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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1527 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza tenuta con trattazione scritta del 12.06.2025,
TRA
(CF: , elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL SO in Roma Via Baiamonti n. 4, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t. (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12,
PARTE RESISTENTE
All'esito dell'udienza del 25.11.2025, tenuta con trattazione scritta, ha emesso la seguente ordinanza
ORDINANZA
La ricorrente ex art. 281 decies cpc propone opposizione, con ricorso depositato in data 25.09.2025, avverso il decreto del GT del Tribunale di Latina del 09.09.2025, con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiesta nel giudizio RG n. 2544/2022 tra la stessa e l'ex coniuge avente ad oggetto la domanda ai sensi dell'art. 3 della l. 1185 del 1967 di essere autorizzata in assenza di consenso del padre dei minori “anche inaudita altera parte, o se ritenuto necessario previa fissazione di udienza di comparizione delle parti” … “a richiedere e ad ottenere, presso i competenti uffici, il rilascio/rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio dei figli minori , nato a [...], l'[...] e , Persona_1 Parte_2 nato a [...], il [...], per avere agito in giudizio nella palese insussistenza dei presupposti di legge. La stessa chiede al Tribunale: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del decreto di revoca del provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice tutelare di Latina in data 9.9.2025, nell'ambito del proc. n. 2544/22 V.G. - per l'effetto provvedere alla liquidazione degli onorari per l'attività professionale prestata a favore di nel Parte_1 procedimento n. 2544/22 V.G. presso il Tribunale di Latina nella misura di euro 1.416,50, così come indicato nell'istanza di liquidazione;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Si costituiva parte opposta così concludendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'avv. Mancuso;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, riconoscendo che la legittimazione passiva spetta al per le CP_2 Controparte_1 ragioni esposte in narrativa nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata, confermando il decreto opposto. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Ciò premesso, il ricorso avverso il decreto di revoca dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso, davanti al Presidente del Tribunale al quale appartiene il Giudice che ha emesso il decreto di rigetto.
Il sottoscritto Magistrato è stato tabellarmente delegato alla trattazione del procedimento dal
Presidente.
Il ricorso è tempestivo.
Quanto alla legittimazione attiva di parte ricorrente, si osserva, che, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte (ex multis, Cassazione civile, sez. VI, 11 settembre 2018 n. 21997 Cass. civ., sez. II, ord., 21 dicembre 2021, n. 40971, Corte di cassazione, Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Corte di cassazione, Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio spetta unicamente all'interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Non controvertendosi della liquidazione dei compensi spettanti al difensore, la revoca del provvedimento di ammissione del g.p. -che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa- è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ne deriva il difetto di legittimazione attiva del difensore e la sussistenza della legittimazione della parte ricorrente in proprio.
Tanto detto, con provvedimento impugnato il Tribunale disponeva la revoca dell'ammissione al beneficio ai sensi dell'art. 136 comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002 sulla base della dedotta palese infondatezza della domanda.
La disposizione richiamata prevede che con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Nel caso di specie, il Giudice motivava rilevando che la ricorrente, senza nemmeno provare di aver tentato di richiedere l'assenso all'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, rivolgendosi all'autorità giudiziaria chiedendo l'autorizzazione al passaporto per i due figli minori.
In relazione a tale motivazione, va rilevato che in data antecedente al provvedimento impugnato il
Tribunale dei Minorenni di Roma dichiarava la decadenza della responsabilità genitoriale del padre dei minori.
In tale decisione si legge: “Il padre peraltro, nei cui confronti si è instaurato un procedimento penale per le condotte aggressive e minacciose poste in essere nei confronti della ex compagna, oltre ad aver evidenziato problematiche relative ad una condizione di alcolismo, che già in passato lo avevano CP_ portato ad un percorso al , si è reso irreperibile interrompendo ogni rapporto con i figli, oltre che con i S.S., dimostrando un sostanziale disinteresse verso i minori”.
A conferma di tale irreperibilità, peraltro, tutte le notifiche del proc. n. 2544/2022 V.G. e del successivo reclamo R.G. 80000423/2023 venivano effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Ne deriva che a fronte della irreperibilità paterna la richiesta della madre non poteva ritenersi, anche per effetto delle correlate pendenze penali a carico del padre, tale da essere individuata come ipotesi di azione in mala fede o colpa grave.
Non si riscontra, quindi, alcun elemento sulla base del quale poter ritenere che la persona abbia agito con mala fede o colpa grave, intesa, la prima, come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, mentre la seconda come carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza, che viene in considerazione, a titolo esemplificativo, per la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame oppure per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, infatti, in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza dell'azione nel merito (Cass., n. 20270 del 2017; Cass. n. 21610 del 2018).
Il ricorso va, pertanto, accolto e riformata l'ordinanza di revoca del g.p. per insussistenza dei presupposti di cui al secondo comma della norma citata per aver la parte agito in mala fede o colpa grave.
L'istanza di liquidazione avanzata va, invece, subordinata all'accertamento dei requisiti reddituali della parte ammessa in via provvisoria al g.p. da parte del GT competente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, in riforma del provvedimento Parte_1 impugnato, accerta e dichiara la nullità/illegittimità del decreto di revoca per aver agito la parte in mala fede o colpa grave del provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato emesso dal giudice tutelare di Latina in data 9.9.2025, nell'ambito del proc. n.
2544/22 V.G.
- rimette ogni altra valutazione del GT sulla sussistenza dei requisiti reddituali in ordine alla richiesta di liquidazione avanzata dall'avv. Mancuso,
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in € 125,00 per spese e € 1.500,00 per onorari, oltre iva, spese generali e cpa.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Latina, 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino