto Scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto Professionale di Stato per l'industria e l'Artigianato, nel
Comune di Locri (RC)”.
6 Ciò posto, è possibile procedere alla disamina del merito della domanda attorea.
Vale premettere che in tema di responsabilità professionale la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la prestazione cui è tenuto il professionista assume i connotati dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto questi, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato voluto dal cliente e non anche a conseguirlo. Pertanto, il suo inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal cliente, ma deve esser valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza previsto dall'art. 1776, comma secondo, c.c.
Quest'ultimo, in particolare, deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza richiesta è quella media del proprio ambito professionale, ossia quella “posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media” (ex multis, Cass. civ., n. 2466/1995; n. 3462/1988), non trovando applicazione, invece, il parametro della diligenza del buon padre di famiglia, applicabile al comune debitore.
Inoltre, l'accertamento della responsabilità del professionista implica una valutazione in punto di nesso eziologico rispetto al danno specificatamente lamentato dal cliente, “non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno” (Cass. civ., n. 11901/2002).
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità del professionista in relazione ad una pretesa di risarcimento danni non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta
7 dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il risultato anelato, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta del professionista e il risultato derivatone (Cass. civ., n. 18011/2023; n. 15032/2021).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (cfr. ex multis, Cass. Civ., n.
12354/2009), incombendo quindi sull'attore l'onere della prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità in virtù del quale il secondo costituisce causa del primo.
Fatto questo excursus sulla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e sui criteri di imputazione della responsabilità, occorrerà, a questo punto, accertare l'eventuale responsabilità dell'Ing. in CP_2 quanto progettista qualificato che, nella procedura di gara a cui ha partecipato parte attrice, si era occupato sia di proporre il progetto definivo in sede di offerta, che di elaborare (successivamente all'aggiudicazione definitiva) la progettazione esecutiva dell'opera per le eventuali addizioni rispetto al progetto esecutivo.
Nell'ipotesi in esame la responsabilità del convenuto viene collegata da parte attrice alla non rispondenza tra il computo metrico effettuato dal professionista incaricato e gli elaborati grafici dallo stesso redatti, risultando totalmente assenti alcune lavorazioni quali: il riempimento del telaio di fondazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dagli scavi e dalle demolizioni, nonché sottostimati nei quantitativi, gli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti provenienti da scavi e demolizioni, casseforme in legno, acciaio per c.a., calcestruzzo a resistenza e dosaggi vari, muratura di tamponamento esterna e di tramezzatura interna e ponteggi esterni.
Il non esatto adempimento del professionista è pertanto temporalmente collocato nella fase immediatamente successiva
8 all'aggiudicazione dell'appalto e precisamente nella fase di elaborazione del c.d. progetto esecutivo. L'incarico conferito in data
26/09/2012 prodotto in atti prevede, infatti, espressamente all'art.1
(rubricato “oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento”) che il progetto esecutivo debba comprendere “il computo metrico estimativo ed il quadro economico” (cfr. voce progetto esecutivo lett.g).
Secondo l'assunto di parte attrice la non rispondenza tra il computo metrico effettuato dal professionista incaricato e gli elaborati grafici dallo stesso redatti avrebbe determinato la necessità di sopportare maggiori costi per poter realizzare l'opera di cui al contratto di appalto, rep. n. 18324 del 18.02.2013.
Di contro il convenuto evidenzia che il contratto d'appalto era un contratto stipulato a “corpo”, quindi con valori economici dei lavori determinati non a misura, ma sull'intero e complessivo costo di realizzazione dell'opera offerto e aggiudicato e, quindi, in base al progetto definitivo (condiviso dall'appaltatore) e a quello esecutivo validato e verificato.
La difesa del convenuto risulta pertinente e fondata.
Invero, dando per provata la negligenza di parte convenuta nella redazione del computo metrico, essendo pacifica la mancanza di alcune delle lavorazioni risultanti dagli elaborati grafici, peraltro redatti dallo stesso professionista, manca nella specie la prova del nesso eziologico tra tale comportamento negligente ed il danno lamentato.
Dalla documentazione in atti emerge che all'esito della gara esperita mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Legge n. 109/94 (cd. “Legge Merloni”) e dell'articolo 53, comma 2, lett.
c) del D. Lgs n. 163/2006, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex articolo 81, comma 1) e articolo
83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006), l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla per l'importo complessivo Parte_1
9 di Euro 3.134.458,30, oltre Iva, di cui: (i) Euro 2.958.456,90 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 6.673%; (ii) Euro 111.992,40 per progettazione esecutiva e servizi al netto del ribasso d'asta del 6,673;
e (iii) Euro 64.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, ciò implica che il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un'opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali. In caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente come l'importo dell'appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d'opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti,
l'esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d'appalto. È quindi possibile che si verifichi un incremento dell'importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è consentito che tale incremento derivi da un mero ricalcolo dell'importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite.
Ciò che non potrà mai avvenire è la modifica del prezzo sulla base di una variazione quantitativa scaturente da stime contenute nel computo metrico, in quanto il computo metrico, ai sensi degli art.44,43 e 34 del
D.P.R. n 554/1999, ha un valore di mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.
In un contratto di appalto a “corpo” o “a forfait”, quindi, il prezzo convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c. e sia così
10 correttamente stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo a influire sull'offerta: in questi casi grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c. (così Cass. Sez. I
3.6.2016 n. 11478).
Ne consegue che i costi sopportati dall'appaltatori e non compresi nel computo metrico redatto dal professionista, ma compresi nell'ambito dei lavori risultanti dagli elaborati grafici dallo stesso redatti, non possono determinare alcuna perdita economia in capo all'impresa, rispetto al prezzo pattuito in sede di appalto.
Considerato, quindi, che l'importo complessivo dell'appalto è stato calcolato a corpo in complessive € 3.134.458,30, non si comprende in cosa si sia concretizzato il danno lamentato dall'appaltatore.
In altri termini manca la prova del nesso eziologico tra l'accertato comportamento negligente del professionista ed i danni lamentati da parte attrice, scaturenti dalle spese che ha dovuto affrontare per l'effettuazione di lavorazioni non indicate nel computo metrico.
La domanda giudiziale deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per una responsabilità ex art.96 c.p.c. in capo a parte attrice, non essendo stato provato che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, tenuto conto del fatto che risulta accertato un non corretto adempimento del professionista all'incarico conferitogli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla
11 domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvede:
1.- rigetta le domande di parte attrice.
2.- condanna, per l'effetto, parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €
5.000,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 31/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico Dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 441 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10 giugno 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t. sig. (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._1 all'atto di citazione, dall'avvocato Augusto Romeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Reggio Calabria alla via G. De Nava
122.
ATTORE
E
Ing. (C.F. ), rappresentato Controparte_2 C.F._2
e difeso dall'avvocato Carmelo Miceli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Reggio Calabria, in via San Francesco
1 da Paola n. 63, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da conclusioni riportate nelle note scritte depositate in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, la
[...] evocava in lite, innanzi all'intestato Tribunale, l'ing. Parte_1 al fine di sentirlo condannare al risarcimento del Controparte_2 danno alla stessa cagionato per un importo complessivo pari a euro
317.195,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda premetteva che: la Provincia di
Reggio Calabria – Stazione Unica Appaltante Provinciale – aveva indetto una gara di appalto per la progettazione esecutiva,
di un Istituto Scolastico nel Comune di Locri (RC); aveva partecipato alla procedura di gara, indicando quale progettista l'Ing. CP_2 al quale, con scrittura privata del 26.09.2012, aveva conferito
[...]
l'incarico di procedere “alla elaborazione della progettazione esecutiva dell'Istituto Scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto
Professionale di Stato per l'industria e l'Artigianato, nel Comune di Locri
(RC)”; all'esito della gara de quo, risultava aggiudicataria, in via definitiva, per un importo di € 3.134.458,30, di cui € 3.022.465,90 per lavori ed € 111.992,40 per progettazione esecutiva;
sottoscriveva con la stazione appaltante il relativo contratto, rep. n. 18324, del
18.02.2013; dopo l'inizio dei lavori, avvenuta in data 15.06.2017, riscontrava la non rispondenza tra il computo metrico e gli elaborati
2 grafici redatti, risultando totalmente assenti alcune lavorazioni quali: il riempimento del telaio di fondazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dagli scavi e dalle demolizioni, nonché sottostimati, nei quantitativi, gli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti provenienti da scavi e demolizioni, casseforme in legno, acciaio per c.a., calcestruzzo a resistenza e dosaggi vari, muratura di tamponamento esterna e di tramezzatura interna e ponteggi esterni;
provvedeva, per tali motivi, con missiva, del 09.05.2018, a contestare al professionista gli errori progettuali riscontrati;
l'Ing. a CP_2 mezzo PEC del 23.05.2018, rilevando la necessità di verificare quanto denunciato, precisava di essere coperto da assicurazione di rc professionale, recante n. CK7N09569G e stipulata con Gava Broker Srl, cui indirizzava richiesta di apertura del relativo sinistro;
trascorsi diversi mesi in assenza di qualsivoglia seguito alla predetta denuncia di sinistro e rilevato che durante la prosecuzione dei lavori oggetto di appalto erano stati riscontrati ulteriori gravi carenze concernenti il computo delle opere da eseguire, procedeva a notificare un nuovo atto di costituzione in mora, del 23.10.2018; nonostante le numerose comunicazioni intercorse, sia con l'ing. che con la compagnia CP_2 assicuratrice, la pratica rimaneva in istruttoria;
con missiva del
23.09.2019, la compagnia assicuratrice comunicava di non poter dar seguito alla richiesta di risarcimento, non essendo la tipologia di danno recata dal professionista rientrante nella polizza dallo stesso sottoscritta, stipulata a copertura dei solo danni recati alla stazione appaltante;
a mezzo pec. del 14.10.2019, intimava al professionista di comunicare termini e modalità di risarcimento dell'ingente danno cagionato, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.
Evidenziava che risultava del tutto evidente la responsabilità del professionista, per i danni causati nell'esercizio della sua attività, evidentemente derivante da violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, fra i quali quello di diligenza e perizia, quantificati in complessivi € 317.195,51.
3 Formulava, da ultimo, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa:
1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la responsabilità dell'Ing. per i maggiori costi Controparte_2 sostenuti dalla nell'ambito della Parte_1 realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto rep. n. 18324 del
18.02.2013 e per l'effetto: 2) Condannare l'Ing. al Controparte_2 risarcimento del danno cagionato alla odierna attrice da quantificarsi in complessivi € 317.195,51 o nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto alla data di effettivo soddisfo”.
2.- Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, del 6.11.2020, l'ing. Controparte_2 contestando an e quantum debeatur ed eccependo l'assoluta infondatezza della domanda proposta nei propri confronti.
Evidenziava che la procedura di gara di appalto relativa ai lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione “chiavi in mano” di un Istituto
Scolastico nel Comune di Locri era disciplinata – inter alia – dalla c.d.
Legge Merloni e che si trattava di un caso di “appalto integrato complesso”, in cui la aveva proposto alla Parte_1 stazione appaltante un progetto definitivo (redatto dall'ing. e CP_2 aveva predisposto (sempre dando incarico esterno all'ing. il CP_2 relativo progetto esecutivo, in esecuzione dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006.
Deduceva, pertanto, che l'ing. altro non era che il progettista CP_2 qualificato che, in tale procedura di gara, si era occupato di proporre un progetto definivo in sede di offerta, nonché di elaborare
(successivamente all'aggiudicazione definitiva) la progettazione esecutiva dell'Istituto scolastico in oggetto.
4 Evidenziava che, ex art. 53, comma 4, del decreto legislativo sopra citato, i contratti di appalto erano stipulati “a corpo”, e che “per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione”, da ciò ne conseguiva che la pretesa risarcitoria azionata da parte attrice collideva con la natura stessa della gara di appalto in esame e che, dunque, il prezzo finale offerto ed indicato da parte convenuta era da intendersi unicamente come somma fissa, ma soprattutto, invariabile.
Deduceva, inoltre, che in data 28 novembre 2016, la società
[...]
(struttura esterna incaricata di procedere a verifica da parte Parte_2 della Stazione Appaltante) e il progettista ing. Controparte_2 avevano sottoscritto, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 50/2016, il cd.
“verbale di verifica del progetto esecutivo”, con lo scopo di accertare la rispondenza degli elaborati di progetto e la loro conformità alla normativa vigente, e che, successivamente, in data 9 maggio 2017, il
Responsabile del Procedimento, arch. aveva redatto Persona_1
e sottoscritto la cd. “validazione del progetto”; ne conseguiva che l'azione proposta dalla si appalesava Parte_1 infondata e strumentale, non sussistendo alcuna perdita patrimoniale giuridicamente rilevante per assoluta mancanza di alcun danno, posto che l'appalto è stato aggiudicato con offerta a corpo, quindi con valori economici dei lavori determinati non a misura ma sull'intero e complessivo costo di realizzazione dell'opera offerto e aggiudicato e, quindi, in base al progetto definitivo (condiviso dall'appaltatore) e a quello esecutivo validato e verificato. Evidenziava, inoltre, la natura di lite temeraria, in quanto la lite è stata esperita con malafede e con intenti dilatori o defatigatori. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito la condanna della “per lite Parte_1 temeraria ex articolo 96 c.p.c.”.
5 3.- Il giudice istruttore, rigettate le richieste istruttorie di parte attrice, essendo superflua la CTU richiesta e valutativa la prova per testi, all'udienza del 10/06/2025 assumeva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti.
4.- L'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dell'Ing. per i maggiori costi Controparte_2 sostenuti dalla nell'ambito della Parte_1 realizzazione delle opere di cui al contratto di appalto rep. n. 18324 del
18.02.2013, nonché la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno cagionato alla odierna attrice, quantificato in complessivi €
317.195,51.
Preliminarmente va chiarita la natura del rapporto intercorso tra le parti.
Esso si inquadra senz'altro nella categoria dei contratti d'opera intellettuale, ovvero di quei contratti a prestazioni corrispettive in forza dei quali un professionista si impegna a fornire al committente la propria opera professionale in cambio di un compenso.
Il conferimento dell'incarico può avvenire in qualsiasi forma, anche orale, in ossequio al generale principio di libertà delle forme e la relativa prova può fornirsi anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1792 del 24/01/2017).
Nel caso di specie, è circostanza pacifica e non contestata tra le parti che il contratto di prestazione d'opera sia stato concluso tra le odierne parti del giudizio, come attestato dalle stesse nei rispettivi scritti difensivi, ed infatti, con scrittura privata del 26.09.2012, l'odierna società attrice conferiva l'incarico di procedere “alla elaborazione della progettazione esecutiva dell'Istituto Scolastico da destinare a sede del nuovo Istituto Professionale di Stato per l'industria e l'Artigianato, nel
Comune di Locri (RC)”.
6 Ciò posto, è possibile procedere alla disamina del merito della domanda attorea.
Vale premettere che in tema di responsabilità professionale la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la prestazione cui è tenuto il professionista assume i connotati dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto questi, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato voluto dal cliente e non anche a conseguirlo. Pertanto, il suo inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato avuto di mira dal cliente, ma deve esser valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza previsto dall'art. 1776, comma secondo, c.c.
Quest'ultimo, in particolare, deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza richiesta è quella media del proprio ambito professionale, ossia quella “posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media” (ex multis, Cass. civ., n. 2466/1995; n. 3462/1988), non trovando applicazione, invece, il parametro della diligenza del buon padre di famiglia, applicabile al comune debitore.
Inoltre, l'accertamento della responsabilità del professionista implica una valutazione in punto di nesso eziologico rispetto al danno specificatamente lamentato dal cliente, “non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno” (Cass. civ., n. 11901/2002).
Affinché possa, dunque, affermarsi la responsabilità del professionista in relazione ad una pretesa di risarcimento danni non è sufficiente che la parte, su cui grava il relativo onere probatorio, deduca il non esatto adempimento dell'attività professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta tenuta e il danno lamentato, se un danno vi sia effettivamente stato, nonché accertare che laddove il professionista avesse tenuto la condotta
7 dovuta, la parte, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il risultato anelato, difettando, altrimenti, la prova del necessario rapporto di causalità tra la condotta del professionista e il risultato derivatone (Cass. civ., n. 18011/2023; n. 15032/2021).
Trattandosi di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è posto a carico dell'attore, il quale “è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'insufficiente o inadeguata attività del professionista” (cfr. ex multis, Cass. Civ., n.
12354/2009), incombendo quindi sull'attore l'onere della prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità in virtù del quale il secondo costituisce causa del primo.
Fatto questo excursus sulla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e sui criteri di imputazione della responsabilità, occorrerà, a questo punto, accertare l'eventuale responsabilità dell'Ing. in CP_2 quanto progettista qualificato che, nella procedura di gara a cui ha partecipato parte attrice, si era occupato sia di proporre il progetto definivo in sede di offerta, che di elaborare (successivamente all'aggiudicazione definitiva) la progettazione esecutiva dell'opera per le eventuali addizioni rispetto al progetto esecutivo.
Nell'ipotesi in esame la responsabilità del convenuto viene collegata da parte attrice alla non rispondenza tra il computo metrico effettuato dal professionista incaricato e gli elaborati grafici dallo stesso redatti, risultando totalmente assenti alcune lavorazioni quali: il riempimento del telaio di fondazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dagli scavi e dalle demolizioni, nonché sottostimati nei quantitativi, gli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti provenienti da scavi e demolizioni, casseforme in legno, acciaio per c.a., calcestruzzo a resistenza e dosaggi vari, muratura di tamponamento esterna e di tramezzatura interna e ponteggi esterni.
Il non esatto adempimento del professionista è pertanto temporalmente collocato nella fase immediatamente successiva
8 all'aggiudicazione dell'appalto e precisamente nella fase di elaborazione del c.d. progetto esecutivo. L'incarico conferito in data
26/09/2012 prodotto in atti prevede, infatti, espressamente all'art.1
(rubricato “oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento”) che il progetto esecutivo debba comprendere “il computo metrico estimativo ed il quadro economico” (cfr. voce progetto esecutivo lett.g).
Secondo l'assunto di parte attrice la non rispondenza tra il computo metrico effettuato dal professionista incaricato e gli elaborati grafici dallo stesso redatti avrebbe determinato la necessità di sopportare maggiori costi per poter realizzare l'opera di cui al contratto di appalto, rep. n. 18324 del 18.02.2013.
Di contro il convenuto evidenzia che il contratto d'appalto era un contratto stipulato a “corpo”, quindi con valori economici dei lavori determinati non a misura, ma sull'intero e complessivo costo di realizzazione dell'opera offerto e aggiudicato e, quindi, in base al progetto definitivo (condiviso dall'appaltatore) e a quello esecutivo validato e verificato.
La difesa del convenuto risulta pertinente e fondata.
Invero, dando per provata la negligenza di parte convenuta nella redazione del computo metrico, essendo pacifica la mancanza di alcune delle lavorazioni risultanti dagli elaborati grafici, peraltro redatti dallo stesso professionista, manca nella specie la prova del nesso eziologico tra tale comportamento negligente ed il danno lamentato.
Dalla documentazione in atti emerge che all'esito della gara esperita mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della
Legge n. 109/94 (cd. “Legge Merloni”) e dell'articolo 53, comma 2, lett.
c) del D. Lgs n. 163/2006, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ex articolo 81, comma 1) e articolo
83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006), l'appalto in oggetto è stato aggiudicato alla per l'importo complessivo Parte_1
9 di Euro 3.134.458,30, oltre Iva, di cui: (i) Euro 2.958.456,90 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 6.673%; (ii) Euro 111.992,40 per progettazione esecutiva e servizi al netto del ribasso d'asta del 6,673;
e (iii) Euro 64.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, ciò implica che il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un'opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali. In caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente come l'importo dell'appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d'opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti,
l'esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d'appalto. È quindi possibile che si verifichi un incremento dell'importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è consentito che tale incremento derivi da un mero ricalcolo dell'importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite.
Ciò che non potrà mai avvenire è la modifica del prezzo sulla base di una variazione quantitativa scaturente da stime contenute nel computo metrico, in quanto il computo metrico, ai sensi degli art.44,43 e 34 del
D.P.R. n 554/1999, ha un valore di mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto.
In un contratto di appalto a “corpo” o “a forfait”, quindi, il prezzo convenuto è invariabile se sia stato rispettato dalle parti l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, ex art. 1175 c.c. e sia così
10 correttamente stata edotta l'impresa di ogni elemento idoneo a influire sull'offerta: in questi casi grava sull'appaltatore il rischio per la quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 c.c. (così Cass. Sez. I
3.6.2016 n. 11478).
Ne consegue che i costi sopportati dall'appaltatori e non compresi nel computo metrico redatto dal professionista, ma compresi nell'ambito dei lavori risultanti dagli elaborati grafici dallo stesso redatti, non possono determinare alcuna perdita economia in capo all'impresa, rispetto al prezzo pattuito in sede di appalto.
Considerato, quindi, che l'importo complessivo dell'appalto è stato calcolato a corpo in complessive € 3.134.458,30, non si comprende in cosa si sia concretizzato il danno lamentato dall'appaltatore.
In altri termini manca la prova del nesso eziologico tra l'accertato comportamento negligente del professionista ed i danni lamentati da parte attrice, scaturenti dalle spese che ha dovuto affrontare per l'effettuazione di lavorazioni non indicate nel computo metrico.
La domanda giudiziale deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per una responsabilità ex art.96 c.p.c. in capo a parte attrice, non essendo stato provato che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave, tenuto conto del fatto che risulta accertato un non corretto adempimento del professionista all'incarico conferitogli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. Liborio Fazzi, definitivamente pronunziando sulla
11 domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvede:
1.- rigetta le domande di parte attrice.
2.- condanna, per l'effetto, parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €
5.000,00 oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Reggio Calabria il 31/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
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