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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
CAVA PP, RE
COZZOLINO PP AN, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4301/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016553625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017149414000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017149414000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018968048000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018968048000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011809236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011809236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento degli atti impugnati
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03420249002187761000 e le sottese cartelle di pagamento n. 034201416553625000, n.
03420150017149414000, n. 03420160018968048000 e n. 03420180011809236000 (per un importo totale di € 6.837,35), deducendone l'illegittimità per omessa/invalida notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, indeterminatezza ed erroneo calcolo delle somme richieste (anche in relazione agli accessori).
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento degli atti impugnati.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento (per come attestato dalla documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni).
Deduceva, inoltre, che erano stati successivamente notificati (come da documentazione prodotta): il preavviso di fermo n. 03480201500004056000 (avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
03420140016553625000), notificato in data 3/4/2015; il preavviso di fermo n. 03480201600000797000
(avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 03420150017149414000), notificato in data 29/1/2016;
l'intimazione di pagamento n. 03420179006618029000 (avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
03420140016553625000), notificata in data 6/11/2017; l'intimazione di pagamento n. 03420189005495540000
(avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 03420150017149414000), notificata in data 6/6/2019;
l'intimazione di pagamento n. 03420199000642842000 (avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
03420160018968048000), notificata in data 10/9/2019; il preavviso di fermo n. 03480201900002124000
(avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420160018968048000 e 03420180011809236000), notificato in data 15/11/2019; l'intimazione di pagamento n. 03420199010303825000 (avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420140016553625000, 03420150017149414000, 03420160018968048000, 03420180011809236000), notificato in data 22/11/2021; l'intimazione di pagamento n. 0342020900241245100019 (avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420140016553625000, 03420150017149414000, 03420160018968048000,
03420180011809236000), notificata il 23/1/2020; l'intimazione di pagamento n. 03420219004251410000
(avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420140016553625000, 03420150017149414000,
03420160018968048000, 03420180011809236000), notificata in data 10/01/2022.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 5 gennaio 2026 il ricorrente contestava la regolarità della notifica delle cartelle n.
03420150017149414000 e n. 03420160018968048000 per omesso invio della raccomandata informativa. La causa veniva trattata in data 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 034201416553625000, n.
03420150017149414000, n. 03420160018968048000 e n. 03420180011809236000 nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione analiticamente sopra indicati.
Ne consegue l'infondatezza della censura concernente l'omessa previa notifica degli atti presupposti nonché dell'eccezione di prescrizione.
Va rilevato, con riferimento alle deduzioni difensive contenute nella memeoria di parte ricorrente del 5 gennaio
2026, che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Nel caso di specie è emerso che, in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 034201416553625000, n.
03420150017149414000, n. 03420160018968048000 e n. 03420180011809236000, l'agente della riscossione ha da ultimo notificato (oltre alle ulteriori precedenti intimazioni), in data 10/1/2022, l'intimazione di pagamento n. 03420219004251410000, non impugnata dalla contribuente.
Dalla notifica dell'intimazione in esame discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo), la prescrizione, l'esatta determinazione delle somme richieste (anche a titolo di tributi ed accessori).
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine triennale tra la notifica della predetta intimazione e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Va ancora rilevato, con riferimento al contenuto dell'intimazione, che il riferimento alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione della cartella nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22/12/2014, n.
27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione l'intimazione).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
L'intimazione risulta debitamente motivata anche con riferimento alle sanazioni e agli interessi, i cui importi sono stati analiticamente indicati.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
MA AI
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente
CAVA PP, RE
COZZOLINO PP AN, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4301/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002187761000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140016553625000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017149414000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150017149414000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018968048000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160018968048000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011809236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180011809236000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità o annullamento degli atti impugnati
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03420249002187761000 e le sottese cartelle di pagamento n. 034201416553625000, n.
03420150017149414000, n. 03420160018968048000 e n. 03420180011809236000 (per un importo totale di € 6.837,35), deducendone l'illegittimità per omessa/invalida notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, indeterminatezza ed erroneo calcolo delle somme richieste (anche in relazione agli accessori).
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento degli atti impugnati.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando di avere regolarmente notificato le cartelle di pagamento (per come attestato dalla documentazione prodotta in allegato alle controdeduzioni).
Deduceva, inoltre, che erano stati successivamente notificati (come da documentazione prodotta): il preavviso di fermo n. 03480201500004056000 (avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
03420140016553625000), notificato in data 3/4/2015; il preavviso di fermo n. 03480201600000797000
(avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 03420150017149414000), notificato in data 29/1/2016;
l'intimazione di pagamento n. 03420179006618029000 (avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
03420140016553625000), notificata in data 6/11/2017; l'intimazione di pagamento n. 03420189005495540000
(avente ad oggetto la cartella esattoriale n. 03420150017149414000), notificata in data 6/6/2019;
l'intimazione di pagamento n. 03420199000642842000 (avente ad oggetto la cartella esattoriale n.
03420160018968048000), notificata in data 10/9/2019; il preavviso di fermo n. 03480201900002124000
(avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420160018968048000 e 03420180011809236000), notificato in data 15/11/2019; l'intimazione di pagamento n. 03420199010303825000 (avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420140016553625000, 03420150017149414000, 03420160018968048000, 03420180011809236000), notificato in data 22/11/2021; l'intimazione di pagamento n. 0342020900241245100019 (avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420140016553625000, 03420150017149414000, 03420160018968048000,
03420180011809236000), notificata il 23/1/2020; l'intimazione di pagamento n. 03420219004251410000
(avente ad oggetto le cartelle esattoriali n. 03420140016553625000, 03420150017149414000,
03420160018968048000, 03420180011809236000), notificata in data 10/01/2022.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 5 gennaio 2026 il ricorrente contestava la regolarità della notifica delle cartelle n.
03420150017149414000 e n. 03420160018968048000 per omesso invio della raccomandata informativa. La causa veniva trattata in data 13 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione dell'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento n. 034201416553625000, n.
03420150017149414000, n. 03420160018968048000 e n. 03420180011809236000 nonché dei successivi atti interruttivi della prescrizione analiticamente sopra indicati.
Ne consegue l'infondatezza della censura concernente l'omessa previa notifica degli atti presupposti nonché dell'eccezione di prescrizione.
Va rilevato, con riferimento alle deduzioni difensive contenute nella memeoria di parte ricorrente del 5 gennaio
2026, che la Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Nel caso di specie è emerso che, in relazione ai crediti portati dalle cartelle n. 034201416553625000, n.
03420150017149414000, n. 03420160018968048000 e n. 03420180011809236000, l'agente della riscossione ha da ultimo notificato (oltre alle ulteriori precedenti intimazioni), in data 10/1/2022, l'intimazione di pagamento n. 03420219004251410000, non impugnata dalla contribuente.
Dalla notifica dell'intimazione in esame discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo), la prescrizione, l'esatta determinazione delle somme richieste (anche a titolo di tributi ed accessori).
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine triennale tra la notifica della predetta intimazione e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Va ancora rilevato, con riferimento al contenuto dell'intimazione, che il riferimento alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione della cartella nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22/12/2014, n.
27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione l'intimazione).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
L'intimazione risulta debitamente motivata anche con riferimento alle sanazioni e agli interessi, i cui importi sono stati analiticamente indicati.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, liquidate in € 800 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice estensore
Giuseppe Cava Il Presidente
MA AI